Sentenza n. 239/1984
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/07/1984 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 4r.d. 1731/1930
applicata al caso
- art. 1r.d. 1731/1930
- art. 5r.d. 1731/1930
- art. 15r.d. 1731/1930
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 5,
15, lett. c, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 del r.d. 30 ottobre 1930, n.
1731 (Norme sulle Comunità israelitiche e sulla Unione delle Comunità
medesime), promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1979 dal pretore
di Roma sul ricorso di Nahum Meir contro la Comunità israelitica di
Roma, iscritta al n. 775 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 dell'anno 1980;
visti gli atti di costituzione della Comunità israelitica di Roma
e di Nahum Meir nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1984 il Giudice relatore
Antonino De Stefano;
uditi gli avv.ti Dario di Gravio e Antonio Rombolà per Nahum Meir;
Dario Tedeschi e Massimo Severo Giannini per la Comunità israelitica
di Roma e l'avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 16 maggio 1979, il pretore di Roma ha
sottoposto al giudizio di questa Corte la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 4, 5, 15 lett. c) e da 24 a 30 del r.d.
30 ottobre 1930, n. 1731 (Norme sulle Comunità israelitiche e sulla
Unione delle Comunità medesime). Riguardo a tali articoli
"singolarmente considerati, nonché in rapporto al sistema normativo da
essi derivante" (come si precisa nel dispositivo dell'ordinanza), il
giudice a quo ha ritenuto, infatti, non manifestamente infondato il
dubbio che essi contrastino con gli artt. 3, 2 e 18, 23, 24 e 102,
nonché 53 della Costituzione.
In questi termini la questione è stata dal pretore sollevata nel
corso di un procedimento promosso, in base all'art. 700 c.p.c., con
ricorso, in data 27 febbraio 1979, del sig. Nahum Meir, a seguito
della intimazione di pagamento, rivoltagli dalla Comunità israelitica
di Roma, del contributo di lire 150.000, che la Comunità, su un
imponibile di lire 3.125.000, aveva posto a suo carico, in quanto
appartenente alla stessa, per effetto, appunto, del r.d. n. 1731 del
1930. Nel ricorso si chiedeva al pretore - come vien riferito
nell'ordinanza "di sospendere a tutti gli effetti l'appartenenza del
ricorrente alla Comunità israelitica di Roma sia sotto il profilo
organico che sotto il profilo del rapporto tributario; di inibire alla
detta Comunità di indagare sulla posizione contributiva del
ricorrente; e infine di emettere ogni provvedimento idoneo a cautelare
il ricorrente dal pregiudizio, anche di ordine morale, derivantegli
dalla vigente normativa". In subordine, si prospettava il contrasto
della disciplina regolatrice delle Comunità israelitiche "con alcune
norme della Costituzione, perché soffoca il principio della
personalità, perché determina una disparità di trattamento a cagione
di appartenenza a razza o a religione, comprime la libertà di
associazione in quanto determina automaticamente e senza il concorso
della volontà del singolo l'aggregazione alla comunità, altera i
principi della capacità contributiva".
Costituitasi in giudizio, la Comunità israelitica di Roma
eccepiva, in linea pregiudiziale, la improcedibilità della domanda,
in quanto il ricorrente, per evitare la definitività della sua
iscrizione nella matricola dei contribuenti, aveva a disposizione il
rimedio del ricorso al Consiglio della Comunità, previsto dall'art. 27
del r.d. n. 1731 del 1930; ricorso, del resto, già proposto.
Eccepiva, altresì, l'inammissibilità della domanda medesima per un
duplice ordine di ragioni. Innanzi tutto perché il menzionato art. 27
subordina il ricorso all'autorità giudiziaria contro l'iscrizione
nella matricola dei contribuenti al previo esperimento dei ricorsi in
via amministrativa. E poi per la mancanza dei presupposti voluti per
l'instaurazione del procedimento speciale previsto dall'art. 700
c.p.c., "sia per essere stata richiesta" - come anche è detto
nell'ordinanza - "una sospensione del rapporto tributario e del
rapporto associativo con la Comunità senza necessità di abiura,
quando invece era prevista la cessazione di tali rapporti con una
semplice dichiarazione di dissociazione, e sia perché difettava
l'imminenza ed irreparabilità del danno". Circa, poi, le questioni di
legittimità costituzionale prospettate dal ricorrente, ne affermava la
manifesta infondatezza.
Sciolta la riserva espressa all'udienza di comparizione, il
pretore, disattese le eccezioni proposte dalla Comunità, disponeva la
trasmissione degli atti a questa Corte.
Nella motivazione dell'ordinanza di rinvio si osserva anzitutto
che, essendo evidente che per decidere le sollevate questioni occorre
in primo luogo verificare, sul terreno della legittimità
costituzionale, se l'appartenenza del cittadino ebreo, di diritto, alla
Comunità, violi o meno norme e principi della Costituzione, non può
dubitarsi della rilevanza delle questioni stesse. A questo proposito,
secondo il pretore, è significativo che nel ricorso si contesti non
l'entità del tributo imposto, né la legittimità dell'imposizione in
rapporto alle vigenti disposizioni legislative, ma la legittimità del
sistema normativo che disciplina le Comunità israelitiche. Né ad
escludere la rilevanza gioverebbe rifarsi alla circostanza (dalla
resistente Comunità addotta, fra gli altri motivi, a sostegno della
eccepita improponibilità ed inammissibilità del ricorso) del mancato
esaurimento, al momento della presentazione del ricorso, del
procedimento amministrativo (che peraltro sarebbe stato dal ricorrente
avviato) previsto dall'art. 27 del r.d. n. 1731. Giacché - come
ritenuto da questa Corte nella sentenza n. 185 del 1976 - la questione
dell'asserita improponibilità dell'azione giudiziaria per omesso
previo esperimento dei rimedi amministrativi, riguardando il giudizio a
quo, non è suscettibile di esame nella diversa sede del giudizio di
legittimità costituzionale. Per le stesse ragioni, riguardo alla
sussistenza, nel caso in questione, della condizione della
irreparabilità del danno (richiesta dall'art. 700 c.p.c. perché possa
chiedersi il provvedimento di urgenza, ed anche essa ritenuta
insussistente dalla Comunità), trattandosi, anche per questo aspetto,
del giudizio a quo, non deve - si afferma nell'ordinanza - darsi
precedenza al giudizio relativo ad essa. A parte, comunque, la
considerazione che nel caso in questione si verte in tema di diritti
della personalità costituzionalmente garantiti, la cui tutela, non
attuabile mediante riparazioni pecuniarie, s'impone, anche per questo,
con carattere di urgenza.
Nel delineare, quindi, riguardo al merito, i termini della
disciplina del r.d. n. 1731 del 1930, il pretore premette che l'art. 1
attribuisce alle Comunità israelitiche la qualificazione di "corpi
morali" e ne individua le finalità nel "soddisfacimento dei bisogni
religiosi degli israeliti secondo la legge e le tradizioni ebraiche",
collegando così in un nesso inscindibile l'esistenza della Comunità
con l'esercizio del culto ebraico. In correlazione con l'art. 1, il
successivo art. 4 stabilisce che "appartengono di diritto alla
Comunità tutti gli israeliti che hanno residenza nel territorio di
essa", determinando con ciò stesso l'inserimento del cittadino ebreo
nella Comunità, per il solo fatto di essere israelita, senza che da
parte sua siano necessarie manifestazioni di volontà (non potendosi
considerare tali le eventuali dichiarazioni di verità sul proprio
status personale, come quella rilasciata dal Meir alla Comunità
israelitica di Roma il 23 settembre 1973, dopo che, come risulta dagli
atti, dalla Libia, dove già risiedeva, si era, con la sua famiglia,
trasferito in Italia). E se è vero che nel successivo art. 5 del
decreto è prevista la possibilità, da parte del cittadino ebreo, in
quanto tale appartenente alla Comunità, di una dichiarazione di
recesso, va anche notato che tale dichiarazione non è rimessa alla
mera discrezionalità del dichiarante, essendo consentita soltanto, o
in conseguenza del passaggio ad altra religione, ovvero della volontà
"di non essere più considerato israelita agli effetti del presente
decreto"; dal che deriva che, quanto meno di fatto, il cittadino che
tale dichiarazione abbia reso non è più in grado di partecipare ai
riti religiosi gestiti dalla Comunità.
Coerente conseguenza di queste norme fondamentali, nelle quali, e
soltanto nelle quali, trovano giustificazione, sono quindi - sottolinea
ancora il pretore - le altre specifiche disposizioni, degli artt. 24 e
segg. del decreto, concernenti particolarmente i contributi previsti a
carico degli appartenenti alle Comunità israelitiche, e il potere di
imporli, a queste attribuito.
Ciò premesso, il giudice a quo solleva questione di legittimità
costituzionale degl'indicati articoli del r.d. n. 1731 del 1930 in
relazione alle seguenti norme della Costituzione.
In contrasto con l'art. 3 Cost. appaiono gli artt. 4, 24 e segg.
del r.d. n. 1731 del 1930, in quanto contengono una disciplina che,
sia sul terreno dello status personale, sia, e conseguentemente, sul
piano della situazione patrimoniale, si fonda esclusivamente sulla
razza o fede religiosa del cittadino. Né vale osservare che
quest'ultimo, in base all'art. 5, ha facoltà di recesso, tale facoltà
potendosi esercitare solo nelle due richiamate ipotesi, ciascuna delle
quali comporta sostanzialmente una pubblica professione di fede
religiosa.
Inoltre, riguardo a quella "sorta di coattiva partecipazione ad una
comunità a carattere associativo" - quale la Comunità israelitica -
che gli artt. 4 e 5 e, di riflesso, gli artt. 24 e segg, del decreto,
verrebbero in sostanza a stabilire, si pone un problema di
compatibilità con gli artt. 2 e 18 Cost., dovendosi intendere il
principio della libertà di associazione, garantito dagli articoli
stessi, come diritto, oltre che di associarsi, di non associarsi.
Non infondato, secondo l'ordinanza, è, altresì, il dubbio che i
poteri, che gli artt. 15, lett. c), e 24 e segg. - nel disciplinare i
contributi da imporre agli appartenenti alle Comunità - conferiscono
agli organi delle Comunità medesime, quanto all'accertamento del
reddito complessivo del contribuente (regolato in modo da risultare del
tutto autonomo dagli accertamenti operati dagli organi
dell'amministrazione statale) ed alla determinazione dell'aliquota del
contributo, violino il principio della riserva di legge in materia
tributaria sancito dall'art. 23 della Costituzione. Vero che, secondo
la giurisprudenza della Corte costituzionale, questo precetto non
richiede una specifica previsione normativa per ogni singola
determinazione di tributo, essendo sufficiente che la legge contenga
adeguati criteri di valutazione. Nel caso in questione, però, a
differenza di quanto accade in altre ipotesi (ad es. ordini
professionali), in cui l'ente si limita a determinare le modalità di
una certa contribuzione, il potere attribuito alla Comunità si
caratterizza come un vero potere di imposizione tributaria, che, in
base alla Costituzione, non può non essere riservato alle istituzioni
statali. Senza dire, poi, che il terzo e il quarto comma dell'art. 24
non sembra contengano sufficienti elementi idonei a delimitare il
potere impositivo della Comunità, mentre l'art. 25 lascia la Comunità
arbitra di fissare discrezionalmente l'entità del contributo.
Inoltre, per quanto riguarda, in particolare, il sistema di tutela
dell'appartenente alla Comunità di fronte all'imposizione del
contributo, per cui l'art. 27 prevede, obbligatoriamente, e quale
condizione di esperibilità dell'azione giudiziaria ordinaria, ammessa
peraltro "nei soli casi di violazione di legge", un apposito
procedimento, articolato in due fasi (da svolgersi entro certi
termini), una prima amministrativa (ricorso al Consiglio della
Comunità) e una seconda giurisdizionale (ricorso ad una commissione di
tre arbitri nominati fra i contribuenti), il giudice a quo si domanda
se questa normativa, in quanto non consente una piena ed effettiva
tutela giurisdizionale, non sia in contrasto con l'art. 24 Cost.. Si
domanda, inoltre, se l'art. 27, là dove prevede un arbitrato
obbligatorio, non comporti la istituzione di un giudice speciale, con
conseguente violazione dell'art. 102 della Costituzione.
Un ulteriore dubbio - di contrasto, cioè delle norme impugnate,
nel loro complesso, con l'art. 53 Cost. - viene, infine, prospettato
nell'ordinanza di rinvio. Cumulandosi, per effetto di esse, a carico
del soggetto, per la qualificazione di israelita, la contribuzione
statale con quella della Comunità, egli verrebbe infatti a sopportare,
secondo il giudice a quo, un carico tributario eccedente la sua
effettiva capacità contributiva. Sotto questo riflesso la violazione
dell'art. 53 si porrebbe in diretta correlazione con quella dell'art.
3 della Costituzione.
2. - Notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza di rinvio, si
sono costituite innanzi alla Corte le parti del giudizio a quo: il sig.
Meir, con atto depositato il 1 ottobre 1979, e la Comunità israelitica
di Roma, con atto depositato il 31 luglio 1979. È intervenuto inoltre
nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo
dell'Avvocatura dello Stato, con atto depositato il 28 gennaio 1980.
La difesa del Meir, nel chiedere che la Corte accolga le eccezioni
di illegittimità costituzionale, si è riportata al ricorso e alle
memorie presentate nel giudizio a quo, riservandosi di sviluppare, in
prosieguo, i motivi delle sue conclusioni.
La difesa della Comunità, a sostegno della richiesta che la
questione sollevata sia dichiarata, in via pregiudiziale,
inammissibile, in quanto irrilevante nel giudizio a quo, e, in
subordine, non fondata, ha svolto, invece, un'ampia argomentazione.
Riguardo alla eccezione di inammissibilità, si sostiene che
oggetto della contestazione del ricorrente, nel giudizio a quo, era in
effetti l'iscrizione del Meir nella matricola dei contribuenti della
Comunità, e che, quindi, non potendosi dubitare della natura di ente
pubblico, e non già di associazione privata, della Comunità
israelitica, il provvedimento di urgenza richiesto al pretore - come
nel giudizio a quo non si era mancato di rilevare - consisteva nella
sospensione di un provvedimento amministrativo. Il pretore, perciò,
avrebbe dovuto dichiarare senz'altro, in applicazione dell'art. 4 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, sull'abolizione del contenzioso
amministrativo, il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria
ordinaria, definendo così il procedimento senza necessità di
sollevare questioni di legittimità costituzionale.
Riguardo al merito, la difesa della Comunità rileva che mentre,
nel dispositivo dell'ordinanza di rinvio, anche l'art. 1 del r.d. n.
1731 del 1930 viene incluso nell'impugnazione, nella motivazione del
provvedimento non si rinviene alcuna specifica indicazione circa la
norma, o le norme, della Costituzione, con cui l'articolo stesso
sarebbe in conflitto. Per ciò solo - se ne conclude - non sembra che
la legittimità costituzionale di questa disposizione possa essere
contestata. Sarebbe anche da escludere che l'impugnativa, così
proposta, dell'art. 1 del decreto, possa genericamente fondarsi
sull'uno o sull'altro degli articoli della Costituzione, richiamati nel
dispositivo dell'ordinanza. Né il riconoscimento come corpi morali
delle Comunità israelitiche, né l'indicazione dei loro fini (in cui
si sostanze il contenuto dell'art. 1) potrebbero porsi a raffronto con
essi. Tanto più che lo stesso art. 1 del r.d. n. 1731 del 1930, è
pienamente conforme, trovandovi anzi un suo fondamento costituzionale,
all'art. 8 della Costituzione, il quale, garantendo alle confessioni
religiose il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, non
esclude che esse possano organizzarsi, con il concorso dell'autorità
statale, come corpi morali riconosciuti.
Per quanto, poi, riguarda gli altri articoli del r.d. n. 1731 del
1930, che nell'ordinanza di rinvio vengono impugnati con specifici
riferimenti a norme della Costituzione, la difesa della Comunità
esclude anzitutto che l'art. 4 del decreto, concernente l'appartenenza
di diritto degli ebrei alla Comunità, sia in contrasto con il
principio di eguaglianza. Tutte le volte in cui la legge disciplina le
confessioni e le libertà religiose, essa presuppone - come si
riscontra anche negli artt. 7, 8, 19 e 20 della Costituzione - che
chiunque sia fedele di una confessione religiosa appartenga di diritto
alla stessa. Ora, il fatto che l'appartenenza de iure degli ebrei alle
Comunità israelitiche sia esplicitamente prevista da una legge dello
Stato, in conformità alle leggi e alle tradizioni ebraiche, in base
alle quali è ebreo chi nasce da madre ebrea, non aggiunge né toglie
nulla alla capacità giuridica degli ebrei, i quali non sono obbligati
ad appartenere a tali enti, ma con la dichiarazione prevista dall'art.
5 dello stesso decreto, se credono, possono uscirne. Ed a questo
proposito non è esatto - osserva ancora la difesa della Comunità -
che il recesso, previsto da questo articolo, e con il quale
l'interessato "dichiara di non voler più essere considerato israelita
agli effetti del presente decreto", sia un atto di abiura. A parte che
la dottrina prevalente ritiene che così non sia, è chiaro, infatti,
che tale dichiarazione importa solo il venir meno dei rapporti tra il
singolo e la Comunità agli effetti delle situazioni disciplinate dal
decreto, senza per nulla toccare la fede religiosa. Tanto che la
dichiarazione di recesso (come è espressamente previsto dall'art. 3,
ultimo comma, del regolamento per l'applicazione del r.d. n. 1731 del
1930, approvato con r.d. 19 novembre 1931, n. 1561) può essere sempre
successivamente revocata, consentendo così all'ebreo, che per effetto
di essa ne sia uscito, di rientrare nella Comunità.
È logico, d'altronde, che chi esca dalla Comunità non possa
avvalersi dei suoi servizi; né è in contrasto con l'art. 3 Cost. il
fatto che il recedente (come previsto, all'ultimo comma, dallo stesso
art. 5 del decreto n. 1731) perda "il diritto a prestazioni di atti
rituali ed alla sepoltura nei cimiteri israelitici". È palese,
infatti, che ciò non implica alcuna sanzione a carico del recedente,
ma solo una garanzia di libertà (conforme agli artt. 8 e 19 Cost.) a
favore delle Comunità, le quali non possono essere costrette da alcun
potere dello Stato a prestare atti rituali o sepoltura a coloro che se
ne siano allontanati. Ancor meno, poi, possono avere rilevanza, sotto
il profilo della legittimità costituzionale dell'art. 5, le eventuali
conseguenze sociali della scelta compiuta dal singolo (quali il biasimo
degli altri ebrei e simili), trattandosi di conseguenze di mero fatto,
che non incidono sulle situazioni giuridiche del cittadino. Né si
vede quale contrasto con l'art. 3 della Costituzione possa ravvisarsi
negli art. 24 e seguenti del decreto, riguardanti i contributi cui sono
tenuti gli israeliti appartenenti alle Comunità, essendo normale che
una istituzione che svolga la propria attività a favore di un
particolare gruppo sociale, sia finanziata da coloro che ne fanno
parte.
Secondo la difesa della Comunità, è anche da escludere che gli
artt. 4 e 51 e 24 e segg. del r.d. n. 1731 del 1930, violino gli artt.
2 e 18 della Costituzione. La "coattiva partecipazione ad una
comunità avente carattere associativo", di cui al riguardo si parla
nell'ordinanza di rinvio, non troverebbe infatti riscontro nella
realtà. A parte la già rilevata possibilità, per i singoli
appartenenti alle Comunità, di recedere liberamente dalle stesse, va
infatti notato che le Comunità israelitiche non sono associazioni, cui
siano riferibili gli artt. 2 e 18 della Costituzione, ma istituzioni,
espressione tradizionale della confessione ebraica in Italia, che non
nascono da un contratto tra i fedeli, ma dal modo di essere
dell'ebraismo nel nostro Paese. L'art. 4 del decreto del 1930, in
definitiva, conformemente ai principi sanciti, per tutti i culti
religiosi, dall'art. 8, comma secondo, della Costituzione, non fa che
riprodurre una norma statutaria ebraica. Comunque, anche a voler
considerare le Comunità israelitiche come mere associazioni, fondate
sul contratto fra i soci, va ricordato che, con il Congresso
straordinario del 1968, nel quale tutti gli ebrei iscritti ad esse
erano rappresentati dai propri delegati, le Comunità, recependo come
statuti interni i decreti n. 1731 del 1930 e n. 1561 del 1931, hanno
approvato il principio dell'appartenenza di diritto degli ebrei alle
Comunità, stabilito dall'art. 4 del decreto n. 1731. È evidente,
perciò, che tutti gli ebrei iscritti hanno ratificato la loro
iscrizione, e che tutti coloro i quali sono stati iscritti,
successivamente, in base a dichiarazione resa alle Comunità, hanno
accettato tale norma statutaria. Ed al riguardo va precisato che la
dichiarazione resa dal ricorrente alla Comunità romana il 23 settembre
1973 (di cui si fa cenno nell'ordinanza di rinvio) non conteneva una
mera enunciazione di verità, ma una vera e propria domanda di
iscrizione, in quanto, per prassi costante e per la secolare tolleranza
dell'ebraismo italiano, nessun ebreo è stato mai iscritto alla
Comunità contro la sua volontà.
Riguardo, poi, alle questioni più specificamente attinenti ai
contributi previsti dal r.d. n. 1731 del 1930, la difesa della
Comunità nega anzitutto che gli artt. 15, lett. c) e 24 segg. del
decreto violino l'art. 23 della Costituzione. Invero, il sistema
adottato dalle norme impugnate, in base al quale sono gli stessi fedeli
a finanziare la confessione religiosa a cui appartengono, è quello
più moderno e preferibile. Non è, infatti, ragionevole pensare che
tale finanziamento possa aver luogo esclusivamente in base ad oblazioni
volontarie, e che lo Stato non possa riconoscere la potestà tributaria
delle confessioni religiose. Nella Repubblica federale tedesca, per
esempio, le confessioni tradizionali (Chiesa cattolica e Chiesa
evangelica), riconosciute come corporazioni di diritto pubblico, hanno
potestà di imposizione tributaria sui fedeli, che in tal modo le
finanziano. Peraltro, nel caso in questione la riserva di legge di cui
all'art. 23 Cost. non è violata, perché il contributo è fissato da
una legge dello Stato, che non manca - come si arguisce dai diversi
aspetti della normativa - di dettare i criteri per la determinazione
del contributo. E ciò sia riguardo all'accertamento dell'imponibile,
sia riguardo alle aliquote, ancorate all'effettiva entità delle spese,
necessarie ai fini della Comunità e quindi alle necessità di
bilancio. Quanto alla valutazione del reddito, poi, vanno tenuti
presenti i limiti posti al potere impositivo delle Comunità,
attraverso le detrazioni (per spese di produzione, imposte, tasse,
annualità passive) previste dall'art. 39 del regolamento del 1931.
Per quanto, poi, attiene, in particolare, ai rimedi previsti
dall'art. 27 del decreto a tutela del contribuente (ricorso al
Consiglio della Comunità e quindi alla Commissione arbitrale, e
successiva azione giudiziaria per violazione di legge), la difesa della
Comunità nega il prospettato contrasto di questa disposizione con gli
artt. 24 e 102 della Costituzione. L'autorità giudiziaria, se adita
dal contribuente, può e deve valutare, infatti, se tutte le norme
specifiche del decreto sulla determinazione dell'aliquota e
dell'imponibile siano state rispettate, e non si può dire, quindi,
che, nella sostanza, venga ad esserle precluso qualsiasi sindacato nel
merito. Neppure è, esatto, poi, che l'art. 27 del decreto, prevedendo
il ricorso alla commissione arbitrale violi l'art. 102 della
Costituzione. Questa norma, infatti, vieta che lo Stato, nel proprio
ordinamento, istituisca "giudici straordinari o giudici speciali", ma
non esclude che possa attribuire alle pronunce dei giudici di altri
ordinamenti effetti nel diritto statuale. Con l'art. 27 dell'impugnato
decreto, in realtà, non si è fatto che riconoscere, nel limitato
settore dei contributi, quanto è sempre avvenuto nei rapporti tra le
Comunità israelitiche e i loro appartenenti, le cui controversie non
vengono portate alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria,
ma sono risolte, in sede interna, confessionale e riservata, da arbitri
nominati dalle parti.
Riguardo, infine, al contrasto con l'art. 53 Cost., la difesa della
Comunità obietta che la capacità contributiva degli ebrei non è
alterata per il fatto che essi sono tenuti a versare alle Comunità i
contributi in questione, essendo del tutto ragionevole che il
cittadino, oltre a pagare le imposte dovute allo Stato, finanzi con i
propri contributi le organizzazioni particolari di cui faccia parte.
Tanto più, poi, quando da queste - come nel caso - possa recedere,
sottraendosi alla contribuzione, senza perciò subire alcuna
conseguenza sfavorevole nel diritto dello Stato. Né va taciuto che
l'art. 6 delle regole statutarie (obbligatorie nell'ambito delle
Comunità, e in forza dell'art. 8, secondo comma, Cost. efficaci anche
nel diritto statuale), approvate nel su citato Congresso del 1968,
proprio all'art. 53 della Costituzione fa richiamo nello stabilire che
le Giunte delle Comunità, nella determinazione delle aliquote dei
contributi in questione (in applicazione degli artt. 24 e 25 del r.d.
n. 1731 del 1930), devono attenersi al criterio di progressività.
Dal canto suo, nell'atto d'intervento, l'Avvocatura dello Stato
chiede che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o
quanto meno infondate, facendo proprie le argomentazioni svolte dalla
difesa della Comunità. In aggiunta a tali argomentazioni, tuttavia,
nell'escludere che le impugnate disposizioni del r.d. n. 1731 del 1930
violino l'art. 53 Cost., la difesa del Presidente del Consiglio
contesta che, riguardo ad esse, possa porsi il problema di disparità
di trattamento, sotto il profilo del carico fiscale, prospettato
nell'ordinanza di rinvio. E ciò in base alla considerazione che il
sindacato di legittimità costituzionale, sulla entità comparativa
dell'imposizione in rapporto alla capacità contributiva, dovrebbe
esercitarsi con riferimento ad un determinato tributo, e non con
riguardo a tributi diversi e comunque eterogenei, come nel caso in
questione, che concerne una prestazione speciale, dovuta da persone,
che rivestono una determinata qualità, ad enti di carattere religioso,
che istituiscono tale contributo in relazione all'espletamento di
determinati servizi.
3. - Fissata, per la discussione della causa, l'udienza del 24
gennaio 1984, sia il Meir che la Comunità israelitica hanno
presentato memorie.
La difesa del Meir premette che il r.d. n. 1731 fu emanato in base
alla delega legislativa, di cui all'art. 14 della legge 24 giugno 1929,
n. 1159, con la quale si conferì al Governo la facoltà di procedere
alla revisione della preesistente disciplina dei culti acattolici, e
che la normativa con il decreto stesso introdotta fu ispirata,
essenzialmente, all'intento di riconoscere, per i culti acattolici
dotati di maggior capacità di pressione politica (quello ebraico e
quello valdese), posizioni di privilegio analoghe in definitiva a
quelle che, con il Concordato appena concluso, erano state riconosciute
alla Chiesa cattolica. Passando, poi, a trattare delle questioni
relative ai contributi previsti nelle norme impugnate a carico degli
appartenenti alle Comunità israelitiche, sottolinea che, in virtù di
espresse disposizioni sia della legge del 1930 (artt. 18 e 29) che del
regolamento del 1931 (artt. 51 e 78), le delibere degli organi delle
Comunità circa i contributi in questione, acquistano efficacia
esecutoria nei confronti del soggetto che ne è colpito, attraverso
atti della pubblica autorità statale (Ministro dell'interno,
prefetto); e che la riscossione dei contributi affidata all'esattore
delle imposte dirette, ha luogo "con le forme e i privilegi stabiliti
per la riscossione delle tasse comunali". Ciò conferma che, nella
specie, ci si trova di fronte ad una vera imposizione tributaria,
diretta e personale, inesistente per la generalità dei cittadini,
connessa automaticamente ed esclusivamente all'appartenenza alla
religione ebraica, e perciò lesiva del principio, proclamato dall'art.
3 della Costituzione, secondo cui tutti i cittadini sono eguali davanti
alla legge senza distinzione di razza o di religione. I contributi
colpiscono, infatti, per la sua "appartenenza di diritto alla
Comunità", sancita dall'art. 4 del r.d. n. 1731, chiunque, ebreo di
nascita, o che comunque (con la circoncisione se maschio o il bagno
rituale se femmina) abbia abbracciato la religione giudaica, risieda
nel suo territorio. L'unico strumento previsto (art. 5) per sottrarsi
a tale posizione di appartenenza, e quindi ai rapporti giuridici
connessi, è la dichiarazione di abiura (a cui nessun cittadino può
essere costretto), con la perdita di tutti i diritti religiosi.
Anche la violazione dell'art. 53, comma primo, Cost., sarebbe
palese, ove si consideri che in base ad esso la imposizione di tributi
può essere motivata soltanto dalla necessità - valutata dal
legislatore in piena autonomia - di fronteggiare le spese pubbliche, e
non per far fronte alle spese di "corpi morali", come le Comunità
israelitiche (art. 1 del r.d. n. 1731), "che provvedono al
soddisfacimento dei bisogni religiosi degli israeliti".
Del pari evidenti sarebbero le violazioni degli artt. 2 e 18,
nonché 23, 24 e 102 Cost.. Tuttavia, oltre a quelle sottoposte alla
Corte costituzionale con l'ordinanza di rinvio, secondo la difesa del
Meir altre questioni, già da essa sollevate innanzi al pretore, sulla
legittimità costituzionale dell'intera normativa del decreto del 1930,
in riferimento, oltre che agli artt. 2 e 3, agli artt. 1, 7, 8, 19 e 20
Cost., ma dal pretore - nonostante la stretta connessione di esse, e
particolarmente di alcune, con quelle da lui sollevate - non ritenute
meritevoli di esame, dovrebbero essere considerate in questa sede.
Invero - si osserva nella memoria - mentre l'art. 1 Cost.
stabilisce che la sovranità appartiene al popolo, con il decreto
impugnato la sovranità viene invece delegata ad un ordinamento
intermedio che, pur legittimo nell'idea della pluralità degli
ordinamenti giuridici, può togliere e toglie alcune attribuzioni
(rituali, religiose, sepoltura, ecc.) che né altri ordinamenti
intermedi né l'ordinamento statale possono assicurare, sia pure per
concorso e in via alternativa o sostitutiva.
A sua volta, l'art. 7 Cost., con lo statuire che lo Stato e la
Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani, considera la Chiesa un contraente esterno, laddove, nel
decreto in questione, le Comunità israelitiche traggono la loro
esistenza non dallo Stato italiano come contraente esterno, ma dallo
Stato italiano come contenente, e ricavano soltanto alcuni poteri
derivati di egemonia su alcuni cittadini. Al tempo stesso,
l'aggregazione automatica di questi, in forza della contestata legge,
in quanto si presume professino la stessa fede religiosa, è in palese
contrasto con il principio dell'art. 19 Cost., secondo il quale tutti
hanno diritto di professare la propria fede religiosa, in forma
associata, oltre che individuale, ma liberamente. Inoltre il
principio, proclamato dall'art. 20 Cost., per cui "il carattere
ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od
istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni
legislative", va inteso anche nel senso che la tutela, che esso
prevede, è accordata all'associazione, all'insieme dei credenti
considerati "uno per tutti e tutti per uno", e non - come nel caso -
all'istituzione (corpo morale) che, per sua definizione, è un soggetto
diverso ed autonomo rispetto ai singoli aderenti.
Secondo la difesa del Meir, anche gli artt. 76 e 113 della
Costituzione dovrebbero ritenersi violati: il primo, perché in effetti
viene rimesso agli organi dell'apparato religioso ebraico, ai vari
livelli, di sancire le norme di carattere legislativo per la
determinazione dei criteri da seguire nella imposizione dei contributi;
il secondo, in quanto, contro le decisioni degli organi delle
Comunità, a cui i contribuenti possono far ricorso, l'azione
giudiziaria è ammessa nei soli casi di violazione di legge. Ma la
questione di fondo, nella problematica giuridica delle Comunità
israelitiche, secondo la difesa del Meir, sta nella violazione - che
inficia alle radici tutta la legge del 1930 - dell'art. 8 della
Costituzione. È la stessa esistenza di un ordinamento giuridico
particolare sancito con legge dello Stato per gli appartenenti ad un
determinato culto religioso, indipendentemente dagli aspetti
particolari che il conflitto con le singole norme della Costituzione
può assumere, ad essere contrario alla Costituzione. "Tutte le
confessioni religiose" - è sancito infatti nell'art. 8 Cost. - "sono
egualmente libere davanti alla legge". E "le confessioni religiose
diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri
statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano". Secondo tale norma, perciò, una competenza dello Stato
italiano di inserirsi nella regolamentazione degli statuti
organizzativi delle confessioni religiose acattoliche non è prevista
né consentita. In netto contrasto con tali principi l'ebraismo, per
effetto del decreto del 1930, è invece l'unica religione, il cui
statuto risulta interamente regolato da una legge dello Stato.
Il fatto che il giudice a quo non abbia motivato i dubbi di
costituzionalità da lui espressi anche sul contrasto della normativa
impugnata con l'art. 8 Cost., non significa che la materia sia
sottratta all'esame della Corte costituzionale. Tutte le norme
scrutinate nell'ordinanza di rimessione, infatti, presuppongono la
violazione dell'art. 8 Cost., giacché appartengono a un corpo di leggi
che, non derivando da autoregolamentazione - come vuole l'art. 8 Cost.
- ma essendo regolamentato d'imperio - come l'art. 8 Cost., esclude -
deve, nella sua interezza, ritenersi estraneo e contrario alla
Costituzione.
Del resto, che si tratti di norme da ritenersi da tempo "superate",
sarebbe confermato anche dai dibattiti svoltisi nello stesso Congresso
straordinario delle Comunità israelitiche italiane tenutosi a Roma il
29 aprile 1968, da successive deliberazioni (del 1978) e da altre
"decisioni separate" (fra cui quella del 22 maggio 1979 della Comunità
israelitica di Livorno). Dai riferimenti pubblicati in proposito si
desume, infatti, che soltanto la rigorosa opposizione della Comunità
di Roma alle prospettate innovazioni ha consentito il persistere della
denunciata illegittimità costituzionale. Eliminata la quale, anche il
problema della contribuzione da parte degli appartenenti alle Comunità
israelitiche potrebbe essere agevolmente risolto sul piano della
normativa interna all'associazione, e quindi su base privatistica.
4. - Per la dichiarazione di inammissibilità, in via principale,
o, in subordine, di infondatezza, delle sollevate questioni, insiste
invece, nella sua memoria, la difesa della Comunità israelitica.
Innanzi tutto vien ribadita la tesi, già esposta nell'atto di
costituzione in giudizio, della irrilevanza delle questioni stesse per
il pregiudiziale, e nel procedimento a quo decisivo, difetto di
giurisdizione dell'adita autorità giudiziaria ordinaria. Passando
all'esame del merito, vengono ricordati, nelle loro principali
caratteristiche, i diversi ordinamenti delle Comunità israelitiche
dell'Italia pre e postunitaria, e le diverse leggi succedutesi in
materia nei vari Stati della penisola prima, e nel Regno d'Italia poi.
Si sottolinea come, già nel secolo scorso, le Comunità, mentre in
alcune regioni erano organizzate come associazioni volontarie, in gran
parte del territorio nazionale erano ritenute corporazioni necessarie,
fornite di potere di imposizione sui propri aderenti. Dati questi
precedenti, la legislazione del 1930 costituì un notevole sforzo per
nazionalizzare il sistema dei rapporti delle Comunità, fra di loro,
con gli appartenenti, e con lo Stato. Ciò premesso, la difesa della
Comunità ritiene opportuno porsi pregiudizialmente il problema - pur
non avendo il pretore sollevato alcuna questione in tal senso - di un
possibile contrasto della legge del 1930, nel suo complesso, in quanto
contiene lo statuto civile della confessione ebraica, con l'art. 8,
secondo comma, della Costituzione, che la formulazione delle norme
statutarie rimette invece all'autonomia delle stesse confessioni
religiose. In proposito osserva che sarebbe sicuramente in errore chi
pensasse che un tale contrasto sussista. L'art. 8, secondo comma,
Cost., contiene, infatti, una norma sulle fonti, che ha privato il
legislatore statale a partire dal 1 gennaio 1948 (entrata in vigore
della Costituzione) della competenza a deliberare unilateralmente gli
statuti delle confessioni religiose. Ma detta norma non infirma la
validità delle leggi entrate in vigore in precedenza, e fra queste del
r.d. n. 1731 del 1930. Assorbente, al riguardo, è, peraltro, la
considerazione che tale legge, già "accettata" nel Congresso delle
Comunità israelitiche italiane del 1956, è stata recepita dalle
Comunità nel Congresso del 1968 (anche se con qualche modifica, che
nella presente controversia tuttavia non rileva) come statuto interno.
Riguardo poi alle questioni sollevate con l'ordinanza di rinvio,
nella memoria della Comunità si ribadisce anzitutto che
l'"appartenenza di diritto alla Comunità" degli ebrei residenti
nell'ambito territoriale proprio dell'ente, sancita dall'art. 4 del
r.d. n. 1731 del 1930, non è in contrasto con il principio, stabilito
dall'art. 3 Cost., della eguaglianza dei cittadini senza distinzione
di religione, razza, ecc.. Gli ebrei, infatti, con l'appartenere di
diritto alle Comunità in quanto nati da donna ebrea, non soffrono una
discriminazione nei confronti degli altri cittadini appartenenti ad
altre confessioni religiose. Il riconoscimento civile di tale norma
confessionale, effettuato esplicitamente dalla legge, avrebbe luogo
anche se la norma statuale non esistesse, in forza delle disposizioni
interne che disciplinano la confessione israelitica e che avrebbero
effetto civile tutte le volte in cui si trattasse di stabilire,
nell'ordinamento statuale, l'appartenenza confessionale di una persona.
Inoltre, l'appartenenza degli ebrei alla Comunità, sancita
dall'art. 4 della legge in questione, non è "obbligatoria", perché
l'iscritto, a norma del successivo art. 5, può recedere; e non incide,
di per sé, su una posizione di carattere religioso, sull'essere, o
non, ebreo, bensì sulla possibilità di conseguire i vantaggi che da
tale appartenenza derivano: vantaggi di carattere temporale
(assistenza, beneficenza, istruzione, ecc.) connessi agli oneri
costituiti principalmente dai contributi previsti dalla stessa legge.
Recedendo dalla Comunità, l'ebreo perde oneri e vantaggi, ma ciò non
esclude che possa essere considerato sempre ebreo. E se è vero,
sempre per quanto riguarda il recesso dalla Comunità, che nell'ambito
del diritto di libertà religiosa, garantito dall'art. 19 Cost., è
protetto anche l'interesse a non essere tenuti a fare alcuna
professione di fede, va tenuto presente che la dichiarazione di cui
all'art. 5 del decreto, non è una dichiarazione di fede. Né è privo
di importanza, comunque, il fatto che tale dichiarazione, come si è
osservato in dottrina, non è resa nella sfera propria dell'ordinamento
dello Stato, avanti ad una autorità di questo, ma in sede
confessionale; sicché, anche quando avesse come contenuto una
professione di fede, sia pure in negativo, avrebbe luogo all'interno di
un ordinamento diverso da quello statale, e nel quale quindi è
ammissibile che gli appartenenti rendano dichiarazioni attinenti alla
propria fede religiosa. Mentre va ricordato che anche il nostro
ordinamento, se non può pretendere dai singoli dichiarazioni di fede
religiosa o simili, può invece prevedere, come prevede, che
dichiarazioni riguardanti la propria coscienza religiosa e morale siano
rese tutte le volte in cui il dichiarante persegua il fine di essere
esonerato dall'adempimento di un dovere, come nei casi delle obiezioni
di coscienza al servizio militare e in materia di aborto. Non fondata,
perciò, deve ritenersi la tesi che, secondo il nostro ordinamento,
sarebbe ammissibile solo un allontanamento tacito dalle Comunità.
Senza dire che anche questa materia del recesso, in sede di nuovo
statuto o di intesa con lo Stato (come previsto dall'art. 8, secondo e
terzo comma, Cost.), potrà essere regolata diversamente.
Nella memoria della Comunità si insiste, inoltre, nell'affermare
che l'appartenenza di diritto degli ebrei alla Comunità, sancita
dall'art. 4 della legge in questione, non comporta violazione del
principio della libertà di associazione proclamato dall'art. 18 Cost..
In proposito sarebbe decisivo il rilievo che le Comunità israelitiche
non sono associazioni ma istituzioni, cui si aggiunge quello che la
libertà di recesso (dall'art. 5 riconosciuta agli appartenenti alle
Comunità), si pone in netta e incompatibile antitesi con l'esistenza
di un vincolo di carattere associativo. D'altra parte, il r.d. n.
1731 del 1930 non vieta certo agli ebrei di costituire associazioni
confessionali fuori dell'ambito delle Comunità, recedendo o non dalle
stesse.
Infine, anche sulle questioni più strettamente attinenti al
sistema dei contributi previsto dalle disposizioni impugnate, vengono
ulteriormente illustrate, con citazioni della giurisprudenza di questa
Corte, le deduzioni già svolte nell'atto di costituzione in giudizio.
5. - Alla pubblica udienza del 24 gennaio 1984, dopo la relazione
del Giudice Antonino De Stefano, l'avv. Dario Di Gravio, per il sig.
Meir, ha insistito per la fondatezza, non solo delle questioni
sollevate dal giudice a quo, ma, preliminarmente, della questione,
dalla stessa difesa riproposta innanzi a questa Corte, della
legittimità costituzionale dell'intera normativa dettata dal r.d. n.
1731 del 1930, per contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della
Costituzione. L'avvocato Massimo Severo Giannini, per la Comunità
israelitica di Roma, ha, invece, insistito per la inammissibilità, per
difetto di rilevanza, delle sollevate questioni, deducendo che ciò che
si chiede all'adito pretore, è oggetto di giudizio di cognizione in
tema di status; per cui, anche nella ipotesi che la Corte dichiarasse
la illegittimità costituzionale delle denunciate norme, il giudice a
quo, in sede di procedimento ex art. 700 c.p.c., non potrebbe
soddisfare la richiesta del ricorrente. In subordine, ha chiesto che
la Corte dichiari la infondatezza delle questioni sottoposte al suo
esame. Infine, l'avvocato dello Stato Carlo Salimei, per il Presidente
del Consiglio dei ministri, ha insistito per la inammissibilità, per
difetto di rilevanza, o in ogni caso per inadeguata motivazione della
stessa, delle sollevate questioni, e in subordine, per la loro
infondatezza. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Roma, con ordinanza emessa il 16 maggio 1979, ha
deferito a questa Corte la questione di legittimità costituzionale,
nei termini esposti in narrativa, degli artt. 1, 4, 5, 15 lett. c), 24,
25, 26, 27, 28, 29 e 30 del r.d. 30 ottobre 1930, n. 1731,
"singolarmente considerati, nonché in rapporto al sistema normativo da
essi derivante", per contrasto con gli artt. 3, 2 e 18, 23, 24 e 102,
53 della Costituzione.
Il menzionato decreto detta norme sulle Comunità israelitiche e
sulla Unione delle Comunità medesime. L'art. 1 definisce le Comunità
israelitiche "corpi morali che provvedono al soddisfacimento dei
bisogni religiosi degli israeliti secondo la legge e le tradizioni
ebraiche"; in relazione a tale finalità ne specifica, al secondo
comma, i compiti. Per l'art. 4 "appartengono di diritto alla Comunità
tutti gli israeliti che hanno residenza nel territorio di essa". Il
successivo art. 5 dispone che "cessa di far parte della Comunità chi
passa ad un'altra religione o dichiara di non voler più essere
considerato israelita agli effetti del presente decreto"; colui che
cessa di far parte della Comunità perde il diritto di valersi delle
istituzioni israelitiche, e in particolare perde il diritto a
prestazioni di atti rituali ed alla sepoltura nei cimiteri israelitici.
Gli altri articoli denunciati (15, lett. c e da 24 a 30) disciplinano
il potere impositivo attribuito alla Comunità, prevedendo la
determinazione di un contributo annuo, cui sono tenuti tutti gli
appartenenti alla Comunità in ragione del rispettivo reddito
complessivo. Il Consiglio della Comunità fissa, anno per anno,
l'aliquota del contributo, mentre spettano alla Giunta la valutazione
del reddito complessivo di ciascun contribuente, la determinazione del
reddito imponibile e del contributo, la formazione della matricola dei
contribuenti. Il ruolo dei contribuenti è reso esecutorio dal
prefetto; e la riscossione dei contributi fissati nel ruolo ha luogo
"con le forme e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle
tasse comunali". Contro la determinazione dell'imponibile fatta dalla
Giunta, il contribuente può presentare ricorso al Consiglio della
Comunità, e contro la decisione del Consiglio è ammesso il ricorso ad
una commissione arbitrale; avverso la decisione di quest'ultima non è
ammesso alcun gravame, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nei
soli casi di violazione di legge.
2. - Tanto la difesa della Comunità israelitica di Roma quanto
l'Avvocatura dello Stato hanno eccepito, innanzi a questa Corte, la
inammissibilità della sollevata questione, per la sua irrilevanza nel
procedimento di provenienza, instaurato con ricorso prodotto ai sensi
dell'art. 700 c.p.c.. Si deduce all'uopo che il ricorso verte sulla
richiesta di sospensione di un provvedimento (iscrizione del
ricorrente nella matricola dei contribuenti della Comunità) di
carattere amministrativo, data la riconosciuta natura di enti pubblici
delle Comunità israelitiche; poiché tale sospensione non è
consentita, per il divieto posto all'autorità giudiziaria ordinaria
dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E,
sull'abolizione del contenzioso amministrativo, l'adito pretore avrebbe
dovuto senz'altro dichiarare il proprio difetto di giurisdizione,
eccepito, del resto, anche nel giudizio a quo dalla resistente
Comunità. Si sottolinea, inoltre, che se anche venissero meno, per
effetto della pronuncia deferita a questa Corte, le norme di relazione
dettate dal r.d. n. 1731 del 1930 per disciplinare il rapporto fra le
Comunità e i loro appartenenti, resterebbero pur sempre in vigore le
norme di organizzazione, e perciò la qualificazione pubblicistica
degli enti suddetti, con il conseguente permanere del difetto di
giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sugli atti da questi
compiuti, fra cui, appunto, la formazione del ruolo dei contribuenti.
In proposito, deve considerarsi che il giudice a quo non ha mancato
di pronunciarsi sull'eccezione medesima, mossa anche nel procedimento
di provenienza, respingendola e affermando la propria giurisdizione.
L'ordinanza di rimessione ampiamente motiva sul punto, precisando, nel
tracciare l'ambito della controversia, che il ricorrente non contesta
la entità del tributo che gli si è imposto di pagare, né la
legittimità dell'imposizione, ma deduce la illegittimità del sistema
normativo che disciplina le Comunità israelitiche. Sostanzialmente il
provvedimento cautelare atipico richiesto è diretto ad escludere
l'effetto giuridico dell'automatica appartenenza del cittadino
israelita alla Comunità, per cui appare evidente - si afferma - la
pregiudizialità e quindi la rilevanza della sollevata questione.
L'eccezione va dunque respinta, non essendo sindacabile, in sede di
giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la sussistenza dei
presupposti attinenti alla giurisdizione del giudice a quo, allorquando
su di essi quest'ultimo si sia espressamente pronunciato (cfr. sentenza
di questa Corte n. 131 del 1976).
3. - La difesa del ricorrente Meir ripropone alla Corte la
questione di legittimità costituzionale, già inutilmente prospettata
al giudice a quo, di tutto il r.d. n. 1731 del 1930, per contrasto con
gli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione. Insiste
sopratutto sulla incompatibilità della legge, nella sua globalità,
con il comma secondo dell'art. 8 della Costituzione, che riserva
all'autonomia delle confessioni religiose diverse dalla cattolica,
l'adozione dei propri statuti; lo statuto della confessione ebraica,
invece, è interamente dettato dallo Stato con la denunciata legge,
ogni norma della quale, perciò, presuppone la violazione dell'invocato
parametro costituzionale.
La richiesta della parte non può essere accolta. Secondo quanto
affermato da costante giurisprudenza della Corte (da ultimo sentenze n.
122 del 1976 e n. 27 del 1978) il giudizio incidentale di legittimità
costituzionale va contenuto nei limiti fissati dall'ordinanza di
rimessione, e non può venir esteso ad altre questioni proposte dalle
parti.
4. - La Corte prende quindi in esame la questione di legittimità
costituzionale che le è stata deferita dal pretore di Roma, e che si
articola in vari profili, come agevolmente si desume dalla motivazione
dell'ordinanza di rinvio. Pregiudiziale, peraltro, nell'ordine di
trattazione, appare il dubbio che investe il denunciato art. 4 del r.d.
n. 1731, a seguito del raffronto che nell'ordinanza viene condotto con
gli artt, 2, 3 e 18 della Costituzione. Premesso che la richiesta del
ricorrente - come innanzi ricordato - è considerata dal giudice a quo
siccome intesa ad ottenere un provvedimento cautelare "diretto ad
escludere l'effetto giuridico dell'automatica appartenenza del
cittadino israelita alla Comunità", lo stesso giudice rileva che
"occorre in primo luogo verificare sul terreno della legittimità
costituzionale se l'appartenenza del cittadino ebreo di diritto alla
Comunità violi o meno norme e principi della Costituzione"; al qual
fine deduce appunto il contrasto del citato art. 4 sia con l'art. 3,
che con gli artt. 2 e 18 della Costituzione.
5. - Nei termini anzidetti la questione è fondata.
Giova ricordare che, anteriormente all'emanazione del r. d. n. 1731
del 1930, la disciplina del culto israelitico in Italia era diversa
secondo le diverse regioni, corrispondenti agli ex Stati pre-unitari; e
talvolta era diversa anche nell'ambito di una stessa regione. La legge
sarda 4 luglio 1857, n. 2325 (c.d. legge Rattazzi), operante in
Piemonte ed in Liguria, ed estesa, all'atto della unificazione,
all'Emilia ed alle Marche, disciplinava le Università israelitiche
come persone giuridiche pubbliche, necessariamente costituite da tutti
gl'israeliti domiciliati nella loro circoscrizione, fornite del potere
d'imposizione su di essi, e integralmente regolate, nella loro
organizzazione e nelle loro funzioni, dal diritto dello Stato, secondo
lo schema della legge comunale dell'epoca. Anche in Toscana, nel
Veneto, nella provincia di Mantova, nonché nelle province annesse dopo
la guerra 1915-18, continuando ad applicarsi ivi le preesistenti
disposizioni, le Università israelitiche avevano natura di
corporazioni pubbliche necessarie, con il potere d'imporre ai loro
membri speciali tributi; ma, a differenza di quelle che formavano
oggetto della legge sarda, erano dotate di autonomia organizzativa, in
quanto le leggi che le disciplinavano rinviavano ai rispettivi statuti
per il regolamento della loro struttura e per l'esercizio delle loro
attribuzioni. Infine, in altre località (come, ad esempio, Roma,
Napoli e Milano), le organizzazioni israelitiche, operando nell'ambito
del diritto comune, erano costituite in associazioni volontarie, dotate
o meno di personalità giuridica, che provvedevano alle spese del culto
con le volontarie contribuzioni dei loro aderenti. Le varie comunità,
obbligatorie e volontarie, tra loro assolutamente autonome e
indipendenti, avevano poi dato vita ad un Consorzio volontario, sul
piano nazionale, per la difesa e la cura dei comuni interessi.
Con il r.d. n. 1731 del 1930, avente forza di legge in virtù della
"facoltà di rivedere le norme legislative esistenti che disciplinano i
culti acattolici", conferita al Governo dall'art. 14 della legge 24
giugno 1929, n. 1159, sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato,
s'intese apprestare un ordinamento uniforme per le Comunità
israelitiche di tutta l'Italia, e federarle in una Unione obbligatoria.
Nella relazione allo schema del decreto si legge, infatti, che esso
"procede alla unificazione della legislazione sulle Università
israelitiche, stabilendo per esse un ordinamento ed un sistema uniforme
di controllo, ciò che risponde all'indirizzo del moderno diritto
pubblico, che vuole sottoposte all'autorità dello Stato, ed
opportunamente vigilate, tutte le forme di attività, specie quelle a
base collettiva". Si legge, ancora, che "il tipo di ordinamento
prescelto si foggia essenzialmente su quello della legge sarda del
1857, che regola le Università israelitiche con criteri di
compiutezza, a un dipresso come la legge comunale e provinciale regola
i Comuni, non essendosi creduto di adottare il sistema austriaco,
vigente nelle nuove province, che, limitandosi alle norme fondamentali,
lascia largo campo all'autonomia delle Comunità, cui impone di farsi
uno statuto". Si rilevò, allora, in dottrina, che "le Comunità
israelitiche non solo appariscono corporazioni di diritto pubblico, in
quanto hanno carattere territoriale e sono sottoposte a vigilanza e
tutela, ma anche in quanto esercitano poteri d'impero, sono di
creazione statale, sono regolate interamente da una legge dello Stato,
la quale ha fissato gli scopi, gli organi, la costituzione e
l'amministrazione delle Comunità": concretandosi, così, una sorta di
"costituzione civile" di una confessione religiosa ad opera del
legislatore statale; un "esempio, forse unico nel nostro ordinamento
giuridico, di statuto di confessione religiosa formato ed emanato dallo
Stato".
6. - Fondamentale, nella nuova disciplina, ed in perfetta coerenza
con lo spirito che tutta la permea, appare il precetto dell'art. 4, che
ben può dirsi costituisca un caposaldo della rigida struttura dettata
dal legislatore statale per le Comunità israelitiche. In proposito,
la già citata relazione afferma che si è riconosciuto alle singole
Comunità "carattere di necessarietà, nel senso che di esse devono far
parte tutti gli israeliti del luogo". "Il principio accolto" - viene
ancora ribadito - "è che non è possibile pretendere, agli effetti
civili, di essere israelita, ma di non voler appartenere alla
Comunità, rifiutando così il proprio contributo finanziario
all'organo riconosciuto, che rappresenta l'interesse superiore della
collettività".
Già autorevole dottrina, subito dopo l'emanazione del decreto,
non aveva dubbi nell'affermare che "gli ebrei appartengono
obbligatoriamente, col fatto stesso di avere la residenza legale nel
territorio di una Comunità israelitica, alla Comunità stessa". Di
appartenenza "necessaria", "automatica", che consegue "ipso iure" alla
qualità di israelita ed alla sua residenza nel territorio della
Comunità, parla la successiva dottrina, con una interpretazione della
norma che può dirsi pressoché costante, e che s'identifica con quella
accolta dal giudice a quo, il quale denuncia l'art. 4 appunto perché
statuisce la "coattiva partecipazione" dell'israelita alla Comunità.
Che poi l'"appartenenza di diritto" valga - secondo rilevato in
dottrina - a tutelare il "diritto all'appartenenza", e cioè il
diritto, non soggetto a valutazioni discrezionali da parte della
Comunità, dell'israelita "a partecipare ad un complesso di beni e di
servizi espresso dalla Comunità", non comporta certo che siffatta
tutela possa venir realizzata unicamente mediante l'appartenenza
"coattiva"; e d'altro canto ovviamente non esclude che "il diritto"
medesimo venga incondizionatamente riconosciuto, verificandosene i
presupposti, a chi abbia manifestato la volontà di esercitarlo.
Il decreto del 1930 non indica chi debba considerarsi "israelita",
e quindi destinatario del precetto dell'art. 4. Anche a questo
riguardo si ha una interpretazione largamente prevalente, nel senso che
il legislatore rinvii, per tale determinazione, alle norme ed alle
tradizioni ebraiche, secondo le quali è ebreo chiunque sia nato da
madre ebrea, o sia stato accolto nell'ebraismo con i prescritti atti
rituali.
7. - Alla luce di quanto precede, palese è il contrasto della
norma in esame con il fondamentale principio sancito dall'art. 3 della
Costituzione, che assevera l'eguaglianza di tutti i cittadini davanti
alla legge, "senza distinzione", fra l'altro, "di razza" e "di
religione". Nel denunciato art. 4, invece, assumono essenziale rilievo
appunto le caratteristiche religiose ed etniche, che confluiscono nella
qualificazione di "israelita"; si concreta così una disparità di
trattamento tra i cittadini, che tale qualità, d'ordine
etnico-religioso, rivestano, e che, a cagione di essa, sono
automaticamente ascritti alla Comunità israelitica, divenendo così
obbligatoriamente destinatari degli effetti che da tale appartenenza
discendono, anche nell'ordinamento statuale, e tutti gli altri
cittadini, cui la norma stessa non si applica.
A sostegno dell'infondatezza della questione la difesa della
Comunità e l'Avvocatura dello Stato si richiamano alla possibilità di
recesso dalla Comunità, prevista dal successivo art. 5 dello stesso
decreto. In altri termini, la necessaria, automatica appartenenza non
violerebbe il precetto dell'art. 3 della Costituzione, perché sarebbe
consentito, a chi lo volesse, di "uscire" dalla Comunità con il
passaggio ad altra religione o con la dissociazione. Ma è agevole
replicare, in contrario, che la facoltà del "distacco" appare soltanto
come un rimedio ex post ad una situazione che nel suo stesso
realizzarsi già si pone in insanabile contrasto con il ricordato
fondamentale principio dell'art. 3 della Costituzione.
8. - Violati dal denunciato art. 4 appaiono anche gli altri
parametri costituzionali (artt. 2 e 18), indicati dal giudice a quo.
La Corte ha già affermato (sentenza n. 69 del 1962) che il
precetto costituzionale contenuto nell'art. 18 deve essere
interpretato nel contesto storico che l'ha visto nascere e che porta a
considerare, della proclamata libertà di associazione, non soltanto
l'aspetto che è stato definito "positivo", ma anche l'altro
"negativo", quello che si risolve nella libertà di non associarsi "che
dové apparire al Costituente non meno essenziale dell'altra dopo un
periodo nel quale la politica legislativa di un regime totalitario
aveva mirato a inquadrare i fenomeni associativi nell'ambito di
strutture pubblicistiche e sotto il controllo dello Stato". Periodo a
cui appunto risale la normativa adesso sottoposta alla pronuncia della
Corte. La stessa sentenza prosegue affermando che "la libertà di non
associarsi si deve ritenere violata tutte le volte in cui, costringendo
gli appartenenti a un gruppo o a una categoria, ad associarsi tra di
loro, si violi un diritto o una libertà o un principio
costituzionalmente garantito": quale, appunto, nella fattispecie ora
in esame, il principio garantito dall'art. 3 della Costituzione.
Non è qui necessario prendere posizione sulla natura "associativa"
o "istituzionale" delle Comunità israelitiche, perché la "libertà di
adesione", nei suoi aspetti ("positivo" e "negativo") dianzi indicati,
va tutelata, come "diritto inviolabile", nei confronti non solo delle
associazioni, ma anche di quelle "formazioni sociali", cui fa
riferimento l'art. 2 della Costituzione, e tra le quali si possono
ritenere comprese anche le confessioni religiose. Libertà di aderire
e di non aderire che, per quanto specificamente concerne l'appartenenza
alle strutture di una confessione religiosa, negli aspetti che rilevano
nell'ordinamento dello Stato, affonda le sue radici in quella "libertà
di coscienza, riferita alla professione sia di fede religiosa sia di
opinione in materia religiosa" (sentenza n. 117 del 1979), che è
garantita dall'art. 19 della Costituzione, e che va annoverata
anch'essa tra i "diritti inviolabili dell'uomo" (sentenza n. 14 del
1973).
L'obbligatoria appartenenza alla Comunità di un soggetto, per il
solo fatto di essere "israelita" e di risiedere nel "territorio" di
pertinenza della Comunità medesima, senza che l'appartenenza sia
accompagnata da alcuna manifestazione di volontà in tal senso, viola
appunto quella "libertà di adesione", che è tutelata dagli artt. 2 e
18 della Costituzione.
9. - Conclusivamente, per le su esposte considerazioni, dichiarata
la illegittimità costituzionale dell'art. 4 del r.d n. 1731 del
1930, per violazione degli artt. 2, 3 e 18 della Costituzione.
Per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale
dell'art. 4, rimane assorbita, in punto di rilevanza, la denuncia degli
altri articoli del r.d. n. 1731. Il giudice, infatti, venuta meno la
norma che dispone l'automatica appartenenza, potrà pronunciarsi sul
richiesto provvedimento cautelare, "diretto ad escludere l'effetto
giuridico dell'automatica appartenenza del cittadino israelita alla
Comunità", senza dover applicare nel giudizio a quo le altre norme,
oggetto anch'esse della sollevata questione di legittimità
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4 del r.d. 30
ottobre 1930, n. 1731 (Norme sulle Comunità israelitiche e sulla
Unione delle Comunità medesime).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:239 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte