Sentenza n. 239/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 112, secondo
comma, prima parte, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ("Testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1984 dal
T.A.R. per la Lombardia - sede di Milano, sul ricorso proposto da
Crea Antonino c/la Commissione provinciale di disciplina per il
personale non docente, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie
speciale, dell'anno 1986;
Udito nell camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Motivazione
Ritenuto in fatto Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha emesso
l'ordinanza 31 maggio 1984 (R.O. n. 1 del 1986), in occasione del
giudizio di legittimità di un procedimento disciplinare, cui era
stato sottoposto un dipendente, della categoria del personale non
docente, dell'Amministrazione della pubblica istruzione. A costui
(respingendo una sua esplicita richiesta) era stato negato il diritto
ad avvalersi dell'assistenza di un avvocato, nella seduta di
trattazione orale della questione.
Osserva il giudice remittente che, trattandosi di un procedimento
qualificato, che può incidere sulla posizione di stato, con indubbi
riflessi morali ed economici, esso assomiglia al procedimento penale,
del quale riproduce alcuni tratti. Donde la necessità di una difesa
tecnica.
Richiamata la giurisprudenza di questa Corte sull'inviolabilità
del diritto di difesa nello svolgimento di qualsiasi processo (come,
ad es., in quelli di applicazione di misure di prevenzione e di
sicurezza ecc. o in quello istruttorio), si afferma che tale esigenza
non può essere esclusa nel procedimento disciplinare, che - ad
avviso del Tribunale - è da assimilare agli anzidetti tipi di
processo, piuttosto che a quelli amministrativi puri. Tale
peculiarità deve indurre a superare gli elementi formalistici, che
hanno finora portato ad escludere il diritto di difesa. E, in
correlazione al soddisfacimento di tale esigenza, il T.A.R. ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 112,
secondo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui
non prevede, nella fase della trattazione orale avanti la commissione
di disciplina, nei procedimenti a carico dei dipendenti statali,
l'intervento e l'assistenza di un difensore, in relazione all'art.
24, secondo comma, Cost. Considerato in diritto Questa Corte ha ritenuto che la garanzia del diritto di difesa di
cui all'art. 24, secondo comma, Cost., è limitata al procedimento
giurisdizionale e a quei procedimenti istruttori o preistruttori
strettamente connessi e preordinati alla attività giurisdizionale
(sent. 8 maggio 1974, n. 122), mentre non si estende all'attività
amministrativa (sent. 26 giugno 1974, n. 189; 13 febbraio 1974, n.
32), anche se relativa a procedimenti disciplinari (sent. 8 giugno
1981, n. 100).
Sebbene l'art. 112, secondo comma, prima parte, del d.P. n. 3 del
1957, censurato dall'ordinanza di rimessione, non faccia menzione di
codesta esigenza nella fase del procedimento disciplinare, alla quale
esso si riferisce, il legislatore, nella visione di un sempre più
adeguato sistema di garanzie del pubblico dipendente, non soltanto ha
esplicitamente riconosciuto il buon fondamento del diritto di difesa
in quel procedimento, ma ne ha prescritto la necessità di concreta
formulazione.
Al riguardo la legge quadro sul pubblico impiego dispone che
"siano regolati in ogni caso con legge dello Stato e, nell'ambito di
competenza, con legge regionale o delle province autonome di Trento e
di Bolzano, ovvero, sulla base della legge, per atto normativo od
amministrativo, secondo l'ordinamento dei singoli enti o tipi di
enti.......le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle
libertà e dei diritti fondamentali" (art. 2 n. 6 l. 29 marzo 1983,
n. 93). In tal guisa si affida alla discrezionalità del legislatore
la disciplina primaria (ovvero si demanda, sulla base di essa, il
potere di stabilire alla potestà normativa secondaria ovvero a
quella contrattuale) per adeguare il procedimento disciplinare alle
esigenze di tutela del dipendente, anche ai fini del buon andamento
dell'amministrazione (cfr. art. 3, primo comma, l. n. 93 del 1983
cit.). È previsto, così, di regolare non soltanto le specifiche
modalità della garanzia defensionale (autodifesa, difesa tecnica,
difesa resa da un legale), ma si demandano ai "procedimenti e agli
accordi" "le procedure relative all'attuazione delle garanzie del
personale" (art. 3, n. 8 legge cit.).
In presenza di siffatta espressa ed ampia devoluzione
all'intervento legislativo e ad autonomi o conseguenti procedimenti
di normazione subordinata ovvero ad accordi, appare chiaro che questa
Corte non può sostituirsi al legislatore nella sua produzione
discrezionale e non può addivenire, con la pronuncia additiva
richiesta, alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 112,
secondo comma, del d.P. n. 3 del 1957.
Peraltro i precetti, ora ricordati, della legge n. 93 del 1983,
letti alla stregua del secondo comma dell'art. 24 Cost., rendono
ormai non rinviabile l'intervento normativo e l'esplicazione
dell'autonomia collettiva, che diano completa attuazione al diritto
di difesa del pubblico dipendente sottoposto a procedimento
disciplinare.
Alla stregua di quanto premesso va intesto il dispositivo di
inammissibilità della questione proposta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 112, secondo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 ("Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato"), sollevata in riferimento all'art. 24, secondo
comma, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia
con l'ordinanza indicata in epigrafe (R.O. n 1/1986).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:239 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte