Sentenza n. 239/1986
Altra decisione · depositata il 18/11/1986 · relatore Virgilio Andrioli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle seguenti
norme: dell'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale
siciliana il 23 novembre 1978; dell'art. 1, comma secondo, della legge
approvata dall'Assemblea regionale siciliana l'1 febbraio 1979;
dell'art. 21, commi terzo, quarto e quinto, del disegno di legge
approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 31 luglio 1979;
dell'art. 8, lett. b, e dell'art. 10 del disegno di legge approvato
dall'Assemblea regionale siciliana il 31 luglio 1979; dell'art. 2,
ultimo comma, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana
il 15 aprile 1981; dell'art. 20, limitatamente all'inciso dell'ultimo
comma, e dell'art. 21 del disegno di legge approvato dall'Assemblea
regionale siciliana il 15 aprile 1981; degli artt. 1, 2, 3 e 5 del
disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 22
aprile 1981; degli artt. 1, ultimo comma, e 2 della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 22 aprile 1981; degli artt. 1, 2,
3, 4 e 5 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale
siciliana il 22 aprile 1981, promossi con ricorsi del Commissario dello
Stato per la Regione siciliana, notificato rispettivamente l'1 dicembre
1978, il 9 febbraio 1979 e l'8 agosto 1979, il 23 e 30 aprile 1981,
depositati in cancelleria il 9 dicembre 1978, il 19 febbraio 1979 e il
13 agosto 1979, il 30 aprile 1981 e l'8 maggio 1981 ed iscritti al n.
34 del registro ricorsi 1978, ai nn. 4, 18 e 19 del registro ricorsi
1979, e ai nn. 7, 8, 10, 11 e 12 del registro ricorsi 1981.
Visti gli atti di costituzione della Regione Sicilia;
udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con ricorso notificato il 1 dicembre 1978 e depositato il
successivo 9 (pubblicato nella G.U. n. 354 del 20 dicembre 1978 e nella
G.U.R.S. n. 2 del 13 gennaio 1979 e iscritto al n. 34 Reg. ric. 1978)
il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana impugnò l'art. 1
della legge recante: "Integrazioni e modifiche delle leggi regionali 28
aprile 1972, n. 29, 6 giugno 1975, n. 42 e 16 agosto 1975, n. 59,
riguardanti il settore zolfifero, approvata nella seduta del 23
novembre 1978, limitatamente all'inciso" per far fronte alle esigenze
connesse al pagamento di oneri nascenti da giudicati e privilegiando le
sentenze emanate dal Magistrato del lavoro" per violazione degli artt.
14 lett. d) e 17 dello Statuto speciale e dell'art. 3 della
Costituzione.
Con memoria depositata il 21 dicembre 1978, con la quale chiese
respingersi il ricorso del Commissario, si costituì la Regione
Siciliana in persona del Presidente avv. Santi Mattarella,
rappresentato e difeso dall'avv. prof. Salvatore Orlando Cascio giusta
procura speciale con firma autenticata il 12 dicembre 1978 per not. C.
Di Giovanni chiedendo dichiararsi legittima la norma impugnata e quindi
respingersi il ricorso.
Con deduzioni depositate fuori termine il 20 ottobre 1983, il
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha comunicato che il
Presidente della Regione Siciliana depositò, in data 4 dicembre 1978,
con il n. 59 la legge in questione omettendo l'impugnata disposizione
dell'art. 1 (legge poi pubblicata nella G.U.R.S. 6 dicembre 1978, n.
72).
2. - Con ricorso notificato il 9 febbraio 1979 e depositato il
successivo 19 (pubblicato nella G.U. n. 59 del 28 febbraio 1979 e nella
G.U.R.S. n. 12 del 17 marzo 1979 e iscritto al n. 4 Reg. Ric. 1979) il
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana impugnò l'art. 1
comma secondo del disegno di legge n. 487 recante "Integrazioni alla
legge regionale 18 agosto 1978, n. 44, concernente provvedimenti a
favore della Cooperativa Tintori siciliani di Palermo" limitatamente
alle parole "e da ipoteca e da privilegio sugli impianti per i
finanziamenti relativi a rilevamenti, alle riconversioni ed ai nuovi
impianti" per violazione degli artt. 14 lett. d) e 17 dello Statuto
speciale.
Con memoria depositata il 27 febbraio 1979, con la quale chiese
respingersi il ricorso, si costituì la Regione Siciliana, in persona
del Presidente avv. Santi Mattarella, rappresentato e difeso dall'avv.
prof. Salvatore Orlando Cascio giusta procura speciale con firma
autenticata il 14 febbraio 1979 per not. C. Di Giovanni.
Con deduzioni depositate il 14 ottobre 1986 l'Avvocatura generale
dello Stato per il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha
segnalato che il Presidente della Regione Siciliana promulgò in data
16 febbraio 1979 con il n. 9 la legge in questione omettendo la
impugnata disposizione dell'art. 1 comma secondo (legge poi pubblicata
nella G.U.R.S. del 17 febbraio 1979, n. 7).
3. - Con ricorso notificato l'8 agosto 1979 e depositato il
successivo 13 (pubblicato nella G.U. n. 230 del 22 agosto 1979 e nella
G.U.R.S. n. 40 dell'8 settembre 1979 e iscritto al n. 18 Reg. Ric.
1979) il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana impugnò il
terzo, il quarto e il quinto comma dell'art. 21 del disegno n. 51-501
recante: "Disciplina degli asili nido nella Regione Siciliana" ,
approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 31 luglio
1979, per violazione degli artt. 14 lett. c) e 15 dello Statuto
speciale.
Con deduzioni depositate il 23 agosto 1979 la Regione Siciliana in
persona del Presidente avv. Santi Mattarella, rappresentato e difeso
dall'avv. Gianni Aula giusta procura speciale con firma autenticata il
9 agosto 1979 per notar C. Di Giovanni, chiese dichiararsi legittime le
norme impugnate e quindi respingersi il ricorso.
Con deduzioni depositate il 14 ottobre 1986 l'Avvocatura generale
dello Stato per il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha
segnalato che il Presidente della Regione Siciliana promulgò in data
16 febbraio 1979 con il n. 9 la legge in questione omettendo
l'impugnata disposizione del secondo comma dell'art. 1 (legge
pubblicata nella G.U.R.S. 17 febbraio 1979, n. 7).
4. - Con ricorso notificato l'8 agosto 1979 e depositato il
successivo 13 (pubblicato nella G.U. n. 230 del 22 agosto 1979 e nella
G.U.R.S. n. 40 dell'8 settembre 1979 e iscritto al n. 19 Reg. Ric.
1979) il Commissario dello Stato per la Regione siciliana impugnò
l'art. 8 lett. b) e l'art. 18 del disegno di legge, recante"
Riorganizzazione della tutela della salute mentale nella Regione
Siciliana" approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta
del 31 luglio 1979 per violazione dell'art. 17 lett. b) e c) dello
Statuto speciale.
Con deduzioni depositate il 23 agosto 1979, la Regione Siciliana in
persona del Presidente avv. Santi Mattarella, rappresentato e difeso
dall'avv. Guido Aula in virtù di procura speciale con firma
autenticata il 9 agosto 1979 per not. C. Di Giovanni, chiese, ritenendo
legittima la norma impugnata, respingersi siccome infondato il ricorso.
L'art. 8 lett. b) e l'art. 18 non sono riprodotti nella l. 14
settembre 1979, n. 215 (G.U.R.S. 15 settembre 1979, n. 41).
5. - Con ricorso notificato il 23 aprile 1981 e depositato il 30
successivo (pubblicato nella G.U. n. 130 del 13 agosto 1981 e nella
G.U.R.S. n. 26 del 23 maggio 1981 e iscritto al n. 7 Reg. Ric. 1981) il
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana impugnò la legge
approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 15 aprile
1981, recante "Provvedimenti per lo sviluppo del turismo sociale e
giovanile in Sicilia" , limitatamente alla norma contenuta nell'ultimo
comma dell'art. 2 che esula dalla competenza legislativa primaria e
concorrente della stessa, in riferimento alle materie indicate negli
artt. 14 e 17 dello Statuto speciale.
Con deduzioni depositate il 15 maggio 1981, la Regione Siciliana,
in persona del Presidente avv. Mario D'Acquisto rappresentato e difeso
giusta procura speciale con firma autenticata il 5 maggio 1981 per not.
C. Di Giovanni dagli avv.ti Armando De Marco e prof. Giuseppe Fazio,
chiese respingersi il ricorso.
Nella l. 28 aprile 1981, n. 78 (G.U.R.S. 2 maggio 1981 pag. 421) è
omesso l'impugnato ultimo comma dell'art. 2.
Con ricorso notificato il 23 aprile 1981 e depositato il successivo
30 (pubblicato nella G.U. n. 130 del 13 maggio 1981 e nella G.U.R.S. n.
26 del 23 maggio 1981 e iscritto al n. 8 Reg. Ric. 1981) il Commissario
dello Stato per la Regione Siciliana impugnò il disegno di legge
recante "Norme per l'istituzione del ruolo normativo del personale
addetto alle unità sanitarie locali" , approvato dall'Assemblea
regionale siciliana nella seduta del 15 aprile 1981, limitatamente
all'inciso dell'ultimo comma dell'art. 20 "ed è comandato
all'Assessorato regionale della Sanità" e l'art. 21 (intero) per
violazione dell'art. 21 Cost..
Con deduzioni depositate il 15 maggio 1981, la Regione Siciliana in
persona del Presidente Mario D'Acquisto, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Guido Aula e prof. Giuseppe Fazio giusta procura con firma
autenticata il 5 maggio 1981 per not. C. Di Giovanni, chiese
respingersi il ricorso.
Con deduzioni datate 21 ottobre 1986, l'Avvocatura generale dello
Stato per il Commissario dello Stato ha informato che in sede di
promulgazione della l. 28 aprile 1981 n. 78 sono omessi gli impugnati
ultimo comma dell'art. 20 e art. 21.
7. - Con ricorso notificato il 30 aprile 1981 e depositato l'8
maggio successivo (pubblicato nella G.U. n. 137 del 20 maggio 1981 e
nella G.U.R.S. n. 26 del 23 maggio 1981 e iscritto al n. 10 Reg. Ric.
1981) il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana impugnò il
disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella
seduta del 22 aprile 1981 dal titolo "Interventi per favorire la
diffusione di documentazione di interesse regionale e di libri di case
editrici siciliane "limitatamente agli artt. 1, 2, 3 e l'articolo 5,
l'inciso compreso tra il secondo e quarto rigo "la spesa di lire 1.300
milioni, di cui lire l.000 milioni per le finalità dell'art. 1" ,
aventi per oggetto materia non rientrante in alcuna di quelle elencate
negli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale.
Con deduzioni depositate il 22 maggio 1981, la Regione Siciliana,
in persona del Presidente avv. Mario D'Acquisto rappresentato e difeso
dagli avv.ti Antonio Sansone e Salvatore Greco giusta procura speciale
con firma autenticata per not. C. Di Giovanni il 15 maggio 1981, chiese
respingersi in ogni sua parte il ricorso.
Con memoria depositata il 14 ottobre 1986 l'Avvocatura generale
dello Stato per il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha
segnalato che il Presidente della Regione siciliana ha promulgato la
legge oggetto del giudizio nella G.U.R.S. n. 41 del 29 agosto 1981
omettendo le disposizioni impugnate.
8. - Con ricorso notificato il 30 aprile 1981 e depositato l'8
maggio successivo (pubblicato nella G.U. n. 137 del 20 maggio 1981 e
nella G.U.R.S. n. 26 del 23 maggio 1981 e iscritto al n. 11 Reg. Ric.
1981) il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana impugnò la
legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 22
aprile 1981 dal titolo "Norme per l'applicazione in Sicilia del decreto
- legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge 9 luglio 1980, n.
299, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli
enti locali per l'anno 1980. Norme concernenti particolari posizioni
lavorative esistenti presso la pubblica amministrazione e presso gli
enti pubblici" , limitatamente all'art. 1, ultimo comma, in quanto
viola gli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale con riferimento alle
norme di principio contenute nel d.l. 7 maggio 1980, n. 153, convertito
con modifiche nella legge 7 luglio 1980, n. 299, e l'art. 81 della
Costituzione, nonché l'art. 2 (intero) per violazione dell'art. 17
lett. f) dello Statuto speciale e degli artt. 3 e 97 della
Costituzione.
Con deduzioni depositate il 27 maggio 1981, la Regione Siciliana in
persona del Presidente avv. Mario D'Acquisto, rappresentato e
assistito, giusta procura speciale con firma autenticata il 15 maggio
1981 per notar C. Di Giovanni, dagli avv.ti Filippo Bongiorno Pincitore
e Francesco Timaglia, chiese, definendo legittime le norme impugnate,
respingere, perché infondato, il ricorso.
Nella G.U.R.S. 9 maggio 1981, pag. 524 la l. 6 maggio 1981, n. 88
(Norme per l'applicazione in Sicilia del decreto legge 7 maggio 1980,
n. 153, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, concernente norme
per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno
1980. Norme concernenti particolari posizioni lavorative esistenti
presso la pubblica amministrazione e presso enti pubblici) non
riproduce l'ultimo comma dell'art. 1 e l'art. 2.
9. - Con ricorso notificato il 30 aprile 1981 e depositato l'8
maggio successivo (pubblicato nella G.U. n. 137 del 20 maggio 1981 e
nella G.U.R.S. n. 26 del 23 maggio 1981 e iscritto al n. 12 Reg. Ric.
1981) il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana impugnò il
disegno di legge approvato dalla Assemblea regionale siciliana nella
seduta del 22 aprile 1981 dal titolo "Provvedimenti intesi a favorire
lo studio del dialetto siciliano e delle lingue delle minoranze etniche
nelle scuole dell'Isola e norme di carattere finanziario" limitatamente
alle seguenti parti: art. 1, rigo quarto, l'inciso "e della lingua
delle minoranze etniche esistenti in Sicilia" , rigo 12, l'inciso "o
delle lingue delle minoranze etniche"; art. 3 lett. a)" per l'acquisto
di sussidi didattici e di testi da utilizzare per la sperimentazione";
art. 5, rigo nove, l'inciso "nonché delle lingue di cui all'art. 2
della presente legge", rigo decimo, l'inciso "ai fini dell'attuazione
della sperimentazione" avendo per oggetto materia non rientrante in
alcuna di quelle elencate negli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale e
per violazione dell'art. 6 della Costituzione.
Nelle deduzioni depositate il 22 maggio 1981, la Regione Siciliana
in persona del Presidente avv. Mario D'Acquisto, rappresentato e
difeso, giusta procura speciale con firma autenticata il 15 maggio 1981
per not. C. Di Giovanni, dall'avv. Luigi Maniscalco Basile, chiese
dichiararsi inammissibile e subordinatamente rigettare il ricorso
ritenendo e dichiarando giudizialmente legittime le norme impugnate.
Con memoria depositata il 14 ottobre 1986 l'Avvocatura generale
dello Stato per il Commissario dello Stato ha segnalato che il
Presidente della Regione Siciliana promulgò la legge oggetto del
giudizio sulla G.U.R.S. n. 25 del 9 maggio 1981 (parte I, pag. 507)
omettendo le disposizioni impugnate. Considerato in diritto :
10. - Posto che le leggi della Regione Siciliana sono state
promulgate omettendo gli articoli e le parti di articolo che avevano
formato oggetto d'impugnazioni del Commissario dello Stato per la
Regione Siciliana, altro non rimane alla Corte che dichiarare cessata
la materia del contendere confermando l'orientamento di cui ultima
espressione è la sent. 8 marzo 1983, n. 54.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai ricorsi
proposti dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana contro la
Regione Siciliana, iscritti ai nn. 34 Reg. Ric. 1978,4,18 e 19 Reg.
Ric. 1979 e 7,8,10,11 e 12 Reg. Ric. 1981.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FBRRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI
- FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:239 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte