Corte costituzionale

Sentenza n. 24/1991

Altra decisione · depositata il 24/01/1991 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della regione Toscana notificato il

30 agosto 1990, e depositato in Cancelleria il 10 settembre

successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 1990 (Modifiche

alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante

istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi

pubblici) ed iscritto al n. 32 del registro conflitti 1990;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1990 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avvocato Alberto Predieri per la regione Toscana e

l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 30 agosto 1990 e depositato il 10

settembre successivo, la regione Toscana, in persona del Presidente

della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv.to Alberto

Predieri, ha sollevato conflitto di attribuzione contro il Presidente

del Consiglio dei ministri in relazione al d.P.C.M. 2 luglio 1990,

contenente "Modifiche alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre

1984, n. 720, recante istituzione del sistema di tesoreria unica per

enti ed organismi pubblici".

Considera il ricorso che l'art. 2 di tale decreto modifica la

tabella A annessa alla legge n. 720 citata, ricomprendendovi

"Consorzi e associazioni fra regioni, province e comuni, con

popolazione complessiva comunque non inferiore a 10.000 abitanti" e

"Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore

a 10.000 abitanti".

L'art. 3, poi, modifica la medesima tabella A sì da

ricomprendervi "Aziende regionalizzate, provincializzate e

municipalizzate e aziende e consorzi fra regioni, province e comuni

per l'erogazione di servizi pubblici".

Secondo la ricorrente le disposizioni richiamate invadono la

competenza regionale, in contrasto con l'art. 119, nonché con gli

artt. 117, 118 della Costituzione, disattendendo la pronuncia n. 243

del 1985 della Corte Costituzionale, che aveva già dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, della

legge n. 720 del 1984, nella parte in cui consentiva al Presidente

del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di

decretare il passaggio delle regioni dalla tabella B alla tabella A,

annesse alla legge medesima. In particolare, il decreto impugnato

avrebbe operato l'illegittimo trasferimento dalla tabella B alla

tabella A di enti che sono palesemente articolazioni dell'apparato

regionale, come le aziende regionalizzate istituite dalla regione

stessa quali suoi strumenti e da essa dipendenti, secondo l'esplicita

qualificazione dell'art. 53 dello Statuto, e per le quali le leggi

regionali (art. 155 e 156 legge regione Toscana 6 maggio 1977, n. 28)

stabiliscono che i bilanci e i rendiconti vengano approvati con

legge, unitamente a quelli della regione medesima.

A non diversa conclusione si deve pervenire per i consorzi

regionali e le associazioni indicate, così come per tutti gli altri

enti interregionali o regionali, eccezion fatta per le comunità

montane. Rilevando, perciò, che il decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri non ha supporto giuridico, si chiede che la

Corte costituzionale dichiari che l'operato trasferimento di enti da

una tabella all'altra della legge 29 ottobre 1984, n. 720, è

costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 119, nonché

degli artt. 117, 118 della Costituzione, con conseguente annullamento

degli artt. 2 e 3 del decreto medesimo per quanto riguarda il

riferimento ad enti, aziende, consorzi, associazioni regionali, fra

regioni ed altri enti, aziende, consorzi, associazioni.

2. - Con atto depositato il 19 settembre 1990 si è costituito il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza del

ricorso.

Secondo l'Avvocatura dello Stato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 720 del 1984, per contrasto

con l'art. 119, primo comma, della Costituzione, sarebbe stata

pronunciata in riferimento esclusivo alle regioni, sicché è da

ritenere tuttora sussistente il potere di apportare alle tabelle A e

B modifiche ed integrazioni che riguardino anche "Consorzi e

associazioni fra regioni, province e comuni..." (art. 2 decreto

impugnato), ovvero "Aziende regionalizzate... e aziende e consorzi

tra regioni, province e comuni per l'erogazione di servizi pubblici"

(art. 3).

Tali enti, invero, hanno una propria autonomia gestionale, fanno

parte del settore pubblico allargato e trascendono l'ambito

regionale, "...coinvolgendo aspetti unitari...". Considerato in diritto 1.1 - La legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di

tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), all'art. 2, quarto

comma, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle

annesse tabelle A e B.

Orbene, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2

luglio 1990 ha disposto (art. 2) che le indicazioni "Consorzi e

associazioni di comuni e di province", comprese nella tabella A della

legge siano modificati in "Consorzi e associazioni fra regioni,

province e comuni"; analogamente (art. 3) il decreto ha disposto che

l'indicazione "Aziende municipalizzate di trasporto e consorzi di

comuni e di province per i servizi di trasporto", contenuta anch'essa

nella tabella A, venga modificata in "Aziende regionalizzate,

provincializzate e municipalizzate e aziende e consorzi fra regioni,

province e comuni per l'erogazione di servizi pubblici".

Va all'uopo chiarito, a questo punto, che per gli enti inseriti

nella tabella A i rispettivi tesorieri o cassieri effettuano gli

incassi e i pagamenti a valere su contabilità speciali aperte presso

le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, sicché non resta

consentita alcuna giacenza presso i detti tesorieri e cassieri delle

singole Istituzioni. Per contro, gli organismi pubblici contemplati

dalla tabella B sono autorizzati a trattenere determinati importi in

numerario con un flusso di reintegro che ne consenta la

disponibilità piena ed immediata in ogni momento ( cfr. sent. n. 244

del 1985).

1.2 - La ricorrente si duole dell'inserimento nella ricordata

tabella A delle articolazioni comunque inerenti all'apparato

regionale, asserendone contrasto con gli articoli 117 e 118 della

Costituzione, ma segnatamente con il successivo art. 119 per

violazione della riserva di legge ivi contenuta e conseguente

invasione delle competenze regionali.

2. - La censura è fondata. Come ricordato dalla ricorrente, la

Corte ebbe a suo tempo a rilevare che non può essere legittimamente

demandata all'Esecutivo l'opzione, per l'area che qui interessa, fra

un regime di coordinamento e all'incontro l'accentramento finanziario

contabile (cosiddetta tesoreria unica): a quest'ultima finalità, con

un regime cioè di tesorerie puramente nominali poiché ricondotte a

meri agenti del tesoriere unico statale, tende appunto l'inserimento

degli enti inclusi, come già chiarito, nella tabella A annessa alla

legge n. 720 del 1984. Osta a tanto il disposto dell'art. 119, primo

comma, della Costituzione, che demanda alla legge, per il

coordinamento che ne consegue, i relativi compiti attinenti, come è

di chiara evidenza, a norme di principio, non realizzabili, quindi,

con mero provvedimento dell'Esecutivo (sent. n. 243 del 1985).

2.2 - Osserva ora la Corte che tali principi si riflettono

sull'intero sistema di contabilità della regione poiché i bilanci

degli enti e delle aziende regionali vengono discussi ed approvati

unitariamente (art. 53 della legge 22 maggio 1971, n. 343, recante

approvazione dello Statuto della regione Toscana). Soprattutto, poi,

i contenuti fondamentali delle norme di coordinamento in materia di

bilancio e di contabilità delle regioni (legge 19 maggio 1976, n.

335) puntualmente prescrivono che i bilanci degli enti e degli

organismi in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla regione,

sono approvati in termini e forme stabiliti dallo Statuto e dalle

leggi regionali, con ciò restando dimostrato il vincolo cui viene

soggetta - lungi dalla opposta considerazione dell'Avvocatura dello

Stato - la materia dei flussi finanziari delle regioni in ogni loro

aspetto e realizzazione.

Ne discende la illegittimità dell'impugnato provvedimento,

dovendosi riaffermare che solo ad una normativa di principio - e non

già, ripetesi, ad un mero atto dell'Esecutivo - sono consentite

quelle scelte atte a modificare, con plausibile coerenza, il sistema

che qui interessa. Non spettava, pertanto, allo Stato, l'emanazione

dell'impugnato decreto; la relativa declaratoria importa

l'annullamento di esso nelle parti viziate da incompetenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato modificare, con le modalità di

cui al d.P.C.M. 2 luglio 1990, l'indicazione "Consorzi e associazioni

di comuni e di province" in "Consorzi e associazioni fra regioni,

province e comuni" (art. 2) e l'indicazione "Aziende municipalizzate

di trasporto e consorzi di comuni e di province per i servizi di

trasporto" in "Aziende regionalizzate, provincializzate e

municipalizzate e aziende e consorzi fra regioni, province e comuni

per l'erogazione di servizi pubblici" (art. 3);

Annulla di conseguenza gli artt. 2 e 3 del detto decreto nelle

parti in cui fanno riferimento alle regioni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte