Sentenza n. 239/1997
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/07/1997 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 17legge 6/1981
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge
3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli
ingegneri e gli architetti) e dell'art. 54 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1995 dal
pretore di Acireale nella causa di opposizione all'esecuzione
promossa da Vincenza Patrizia Capuana contro la Cassa nazionale di
previdenza e assistenza ingegneri ed architetti ed altra iscritta al
n. 321 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 16 - prima serie speciale, dell'anno
1996;
Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 13 tebbraio 1995, il pretore di Acireale,
cui aveva fatto ricorso l'architetto Vincenza Patrizia Capuana in
opposizione all'esecuzione mobiliare già iniziata dal gestore del
locale servizio di esattoria per il mancato versamento di alcuni
contributi dal professionista dovuti alla Cassa nazionale di
previdenza obbligatoria, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 17 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme
in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti) e 54 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito).
Il giudice a quo sostiene che il rinvio operato dal primo dei due
articoli alle "norme previste per la riscossione delle imposte
dirette" determini, nella procedura satisfattiva della pretesa
previdenziale, violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione,
poiché rende inapplicabili le opposizioni tipiche del processo
esecutivo, nonché la relativa sospensione, rimedi esclusi dalle
"disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", recepite
col richiamo, tra gli altri, all'art. 54 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602.
2. - La ricorrente, dopo l'avvenuto pignoramento dei beni e prima
della loro vendita, aveva domandato al giudice di dichiare
l'inesistenza del credito vantato dall'istituto e, medio tempore, di
sospendere l'esecuzione.
Convenuti in giudizio l'asserito titolare del credito e il
promotore dell' azione esecutiva, questi eccepivano
l'inammissibilità dell'opposizione intentata, stante il divieto ex
art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973
di aprire, durante l'esecuzione cosiddetta esattoriale, quelle
parentesi di vera e propria cognizione rappresentate dalle previsioni
di cui agli artt. da 615 a 618 del codice di procedura civile.
Tuttavia, solo successivamente al rigetto dell'istanza volta a
sospendere il processo esecutivo, ritenuta l'assenza dei gravi motivi
richiesti dall'art. 624 cod. proc. civ. per l'adozione del
provvedimento, il pretore investiva questa Corte del dubbio di
legittimità costituzionale della normativa che era chiamato ad
applicare, onde decidere della dedotta pregiudiziale di rito.
3. - Osserva il rimettente come l'art. 17 della legge n. 6 del
1981, nel rinviare alla possibilità di "porre in riscossione (i
contributi insoluti e in genere le somme e gli interessi) secondo le
norme previste per la riscossione delle imposte dirette", conferisca
alla Cassa nazionale di previdenza degli ingegneri e architetti il
godimento delle stesse immunità dalla giurisdizione ordinaria
enunciate, in favore dell'erario, dall'art. 54 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Sospetta, però, che la disciplina della riscossione dei contributi
esigibili dall'istituto di previdenza, dei quali esclude
l'assimilazione sostanziale ai crediti tributari, ma ai quali
viceversa la legge riserva identiche prerogative, contrasti con i
principi costituzionali di eguaglianza e di tutela giurisdizionale.
Quanto al primo, perché sarebbero parificate irragionevolmente
situazioni diverse con l'estensione del privilegio della riscossione
mediante ruoli - finalizzato alla regolarità delle entrate
finanziarie dello Stato - a prelievi di cui beneficiano enti privi
delle caratteristiche funzionali dell'amministrazione statale.
Quanto al secondo, perché sarebbe compressa la effettiva tutela
giurisdizionale del diritto all'integrità patrimoniale del privato
con la sottrazione delle opposizioni offertegli dal diritto comune
nonché della connessa occasione di ottenere dal giudice ordinario la
sospensione dell'espropriazione denunciata come ingiusta.
Il giudice a quo domanda, in conclusione, che la Corte
costituzionale dichiari l'illegittimità della norme impugnate
facendo così cadere l'attuale divieto di opposizione all'esecuzione
e di sospensione di questa da parte dell'autorità giudiziaria
ordinaria in relazione a tutti i casi di riscossione coattiva di
somme non tributarie, per i quali, come nella fattispecie concreta,
la inesistenza del debito non è altrimenti possibile far valere in
sede giurisdizionale.
4. - Non vi è stata costituzione delle parti principali, né è
stato spiegato intervento dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata concerne
l'art. 17 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 e l'art. 54 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, nella parte in cui, attraverso il rinvio alle
"norme previste per la riscossione delle imposte dirette",
determinerebbero l'inapplicabilità, anche alle procedure di
riscossione dei particolari contributi previdenziali,
dell'opposizione all'esecuzione, interdetta al debitore, nell'ambito
delle "disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito",
appunto dall'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Questa
disciplina, infatti, violerebbe, secondo il giudice a quo, il
principio di eguaglianza, poiché estende un
privilegio, originariamente concepito a garanzia dei flussi fiscali
dello Stato, a un sistema di prelievo funzionalmente diverso e in
favore di soggetti che non presentano le medesime caratteristiche
della pubblica amministrazione. La stessa disciplina, inoltre,
violerebbe anche il principio di effettività della tutela
giurisdizionale dei diritti, poiché, non consentendo, nelle forme
dell'opposizione all'esecuzione, l'azione di accertamento
dell'inesistenza della relativa obbligazione pecuniaria, "gli
ingegneri e gli architetti resterebbero - secondo l'ordinanza di
rinvio - inammissibilmente privi di tutela giurisdizionale, non
potendo evitare che la Cassa metta in riscossione i contributi
mediante ruolo esattoriale", essendo anche inibito agli stessi di
adire l'autorità giudiziaria ordinaria per la sospensione
dell'esecuzione.
2. - In via preliminare, questa Corte deve meglio precisare il
thema decidendum prospettato dall'ordinanza di rinvio. A questo
riguardo, innanzi tutto va escluso dall'area della rilevanza della
presente questione di costituzionalità il profilo attinente alle
norme che disciplinano la sospensione dell'esecuzione, poiché
risulta chiaramente dall'ordinanza di rinvio (oltre che dagli atti di
causa) che il giudice a quo ha già rigettato, per insussistenza di
gravi motivi, la proposta istanza di sospensione.
La Corte rileva altresì che l'ordinanza di rinvio solleva
cumulativamente la questione di costituzionalità sia in riferimento
all'art. 17 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sia in riferimento
all'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Le due norme,
invece, vanno ordinate secondo un criterio di applicazione logico e
temporale, che comporta la priorità della quaestio relativa alla
norma del citato art. 17, il cui accoglimento, oltre tutto,
renderebbe necessariamente irrilevante la questione relativa all'art.
54 predetto. È infatti evidente che il dubbio di costituzionalità
si incentra sulla norma di rinvio piuttosto che su quella oggetto del
rinvio, proprio perché è questa tecnica a determinare
l'applicabilità di una disciplina al di fuori della materia e delle
garanzie tipiche di essa.
3. - Ciò premesso in tema di rilevanza, nel merito la questione di
costituzionalità è fondata sotto entrambi i profili denunciati.
Va ricordato che la legge 4 marzo 1958, n. 179, istitutiva della
Cassa previdenziale in questione, già prevedeva, all'art. 23, la
possibilità di esigere i contributi obbligatori "con le forme e la
procedura stabilite per la riscossione delle imposte dirette". Tale
formula è rimasta sostanzialmente immutata nel comma sesto dell'art.
17 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, che stabilisce che la Cassa può
riscuotere i contributi predetti "a mezzo di ruoli da essa compilati,
resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in
riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle
imposte dirette". Si è continuato, cioè, ad adottare, anche in
questa disposizione legislativa, attraverso la tecnica del rinvio
alle norme sulla riscossione delle imposte dirette, una procedura di
riscossione coattiva mediante ruoli esattoriali, la quale appare, per
entrate non tributarie, come sono appunto quelle di natura
previdenziale in oggetto, tanto più discriminatoria ed
anacronistica, quanto più si consideri che il suo fondamento teorico
è basato, secondo la giurisprudenza prevalente, non tanto sul
principio dell'autotutela, quanto su quello dell'imperatività
dell'atto iniziale della procedura stessa.
Questa Corte in proposito ha già censurato, nella sentenza n. 318
del 1995, "il discriminatorio regime al quale risulta assoggettata la
riscossione delle entrate di natura non tributaria quando l'utente
avanzi contestazioni circa la esistenza o l'entità del credito, atte
a legittimare un'azione di accertamento negativo", peraltro
esperibile, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973, solo "dopo il compimento dell'esecuzione
stessa". Ma l'inapplicabilità dell'opposizione di cui all'art. 615
del codice di procedura civile alla riscossione esattoriale di
entrate non tributarie tanto più denota l'arbitrarietà della scelta
legislativa di questo sistema privilegiato di riscossione, quanto
più si consideri il contrasto con la stessa disciplina positiva
delle entrate tributarie, in base alla quale, in caso di
contestazione giudiziaria, "la riscossione coattiva delle imposte
avviene in maniera graduale in relazione all'andamento del processo,
sicché la esecutorietà risulta ope legis graduata con riferimento
alla probabilità di fondamento della pretesa tributaria rilevabile
in base alle decisioni che intervengono nei vari gradi di giudizio"
(sentenza n. 318 del 1995). La carenza di "graduazione"
dell'esecutività, nella disciplina legislativa in esame, quindi non
solo appare discriminatoria ed irragionevole, in quanto impone al
debitore un sacrificio assolutamente sproporzionato rispetto alle
finalità ed alla natura dell'ente creditore, ma comporta altresì,
anche in considerazione di taluni effetti di "irreversibilità"
tipici del processo esecutivo, una inammissibile limitazione della
tutela alla proponibilità di sole iniziative risarcitorie. Queste,
infatti, possono corrispondere alla specificità ed all'intensità
della tutela giurisdizionale dei diritti, postulata dall'art. 24
della Costituzione, solo se inserite in un più ampio quadro di
garanzie, quale appunto si delinea, come già rilevato, per le stesse
entrate tributarie.
4. - Nel complessivo assetto della materia in esame, sono pertanto
carenti idonei strumenti di difesa giurisdizionale del debitore, nei
cui confronti si procede a riscossione coattiva, cosicché è
evidente la violazione anche del principio di cui all'art. 24 della
Costituzione. Va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 17 della legge n. 6 del 1981, nella parte in cui, al fine
di regolare le modalità di riscossione dei contributi previdenziali
in oggetto, rinvia anche alle norme dell'art. 54 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, escludendo così che,
quando contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata, il
debitore della prestazione patrimoniale possa proporre opposizione
all'autorità giudiziaria ordinaria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art .17 della legge 3
gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri
e gli architetti), nella parte in cui, rinviando alle norme previste
per la riscossione delle imposte dirette, impedisce al debitore -
nell'ipotesi in cui contesti l'esistenza o l'entità del credito - di
proporre opposizione all'esecuzione dinanzi all'autorità giudiziaria
ordinaria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:239 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte