Corte costituzionale

Ordinanza n. 24/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1987 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 276legge 1579/1960
  • art. 46legge 703/1952

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 276 (così

come modificato dalla legge 22 dicembre 1960 n. 1579), 277, primo

comma (così come modificato dall'art. 46 legge 2 luglio 1952 n. 703)

e terzo comma, del r.d. 14 settembre 1931

n. 1175 (Testo Unico per la finanza locale) promosso con ordinanza

emessa il 19 gennaio 1979 dalla Corte di Appello di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Montalti Carlo e Comune di Cesena

iscritta al n. 632 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 dell'anno 1979;

Visto l'atto di costituzione di Montalti Carlo nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte di Appello di Bologna dubita della

legittimità costituzionale degli artt. 276 (come modificato dalla

legge 22 dicembre 1960 n. 1579), 277, primo comma (come modificato

dall'art. 46 della legge 2 luglio 1952 n. 703) e terzo comma del r.d.

14 settembre 1931 n. 1175, nella parte in cui, prevedendo che, per

determinare l'imponibile ai fini dell'imposta di famiglia in

relazione ad un dato anno, il periodo di riferimento cui vanno

riconnessi i presupposti dell'imposta stessa è quello dei dodici

mesi anteriori al termine di denuncia, precluderebbero la

possibilità di tenere

conto di eventuali diminuzioni dell'imponibile nell'anno di

riferimento del tributo ed impedirebbero così, in violazione

dell'art. 53 Cost., la correlazione di esso all'effettiva capacità

contributiva del soggetto dell'imposta;

che, ai fini dell'applicazione dell'imposta de qua, ormai non

più esistente, entro il 20 settembre di ogni anno il capo famiglia

doveva denunciare i cespiti familiari, in relazione ai quali sarebbe

stato determinato l'imponibile da tassarsi secondo le tariffe

comunali;

che erano esonerati dall'obbligo della denuncia i contribuenti

già iscritti a ruolo, rispetto ai quali le condizioni di

tassabilità fossero rimaste invariate (art. 274, comma terzo, r.d.

cit.), potendo essi, altrimenti, denunciare al Comune le variazioni

intervenute;

che, dovendo la denuncia essere effettuata entro la data

suddetta, in coincidenza della quale il contribuente non era in grado

di conoscere con esattezza la situazione economica familiare relativa

all'intero anno, si rendeva necessario il riferimento all'anno solare

precedente a quello in cui la denuncia stessa era stata presentata;

che, sulla base di questa o, in mancanza di essa,

dell'accertamento dell'ufficio e, per quanto riferito, tenendosi

conto delle variazioni indicate dallo stesso contribuente, venivano

compilati i ruoli e gli avvisi di accertamento entro il 30 giugno

dell'anno successivo a quello in cui era stata o si sarebbe dovuta

presentare la denuncia:

che tale essendo la disciplina dell'imposta in questione, è

evidente che non sussiste la lamentata violazione dell'art. 53 Cost.,

in quanto la determinazione dell'imposta risultava adeguata alla

capacità contributiva del soggetto passivo della stessa;

che, invero, non sussistevano presunzioni assolute di

titolarità di cespiti in base ai quali era effettuata la

determinazione dell'imponibile, essendo sempre consentito al

contribuente denunciare le variazioni della consistenza dei cespiti

stessi;

che, pertanto, non è pertinente il richiamo al precedente

giurisprudenziale di questa Corte (sent. n. 200/76, che ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale di una norma fiscale che poneva

presunzioni assolute di redditività a danno del contribuente, senza

che allo stesso fosse possibile fornire alcuna prova contraria);

che, invece, vanno, in materia, ricordate altre decisioni della

Corte (n. 77/67; n. 129/69) che hanno ritenuto la legittimità delle

presunzioni fiscali sempre che esse, come nella specie, non siano

assolute e conservino al contribuente la facoltà di provare le

avvenute diminuzioni o, perfino, la cessazione del reddito;

che, infine, non rileva, per la stessa, la sola circostanza del

riferimento alla possidenza di cespiti nell'anno solare precedente la

denuncia, in quanto detto sistema non è, in astratto, contrario

all'invocato precetto costituzionale ed è in vigore anche per altri

tipi di imposte (es. I.R.P.E.F.);

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 276, modificato dalla legge 22 dicembre

1960 n. 1579, 277, comma primo modificato dall'art. 46 legge 2 luglio

1952, n. 703, e terzo, r.d. 14 settembre 1931 n. 1175, sollevata

dalla Corte di Appello di Bologna in riferimento all'art. 53 Cost.,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte