Sentenza n. 24/1968
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/04/1968 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3legge 1102/1948
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 giugno 1965
concernente la "estensione all'Assemblea regionale siciliana dell'art.
3 della legge 9 agosto 1948, n. 1102", promosso con ricorso del
Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 1 luglio
1965, depositato in cancelleria il 7 successivo ed iscritto al n. 15
del Registro ricorsi 1965.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1968 la relazione del
Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Commissario dello Stato, e l'avv. Massimo Severo
Giannini, per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con il ricorso notificato il 1 luglio 1965 e depositato il
successivo giorno 7 il Commissario dello Stato per la Regione della
Sicilia ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale
della legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 23
giugno 1965, con la quale è stata estesa all'indennità ed al rimborso
spese stabiliti per i deputati regionali, la disposizione contenuta
nell'art. 3 della legge statale 9 agosto 1948, n. 1102.
A fondamento del ricorso, dopo aver rilevato che con la legge
impugnata si è voluto applicare ai deputati regionali lo stesso regime
fiscale in vigore per i membri del Parlamento, il Commissario assume
che l'esenzione in tal modo introdotta viola i limiti che,
conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, devono essere
ricavati dagli artt. 36 e 17 dello Statuto speciale. A parere del
ricorrente, infatti, la norma statale richiamata dalla legge regionale,
valutata nel complesso di tutte le disposizioni che regolano la materia
delle indennità parlamentari, non è dissociabile da quel sistema di
prerogative che la Corte in altra occasione - sent. n. 66 del 1964 -
riconobbe non estensibile ai componenti dell'Assemblea regionale: da
ciò, secondo il Commissario, discenderebbe l'illegittimità
dell'esenzione fiscale in contestazione, priva di valido riscontro nel
sistema tributario dello Stato.
2. - Il Presidente della Regione siciliana, costituitosi con atto
depositato il 27 luglio 1965, ha chiesto che il ricorso venga
dichiarato infondato. Nelle deduzioni il resistente sostiene che la
censura mossa alla legge impugnata poggia su un motivo incoerente,
perché se si parte dalla premessa che ai deputati regionali non è
stato esteso l'intero corpo delle norme contenute nella legge statale
n. 1102 del 1948, ma una sola disposizione, non si può affermare che
si sia voluto applicare a quei soggetti il sistema delle prerogative
spettanti ai membri del Parlamento. Quanto al contenuto della norma
impugnata la difesa della Regione esclude che sia stata introdotta una
vera e propria esenzione fiscale: a suo parere, infatti, ci si trova di
fronte ad una conseguenza che discende dalla natura stessa
dell'indennità, che non rappresenta un corrispettivo del lavoro
prestato, anche se nel corso della storia il suo oggetto,
originariamente limitato ad un rimborso delle spese, si è allargato
fino a comprendere un parziale ristoro delle perdite patrimoniali
conseguenti all'espletamento del mandato. Sicché - così conclude la
Regione - non essendosi in presenza di un trattamento privilegiato, ma
di effetti derivanti dalla natura sostanziale degli emolumenti, la
censura di illegittimità costituzionale risulta priva di fondamento.
3. - In una memoria depositata il 24 febbraio 1968 l'Avvocatura
dello Stato - dopo aver ricordato che la sopravvenuta legge statale 31
ottobre 1965, n. 1261, soppressa l'esenzione fissata nell'art.3 della
legge 9 agosto 1948, n. 1102, ha introdotto per i membri del Parlamento
un nuovo regime fiscale (art. 5) e lo ha esteso (art. 6) ai consiglieri
delle Regioni a statuto speciale - afferma che la nuova legge 30
dicembre 1965, n. 44, con la quale la Regione siciliana ha parificato
le indennità dovute ai deputati regionali a quelle dei parlamentari
nazionali, non fa cessare la materia del contendere del presente
giudizio, giacché l'esenzione introdotta con la legge impugnata
decorre dall'entrata in vigore della legge 9 agosto 1948, n. 1102 e
perciò, nonostante le successive statuizioni legislative, spiegherebbe
effetti, ove non fosse dichiarata illegittima, da quella data fino al
31 dicembre 1965. Nel merito l'Avvocatura sostiene che l'acquiescenza
della Regione alla legge statale n. 1261 del 1965, che ha ribadito la
esclusiva competenza dello Stato a determinare esenzioni o privilegi a
favore dei consiglieri regionali, conferma la fondatezza del ricorso,
che non è scossa dalle argomentazioni svolte dalla controparte:
queste, infatti, sono smentite, a suo parere, dalla distinzione che la
legge pone fra indennità e rimborso spese ed anche dallo stesso regime
introdotto dalle sopravvenute modifiche legislative.
4. - Ad avviso della difesa regionale - che ha depositato una
memoria in data 27 febbraio 1968 - la legge statale 31 ottobre 1965, n.
1261, ha modificato la natura sostanziale dell'indennità parlamentare,
che solo ora assume il carattere di retribuzione del lavoro prestato: e
a questo nuovo regime si è uniformata la Regione con la successiva
legge 30 dicembre 1965, n. 44, la quale, in quanto sostituisce
integralmente la disposizione impugnata, fa venir meno la materia
dell'intendere, perché non ha senso discutere della legittimità
costituzionale di una deliberazione che non si è tradotta in legge a
causa della impugnativa e non potrà più diventare legge a causa
dell'entrata in vigore del nuovo provvedimento che la sostituisce. Dal
che consegue, secondo la difesa, che la situazione anteriore alla legge
n. 44 del 1965 torna ad essere quale essa era prima della deliberazione
della legge impugnata, vale a dire una situazione di fatto nella quale
l'indennità dovuta ai membri dell'Assemblea era congegnata a
similitudine delle indennità parlamentari: e perciò l'amministrazione
finanziaria, se ha qualche pretesa da vantare, può farla valere nelle
vie ordinarie e non già attraverso un giudizio di legittimità
costituzionale che non ha più ragion d'essere. Dopo aver considerato
che se sussistesse un obbligo tributario tutto si risolverebbe in una
partita di giro fra Assemblea e Regione, la difesa conclude chiedendo
che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
5. - Nell'udienza pubblica le parti costituite hanno illustrato le
rispettive tesi e conclusioni. Considerato in diritto :
1. - La legge regionale siciliana 23 giugno 1965 con lo stabilire
che all'indennità ed al rimborso spese spettanti ai deputati regionali
si applica il disposto dell'art. 3 della legge statale 9 agosto 1948,
n. 1102, estende a tali emolumenti: a) il particolare regime fiscale
vigente per le indennità mensili e le diarie dovute ai membri del
Parlamento; b) il divieto di rinuncia, cessione, sequestro o
pignoramento. Per l'esatta individuazione dell'oggetto del presente
giudizio va tenuto presente che il ricorso del Commissario dello Stato,
nonostante la conclusione con la quale si chiede genericamente la
dichiarazione di illegittimità della citata legge senza distinzione
fra le sue statuizioni, in realtà - come dimostra la motivazione,
rivolta unicamente a contestare il potere della Regione di introdurre
una esenzione fiscale - investe il provvedimento solo per la parte in
cui esso si riferisce alla prima delle due disposizioni contenute
nell'art. 3 della legge statale. In questi limiti, perciò, deve essere
condotto l'esame devoluto alla Corte.
2. - Successivamente alla posizione del ricorso la legge statale 9
agosto 1948, n. 1102, è stata abrogata dalla legge 31 ottobre 1965, n.
1261, la quale, dopo aver stabilito un nuovo trattamento tributario per
le indennità parlamentari (art. 5), ne ha disposto l'applicazione
anche "alle indennità ed agli assegni spettanti ai consiglieri delle
Regioni a statuto speciale" (art. 6); la Regione siciliana, a sua
volta, ha emanato la legge 30 dicembre 1965, n. 44, con la quale le
disposizioni del citato provvedimento statale, ad eccezione di alcune
di esse che qui non interessano, vengono estese ai deputati regionali.
Ad avviso della difesa della Regione ciò comporta la cessazione della
materia del presente giudizio.
La Corte ritiene che tale conclusione non possa essere accolta. Ed
infatti nei giudizi principali di legittimità costituzionale la
materia del contendere viene meno solo nel caso, quale fu quello deciso
con sentenza n. 87 del 1965, in cui una legge approvata dopo quella
impugnata impedisca ogni effetto di questa: e per raggiungere siffatto
risultato non è sufficiente che il nuovo provvedimento abbia il
medesimo oggetto, ma è necessario che lo disciplini con la stessa
decorrenza cronologica della precedente legge. Ciò non si verifica
nella presente fattispecie, perché, mentre la legge impugnata
stabilisce che il regime tributario disposto dalla legge statale n.
1102 del 1958 si applica ai deputati regionali "con la stessa
decorrenza" (e, quindi, dal momento in cui quella entrò in vigore), le
successive leggi dello Stato e della Regione non si riferiscono, né
esplicitamente né implicitamente, ai rapporti ad esse anteriori:
sicché è certo che la legge regionale 23 giugno 1965, ove non se ne
dichiari l'illegittimità costituzionale, è destinata a produrre
effetti in ordine alle indennità percepite dai deputati regionali fino
al momento nel quale sono entrate in vigore le nuove disposizioni.
3. - Nel merito la questione sollevata dal Commissario dello Stato
è fondata: la legge denunziata, infatti, ha stabilito una vera e
propria esenzione fiscale e nel disporla ha oltrepassato quei limiti
entro i quali in forza dell'art. 36 dello Statuto la Regione può
legittimamente provvedere.
Quanto al primo punto, non si può accogliere la tesi prospettata
dalla resistente, secondo la quale l'inapplicabilità di ogni tributo e
la non computabilità agli effetti dell'accertamento del complessivo
reddito e della determinazione delle aliquote di imposta sarebbero
conseguenza del carattere non retributivo degli emolumenti, dei quali
la legge 23 giugno 1965 definirebbe indirettamente la natura. Ed invero
ciò vale, certo, per le somme stabilite a titolo di rimborso di spese,
ma non anche per le indennità alle quali la legge stessa,
espressamente distinguendole dalle prime, mostra di assegnare una
funzione affatto diversa: di tal che risulta evidente che ci si trova
di fronte ad un vero e proprio reddito percepito dai deputati regionali
a causa della carica ricoperta. Non si vuole con ciò negare che le
indennità fisse mensili possano in parte essere attribuite anche per
le spese che il parlamentare deve sostenere al di là di quelle
necessarie per partecipare alle sedute dell'Assemblea (e a ciò
corrisponde la disciplina ora stabilita dalla legge statale 31 ottobre
1965, n. 1261 e, per relationem, dalla legge regionale siciliana 30
dicembre 1965, n. 44); quel che si vuol dire è che esse non hanno né
possono avere solo quella finalità. In un regime democratico a larga
base popolare e nell'ambito del quale il potere non è riservato ai
ceti che si trovino in condizioni economiche di vantaggio il
legislatore ha l'obbligo di porre in essere tutte quelle condizioni che
appaiono indispensabili per consentire anche ai non abbienti l'accesso
alle cariche pubbliche e l'esercizio delle funzioni a queste connesse.
In attuazione di questo indirizzo, che si ricava dal principio generale
formulato nel secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, sia la
Costituzione (art. 69) sia alcuni Statuti speciali espressamente
assicurano ai membri del Parlamento ed ai componenti del consigli
regionali la corresponsione di una indennità, demandandone alla legge
la determinazione: sicché essa, almeno nella misura in cui non è
destinata a coprire le spese, assume l'indubbio carattere di reddito.
Accertato in tal modo che l'esclusione dell'imposizione tributaria,
riferita all'intero importo delle indennità, si risolve in una
esenzione fiscale, resta da vedere se la Regione avesse il potere di
disporla.
Per decidere la questione sotto questo ulteriore aspetto è
sufficiente far riferimento alla costante giurisprudenza di questa
Corte, secondo la quale, nell'esercizio della competenza attribuita
dall'art. 36 dello Statuto, la Regione siciliana non può introdurre
agevolazioni od esoneri tributari che non trovino riscontro in un
corrispondente tipo esistente nella legislazione statale. Nel caso in
esame si deve escludere che la legge regionale 23 giugno 1965 per il
fatto di aver stabilita una disciplina identica a quella dettata dalle
norme statali per i membri del Parlamento possa in questo trovare la
sua giustificazione costituzionale. In proposito non è affatto
necessario accertare se, come si afferma nel ricorso, l'esenzione
disposta nella legge statale 9 agosto 1948, n. 1102, vada collocata nel
quadro delle prerogative spettanti ai componenti della Camera del
deputati e del Senato della Repubblica, ma è sufficiente rilevarne il
carattere eccezionale. Al Parlamento nazionale, infatti, deve essere
riconosciuta una posizione costituzionale del tutto peculiare (cfr.
sentenza n. 66 del 1964), in ragione della quale le norme che si
riferiscono ad esso od ai suoi membri sono da qualificare come diritto
singolare: e perciò quelle che qui interessano non sono idonee a
costituire un "tipo" di esenzione al quale la Regione possa
legittimamente richiamarsi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 giugno
1965 e concernente la "estensione alla Assemblea regionale siciliana
dell'art. 3 della legge 9 agosto 1948, n. 1102", limitatamente alla
parte in cui dispone che l'indennità parlamentare stabilita per i
deputati regionali è esente da ogni tributo e non può essere comunque
computata agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della
determinazione dell'aliquota per qualsiasi tributo dovuto sia allo
Stato che ad altri enti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte