Sentenza n. 238/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1997 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 3,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29
gennaio 1997 dalla Corte d'assise di Torino nel procedimento penale a
carico di Alberga Nicola ed altri, iscritta al n. 69 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un dibattimento a carico di numerosi imputati in
stato di custodia cautelare per reati rientranti nella previsione
dell'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
dibattimento contrassegnato da plurime sospensioni dei termini di
custodia cautelare, il Pubblico ministero, all'udienza del 17 gennaio
1997, nel richiedere una nuova sospensione dei detti termini,
formulava apposita riserva nei confronti di tre imputati, per
l'"insussistenza - secondo la propria valutazione - delle esigenze
cautelari", avendo tali imputati offerto una collaborazione in grado
di escludere le esigenze di cui all'art. 274, lettera c), del codice
di procedura penale.
Nella stessa udienza la difesa dei medesimi imputati chiedeva la
revoca della misura cautelare, provvedimento che veniva denegato
dalla Corte d'assise sul presupposto della permanente esigenza della
pericolosità sociale degli imputati esclusi dalla richiesta di
sospensione.
Con ordinanza del 29 gennaio 1997, la Corte d'assise di Torino ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 304, comma 3, del codice di
procedura penale, "nella parte in cui esclude poteri di ufficio del
giudice in tema di sospensione dei termini massimi di custodia
cautelare, nella fase dibattimentale".
2. - Premette il giudice a quo che la richiesta del Pubblico
ministero è "eccentrica rispetto ai presupposti di legge
dell'istituto della sospensione": sia perché uno dei presupposti è
costituito dall'attualità dello stato custodiale in conseguenza del
provvedimento di un giudice sia perché, in caso di difformi
valutazioni del pubblico ministero e del giudice in ordine alla
pericolosità, dà per scontato che è il giudizio di una parte
quello che deve prevalere, sia perché la sospensione ha per unico
obiettivo la permanenza in vinculis di imputati di gravi reati,
giudicati pericolosi, in pendenza di dibattimenti particolarmente
complessi.
Con la conseguenza - sempre ad avviso del giudice a quo - che
davvero incomprensibile si rivela la necessità che il procedimento
diretto alla sospensione debba essere attivato dal pubblico
ministero, non potendo il giudice, di ufficio, accertare i
presupposti richiesti dall'art. 304 del codice di procedura penale,
presupposti tutti, peraltro, di agevole verifica.
Una situazione, dunque, profondamente diversa tanto dall'esercizio
del potere cautelare quanto dall'istituto della proroga dei termini,
entrambi iscrivibili alla fase delle indagini preliminari, fase nella
quale il giudice esercita esclusivamente poteri di controllo
sull'attività del pubblico ministero.
Un potere, quello attribuito ad una parte, che dà luogo a
trattamenti processuali differenziati, nonostante l'identità delle
situazioni poste a confronto; inserendosi erroneamente fra i
presupposti condizionanti la sospensione "il comportamento
processuale collaborativo" dell'imputato che può incidere soltanto
sulle condizioni per la revoca della misura, condizioni che solo il
giudice è tenuto a valutare.
In più l'inoperatività della sospensione per taluni degli
imputati, in forza della richiesta del Pubblico ministero,
comportando l'imminente decorrenza dei termini di custodia, verrebbe
ad incidere, compromettendone l'osservanza, anche sul precetto di cui
all'art. 101, secondo comma, della Costituzione.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile per
irrilevanza, data l'erroneità del presupposto interpretativo da cui
muove il giudice a quo: quello cioè che il provvedimento di
sospensione dei termini di custodia cautelare possa dar luogo a
posizioni individuali differenziate. Tale assunto è smentito dalla
costante interpretazione giurisprudenziale, potendo una simile
differenziazione operare soltanto nei confronti di imputati ai quali
i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si
proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.
Nella specie, quindi, trattandosi, fra l'altro, di provvedimento di
sospensione, preceduto da altri provvedimenti dello stesso tipo, la
mancata richiesta nei confronti di taluni degli imputati non sarà di
ostacolo all'operatività della sospensione anche nei confronti di
quelli per i quali la sospensione non è stata richiesta "senza
necessità di instaurare un ulteriore sub-procedimento attivato da
una nuova richiesta del p.m." e quali che possano essere le
determinazioni del giudice a quo in ordine alla esistenza delle
esigenze cautelari nei confronti di ciascun imputato. Considerato in diritto
1. - La Corte d'assise di Torino dubita, in riferimento agli artt.
3 e 101 della Costituzione, della legittimità dell'art. 304, comma
3, del codice di procedura penale, "nella parte in cui esclude poteri
d'ufficio del giudice in tema di sospensione dei termini massimi di
custodia cautelare nella fase dibattimentale".
Più in particolare, il giudice a quo nel corso del dibattimento a
carico di numerose persone, in vinculis per reati compresi nella
previsione dell'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, e riguardo alle quali aveva, su richiesta del
Pubblico ministero, con reiterati provvedimenti, disposto la
sospensione dei termini di custodia per la "particolare complessità
del dibattimento", di fronte ad una ulteriore richiesta di
sospensione del Pubblico ministero che eccettuava dall'effetto
sospensivo tre degli imputati per l'assenza nei loro confronti delle
esigenze cautelari, ritenendosi vincolato a tale richiesta, ha
sollevato la questione di legittimità sopra indicata.
Da ciò si evince che, pur sembrando l'ordinanza di rimessione
investire l'art. 304, comma 3, nel suo integrale contenuto precettivo
avente ad oggetto i poteri del giudice in presenza della richiesta di
sospensione dei termini da parte del pubblico ministero, l'effettivo
petitum perseguito risulta incentrato sulla illegittimità
dell'ineludibile alternativa derivante dalla richiesta parziale, cui
conseguirebbe o la corrispondente sospensione parziale dei termini
ovvero il rigetto della domanda di sospensione.
E pur osservando che, alla stregua della giurisprudenza della Corte
di cassazione, l'istituto della sospensione dei termini, fondandosi
sul dato oggettivo della sospensione del dibattimento, non può che
riferirsi "a tutti i soggetti partecipi, anche per le connessioni di
vario tipo, insite nell'intreccio di incolpazioni correlate e
accomunanti" senza che possa farsi luogo, nell'ipotesi prevista dai
commi 2 e 3 dell'art. 304, "al riconoscimento di posizioni
individuali differenziate" - nessun discrimine essendo possibile alla
stregua della normativa denunciata - ritiene però di essere
"impedita a pronunciarsi dall'inattività" del Pubblico ministero.
Nonostante ciò, l'ordinanza di rimessione afferma la rilevanza -
donde una qualche contraddittorietà nei suoi enunciati - della
questione sollevata solo nei confronti degli imputati relativamente
ai quali il Pubblico ministero ha espressamente omesso di formulare
la richiesta di sospensione, perché con riferimento agli altri
imputati il Pubblico ministero "è, invece, ancora in grado di
determinarsi altrimenti, essendo l'istituto della sospensione
applicabile in ogni momento del procedimento".
2. - La questione non è fondata.
Il presupposto interpretativo da cui muove il giudice a quo
risulta, infatti, erroneo in quanto fondato su una non corretta
lettura del disposto dell'art. 304, commi 2 e 3, del codice di
procedura penale.
3. - Appare opportuno precisare come l'istituto della sospensione
dei termini di custodia cautelare ha la sua genesi nelle diverse
stesure dell'art. 272, settimo comma, dell'abrogato codice di rito,
l'ultima delle quali, quella derivante dall'art. 1 della legge 17
febbraio 1987, n. 29, prevedeva che i termini di durata della
custodia cautelare rimangono sospesi durante il tempo in cui
l'imputato è sottoposto ad osservazione psichiatrica e, nella fase
del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o
rinviato per legittimo impedimento dell'imputato o per consentirne la
partecipazione all'udienza quando in precedenza egli ha rifiutato di
assistervi, ovvero a richiesta sua o del difensore, sempre che la
sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze
istruttorie ritenute indispensabili con espresse indicazioni nel
provvedimento di sospensione o di rinvio. Come ulteriore ipotesi di
sospensione veniva contemplata, infine, quella operante nella fase
del giudizio, per il tempo in cui il dibattimento deve essere
rinviato o sospeso, a causa della mancata presentazione,
dell'allontanamento o della mancata partecipazione al dibattimento di
uno o più difensori.
4. - L'art. 2, numero 61, della legge-delega 16 febbraio 1987, n.
81, dopo aver prescritto la previsione, per ciascuna fase
processuale, di termini autonomi di custodia cautelare ed aver
dettato le direttive in tema di proroga della custodia cautelare,
introduceva nella sua terza sub-direttiva la "previsione che i
termini di durata massima delle misure possano essere sospesi durante
il dibattimento in relazione allo svolgimento e alla complessità
dello stesso nonché a differimenti processuali non imposti da
esigenze istruttorie e determinati da fatti riferibili all'imputato o
al suo difensore".
Alla detta direttiva venne data attuazione, per la parte
concernente la sospensione dei termini di durata massima di custodia
cautelare, con l'art. 304 del codice, contemplante, nella sua
versione originaria, due ordini di provvedimenti di sospensione dei
termini. L'uno, quello previsto dal comma 1, quasi estrapolato
dall'art. 272, settimo comma, cod. proc. pen. 1930, dettato
dall'intento di prevenire eventuali comportamenti dilatori diretti ad
ottenere la scarcerazione (lettera a)), o di precludere che
comportamenti anche pienamente legittimi dei difensori potessero
anticipare la scarcerazione dell'imputato (lettera b)).
L'altro, previsto nei commi 2 e 3 dell'articolo e scaturente
dall'ultima parte della sub-direttiva sopra ricordata, contemplava (e
contempla tuttora, dato che il testo originario non è stato oggetto
di modifiche di sorta) la possibilità di sospensione dei termini di
durata massima della custodia cautelare, nella fase del giudizio,
quando si tratti di reati indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a)
(una norma oggetto, peraltro, di plurime stesure rispetto al testo
originario, dapprima ad opera dell'art. 6 del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
successivamente ad opera dell'art. 21 della legge 8 agosto 1995, n.
332), nel caso di dibattimenti particolarmente complessi, durante il
tempo in cui si sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel
giudizio di primo grado o nel giudizio di impugnazione.
Alla diversità delle previsioni rispettivamente contemplate dal
comma 1 e dai commi 2 e 3 dell'art. 304 fa da riscontro una
differenziata disciplina processuale. La sospensione prevista
dall'art. 304, comma 1, consegue pressoché di diritto al verificarsi
degli eventi da esso indicati e senza che venga richiesta alcuna
iniziativa del pubblico ministero. Il relativo provvedimento viene
così ad assumere i connotati dell'atto vincolato in presenza delle
condizioni richieste dalla legge. Per la sospensione prevista
dall'art. 304, comma 2, invece, la quale deriva da situazioni
oggettive che devono essere verificate da parte del giudice
(particolare complessità del dibattimento), così da atteggiare il
detto provvedimento come ascrivibile alla categoria di quelli a
discrezionalità vincolata, la legge richiede l'apposita richiesta
del pubblico ministero (comma 3 dell'articolo).
Rimasta, come si è visto, pressoché immutata la disciplina della
sospensione su richiesta, una prima integrazione ha attinto il comma
1 dell'art. 304: l'introduzione della lettera b)-bis poi divenuta c),
ad opera dell'art. 4 del decreto-legge 1 marzo 1991, n. 60,
convertito nella legge 22 aprile 1991, n. 133, che ha contemplato la
sospensione durante la pendenza dei termini previsti dagli artt. 544,
commi 2 e 3, quelli, cioè necessari per la stesura della motivazione
della sentenza. Le innovazioni di maggiore significato apportate al
testo dell'art. 304 del codice di procedura penale attengono sempre
alle ipotesi che si sono definite di sospensione vincolata. L'art. 15
della legge n. 332 del 1995 ha, infatti, da un lato, esteso il regime
della sospensione dei termini (questa volta, ovviamente, di fase)
all'udienza preliminare, se questa è sospesa o rinviata per taluno
dei casi indicati dal comma 1, lettere a) e b). Ma la più
significativa delle innovazioni è nella previsione che
l'operatività dei casi di sospensione ora ricordati (quelli, cioè,
previsti dall'art. 304, comma 1, lettere a) e b)), resta preclusa nei
confronti dei coimputati "ai quali i casi di sospensione non si
riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa
separazione dei processi".
5. - Così riassunto il quadro normativo ora vigente in forza delle
"novellazioni" conclusesi con la legge n. 332 del 1995, è possibile
pervenire ad una prima essenziale conclusione: e cioè che la
disciplina processuale delle ipotesi previste dal primo (e dal
quarto) comma e di quelle previste dal secondo e dal terzo comma
dell'art. 304 differiscono profondamente. A parte la necessaria
richiesta del pubblico ministero che contrassegna la sospensione da
ultimo ricordata, la ratio a fondamento di essa risulta designata
esclusivamente da due presupposti: la particolare complessità del
dibattimento ed il rientrare i reati contestati nella previsione
dell'art. 407. Ma se, per un verso, può senz'altro dubitarsi della
effettiva coerenza della scelta legislativa di trasferire
l'apprezzamento di simili presupposti in capo al pubblico ministero
al punto da averlo configurato alla stregua di titolare esclusivo del
potere di iniziativa in ordine al provvedimento di sospensione,
considerata, da un lato, la specifica e già segnalata natura
"oggettiva" di quei parametri di valutazione e, dall'altro, la
circostanza che gli stessi ruotano attorno alle esigenze connesse
alla gestione di una fase ormai riservata all'organo del
dibattimento, resta il fatto - assorbente agli effetti del presente
giudizio - che una volta compiuto un simile apprezzamento e, dunque,
esercitato il potere di richiesta, tale potere finisce per assumere
connotazioni ontologicamente "inscindibili" proprio perché ancorato
al processo nella sua globalità e non a singole posizioni cautelari.
Qualsiasi diverso enunciato che pretendesse di circoscrivere la
portata della richiesta del pubblico ministero a parte degli imputati
o a parte delle imputazioni, finirebbe quindi ineluttabilmente per
introdurre - come il caso di specie è emblematico esempio -
parametri e finalità del tutto eterogenei rispetto alla funzione
dell'istituto, con evidente compromissione delle esigenze che il
legislatore ha inteso salvaguardare.
6. - Tutto ciò risulta, del resto, confermato dalla giurisprudenza
della Corte di cassazione, costante nel ritenere che la sospensione
di cui all'art. 304, commi 2 e 3, presuppone la difficoltà del
dibattimento nel suo complesso e fa astrazione dalle posizioni dei
singoli imputati.
Questa linea è stata ulteriormente ribadita con la introduzione
dell'art. 304, comma 5, ad opera dell'art. 15 della legge n. 332 del
1995 che - nel consentire per i casi previsti dal comma 1, lettere a)
e b), del medesimo articolo l'inapplicabilità della sospensione nei
confronti degli imputati ai quali i casi di sospensione non si
riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa
separazione dei processi - ha tracciato un ulteriore decisivo
discrimine tra le due ipotesi di sospensione. Così potendosi
ripetere relativamente alla sospensione disciplinata dai commi 2 e 3
dell'art. 304, per un verso, che la facoltà consentita al giudice
dal comma 2 dell'art. 304 cod. proc. pen., non può comportare, ove
effettivamente esercitata, distinzioni individuali fra imputati nel
processo, sempreché raggiunti da imputazioni fra quelle di cui
all'art. 407, comma 2, lett. a), attenendo alla obiettiva
complessità particolare del dibattimento e cioè ad una situazione
collettiva (o cumulativa) comune a tutti i soggetti partecipi, anche
per le condizioni di connessione di vario tipo insite nell'intreccio
di incolpazioni correlate ed accomunanti, cosicché il richiamo al
dato obiettivo della complessità del dibattimento è ostativo al
riconoscimento di posizioni individuali differenziate; per un altro
verso, che il tema della sospensione prescinde da quello delle
esigenze cautelari il cui venir meno potrà essere fatto valere dagli
imputati soltanto con il chiedere la revoca della misura.
7. - Si deve, dunque, concludere nel senso che la stessa richiesta
di sospensione del pubblico ministero che contenga limitazioni
all'operatività della sospensione stessa, deviando così dal quadro
normativo predisposto dall'art. 304, commi 2 e 3, è da ritenere del
tutto estranea alla disciplina legislativa. Tale illegittimità,
peraltro, mentre non è in grado di viziare (in base al principio
utile per inutile non vitiatur) la domanda nel suo complesso,
consente al giudice di provvedere secondo il modello legislativo, in
tal modo pervenendo, nei sensi previsti dall'art. 304, comma 2, alla
sospensione dei termini di custodia cautelare senza l'apposizione di
condizioni o di limitazioni di sorta.
Così interpretata, la norma denunciata si sottrae agli addebiti di
illegittimità costituzionale formulati dal giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 304, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione, dalla Corte
d'assise di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
Il Presidente e redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:238 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte