Sentenza n. 24/1961
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/05/1961 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 366legge 1181/1954
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 4legge 1181/1954
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 366, ultimo
comma, T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, promosso con ordinanza emessa l'11
dicembre 1959 dal Consiglio di Stato in s. g., Sezione IV, su ricorsi
dei signori Miceli Domenico, Carducci Stelvio, Vitelli-Casella
Alessandro ed altri contro il Ministero dell'interno e nei confronti di
Paparo Saverio ed altri, iscritta al n. 60 del Registro ordinanze 1960
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 del 25
giugno 1960.
Udita nell'udienza pubblica del 22 marzo 1961 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per i ricorrenti Carducci Stelvio
ed altri, l'avv. Aldo Dedin, per i resistenti privati Paparo Saverio ed
altri, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Malinconico, per il Ministero dell'interno.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un giudizio promosso avanti alla IV Sezione del
Consiglio di Stato su ricorsi dei signori Miceli, Carducci,
Vitelli-Casella ed altri, tutti funzionari della carriera direttiva del
Ministero dell'interno, rivolti ad ottenere l'annullamento del D.M. 31
ottobre 1957, di promozione per merito comparativo alla qualifica di
direttore di sezione di 151 funzionari di detta Amministrazione, i
ricorrenti ebbero a sollevare questione di legittimità costituzionale
dell'art. 366, ultimo comma, T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, allegando
l'eccesso, con esso incorso, della delega legislativa conferita al
Governo con l'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181.
Il Consiglio di Stato con sua ordinanza dell'11 dicembre 1959, dopo
aver affermato la rilevanza della questione per la soluzione della
controversia, la ritenne non manifestamente infondata sotto un duplice
profilo. E cioè, in primo luogo, perché l'art. 366 ha operato un
coordinamento di norme dei decreti delegati fra di loro, mentre la
lettera e la ratio dell'art. 4 della legge delegante consentiva solo il
coordinamento delle norme predette con quelle del precedente
ordinamento. In secondo luogo, perché l'articolo medesimo ha apportato
una innovazione che sembra andare oltre il potere del coordinamento,
di per sé limitato a soddisfare la esigenza di ricondurre ad unità
logica le disposizioni cui esso si riferisce.
L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti e comunicata agli
organi dello Stato, di cui all'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1960, n. 155.
Si sono costituite innanzi a questa Corte tutte le parti del
giudizio di merito, rappresentate rispettivamente dagli avvocati
Sorrentino, Angelici e Valensise, per i ricorrenti, dall'avv. Dedin,
per i resistenti privati, e dall'Avvocatura generale dello Stato, per
l'Amministrazione dell'interno
L'Avvocatura dello Stato, nelle sue deduzioni, osserva, anzitutto,
che il coordinamento demandato al legislatore delegato non doveva
effettuarsi solamente con riguardo alle norme della legislazione
anteriore, ma doveva, altresì, armonizzare fra loro quelle dei vari
atti normativi emanati in virtù della delega concessa dall'art. 1
della legge n. 1181 del 1954. Aggiunge che, se anche si dovesse
giungere a contraria conclusione, sarebbe tuttavia da ritenere che la
norma impugnata, essendo entrata in vigore nel gennaio 1956, quando
cioè ancora era in vita il preesistente ordinamento gerarchico del
1923, entra a far parte di questo, assolvendo alla funzione della
disciplina transitoria delle promozioni quali erano effettuate dal
medesimo.
Afferma poi che, per l'esame del merito della questione sollevata,
deve farsi richiamo alla nozione che del coordinamento legislativo
conferito al Governo in virtù di apposita delega, sarebbe stata data
da questa Corte con la sentenza n. 16 del 1957, nel senso di
comprendere in essa il potere di correggere discordanze o contrasti e
di eliminare le lacune riscontrabili nello specifico settore normativo
cui la delega si riferisce. Alla stregua di tali premesse, ritiene
l'Avvocatura che l'art. 366 impugnato ha armonizzato la norma dell'art.
6, ultimo comma, D.P. n. 4 del 1956 (che veniva a limitare la pretesa
dei funzionari cui sì riferiva ad essere scrutinati pel grado
superiore quando avessero compiuto il periodo minimo di permanenza nel
grado) con le disposizioni dell'altro decreto delegato n. 16 dello
stesso anno, che garantiva il diritto allo scrutinio al momento del
raggiungimento della prescritta anzianità. Aggiunge che la norma
stessa si inquadra più razionalmente nel sistema delle altre
disposizioni dello stesso D.P. n. 4 perché salvaguarda le esigenze
degli impiegati ex combattenti, che sarebbero, invece, riuscite
compromesse dal mantenimento dell'ultimo comma del citato art. 6.
Infatti, è accaduto che del trattamento speciale accordato dal citato
decreto presidenziale abbiano beneficiato funzionari la cui carriera
nulla aveva risentito degli eventi bellici, e tuttavia costoro, in
quanto venivano a precedere, nell'ordine dei ruoli del grado VIII,
quegli impiegati ex combattenti con una anzianità maggiore della loro,
importavano un ostacolo alla scrutinabilità di questi ultimi al grado
superiore, venendo così a contrastare con le esigenze logiche del
provvedimento legislativo n. 4 e con le finalità cui esso era rivolto.
Per tutte queste ragioni conclude chiedendo che la eccezione sia
dichiarata infondata.
La difesa dei funzionari costituitisi nel giudizio a quo per
resistere al ricorso ha, pregiudizialmente, eccepito l'inammissibilità
della questione sollevata, in quanto la norma impugnata fa parte del
D.P. n. 3 del 1957 emesso a termini dell'art. 4 della legge delegante
e che (a differenza dell'altro che era oggetto della delega di cui
all'art. 1) ha limitato i poteri del Governo al solo coordinamento,
senza attribuire valore di legge al testo unico da emanare a tale
scopo, sicché questo deve rimanere sottratto al sindacato di questa
Corte. Nel merito, afferma l'infondatezza della questione stessa, in
quanto l'art. 366, con l'avere consentito agli impiegati graduati nel
ruolo prima di coloro che erano stati promossi in virtù dell'art. 6,
di beneficiare della stessa anzianità di questi ultimi non ha innovato
alla situazione preesistente.
Le difese dei vari ricorrenti mettono, in primo luogo, in rilievo
come il D.P. n. 3 possegga efficacia di atto con forza di legge, in
considerazione sia del procedimento seguito per la sua formazione, e
sia dell'intrinseca natura dei testi unici, che sempre conferisce loro
tale efficacia.
Nel merito esse fanno rilevare come, mentre il D.P. n. 4, nel
regolare le promozioni del personale in speciali situazioni (conferendo
ad esso molteplici agevolazioni, fra cui il beneficio di conseguire
promozioni in soprannumero senza gli esami ordinari e con
retrodatazione delle medesime), ebbe però cura di tutelare i diritti
dei pari grado graduati prima dei destinatari di tali agevolazioni, nel
senso di ritardare l'ulteriore promozione di costoro fino a quando i
primi non avessero raggiunto l'anzianità per essa richiesta, viceversa
l'art, 366 del T.U. ha capovolto tale sistema, consentendo, attraverso
l'attribuzione di una anzianità fittizia, che tutti potessero
partecipare allo scrutinio, sorpassandosi in tal modo ogni limite
consentito al coordinamento. Infatti, mentre questo presuppone che
sussistano almeno due norme, l'una delle quali debba essere
armonizzata con l'altra, nella specie esiste solo la disposizione
dell'art. 6, e neppure è ricavabile dal sistema un qualche principio
al quale il predetto art. 6 dovesse coordinarsi. L'inflazione degli
scrutinandi pel grado superiore, provocato dall'art. 366, ha
danneggiato coloro che, avendo una maggiore anzianità nel grado VIII,
avrebbero potuto essere scrutinati al grado superiore, al momento del
compimento del periodo minimo di permanenza in quello inferiore, senza
la concorrenza dei pari grado collocati successivamente nel ruolo e
che in quel momento non avevano compiuto il periodo minimo predetto.
Si contesta, poi, che l'art. 366 abbia avuto lo scopo di evitare
una lesione dei diritti degli ex combattenti, poiché, invece, di esso
hanno beneficiato i più giovani fra i funzionari, non appartenenti a
tale categoria. E che, comunque, tale punto non incide sulla questione
di costituzionalità.
Si aggiunge che, oltre che per l'estensione così effettuata della
retrodatazione di anzianità, l'art. 366 ha ecceduto i poteri delegati
perché ha operato un coordinamento avente per oggetto di armonizzare
le nuove norme non già solo con quelle anteriori alla delega, secondo
era prescritto da questa, ma delle medesime fra loro. Concludono
chiedendo che l'art. 366 sia dichiarato costituzionalmente
illegittimo.
Con memoria depositata il 9 marzo la difesa dei privati resistenti
ha illustrato le ragioni che, a suo parere, dovrebbero condurre a far
dichiarare la infondatezza della questione. Ciò è argomentato
risalendo alla situazione determinatasi in conseguenza della guerra,
caratterizzata dall'immissione in ruolo di personale avventizio,
nonché dalle precedenze ed abbreviazioni di anzianità per
l'avanzamento accordato a singole categorie e dalla creazione di posti
in soprannumero, con conseguente blocco delle carriere o sperequazione
nei trattamenti di promozione. Per ovviare a tale situazione il D.P. n.
4 del 1956 ebbe a consentire che il personale in servizio di ruolo al
31 dicembre 1951 che si riteneva danneggiato dagli eventi ricordati
potesse essere promosso al grado VIII/A (oltre che in soprannumero, e
con altre particolari agevolazioni), beneficiando, altresì, di una
retrodatazione dell'anzianità nel nuovo grado così conseguito. Il
decreto stesso aveva avuto cura di salvaguardare i diritti dei pari
grado che precedevano nell'ordine del ruolo i nuovi promossi,
escludendo la loro ammissione agli scrutini per i gradi superiori fino
a quando gli altri non avessero maturato l'anzianità prescritta a tale
scopo. Senonché, effettuandosi, in virtù del successivo D.P. n. 16,
l'inquadramento del personale nelle nuove carriere da esso stabilite,
ne seguì che, per effetto degli artt. 74 e 75 del medesimo, vennero a
trovarsi inquadrati nel grado VIII funzionari pervenuti ad esso alla
stregua dei criteri di cui all'ordinamento gerarchico del 1923, con
anzianità varie fino a quella minima del 1 luglio 1956, ed altri con
anzianità risalenti (in conseguenza della retrodatazione di cui al
D.P. n. 4) fino al 31 dicembre 1951, con conseguente distacco di 5
anni rispetto all'epoca dell'effettivo conseguimento delle promozioni
da parte dei funzionari dei due gruppi. La remora allo scrutinio pel
grado superiore, quale era stata posta dall'ultimo comma dell'art. 6
D.P. n. 4 onde consentire la selezione dei più meritevoli, veniva
così in realtà a frustrare la finalità di revisione delle carriere
che il decreto stesso aveva voluto conseguire a favore dei vincitori
dell'esame speciale da esso previsto, determinando un blocco delle
promozioni, ed a contrastare, altresì, con l'art. 6 del preesistente
R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, che consentiva le promozioni al grado
VII a favore di coloro che avessero compiuto nel grado inferiore tre
anni di effettivo servizio. Per ovviare a tale disarmonia nessun altro
rimedio vi era all'infuori di quello, adottato dall'art. 366, di
attribuire, mediante una fictio iuris, ai più anziani nel ruolo quella
stessa anzianità assegnata ai meno anziani, così da far concorrere
tutti, in posizione di parità, allo scrutinio per il grado VII.
Conclude con l'affermare che la modifica così apportata all'art. 6,
essendo imposta dalle esigenze del coordinamento rispetto alla
preesistente disciplina delle promozioni (la quale, pertanto, offre il
termine di paragone necessario per potere procedere a coordinamento), e
rientrando, quindi, nei limiti della delega, deve ritenersi legittima. Considerato in diritto :
1. - L'eccezione pregiudiziale sollevata dai privati resistenti,
rivolta a contestare la forza di legge del T.U. che contiene la norma
impugnata, va respinta.. È esatto che il potere conferito al Governo
dall'art. 1 legge 20 dicembre 1954, n. 1181, ad emanare, con atti
aventi forza di legge, il nuovo statuto degli impiegati civili dello
Stato secondo i principi e criteri direttivi da essa fissati,
differisce dall'altro, di cui al successivo art. 4, per la raccolta in
testo unico delle norme che si dovevano emanare senza altra direttiva
all'infuori di quella, ivi formulata, di apportare alle norme stesse le
modificazioni richieste dal loro coordinamento con le preesistenti
disposizioni in materia. Ma la minore estensione del potere attribuito
con quest'ultima non è sufficiente ad alterare la natura dell'atto;
ciò non solo sotto l'aspetto formale, dato che per l'emanazione del
testo unico viene prescritto lo stesso procedimento formativo
richiesto per gli altri atti delegati, ma anche sotto quello
sostanziale, risultando palese l'intento del legislatore di conferire
al testo coordinato valore non già solo informativo, bensì novativo
della fonte delle norme in esso inserite.
2. - Passando al merito, è da osservare, anzitutto, come non si
renda necessario per la soluzione della questione proposta
dall'ordinanza, decidere sulla fondatezza del dubbio ivi sollevato
circa l'estensione del compito affidato al Governo. Ciò perché (come
risulterà dal seguito della trattazione) l'accogliere l'una o l'altra
alternativa, e cioè ritenere che il compito stesso dovesse limitarsi a
coordinare le norme dei decreti delegati con quelle dell'ordinamento
precedente rimaste in vigore, oppure estendersi anche a mettere le
prime in armonia fra loro, non assume pratico rilievo al fine
dell'accertamento dell'eccesso di delega denunciato.
3. - Per poter apprezzare la fondatezza dell'eccezione sollevata
nei confronti dell'art. 366, ultimo comma, T.U. occorre ricordare
come, secondo l'ordinamento gerarchico di cui al R.D. n. 2395 del 1923,
le promozioni degli impiegati di gruppo A per l'accesso al grado IX
dovevano effettuarsi sulla base di esami di merito distinto per un
terzo dei posti, e di idoneità per gli altri due terzi; quelle al
grado VIII si disponevano su scrutinio per merito comparativo o per
merito assoluto, nella stessa proporzione (artt. 7 e 8), mentre ai
gradi superiori si accedeva esclusivamente in virtù di scrutinio per
merito comparativo fra coloro che avessero compiuto nel grado
inferiore almeno tre anni di servizio effettivo. Tale sistema rimase
immutato (salvo lo spostamento dal grado IX all'VIII delle prove di
esame richieste per l'avanzamento, disposto con l'art. 2 del R.D. 20
novembre 1930, n. 1482) fino al R.D. 22 novembre 1937, n. 1933, che per
la prima volta consentì (con riguardo in special modo agli ex
combattenti ed agli iscritti ai fasci di combattimento) la promozione,
per un terzo dei posti del grado VIII, con semplice scrutinio. Ma il
successivo R.D. 19 maggio 1938, n. 617, ebbe cura di vietare
l'ammissione allo scrutinio per il grado immediatamente superiore (VII)
di coloro che avessero usufruito dell'agevolazione ora ricordata, fino
a quando non si fosse maturata l'anzianità di tre anni nel grado
VIII dei funzionari che, pur avendo conseguito l'avanzamento a
quest'ultimo grado in base ad esami successivamente ad essi, tuttavia
precedevano i medesimi nel ruolo.
Il sopravvenire della guerra ebbe a provocare l'emanazione di norme
di eccezione: con alcune di esse venne disposta la sospensione degli
esami di promozione e la loro sostituzione con lo scrutinio di merito,
con altre si dette vita a ruoli speciali transitori per la sistemazione
degli avventizi, con altre ancora si consentirono retrodatazioni di
anzianità di varia entità, al fine dell'avanzamento al grado VIII, a
favore dei funzionari trovantisi in situazioni particolari (R.D. 6
gennaio 1942, n. 27, e successive modificazioni, legge 5 giugno 1951,
n. 376, e successive n. 240 del 1953 e n. 448 del 1955).
Intervenuta la cessazione dello stato di guerra, si provvide, con
la legge 1 dicembre 1949, n. 868, a ripristinare i normali sistemi di
promozione per i posti che si sarebbero resi disponibili a decorrere
dal 1 gennaio 1952 ed, in esecuzione della medesima, furono banditi,
anche nell'Amministrazione dell'interno, concorsi di grado VIII del
gruppo A.
Intervenuta la legge delega, il Governo, prima di procedere al
nuovo ordinamento delle carriere, avvertì l'esigenza di sanare
sperequazioni di trattamento che si erano verificate nei confronti dei
funzionari immessi in ruolo fra il 1941 ed il 1951, per effetto della
ricordata serie di disposizioni, nell'intento di creare i presupposti
per una migliore attuazione del nuovo statuto del pubblico impiego
ch'era da emanare, e ciò fece con il D.P.R. n. 4 del 1956 con il
quale: 1) stabilì che le promozioni al grado VIII potevano conseguirsi
sulla base di un esame speciale consistente in un semplice
"colloquio", vertente sui servizi di istituto dell'amministrazione di
appartenenza dei candidati (artt. 1 e 3); 2) concesse riduzioni
varie dell'anzianità che sarebbe stata necessaria per l'ammissione
agli esami stessi (art. 4); 3) dispose, infine, che le promozioni
conseguite in base alle risultanze dell'esame-colloquio (fermo
rimanendo l'ordine di graduatoria risultante dal medesimo) fossero
fatte retroagire fino alla data del compimento dell'anzianità minima
necessaria per la partecipazione all'esame stesso, non oltre però la
data del 31 dicembre 1951 (art. 6). Nell'ultimo comma di quest'art. 6
si volle poi garantire la posizione acquisita da quanti precedevano nel
ruolo i beneficiari dell'anzianità come sopra fittiziamente
conferita, stabilendo che costoro non potessero essere ammessi a
scrutinio per il grado VII fino a quando i primi non avessero maturato
l'effettiva anzianità nel grado, richiesta per tale ammissione. Il
successivo decreto delegato n. 16 del 1956, dopo aver disciplinato i
procedimenti normali di promozione, stabilì nelle disposizioni
transitorie che l'avanzamento alla qualifica di direttore di sezione
potesse conseguirsi, per una parte di posti, anziché mediante concorso
per esame, con scrutinio per merito comparativo a coloro che avessero
compiuto tre anni di effettivo servizio nel grado o qualifica
inferiore, ma facendo tuttavia espressamente salvo il disposto del
citato ultimo comma dell'art. 6 (art. 75).
4. - Richiamata così la situazione legislativa esistente al
momento in cui il Governo, espletato il compito impostogli dall'art. 1
della legge delega, procedette alla compilazione del Testo unico, si è
in grado di valutare se esorbiti dai limiti del potere di coordinamento
l'art. 366, ultimo comma, denunciato, nella parte in cui elimina il
temporaneo ostacolo allo scrutinio pei grado di direttore di sezione
nei confronti dei beneficiari di anzianità fittizia, con
l'attribuzione, ai funzionari collocati nel ruolo in precedenza
rispetto a questi ultimi, di una maggiore anzianità nel grado, nella
misura occorrente a renderli scrutinabili in concorrenza con gli altri.
La risposta affermativa al quesito proposto non può apparire
dubbia quando si tenga presente che le modificazioni possibili ad
essere apportate alle disposizioni da coordinare in un Testo unico sono
solo quelle rese necessarie dall'esigenza di eliminare disarmonie, e,
pertanto, presuppongono l'esistenza di più norme rivolte alla
disciplina di una stessa situazione, che risultino fra loro non
pienamente conciliabili. Ora, nella specie, tale ipotesi non si
verifica poiché l'art. 6, ultimo comma, del D.P. n. 4 del 1956 è
disposizione isolata, di carattere eccezionale e non trova riscontro in
altre norme, e tanto meno in principi dei testi da coordinare.
Non trova riscontro nelle norme del vecchio ordinamento gerarchico
(come vorrebbe la difesa dei privati resistenti) perché, a tenore
dell'art. 4 della legge delega, le norme ad essa preesistenti possono
venire in considerazione solo in quanto non siano state abrogate dalle
nuove e, quindi, perché sopravviventi, suscettibili di far sorgere
esigenze di coordinamento. Tale non può considerarsi l'art. 6 R.D. n.
2395 del 1923, poiché la materia ivi disciplinata è stata
interamente regolata, in via ordinaria dall'art. 23 del D.P.R. n. 16
e, per il periodo transitorio, dagli artt. 74 e 75. Tanto meno può
rintracciarsi nel precedente sistema normativo un qualche principio
idoneo a dar ragione della modifica apportata con la norma impugnata,
poiché anzi il rispetto delle posizioni acquisite dai più anziani nel
ruolo aveva trovato espresso riconoscimento (e con la stessa
formulazione del D.P.R. n. 4) nel già ricordato R. D. del 1938, n.
617.
Il termine di paragone che si ricerca non può rinvenirsi neppure
nelle disposizioni degli altri decreti delegati, poiché il citato art.
75, mentre riafferma il requisito già posto dall'art. 6 R.D. n. 395,
dell'effettivo servizio triennale nel grado VIII per la promozione a
direttore di sezione, fa salvo il disposto dell'art. 6, secondo comma,
D.P.R. n. 4, e perciò, se conserva il beneficio da questo consentito,
lo fa mantenendolo nei precisi limiti in cui si era in precedenza
voluto consentire.
Sotto nessun aspetto, quindi, può apparire legittimata
l'estensione operata dall'art. 366, ultimo comma, di una disposizione
che aveva carattere di deroga rispetto alla norma, sempre affermata,
dell'effettività del servizio nel grado per l'ammissione allo
scrutinio a quello superiore, e che, pertanto, doveva, in sede di
coordinamento, essere mantenuta nello stesso ambito della sua
originaria formulazione.
La modifica operata non solo non ha obbedito ad alcuna esigenza
logica, ma è venuta a contraddire alla finalità che aveva suggerito
l'imposizione del limite che ora si vorrebbe rimuovere. Finalità, la
quale era rivolta, secondo risulta dalla relazione del Governo al D.P.
n. 4, a rispettare l'ordine della graduatoria di merito, ed implicava,
oltre al divieto per i funzionari che occupavano nella graduatoria
stessa una posizione inferiore a quella di altri, di essere scrutinati
prima di costoro, la pretesa, altresì, di questi ultimi a che, una
volta conseguita l'anzianità minima effettiva nel grado, non fossero
esposti a subire la concorrenza dei meno anziani nello scrutinio pel
grado superiore. Pretesa non rispettata perché per effetto
dell'applicazione data all'art. 366, ultimo comma, hanno potuto
partecipare agli stessi scrutini tanto coloro i quali avevano già da
tempo maturata l'anzianità effettiva di grado - e fra essi alcuni
vincitori dei concorsi di merito distinto - quanto gli altri i quali
tale requisito non possedevano.
È poi da notare come, anche se fosse vero - il che non sembra -
l'assunto dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui la norma impugnata
sia diretta a salvaguardare gli interessi degli ex combattenti, in
vista dei quali sarebbe stato dettato l'art. 6, nessuna conseguenza se
ne potrebbe derivare al fine del giudizio da emettere in ordine
all'eccesso in cui è incorso il legislatore delegato.
Nulla in contrario alla soluzione accolta può, poi, argomentarsi
dalla sentenza di questa Corte n. 16 del 1957, invocata dalla stessa
Avvocatura, poiché (a parte la considerazione che la delega nella
fattispecie allora decisa era formulata in termini più ampi,
consentendo il potere di emanazione, oltre che delle norme di
coordinamento, di quelle di attuazione e transitorie) essa ribadisce
che al redattore di un Testo unico compete il potere di eliminare
incongruenze o lacune, riguarda cioè ipotesi che nella specie non si
verificano.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
rigetta l'eccezione di inammissibilità sollevata dai privati
resistenti;
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 366, ultimo
comma, T.U. del 10 gennaio 1957, n, 3, in relazione all'art. 4 della
legge 20 dicembre 1954, n. 1181, e con riferimento all'art. 76 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte