Corte costituzionale

Ordinanza n. 238/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 421 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1990

dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona

nel procedimento penale a carico di Leoni Sauro ed altri, iscritta al

n. 84 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno

1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per

le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona ha sollevato

una questione di legittimità costituzionale dell'art. 421 del codice

di procedura penale, sostenendo che esso non prevede una disciplina

sul contraddittorio processuale anteriore alla discussione svolta

nell'udienza preliminare e che sarebbero perciò violati gli artt. 2,

3 e 24 della Costituzione, in particolare per la menomazione che al

diritto di difesa di tutte le parti deriverebbe dalla mancanza di

regole sul deposito della consulenza tecnica di parte e sul relativo

contraddittorio;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

comunque non fondata;

Considerato che nel sollevare tale questione il giudice a quo

muove dal presupposto dell'inapplicabilità dell'art. 121, primo

comma, del codice di rito, dato che la ivi prevista facoltà delle

parti e dei difensori di presentare al giudice memorie o richieste

scritte "in ogni stato e grado del procedimento", in quanto riferita,

appunto, al "procedimento" e non al "processo", concernerebbe le sole

indagini preliminari e non anche l'udienza preliminare; che tale

interpretazione è però contraddetta dalla relazione al testo

definitivo del codice, ove è precisato che "il termine "processo"

(usato nel Progetto preliminare) è stato sostituito con quello di

"procedimento", in quanto la disposizione è stata ritenuta

applicabile anche durante le indagini preliminari", ciò che

evidentemente presuppone la sua applicabilità nell'udienza

preliminare (cfr. la sentenza n. 64 del 1991);

che del resto lo stesso art. 421 prevede, al terzo comma, che la

discussione, in detta udienza, si svolga anche sulla base di "atti e

documenti", preventivamente ammessi dal giudice, diversi da quelli

contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'art. 416, secondo

comma, il che implica che in essa pertinenti documenti e memorie -

ivi comprese quelle del consulente tecnico di parte - ben possono

essere prodotti dalle parti e formare oggetto del contraddittorio;

che nello stesso senso depone, quanto alla consulenza tecnica

espletata al di fuori della perizia, il disposto dell'art. 233, primo

comma;

che pertanto la questione, in quanto basata su un'erronea

interpretazione delle disposizioni disciplinanti la materia, va

dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 421 del codice di procedura penale, in

riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con

ordinanza del 30 ottobre 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:238 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte