Corte costituzionale

Ordinanza n. 238/1998

Altra decisione · depositata il 26/06/1998 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 2,

del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro), promosso con

ordinanza emessa il 17 marzo 1997 dal Tribunale di Bologna nel

procedimento disciplinare promosso nei confronti di Forestieri Cesare

Alberto, iscritta al n. 345 del registro ordinanze 1997 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie

speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Ritenuto che nel corso di un procedimento disciplinare a carico di

un notaio che aveva omesso di presentare all'Ufficio del registro il

repertorio degli atti, relativamente al primo e al secondo

quadrimestre dell'anno 1996, per il controllo previsto dall'art. 68

del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il Tribunale di Bologna ha

sollevato, in

riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 2, del

d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro), il quale, nel

disporre che il pubblico ufficiale, per l'omessa o tardiva

presentazione del repertorio a norma del comma 1 dell'art. 68 del

medesimo d.P.R., è punito con la pena pecuniaria indicata nel comma

1 e quando il ritardo superi i trenta giorni può essere sospeso

dall'esercizio delle funzioni, non indica né nel minimo, né nel

massimo, la durata della sospensione;

che, ad avviso del giudice rimettente, la inibizione temporanea

dall'esercizio professionale, comminata dalla censurata norma per la

violazione di un obbligo imposto dalla legge fiscale, non può

ricondursi ad alcuna delle infrazioni per le quali la legge notarile

(legge 16 febbraio 1913, n. 89) prevede l'irrogazione della sanzione

della sospensione, in quanto queste sono tutte fattispecie tipiche;

che la indeterminatezza della sanzione violerebbe quindi il

principio di legalità sancito dall'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, il quale impone, invece, una completa definizione sia

dei precetti che delle sanzioni, tanto più quando queste ultime

siano idonee ad incidere su valori costituzionalmente tutelati, quali

lo svolgimento dell'attività professionale liberamente scelta;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha

concluso per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della

questione.

Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione è

entrato in vigore il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473

(Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli

affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi

indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della

legge 23 dicembre 1996, n. 662), il cui art. 1, lettera e) ha

sostituito l'art. 73 del d.P.R. n. 131 del 1986, disponendo al comma

3 che se la presentazione del repertorio avviene con ritardo

superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione non

avviene nel termine stabilito dall'amministrazione finanziaria i

pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un

periodo non superiore a sei mesi;

che in relazione alla indicata modifica legislativa e

all'applicabilità della medesima al giudizio a quo, in forza dei

nuovi principi introdotti in tema di sanzioni amministrative dal

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali

in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme

tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23

dicembre 1996, n. 662), occorre restituire gli atti al Tribunale

rimettente, perché valuti se, in conseguenza della nuova disciplina,

la questione sollevata sia tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1998.

Il cancelliere: Milana

ECLI:IT:COST:1998:238 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte