Sentenza n. 24/1957
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/01/1957 · relatore Mario Bracci
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 lett.
a, 4 lett. a, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 21 e 22 della legge
regionale, approvata dal Consiglio regionale sardo il 31 gennaio 1956 e
riapprovata il 5 luglio 1956, recante norme sui "controlli sulle
provincie e sui comuni", promosso dal Presidente del Consiglio dei
Ministri con ricorso notificato il 25 luglio 1956, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 4 agosto 1956 ed iscritto al
n. 56 del Reg. ric. 1956.
Udita nell'udienza pubblica del 28 novembre 1956 la relazione del
Giudice Mario Bracci;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Achille Salerni
per il Presidente del Consiglio dei Ministri e gli avvocati Pietro
Gasparri ed Egidio Tosato per la Regione autonoma della Sardegna.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Consiglio regionale della Sardegna nell'adunanza del 31 gennaio
1956 approvò una legge sui controlli sulle provincie e sui comuni.
Questa legge con l'art. 1 affidò agli organi regionali, istituiti
con la legge stessa, il controllo "sulle provincie e sui comuni"; con
l'art. 2 istituì un comitato di controllo sulle provincie e sui comuni
presieduto dall'assessore agli enti locali o da un funzionario da lui
delegato; con gli artt. 3 e 4 costituì sezioni provinciali del
comitato di controllo, presiedute da un funzionario della Regione,
delegato dall'assessore agli enti locali; con l'art. 6 escluse che
potessero fare parte del comitato e delle sezioni i membri del
Parlamento nazionale, i consiglieri regionali, i membri dei consigli
provinciali e dei consigli comunali, i rappresentanti degli altri enti
soggetti ai controlli previsti dalla legge stessa, coloro che fossero
ineleggibili, o incompatibili alle cariche di membri del Parlamento, i
dipendenti delle provincie, dei comuni e degli altri enti soggetti ai
controlli previsti dalla legge stessa, i parenti fino al secondo grado
e agli affini di primo grado con l'esattore e il ricevitore provinciale
durante l'esercizio dell'esattoria e della ricevitoria, con la riserva
che le ineleggibilità e le incompatibilità relative ai rappresentanti
degli enti soggetti a controllo e le ineleggibilità e incompatibilità
a membri del Parlamento non dovessero applicarsi ai magistrati membri
del comitato di controllo; con l'art. 8 istituì alle dipendenze
dell'assessorato agli enti locali un servizio di vigilanza andato a
funzionari della Regione "soprattutto col compito di assistenza e di
consulenza, al fine d'assicurare il regolare svolgimento dei servizi
amministrativi delle provincie e dei comuni"; con l'art. 10 attribuì
ai presidenti del comitato di controllo e delle sezioni "il controllo
di legittimità deferito al prefetto con le modalità previste dalle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge sulle deliberazioni delle provincie e dei comuni non soggette a
speciale approvazione", precisando tuttavia che "l'annullamento delle
deliberazioni illegittime deve essere adottato in conformità del
parere del comitato o della sezione entro quindici giorni dal
ricevimento dei processi verbali e con ordinanza motivata in cui venga
enunciato il vizio di legittimità riscontrato nella deliberazione";
con l'art. 11 attribuì agli organi di controllo, di cui agli artt. 2 e
3, il potere d'esplicare i controlli di legittimità, esclusi quelli
dell'art. 10, nonché i controlli di merito e sostitutivi che le leggi
vigenti all'entrata in vigore della legge attribuiscono al prefetto e
alla giunta provinciale amministrativa; con l'art. 15 istituì in ogni
capoluogo di provincia un consiglio di controllo contabile presieduto
dal presidente degli organi di controllo di cui agli artt. 2 e 3 con
competenza esclusiva e "per esercitare tutte le altre funzioni di
carattere non giurisdizionale che le norme vigenti attribuiscono al
consiglio di prefettura"; con l'art. 17 attribuì alla giunta regionale
la facoltà di annullamento di cui all'art. 6 della legge comunale e
provinciale del 1934, limitatamente agli atti delle provincie e dei
comuni: "la giunta provvede con decreto del suo presidente"; con gli
artt. 19, 20, 21 e 22 fu disciplinata la cessazione per revoca
dall'ufficio del sindaco, della giunta e degli assessori in seguito a
deliberazione del consiglio comunale, appositamente convocato; la
sospensione, la rimozione e la decadenza del sindaco con decreto del
presidente della giunta regionale in seguito a particolare
procedimento; lo scioglimento dei consigli comunali o provinciali con
decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione
della giunta stessa; la nomina del commissario straordinario e della
commissione straordinaria, di cui all'art. 324 della legge comunale e
provinciale del 1915, modif. con R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839, con
decreto del presidente della giunta regionale. Il Governo della
Repubblica, avuta regolare comunicazione di questa legge, la rinviò il
10 marzo 1956 al Consiglio regionale ai sensi e per gli effetti
dell'art. 33 dello Statuto speciale perché gli artt. 1, 8, 15, 19, 20,
21 e 22 trattavano materia non compresa nella competenza legislativa
della Regione; perché gli artt. 2, 4, 6, 10 e 11 contrastavano con i
principi delle leggi dello Stato e perché l'art. 17, oltre contrastare
con i principi delle leggi dello Stato, contrastava altresì con i
principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Il Consiglio regionale, a norma del citato art. 33 dello Statuto
speciale per la Sardegna, riprese in esame la legge nell'adunanza del 5
luglio 1956 e all'unanimità approvò nuovamente questa legge, senza
modificazioni. Della nuova approvazione fu data comunicazione al
Governo l'11 luglio 1956.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha allora notificato al
Presidente della Regione autonoma della Sardegna in data 25 luglio
1956, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1956,
un ricorso, depositato nella cancelleria della Corte il 4 agosto 1956,
col quale ha promosso avanti alla Corte costituzionale la questione
della legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, lett. a, 4, lett.
a, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 22 della ricordata legge per
violazione e falsa applicazione dell'art. 46 dello Statuto speciale per
la Sardegna (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3) in relazione agli
artt. 3 e 4 dello stesso Statuto nonché in relazione agli artt. 128,
129 e 130 della Costituzione. Di questo ricorso è stata data notizia
nella Gazzetta Ulficiale n. 220 del 1 settembre 1956 e nel Bollettino
Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 29 del 4 settembre
1956.
Il ricorrente premette che l'art. 46 dello Statuto speciale per la
Sardegna, che attribuisce alla Regione il controllo sugli atti degli
enti locali, "non lascia posto ad interpretazioni che ne dilatino
radicalmente la portata fino a comprendervi anche il controllo sugli
organi". D'altra parte "la considerazione intesa ad interpretare
estensivamente la materia di cui alla lettera a dell'art. 3 dello
Statuto sardo (ordinamento degli enti amministrativi della Regione),
nel senso di fare rientrare in tale disposizione gli enti autarchici
territoriali, è in aperto contrasto con le norme disciplinanti la
materia perché le provincie e i comuni non sono uffici od enti
amministrativi della Regione, essendo da questi separati
costituzionalmente, storicamente e ontologicamente (art. 128
Costituzione)".
Perciò, secondo il ricorrente, "la carenza di potestà legislativa
sull'attività di conttollo sugli organi degli enti locali non consente
alla Regione sarda di legiferare in tale materia devoluta alla potestà
esclusiva dello Stato", mentre la facoltà legislativa attribuita alla
Regione, per quanto attiene al solo controllo sugli atti degli enti
locali, trova un preciso limite, per l'espressa disposizione statutaria
dell'art. 46, nei principi delle leggi dello Stato ("Il controllo sugli
atti degli enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e
nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle
leggi dello Stato").
Da ciò, secondo la difesa dello Stato, deriverebbe:
a) l'illegittimità costituzionale per difetto assoluto di
competenza legislativa degli art. 1, 8, 15, 19, 20, 21 e 22 della
ricordata legge che disciplinano l'attività regionale di controllo
sugli organi, anziché sugli atti degli enti locali;
b) l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, lettera a, 4,
lettera a, 6, 10, 11 e 17 della stessa legge per violazione dei
principi delle leggi dello Stato o addirittura di quelli
dell'ordinamento giuridico.
La Giunta regionale della Regione autonoma della Sardegna deliberò
il 3 agosto 1956 di resistere al ricorso e il 10 agosto 1956 depositò
le proprie deduzioni.
Secondo la Regione le censure di illegittimità costituzionale,
mosse contro gli artt. 1, 8 e 15 della ricordata legge regionale,
sarebbero prive di fondamento perché, anche ad ammettere pacificamente
la tesi dello Stato, i termini adoperati - "controllo sui comuni e
sulle provincie", "servizio di vigilanza", "funzioni che si
attribuiscono al Consiglio di prefettura" - sarebbero di per sé
suscettibili, in via di normale interpretazione, di consentire tutte le
limitazioni che il ricorrente ritiene proprie del potere regionale di
controllo sull'attività comunale e provinciale: in sostanza, secondo
la difesa della Regione, il ricorso avrebbe impugnato questi articoli
non tanto perché viziati d'incostituzionalità di per sé, quanto
perché suscettibili d'interpretazioni costituzionalmente illegittime.
E sotto questo profilo l'impugnazione sarebbe infondata perché nel
dubbio le leggi regionali, come le leggi ordinarie statali, devono
essere interpretate in senso conforme alla Costituzione.
Quanto agli artt. 19, 20, 21 e 22 la Regione, pur non nascondendosi
la gravità delle censure avversarie, rileva che la formula dell'art.
46 dello Statuto per la Sardegna è diversa da quella dell'art. 130
della Costituzione e da quella dell'art. 55 e segg. della legge 10
febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e sul funzionamento degli
organi regionali. Da ciò si dovrebbe dedurre, comparando le norme
dello Statuto della Sardegna con quelle degli altri statuti speciali,
che il potere di controllo della Regione autonoma della Sardegna si
estende anche agli organi dei comuni e delle provincie, oltre che agli
atti.
Quanto agli artt. 2, lett. a, 4, lett. a, 6, 10 e 11, la Regione
contesta che la formula statutaria "in armonia coi principi delle leggi
dello Stato" (art. 46) debba significare esatta corrispondenza della
legge regionale sarda sui controlli con la legge statale del 10
febbraio 1953, n. 62, che disciplina la materia dei controlli per le
Regioni a statuto ordinario. Le diversità che si riscontrano nel caso
sarebbero largamente giustificate dai principi dell'autonomia speciale
della Sardegna.
Infine la Regione nega, a proposito dell'art. 17, che sia un
principio delle leggi dello Stato la riserva a favore del Governo della
Repubblica del potere dell'annullamento degli atti amministrativi
illegittimi, in qualunque tempo, sentito il Consiglio di Stato. Secondo
la Regione il potere governativo d'annullamento, poiché è pur sempre
un potere di controllo sugli atti, sarebbe passato alla competenza
dell'autorità regionale, in coerenza con l'art. 46 dello Statuto. Considerato in diritto :
Le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal
ricorrente, pongono il problema dei limiti della competenza legislativa
della Regione autonoma della Sardegna in materia di controlli sui
comuni e sulle provincie.
Occorre perciò stabilire in primo luogo quale sia la fonte
costituzionale del potere legislativo della Regione in questa materia.
La Regione, in sede di relazione della Giunta regionale al progetto di
legge - che è poi divenuto la legge in esame - indicò, quale fonte
statutaria della legislazione in materia, l'art. 3, lettera a, dello
Statuto speciale per la Sardegna ("ordinamento degli uffici e degli
enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del
personale").
Se questa tesi - che è stata confutata dal ricorrente - fosse
fondata, la legge regionale relativa ai controlli sui comuni e sulle
provincie non incontrerebbe i limiti dei principi delle leggi dello
Stato ed inoltre verrebbe implicitamente affermato un vincolo di
stretta ausiliarità fra i comuni e le provincie da un lato e la
Regione dall'altro, che potrebbe influire profondamente sulla struttura
dei controlli della Regione su questi enti.
Ma la tesi della Regione è insostenibile. La Costituzione include
i comuni e le provincie nella locuzione "enti locali" (v. art. 130 che
li distingue dagli "enti amministrativi" dell'art. 117), la quale del
resto ha questo significato anche nell'uso corrente legislativo e lo
stesso Statuto speciale per la Sardegna prende in considerazione gli
"enti locali", comprensivi dei comuni e delle provincie (art. 3,
lettera b, 43, 44, 45, 46), separatamente dagli "enti amministrativi
della Regione" (art. 3, lett. a). Questi sono evidentemente gli enti
immediatamente ausiliari della Regione, quelli che possono chiamarsi
addirittura pararegionali in quanto svolgono un'attività che, per i
fini pubblici che persegue e per i limiti territoriali entro i quali si
svolge, interessa soprattutto e direttamente la Regione.
Questi caratteri, tenuto anche conto dell'art. 128 della
Costituzione, non si riscontrano certamente nei comuni e nelle
provincie e perciò appare evidente che l'unica fonte del potere
legislativo in questa materia è l'art. 46 dello Statuto speciale per
la Sardegna: "il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato
da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge
regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato".
Resta ora da definire la portata di quest'art. 46 che secondo la
Regione dovrebbe essere interpretato estensivamente, attribuendosi agli
organi regionali il controllo non soltanto "sugli atti", ma anche
"sugli organi" dei comuni e delle provincie.
Quest'interpretazione estensiva sembra anzitutto esclusa dal senso
chiarissimo della norma, quale è fatto palese dal significato delle
parole: di "controllo sugli atti" si parla e non di altro.
La difesa della Regione invoca a sostegno della propria
interpretazione norme di altri statuti speciali che a suo avviso
consentirebbero il controllo regionale anche sugli organi. Ma questi
richiami sono irrilevanti perché, quale che sia il contenuto delle
norme degli statuti speciali diversi da quello sardo, nessun principio
se ne potrebbe trarre e nessuna applicazione analogica sarebbe
possibile fuori dell'ambito d'ogni singola autonomia speciale alla
quale queste norme si riferiscano, appunto per la specialità delle
autonomie e per l'eccezionalità delle norme stesse (art. 116
Costituzione).
Ma la difesa della Regione sostiene che il controllo sugli atti
implica necessariamente il controllo sugli organi perché, trattandosi
di due specie concettualmente distinte, ma logicamente collegate, la
regola è che i due controlli debbano essere funzionalmente connessi ed
affidati ad un unico soggetto: nulla indurrebbe a ritenere che lo
Statuto speciale per la Sardegna abbia voluto fare eccezione alla
regola.
In realtà ben diversa sembra la regola. Non vi è dubbio che
l'organo di controllo, quando accerta la legittimità o la convenienza
di un atto o, in genere, il regolare svolgimento dell'attività
amministrativa d'un ente sottoposto a vigilanza o a tutela, esercita il
controllo anche sugli organi perché gli atti e i comportamenti
dell'ente altro non sono che l'attività degli organi. Ma in un secondo
momento, quando l'attività di controllo, compiuto l'accertamento, si
concreta nel provvedimento che deve assicurare la conformità alla
legge o, eccezionalmente, alla convenienza amministrativa
dell'attività dell'organo controllato, ben diversi sono i poteri che
occorrono per intervenire sugli atti, da quelli che occorrono invece
per colpire le persone responsabili dell'amministrazione contraria alle
regole della legge o della convenienza amministrativa.
Ora i controlli esterni "sugli atti" degli enti pubblici possono
dirsi normali in quanto le persone giuridiche minori svolgono
un'attività che interessa più o meno direttamente lo Stato o altre
persone giuridiche pubbliche e i controlli servono appunto per vigilare
ed intervenire, caso per caso, affinché l'ente si mantenga nei limiti
della legge o perché vi ritorni o vi proceda se li abbia superati o
trascurati. In tal modo l'organo di controllo tutela in ogni singolo
atto l'interesse dello Stato - o dell'ente che ha i poteri di controllo
- alla legittimità e talora alla convenienza degli atti dell'ente
controllato. Ma l'intervento dell'organo di controllo non interferisce
mai, in questi casi, nell'organizzazione dell'ente.
Invece i provvedimenti che colpiscono le persone - e che servono
del pari, sia pure indirettamente, ad assicurare la buona
amministrazione - sono espressione di un potere sostanzialmente
disciplinare e quindi presuppongono un rapporto di supremazia
gerarchica, sia pure impropria, dell'ente al quale appartiene l'organo
di controllo sull'ente controllato.
Questo particolare rapporto di supremazia è di per sé
inconciliabile con le nozioni di autonomia e di autarchia, che sono
proprie del comune e della provincia e perciò può essere riconosciuto
e affermato soltanto se sia stato eccezionalmente imposto da una norma
di legge: nessuna eccezionale imposizione del genere è stata sancita
nello Statuto speciale per la Sardegna sugli enti locali a favore della
Regione.
Da ciò deriva che l'art. 46 dello Statuto sardo deve essere
interpretato nel modo più largo per quanto riguarda il controllo sugli
atti, cioè fino a comprendervi anche i controlli sostitutivi, che del
resto sono ammessi per le regioni a statuto ordinario (art. 59 legge 10
febbraio 1953, n. 62). Difatti col controllo sostitutivo l'autorità di
controllo si surroga all'organo attivo, ma si limita a compiere in
luogo e per conto di questo il singolo atto obbligatorio, che era stato
omesso.
Ma è da escludere, invece, che nella Regione autonoma della
Sardegna, in ordine all'art. 46 dello Statuto speciale, spetti sugli
organi comunali e provinciali qualsiasi potere di controllo, inteso
come potere di emanare provvedimenti a carico delle persone. Questo
potere spetta soltanto allo Stato, che naturalmente può esercitarlo
anche in collaborazione con la Regione (art. 64 legge 10 febbraio 1953,
n. 62).
Resta infine da esaminare, sempre in via preliminare, se le varie
norme della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e sul
funzionamento degli organi regionali costituiscano, per quanto riguarda
i controlli regionali sugli atti degli enti locali, altrettanti
"principi", da valere quali limiti della legge regionale sarda di cui
al citato art. 46, così come sostiene la difesa dello Stato.
Questa tesi non è esatta. La legge 10 febbraio 1953, n. 62, è una
legge ordinaria e perciò le norme dello Statuto speciale prevalgono
sempre su di essa. Inoltre questa legge contiene norme di attuazione
delle disposizioni della Costituzione relative alle regioni ordinarie e
perciò le norme stesse possono valere nei riguardi della legge
regionale non in quanto tali, ma in quanto contengano effettivamente
"principi di legislazione dello Stato". A ben altro conclusioni si
giungerebbe se la legge suddetta contenesse norme d'attuazione dello
Statuto speciale per la Sardegna. Ma nessuna norma d'attuazione esiste
al riguardo.
Tuttavia è fuori dubbio che la legge n. 62 del 1953 è una legge
statale, ha carattere generale e disciplina organicamente tutta la
materia dei controlli regionali, sia pure con riferimento alle regioni
a statuto ordinario. Perciò è del tutto regolare che da questa legge,
come dalle altre leggi dello Stato, che disciplinano i controlli
amministrativi in generale, si desumano "i principi delle leggi dello
Stato", richiamati dall'art. 46 dello Statuto speciale per la Sardegna
quali limiti della legge regionale relativa ai controlli sugli enti
locali.
Poste queste premesse debbono essere prese partitamente in esame le
disposizioni degli articoli della legge regionale 31 gennaio - 5 luglio
1956 rispetto ai quali il ricorrente ha richiesto la dichiarazione
d'illegittimità costituzionale.
In relazione all'art. 1 il ricorrente afferma che la locuzione "il
controllo sulle provincie e sui comuni è affidato agli organi
regionali" è costituzionalmente illegittima perché non limita
espressamente il controllo "agli atti".
A questo riguardo è stato giustamente rilevato che trattasi di un
problema d'interpretazione che non dà luogo a dubbi perché,
nell'apparente incertezza, le norme regionali devono essere
interpretate nel senso conforme alla Costituzione e alle leggi
costituzionali: e l'art. 46 dello Statuto speciale per la Sardegna pone
senza equivoci il limite degli "atti". D'altra parte la dizione
dell'art. 1 è estremamente generica e poiché contiene anche il rinvio
ai successivi articoli della legge (il controllo. . . "affidato agli
organi regionali si svolge nei modi e nei limiti dalla medesima
determinati") è fuori dubbio che ogni incertezza, anche apparente,
sarà eliminata con la dichiarazione d'illegittimità costituzionale
delle norme regionali che eventualmente eccedono dai limiti dell'art.
46.
Perciò la denuncia d'illegittimità costituzionale dell'art. 1 è
da respingersi.
A proposito degli articoli 2, lettera a, e 4, lettera a, la difesa
dello Stato ha creduto di ravvisare l'illegittimità costituzionale sul
punto che i presidenti del comitato e delle sezioni di controllo sono
indicati dalla legge nell'assessore agli enti locali e nei funzionari
da lui delegati, mentre questi presidenti dovrebbero essere elettivi
secondo "il principio" posto dagli articoli 55 e 56 della legge 10
febbraio 1953, n. 62.
Quest'impugnazione non è fondata. Allo stato della legislazione
vigente in materia di controlli amministrativi non può affermarsi che
la designazione elettiva del presidente degli organi di controllo sia
"un principio della legislazione dello Stato", né si può dare tale
importanza ad ogni norma della legge n. 62 del 1953 semplicemente
perché contiene una determinata disciplina della materia. Giova
inoltre osservare a tale riguardo che i comitati di controllo,
istituiti dalla legge regionale, hanno una composizione diversa da
quelli previsti dagli articoli 55 e 56 della ricordata legge statale e
che del resto "il principio della designazione elettiva" trova limiti
particolari nella stessa legge statale perché alcuni membri dei
collegi istituiti dai detti articoli 55 e 56 non sono eleggibili alla
carica di presidente.
È invece fondata la censura d'illegittimità costituzionale
sollevata contro l'art. 6.
Sta in fatto che l'art. 6 della legge regionale in esame è
ricalcato sull'art. 57 della legge statale n. 62 del 1953 con l'unica
variante che alla lettera c dell'art. 57, che esclude dal comitato di
controllo coloro che si trovino nella condizione d'ineleggibilità e
d'incompatibilità prevista per i membri dei consigli comunali,
provinciali e degli altri enti soggetti al controllo sugli atti, è
sostituita nell'art. 6 della legge regionale una norma che invece
esclude coloro che si trovino nelle condizioni d'ineleggibilità e
d'incompatibilità previste per i membri del Parlamento nazionale. In
ciò consisterebbe il vizio d'illegittimità costituzionale dell'art.
6, secondo il ricorrente.
Ora, a parte la difficoltà pratica di adeguare le norme sulle
ineleggibilità ed incompatibilità parlamentari alla modesta realtà
amministrativa di un collegio regionale con funzioni di controllo sugli
atti degli enti locali, la natura e la competenza dei supremi organi
legislativi sono così profondamente diverse da quelle dei comitati
regionali di controllo che, senza dubbio, il principio adottato dalla
legge regionale non è quello delle leggi nazionali valido per il caso.
Difatti un semplice confronto fra le condizioni d'ineleggibilità e
d'incompatibilità che valgono, ad esempio, per i consiglieri comunali
e quelle che valgono per i membri del Parlamento dimostra con assoluta
evidenza che alcuni requisiti sono inutili per l'esercizio delle
funzioni amministrative locali ed importanti per le funzioni politiche
e legislative o viceversa e che le due funzioni hanno, a questo
riguardo, esigenze soggettive in gran parte diverse (v. ad es. artt. 2
e 3 legge 13 febbraio 1953, n. 60, e T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art.
15 n. 5).
Perciò senza escludere che anche dalle norme sulle
incompatibilità parlamentari si possano trarre elementi per una saggia
disciplina della materia riguardo agli organi regionali di controllo, i
principi delle leggi nazionali con i quali deve essere in armonia la
legge regionale sono quelli che si desumono dalle leggi relative agli
organi amministrativi e particolarmente a quelli dell'amministrazione
comunale e provinciale.
Questi principi varrebbero anche in difetto di una norma di legge
regionale al riguardo, quale è quella dell'art. 6.
Poiché le condizioni essenziali di queste incompatibilità ed
ineleggibilità non sono comprese totalmente fra quelle dei membri del
Parlamento, l'art. 6 è da ritenersi viziato da illegittimità
costituzionale sotto questo profilo.
Quanto all'art. 8, il ricorrente lamenta che siasi istituito alle
dipendenze dell'Assessorato agli enti locali un servizio di "vigilanza
soprattutto col compito d'assistenza e consulenza, al fine di
assicurare il regolare svolgimento dei servizi amministrativi delle
provincie e dei comuni": i funzionari regionali addetti a questo
servizio eserciterebbero in tal modo un controllo "sugli organi"
comunali e provinciali non consentito dall'art. 46 dello Statuto.
Ciò che è stato affermato nelle considerazioni preliminari è
sufficiente a smentire il fondamento di questa censura, senza che
occorra una particolare motivazione.
Confermato che nessun potere d'emanare provvedimenti a carico delle
persone, che abbiano la qualità di organi comunali e provinciali,
spetta alla Regione, non vi è dubbio che la Regione ha un interesse
proprio all'efficienza dell'organizzazione o al buon funzionamento
degli enti locali (artt. 43, 44 e 45 dello Statuto). Inoltre la stessa
legge statale n. 62 del 1953 considera i comitati di controllo delle
regioni a statuto ordinario, quali organi di informazione ai fini dei
provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di
remozione e sospensione dei sindaci di competenza governativa (art.
64).
Perciò sembra del tutto regolare che la Regione, alla quale spetta
indubbiamente "la vigilanza" sui comuni e sulle provincie nel
significato giuridico del termine, organizzi un ufficio per accrescere
l'efficienza dei propri controlli, assistendo e consigliando i comuni e
le provincie al fine di assicurare una buona amministrazione conforme
alla legge, esclusa ogni ingerenza d'ordine politico e disciplinare e
salvi i poteri ispettivi degli organi statali.
Conseguentemente l'impugnazione dello Stato è da respingersi
relativamente all'art. 8.
Gli articoli 10 e 11 sono impugnati perché ritenuti in contrasto
con la norma dell'art. 59 della legge n. 62 del 1953. Sarebbe violato
il principio della collegialità degli organi di controllo perché,
contrariamente alla disciplina prevista per le regioni a statuto
ordinario, il collegio è investito, ai fini di un parere vincolante,
soltanto degli atti che i presidenti ritengano illegittimi: per quelli
ritenuti legittimi provvede il presidente.
Nessun accenno all'esigenza della collegialità dell'organo
regionale di controllo trovasi nelle statuto speciale per la Sardegna
(art. 46) e nella stessa Costituzione (art. 130) e tale principio non
è certamente affermato dalla vigente legislazione comunale e
provinciale che attribuisce al riguardo una vasta competenza al
prefetto. D'altra parte la garanzia del provvedimento collegiale, o
meglio, su parere vincolante collegiale, è assicurata nell'ipotesi
dell'annullamento dell'atto, che è quella più grave rispetto ai
principi dell'autarchia. Del pari collegiale è la competenza circa i
provvedimenti di controllo sostitutivo.
Non sembra perciò che la norma dell'art. 59 della legge n. 62 del
1953 contenga un principio di cui debba tener conto la legge regionale
di cui all'art. 46 dello Statuto speciale per la Sardegna. Quindi non
vi è alcuna seria ragione che faccia dubitare della legittimità
costituzionale dei ricordati articoli 11 e 12.
L'impugnazione dell'art. 15 si fonda sulla considerazione che la
dizione: "in ogni capoluogo di provincia un consiglio di controllo
contabile. . . esprime i pareri ed esercita tutte le altre funzioni di
carattere non giurisdizionale che le norme vigenti attribuiscono al
consiglio di prefettura" importerebbe un eccesso dalla competenza
regionale perché il Consiglio di prefettura ha anche attribuzioni
consultive del tutto estranee alla materia dei controlli sugli enti
locali.
Questo rilievo è fondato.
Il Consiglio di prefettura, quale organo amministrativo, appartiene
indubbiamente all'amministrazione governativa locale ed ha una
competenza consultiva di carattere generale, quantunque
progressivamente ridottasi d'importanza. Ciò basta ad escludere che la
Regione, alla quale spetta una potestà legislativa limitata per
materie, possa togliere a quest'organo statale, con una propria legge,
addirittura "tutte" le funzioni non giurisdizionali.
D'altra parte non soltanto è esatto il rilievo della difesa dello
Stato che il Consiglio di prefettura esprime pareri obbligatori anche
in materie del tutto estranee ai controlli sugli enti locali (art. 19
della legge 25 giugno 1865 in materia di espropriazione per pubblica
utilità), ma non si comprende inoltre come un organo regionale, cioè
il Comitato di controllo, potrebbe sostituirsi al Consiglio di
prefettura, in virtù di una legge regionale, per emettere quei pareri
che il Prefetto ha la facoltà di richiedere per qualsiasi materia
(art. 24 T.U. 3 marzo 1934, n. 383).
Perciò l'art. 15 è da ritenersi viziato da illegittimità
costituzionale.
Meno semplice è il caso dell'art. 17 che il ricorrente ritiene
viziato d'illegittimità costituzionale per violazione dei principi
dell'ordinamento giuridico, in quanto il potere di annullare gli atti
illegittimi in qualunque tempo sarebbe riservato al Governo della
Repubblica, quale attributo della sovranità dello Stato.
Quantunque il potere governativo d'annullamento in qualunque tempo
sia pur sempre un controllo "sugli atti" e quindi da riportarsi
formalmente sotto la dizione dell'art. 46 dello Statuto sardo, si deve
tuttavia osservare che secondo l'interpretazione che è andata
pacificamente affermandosi sulle norme al riguardo e particolarmente
sull'art. 6 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, questo potere del Governo
della Repubblica è ritenuto di carattere generale non limitato ai soli
atti degli enti locali e da esercitarsi soltanto se con
l'illegittimità dell'atto concorrano motivi attuali e concreti
d'interesse generale all'annullamento, non essendo sufficiente il solo
interesse al ristabilimento del diritto violato.
Dal punto di vista soggettivo si deve poi rilevare che il diritto
positivo attribuisce questo potere al Governo della Repubblica - salvo
qualche rarissima eccezione a favore del ministro competente per
materia - e mai agli enti pubblici diversi dallo Stato.
Infine, quanto al procedimento e relativamente alle ipotesi
dell'art. 6 del T.U. delle leggi com. e prov. del 1934, è necessario
il parere del Consiglio di Stato.
Tutto ciò porta a concludere che quest'eccezionale potere
d'annullamento è un controllo che presuppone, per il suo esercizio,
una valutazione nell'interesse generale che può essere fatta soltanto
dagli organi supremi del potere esecutivo e che deve essere circondato
da particolari garanzie, appunto in considerazione della sua
eccezionalità, quali la pronuncia per decreto del Capo dello Stato,
sentito il parere del Consiglio di Stato.
Ne deriva evidente l'illegittimità costituzionale dell'art. 17.
Resta da considerare la censura d'illegittimità costituzionale
mossa dal ricorrente contro gli artt. 19, 20, 21 e 22 che trattano
della revoca del sindaco e della giunta comunale; della sospensione,
rimozione e decadenza del sindaco; dello scioglimento dei consigli
comunali e provinciali e della nomina dei commissari straordinari
presso comuni e provincie.
La difesa dello Stato afferma, con sicuro fondamento, che queste
norme contengono appunto quella disciplina del controllo "sugli
organi", che è sottratta alla competenza legislativa della Regione
autonoma della Sardegna.
Le norme regionali sulla revoca del sindaco, della giunta e dei
singoli assessori per deliberazione del consiglio comunale all'uopo
convocato su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri non trattano,
a vero dire, materia di "controlli sugli organi" e tanto meno di
controlli "esterni", almeno secondo il significato che suole
attribuirsi a questa categoria dell'attività amministrativa. Ma si
tratta tuttavia di "ordinamento dei comuni e delle provincie", materia
sottratta egualmente alla competenza legislativa della Regione autonoma
della Sardegna.
Per quanto riguarda invece le altre norme impugnate non vi è
dubbio che si tratta di disciplina dei controlli sulle persone, viziata
da illegittimità costituzionale per le ragioni che sono già state
ampiamente esposte.
Perciò anche gli artt. 19, 20, 21 e 22 sono da considerarsi
sicuramente viziati da illegittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
in parziale accoglimento del ricorso proposto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri per la dichiarazione d'illegittimità
costituzionale degli artt. 1, 2, lett. a, 4, lett. a, 6, 8, 10, 11,
15, 17, 19, 20, 21, 22 della legge regionale approvata dal Consiglio
regionale sardo il 31 gennaio 1956 e riapprovata il 5 luglio 1956 in
materia di "controlli sui comuni e sulle provincie":
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, in quanto
sono state omesse le regole sull'ineleggibilità e
sull'incompatibilità dei membri degli organi di controllo che si
desumono dai principi della legislazione nazionale in materia di enti
locali, e degli articoli 15, 17, 19, 20, 21 e 22;
2) respinge il ricorso relativamente agli articoli 1, 2, lettera
a, 4, lettera a, 8, 10 e 11.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte