Corte costituzionale

Ordinanza n. 238/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/06/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, n.

3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (t.u. delle leggi concernenti il

sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e

pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni) in relazione

all'art. 545, comma 4, cod. proc. civ. promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 maggio 1983 dal Pretore di Catania

nella procedura esecutiva promossa da Marletta Placido contro

Bartolotta Rosa ed altra iscritta al n. 917 del registro ordinanze

1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67

dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 10 maggio 1983 dal Pretore di Catania nel

procedimento civile vertente tra Banca di Credito S. Giuliano e La

Rosa Francesco ed altra iscritta al n. 918 del registro ordinanze

1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67

dell'anno 1984;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il giudice

relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che

1. - Con due ordinanze, emesse l'una il 24 maggio 1983 (comunicata

l'11 giugno e notificata il 20 settembre successivi; pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 67 del 7 marzo 1984 e iscritta al n. 917 reg.

ord. 1983) nel processo di espropriazione presso terzi tra Marletta

Placido, Bartolotta Rosa e Ferrovia Circumetnea, e l'altra il 10

maggio 1983 (comunicata il 19 maggio e notificata il 20 settembre;

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 7 marzo 1984 e iscritta

al n. 918 reg. ord. 1983) nel processo di espropriazione presso terzi

tra Banca di credito S. Giuliano, e Cammarata Salvinia e La Rosa

Francesco, il Pretore di Catania dichiarò rilevante e non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 co. 1 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in relazione

all'art. 545 co. 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede la

pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, salari e

retribuzioni equivalenti, nonché delle pensioni, indennità che

tengono luogo di pensione e degli altri assegni di quiescenza

corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese di cui

all'art. 1 del citato d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto per

ogni credito vantato nei confronti del personale, per contrasto con

l'art. 3 Cost.;

2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si costituì ma spiegò

in ambo gli incidenti intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri, per il quale l'Avvocatura generale dello Stato argomentò e

concluse con atti depositati il 27 marzo 1984 per la manifesta

infondatezza ovvero infondatezza della proposta questione;

3. - Nell'adunanza del 4 giugno 1987 in camera di consiglio il

giudice Andrioli ha svolto relazione congiunta sui due incidenti;

Considerato che

4. - Con sent. 31 marzo 1987, n. 89 la Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 co. 1 n. 3 d.P.R. 5

gennaio 1950, n. 180 (t.u. delle leggi concernenti il sequestro, il

pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei

dipendenti delle pubbliche Amministrazioni) nella parte in cui, in

contrasto con l'art. 545 co. 5 c.p.c., non prevede la pignorabilità

e la sequestrabilità degli stipendi salari e retribuzioni

corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, aziende ed imprese di

cui all'art. dello stesso d.P.R. fino alla concorrenza di un quinto

per ogni credito vantato nei confronti del personale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i due incidenti sollevati dal Pretore di Catania con

ordinanze 24 maggio 1983 (n. 917 reg. ord. 1983) e 10 maggio 1983 (n.

918 reg. ord. 1983), dichiara inammissibile la questione di

costituzionalità dell'art. 2 co. 1 n. 3 d.P.R. 5 gennaio 1950, n.

180 nella parte in cui, in contrasto con l'art. 545 co. 4 c.p.c., non

prevede la pignorabilità e la sequestrabilità di stipendi, salari e

retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da

aziende ed enti di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R. fino alla

concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del

personale, dichiarata fondata con sent. n. 89 del 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:238 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte