Sentenza n. 24/1966
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/03/1966 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 4legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 28 dicembre
1952, n. 4134, promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1964 dal
Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra De Pascalis
Carlo e l'Ente per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, iscritta
al n. 143 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 212 del 29 agosto 1964.
Visti gli atti di costituzione di Carlo De Pascalis e dell'Ente di
riforma fondiaria in Puglia e Lucania;
udita nell'udienza pubblica del 19 gennaio 1966 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
uditi l'avv. Ferdinando D'Atena, per il De Pascalis, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per l'Ente di
riforma fondiaria.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un giudizio promosso avanti al Tribunale di Bari da De
Pascalis Carlo contro la Sezione speciale dell'Ente per la riforma
fondiaria in Puglia e Lucania, promosso per ottenere la riconsegna dei
beni da quest'ultimo espropriati con il D.P.R. 28 dicembre 1952, n.
4134, o in subordine il risarcimento del danno, l'attore sollevava
questione di legittimità costituzionale del decreto delegato di
scorporo per violazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n.
841, e, in via subordinata, dell'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n.
333. Il Tribunale ha ritenuto che la censura di eccesso di delega
denunciato dovesse ritenersi non manifestamente infondata, nella
considerazione che l'Ente di riforma, nel procedere alla determinazione
della consistenza patrimoniale terriera dell'attore, non aveva tenuto
conto né del fatto che uno dei fondi in essa inclusi aveva cessato di
appartenergli, in virtù di atto di divisione stipulato anteriormente
al 15 novembre 1949, e neppure delle risultanze del lodo arbitrale che
aveva fatto cessare la comunione ereditaria, e che, pur se reso
esecutivo dopo la data predetta, tuttavia, traendo origine da una
situazione giuridica posta in essere anteriormente, deve ritenersi
idoneo a far retroagire i suoi effetti all'epoca dell'apertura della
successione, ai sensi dell'art. 757 del Codice civile. Ha altresì
ritenuto che egualmente non infondata fosse anche la questione
sollevata in via subordinata, dato che l'espropriazione che sarebbe
stata disposta oltre il valore della quota ideale spettante al
condomino espropriato, configura una violazione dell'art. 8 della legge
n. 333 del 1951. E poiché la risoluzione delle questioni sollevate è
apparsa rilevante per la decisione della causa, il Tribunale, con
ordinanza 11 giugno 1964, ha disposto la sospensione del giudizio e
l'invio degli atti alla Corte costituzionale.
L'ordinanza, comunicata e notificata, è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1964, n. 212.
Si è costituito avanti alla Corte il De Pascalis Carlo,
rappresentato e difeso dagli avvocati Pansa Gabriele e D'Atena
Ferdinando depositando in data 8 agosto 1964 deduzioni, poi sviluppate
con memoria del 7 gennaio 1966, nelle quali ribadisce quanto già
dedotto nella sede di merito circa l'opponibilità sia dell'atto di
divisione debitamente trascritto prima del 15 novembre 1949, in virtù
del quale il fondo Prisenna a lui espropriato doveva considerarsi
passato in proprietà del fratello Giovanni, e sia ancora del
successivo lodo emesso nel giudizio arbitrale promosso per comporre la
controversia sorta in sede di divisione fra gli eredi dei beni paterni,
perché, pur se emanato posteriormente alla data predetta, si riferisce
ad una situazione giuridica anteriore ad essa, ed è pertanto
produttivo dell'effetto previsto dall'art. 757 del Codice civile,
secondo cui gli assegnatari delle quote materiali sono considerati
proprietari delle medesime fin dal momento in cui erano entrati in
comunione. Invoca a sostegno di quanto dedotto le sentenze di questa
Corte nn. 2 e 9 del 1963. In via subordinata rileva che, anche a volere
accogliere la tesi della permanenza dello stato di indivisione dei beni
al novembre 1949, il decreto delegato sarebbe egualmente viziato per
avere disposto l'esproprio della masseria Barone di Muro per
l'estensione di ettari 102.71.47, mentre è provato che la quota ideale
spettante al ricorrente era di ettari 64.48.06. Conclude chiedendo che
sia dichiarata la illegittimità del decreto di esproprio.
Si è costituita in giudizio anche la Sezione speciale dell'Ente
per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, assistita e difesa
dall'Avvocatura generale dello Stato, e, con deduzioni del 4 agosto
1964, ha eccepito preliminarmente la mancanza di rilevanza della
questione sollevata, e nel merito la sua infondatezza, dato che per
l'art. 4 della legge n. 841 la determinazione della proprietà terriera
espropriabile deve essere effettuata in base alla sua consistenza al 1S
novembre 1949, tenendosi conto che a quell'epoca i beni riguardanti il
ricorrente erano ancora indivisi. Che, anche a volere ammettere che si
possano considerare situazioni intervenute successivamente, non si
potrebbe mai andare oltre il 29 ottobre 1950, data di entrata in vigore
della legge stralcio, poiché a tale data gli enti erano legittimati a
procedere ad esproprio della proprietà, anche se in comunione o pro
indiviso, secondo le quote della tabella allegata alla legge stessa,
mentre il lodo arbitrale è stato depositato presso la Pretura di Lecce
il 30 ottobre 1950. Conclude chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile, o comunque infondata. Considerato in diritto :
1. - Il primo motivo dedotto a sostegno della questione di
costituzionalità per eccesso di delega del D.P.R. 28 dicembre 1952, n.
4134, è fondato. Risulta infatti dagli atti che la Sezione speciale
per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, nel determinare la
consistenza della proprietà terriera appartenente a Carlo De Pascalis
alla data del 15 novembre 1949, vi ha incluso anche il fondo denominato
"Prisenna" che, invece, in virtù dell'atto (stipulato il 18 luglio
1944 e registrato il 26 stesso mese) con cui si è proceduto alla
divisione consensuale dei beni dell'eredità della madre Teresa De
Pascalis deceduta nel 1927, cui concorrevano in parti uguali i due
fratelli Carlo e Giovanni De Pascalis, era stato assegnato a
quest'ultimo. Sicché nessun dubbio può sorgere sulla violazione
dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non essersi tenuto
conto della situazione relativa alla proprietà sussistente al 15
novembre 1949.
2. - Col secondo motivo si sostiene che sarebbe stato violato
l'articolo ora menzionato perché, nella valutazione del coacervo della
proprietà terriera sulla quale è stata determinata la quota di
esproprio a carico dell'attore, non si è presa in considerazione la
divisione dei beni provenienti dall'eredità paterna, effettuata in
virtù del lodo arbitrale (posto in essere, con compromesso stipulato
fra i coeredi, il 2 marzo 1950, e previo abbandono dell'azione
giudiziaria divisoria che in precedenza, con atto di citazione 5
dicembre 1949, era stata promossa da uno di essi, il De Pascalis
Giovanni) emesso il 29 novembre dello stesso anno, e divenuto esecutivo
il giorno successivo. Si afferma che la divisione così effettuata,
doveva considerarsi operativa fin dal momento dell'apertura delle
successioni verificatesi negli anni 1926 e 1942, e cioè in data
anteriore a quella stabilita dall'art. 4 citato, con la conseguenza
dell'opponibilità del lodo stesso nei confronti della Sezione di
riforma.
È da osservare al riguardo che, se non è dubbio che, in via
generale, sia da attribuire al lodo emesso per regolare una divisione
lo stesso carattere dichiarativo proprio di ogni atto di divisione, e
di conseguenza farne scaturire l'effetto previsto dal l'art. 757 del
Codice civile, che è stato invocato dall'ordinanza, non si può
tuttavia ammettere l'estensibilità di tale principio ai rapporti
derivanti dalle procedure di esproprio espletate in attuazione delle
leggi di riforma fondiaria. La Corte ha già rilevato, con la sentenza
n. 82 del 1957, che criterio fondamentale cui si ispirano tali leggi è
di impedire che la stabilizzazione alla data del 15 novembre 1949 della
proprietà terriera soggetta a scorporo venga a subire alcuna
modificazione per volontà del privato successivamente alla data
predetta, ed ha statuito che il criterio stesso debba valere anche per
gli atti di divisione ereditaria, perché altrimenti potrebbe riuscire
compromessa l'attuazione delle leggi in parola. Infatti, in virtù
della divisione, potrebbero venire assegnati al condividente (ed anche
all'infuori della sua volontà, come nel caso di divisione giudiziale)
terreni non soggetti a trasformazione, oppure beni diversi dalla
proprietà terriera, con l'effetto di incidere sulla quota che sarebbe
stata soggetta ad esproprio. La Corte ritiene che i principi così
formulati debbano essere confermati e che, pertanto, come
l'appartenenza dei terreni a titolo di comunione non possa ostacolare
la procedura espropriativa, così gli atti di scioglimento della
comunione stessa successivi al 15 novembre 1949 non possano esplicare
effetti sulla procedura già effettuata, o su quella effettuabile anche
posteriormente agli atti stessi, nei limiti di tempo consentiti per la
pubblicazione dei decreti di esproprio.
Il richiamo fatto dalla ordinanza alle precedenti pronuncie di
questa Corte n. 16 del 1962 e n. 9 del 1963 non può ritenersi
pertinente poiché esse si riferiscono a questioni diverse da quella in
esame. Infatti la prima dichiarò l'illegittimità costituzionale di
un decreto di esproprio che non aveva tenuto conto della situazione
patrimoniale verificatasi per effetto di un testamento, che, pur
pubblicato ed accettato anteriormente al 15 novembre 1949, era stato
redatto nel 1920 da persona poi deceduta nel 1937. La seconda
riguardava la mancata considerazione delle variazioni apportate ai dati
catastali per effetto di decisione della commissione censuaria comunale
che, pur emessa posteriormente al 14 novembre, dichiarava l'esatta
consistenza della proprietà dell'espropriato a questa data. In
entrambi i casi si è fatto valere il principio, formulato in termini
generali con la sentenza n. 25 del 1961, secondo il quale l'efficacia
retroattiva riconosciuta dalla legge comune a eventi o atti successivi
al 15 novembre 1949, non trova ostacolo nella norma dell'art. 4,
purché eventi o atti siano collegati a situazioni le quali erano in
via di formazione anteriormente alla data predetta.
3. - La questione sollevata col terzo motivo sarebbe da ritenere
fondata se si fosse fornita la dimostrazione dell'eccedenza della quota
di scorporo, determinata con il decreto presidenziale a carico di Carlo
De Pascalis, rispetto a quella che si sarebbe invece dovuta stabilire,
sulla base del complesso della proprietà terriera a lui spettante,
quale quota ideale sui beni indivisi provenienti dalla successione
ereditaria dal padre Luigi. Ma, in luogo di tale dimostrazione,
l'interessato, nell'allegare la violazione dell'art. 8 della legge n.
333 del 1951, ha fatto valere solo la circostanza che al 15 novembre
1949 la masseria "Barone di Muro" era accatastata per complessivi ha.
171.97.87, ed era a lui intestata (in condominio col fratello Giovanni)
solo per 3/4, mentre l'esproprio a carico di tale bene è stato
effettuato per l'estensione di ha. 102.71.47, cioè in misura di gran
lunga superiore alla quota ideale, che sarebbe stata pari a ha.
64.48.06. Ora l'art. 8 ha voluto salvaguardare l'interesse dei
condomini di proprietà indivise richiedendo l'imputazione alla quota
ereditaria della porzione espropriata al condomino assoggettato alle
leggi di riforma, ma non ha escluso che l'esproprio stesso si estenda
su un singolo fondo, anche per l'intera sua estensione. Tale
interpretazione della norma richiamata è stata del resto già
affermata dalla Corte con le sentenze nn. 41 del 1964 e 71 del 1965 che
si sono riferite al principio secondo cui nelle comunioni il diritto di
ciascun condomino investe tutto intero il bene indiviso, ed hanno fatta
valere la considerazione che, adottandosi una diversa soluzione,
potrebbe riuscire preclusa l'applicazione integrale dell'art. 4, ove
uno solo dei fondi indivisi sia ubicato in zona sottoposta a
trasformazione fondiaria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 28 dicembre
1952, n. 4134, in riferimento all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950,
n. 841, ed in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della
Costituzione, in quanto nel procedere alla determinazione della
consistenza della proprietà terriera posseduta da Carlo De Pascalis,
vi ha incluso il fondo Prisenna che aveva cessato di farne parte fin
dal 1944.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo, della Consulta, il 17 marzo 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte