Ordinanza n. 238/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1991 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 421 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1990
dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona
nel procedimento penale a carico di Leoni Sauro ed altri, iscritta al
n. 84 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno
1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona ha sollevato
una questione di legittimità costituzionale dell'art. 421 del codice
di procedura penale, sostenendo che esso non prevede una disciplina
sul contraddittorio processuale anteriore alla discussione svolta
nell'udienza preliminare e che sarebbero perciò violati gli artt. 2,
3 e 24 della Costituzione, in particolare per la menomazione che al
diritto di difesa di tutte le parti deriverebbe dalla mancanza di
regole sul deposito della consulenza tecnica di parte e sul relativo
contraddittorio;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
comunque non fondata;
Considerato che nel sollevare tale questione il giudice a quo
muove dal presupposto dell'inapplicabilità dell'art. 121, primo
comma, del codice di rito, dato che la ivi prevista facoltà delle
parti e dei difensori di presentare al giudice memorie o richieste
scritte "in ogni stato e grado del procedimento", in quanto riferita,
appunto, al "procedimento" e non al "processo", concernerebbe le sole
indagini preliminari e non anche l'udienza preliminare; che tale
interpretazione è però contraddetta dalla relazione al testo
definitivo del codice, ove è precisato che "il termine "processo"
(usato nel Progetto preliminare) è stato sostituito con quello di
"procedimento", in quanto la disposizione è stata ritenuta
applicabile anche durante le indagini preliminari", ciò che
evidentemente presuppone la sua applicabilità nell'udienza
preliminare (cfr. la sentenza n. 64 del 1991);
che del resto lo stesso art. 421 prevede, al terzo comma, che la
discussione, in detta udienza, si svolga anche sulla base di "atti e
documenti", preventivamente ammessi dal giudice, diversi da quelli
contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'art. 416, secondo
comma, il che implica che in essa pertinenti documenti e memorie -
ivi comprese quelle del consulente tecnico di parte - ben possono
essere prodotti dalle parti e formare oggetto del contraddittorio;
che nello stesso senso depone, quanto alla consulenza tecnica
espletata al di fuori della perizia, il disposto dell'art. 233, primo
comma;
che pertanto la questione, in quanto basata su un'erronea
interpretazione delle disposizioni disciplinanti la materia, va
dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 421 del codice di procedura penale, in
riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con
ordinanza del 30 ottobre 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:238 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte