Sentenza n. 239/1998
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/07/1998 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 42legge 313/1968
- art. 37Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
- art. 20legge 656/1986
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 42, quarto
comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della
legislazione pensionistica di guerra), e dell'art. 37, quinto comma,
del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra), come modificato dall'art. 20 della
legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla
normativa sulle pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il
10 luglio 1996 dalla Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la
Regione Siciliana sul ricorso proposto da Maria Catena Bonfiglio
contro il Ministero del tesoro - Direzione generale per le pensioni
di guerra, iscritta al n. 1269 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima
serie speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 10 luglio 1996 nel corso di un
giudizio promosso, per ottenere la pensione di guerra, da una donna
che non aveva potuto contrarre matrimonio con un militare per la
morte di quest'ultimo avvenuta a causa della guerra in Albania nel
1940, la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione
Siciliana ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, quarto comma,
della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione
pensionistica di guerra), e dell'art. 37, quinto comma, del d.P.R. 23
dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni
di guerra), come modificato dall'art. 20 della legge 6 ottobre 1986,
n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di
guerra).
Nel contesto di una disciplina che, ai soli effetti della pensione
di guerra, considera come vedova la donna che non abbia potuto
contrarre matrimonio per la morte del militare avvenuta a causa della
guerra qualora il militare abbia rilasciato procura per la
celebrazione del matrimonio o siano state chieste le prescritte
pubblicazioni, le disposizioni denunciate stabiliscono che, anche in
mancanza della procura o delle pubblicazioni, è riconosciuto alla
donna il diritto a pensione quando il militare, durante lo stato di
guerra, abbia dichiarato di voler contrarre con essa matrimonio,
purché risulti, da apposito atto stragiudiziale o da altro documento
certo, uno stato preesistente di convivenza da almeno un anno e
purché le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio
non risultino imputabili alla volontà delle parti.
Il giudice rimettente ritiene irrazionale ed arbitrario che il
limite di durata minima della convivenza, per almeno un anno, valga
anche quando questa durata sia stata impedita dagli stessi eventi le
cui conseguenze pregiudizievoli la norma è diretta ad indennizzare.
Difatti la durata della convivenza dovrebbe comprovare il serio
intento matrimoniale, che costituisce l'elemento comune ai tre
criteri alternativi di assimilazione alla vedova di guerra, prescelti
dal legislatore nel corso della evoluzione della disciplina in questa
materia: la procura per la celebrazione del matrimonio, le
pubblicazioni matrimoniali, la dichiarazione di voler contrarre
matrimonio unitamente alla preesistente convivenza. Ad avviso dello
stesso giudice, sarebbe irragionevole escludere l'assimilazione alla
vedova quando la valutazione della stabilità della convivenza possa
essere desunta da circostanze diverse dalla sua durata, che non si
realizza per il periodo minimo prestabilito dalla legge a causa di
eventi non attribuibili alla volontà delle parti. In questo caso
l'assimilazione alla vedova di guerra verrebbe paradossalmente
frustrata proprio dagli stessi eventi assunti a giustificazione
dell'intervento solidaristico.
La soluzione del dubbio di legittimità costituzionale è
considerata rilevante nel giudizio principale, giacché il militare
deceduto aveva dichiarato di voler contrarre matrimonio con la
ricorrente, ma la convivenza aveva avuto una durata inferiore
all'anno anche se dall'unione era nato un figlio, di cui era stata
accertata giudizialmente la paternità ed al quale era stata poi
concessa la pensione di guerra.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
L'Avvocatura ritiene che rientri nella discrezionalità del
legislatore stabilire che vi sia stato almeno un anno di convivenza
per attribuire alla donna il diritto a pensione di guerra: ciò
sarebbe conforme al razionale obiettivo di porre un limite alle
aspettative nascenti dal rapporto con un militare, non seguito dal
matrimonio. Sul piano della razionalità la scelta del legislatore
sarebbe contestabile solo dal suo interno. L'ammettere al beneficio
la donna, nei cui confronti esisteva una procura a contrarre
matrimonio o la richiesta di pubblicazioni, sarebbe fondato sulla
presunzione che la guerra abbia impedito di contrarre un matrimonio
seriamente programmato. La ricostruzione della volontà del militare
non basata su di un atto solenne ed impegnativo, ma riferita ad una
convivenza protrattasi per oltre un anno, costituirebbe un'eccezione
alla quale il giudice rimettente vorrebbe ulteriormente derogare se
la durata della convivenza risulti impedita dagli stessi fatti che
hanno reso impossibile il matrimonio; ma in tal modo si cadrebbe in
un vizio logico, giacché l'elemento che ha impedito il matrimonio
svolgerebbe il duplice ruolo di sorreggere sia la deroga che
l'eccezione, e si finirebbe con l'ammettere al beneficio la donna
che, comunque, possa vantare l'intenzione del militare di sposarla al
suo ritorno. Considerato in diritto
1. - Il dubbio di legittimità costituzionale investe le
disposizioni che - nel considerare come vedova, agli effetti della
pensione di guerra, la donna che non abbia potuto contrarre
matrimonio per la morte del militare avvenuta a causa della guerra
non solo quando sia stata rilasciata procura per la celebrazione del
matrimonio o siano state richieste le prescritte pubblicazioni, ma
anche quando il militare abbia dichiarato di voler contrarre
matrimonio e risulti uno stato preesistente di convivenza, purché le
circostanze che impedirono il matrimonio non risultino imputabili
alla volontà delle parti - richiedono sempre, in quest'ultimo caso,
una durata della convivenza di almeno un anno.
La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione
Siciliana ritiene che questa disciplina - dettata dall'art. 42,
quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della
legislazione pensionistica di guerra), e dall'art. 37, quinto comma,
del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra), come modificato dall'art. 20 della
legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla
normativa sulle pensioni di guerra) - sia irrazionale ed arbitraria,
quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in
cui fa dipendere l'assimilabilità alla vedova dalla condizione della
durata minima di un anno della convivenza, senza eccettuare il caso
in cui tale durata minima sia stata impedita dagli stessi eventi le
cui conseguenze pregiudizievoli la norma è diretta ad indennizzare,
quando la stabilità della convivenza possa essere desunta da
circostanze diverse dalla sua durata.
2. - La questione è fondata nei termini di seguito precisati.
La legislazione pensionistica di guerra, sin dalla iniziale
disciplina delineata dal decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n.
1726 (Norme per la concessione delle pensioni privilegiate di
guerra), ha previsto l'attribuzione della pensione alla vedova del
militare morto per causa di servizio di guerra; ma ha anche
considerato la situazione della donna che non abbia potuto contrarre
matrimonio per essere il militare deceduto, assimilandola, ai soli
effetti della pensione, alla vedova del militare, purché
sussistessero particolari requisiti, previsti dal legislatore come
idonei a presumere che il matrimonio sarebbe stato contratto se la
celebrazione, voluta dagli interessati, non fosse stata impedita
dalle circostanze belliche.
Le diverse norme che hanno disciplinato, succedendosi nel tempo
(cfr. art. 2 del regio d.-l. 9 luglio 1936, n. 1470; art. 55 della
legge 10 agosto 1950, n. 648), questa materia, hanno sempre
considerato come vedova la donna che non abbia potuto contrarre il
matrimonio per il quale il militare abbia rilasciato procura o siano
state richieste le pubblicazioni, quando la morte sia intervenuta
entro un determinato termine da tali atti e la mancata celebrazione
non sia imputabile alle parti. In tal modo si è attribuito rilievo
presuntivo della volontà di contrarre matrimonio, rimasta inattuata
a causa della guerra, ad atti formali, per loro natura preordinati
alla celebrazione delle nozze.
Altre norme hanno anche riconosciuto - ma con discontinuità nella
successione delle diverse discipline, giacché la situazione ora
considerata non era prevista come idonea a costituire titolo per
l'attribuzione della pensione di guerra dal regio d.-l. 9 luglio
1936, n. 1470 - il medesimo rilievo presuntivo della volontà di
contrarre matrimonio alla dichiarazione, resa dal militare nel corso
della guerra, purché vi fosse un preesistente e certo stato di
convivenza. Nel tempo sono state disciplinate in modo non uniforme
le puntuali condizioni nelle quali si sarebbe dovuto trovare il
militare per rilasciare la dichiarazione, la forma della stessa, la
prova della convivenza. Per quest'ultima la disciplina iniziale non
richiedeva che lo stato di preesistente convivenza avesse una durata
minima (art. 12 del decreto luogotenenziale n. 1726 del 1918).
Le norme denunciate, introducendo nuovamente l'assimilazione, alla
procura ed alle pubblicazioni di matrimonio, della dichiarazione di
voler contrarre matrimonio purché sussistesse uno stato certo di
preesistente convivenza, hanno introdotto l'ulteriore elemento
temporale della durata di tale convivenza per almeno un anno; questo
in un contesto legislativo che, anche in altre situazioni, prevedeva
una determinata durata del rapporto come essenziale perché avesse
rilievo la situazione idonea a dare titolo a pensione (nel caso del
matrimonio contratto dopo le ferite o malattie di guerra la vedova
acquistava il diritto a pensione solo se il matrimonio fosse durato
non meno di un anno), prima che con la sentenza n. 450 del 1991 fosse
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 44 della legge
n. 313 del 1968.
Lo stato di preesistente convivenza ha, nelle norme denunciate, la
finalità di avvalorare la serietà della dichiarazione di volontà
di contrarre matrimonio, quando non siano stati compiuti gli atti
formali preordinati alla sua celebrazione ma risulti una situazione
che renda inequivoca tale volontà.
L'elemento della durata connota uno stato di convivenza non
episodico o transeunte ed il periodo minimo, predeterminato dal
legislatore, può ragionevolmente avere efficacia presuntiva,
appunto, della stabilità che corrobora la serietà della
dichiarazione matrimoniale; ma, in funzione dell'elemento che la
durata del rapporto tende a comprovare, è incongruo rispetto alle
finalità perseguite, ed in contrasto quindi con il principio di
ragionevolezza, attribuire al dato temporale un valore così
assoluto, da precludere che uno stato di convivenza che abbia avuto,
a causa delle vicende belliche, una durata inferiore a quella
prefissata, non possa essere in alcun modo idoneo ad avvalorare la
presunzione che il matrimonio sarebbe stato contratto se non vi fosse
stato l'impedimento della guerra; ciò quando il preesistente stato
di convivenza sia accompagnato da elementi, quali la nascita di un
figlio o altre circostanze, che comprovino in modo non equivoco la
stabilità del rapporto quale indice della volontà di contrarre il
matrimonio che non è stato celebrato a causa della guerra.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, quarto
comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della
legislazione pensionistica di guerra), e dell'art. 37, quinto comma,
del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra), come modificato dall'art. 20 della
legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla
normativa sulle pensioni di guerra), nella parte in cui non prevedono
che il diritto a pensione può essere riconosciuto anche se lo stato
di preesistente convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata
inferiore ad un anno, purché sia accompagnato da altri elementi e
circostanze che dimostrino in modo non equivoco la volontà del
militare di contrarre matrimonio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Milana
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.
Il cancelliere: Milana
ECLI:IT:COST:1998:239 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte