Sentenza n. 24/1991
Altra decisione · depositata il 24/01/1991 · relatore Giuseppe Borzellino
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della regione Toscana notificato il
30 agosto 1990, e depositato in Cancelleria il 10 settembre
successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 1990 (Modifiche
alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante
istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi
pubblici) ed iscritto al n. 32 del registro conflitti 1990;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1990 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Uditi l'avvocato Alberto Predieri per la regione Toscana e
l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 30 agosto 1990 e depositato il 10
settembre successivo, la regione Toscana, in persona del Presidente
della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv.to Alberto
Predieri, ha sollevato conflitto di attribuzione contro il Presidente
del Consiglio dei ministri in relazione al d.P.C.M. 2 luglio 1990,
contenente "Modifiche alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre
1984, n. 720, recante istituzione del sistema di tesoreria unica per
enti ed organismi pubblici".
Considera il ricorso che l'art. 2 di tale decreto modifica la
tabella A annessa alla legge n. 720 citata, ricomprendendovi
"Consorzi e associazioni fra regioni, province e comuni, con
popolazione complessiva comunque non inferiore a 10.000 abitanti" e
"Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore
a 10.000 abitanti".
L'art. 3, poi, modifica la medesima tabella A sì da
ricomprendervi "Aziende regionalizzate, provincializzate e
municipalizzate e aziende e consorzi fra regioni, province e comuni
per l'erogazione di servizi pubblici".
Secondo la ricorrente le disposizioni richiamate invadono la
competenza regionale, in contrasto con l'art. 119, nonché con gli
artt. 117, 118 della Costituzione, disattendendo la pronuncia n. 243
del 1985 della Corte Costituzionale, che aveva già dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, della
legge n. 720 del 1984, nella parte in cui consentiva al Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di
decretare il passaggio delle regioni dalla tabella B alla tabella A,
annesse alla legge medesima. In particolare, il decreto impugnato
avrebbe operato l'illegittimo trasferimento dalla tabella B alla
tabella A di enti che sono palesemente articolazioni dell'apparato
regionale, come le aziende regionalizzate istituite dalla regione
stessa quali suoi strumenti e da essa dipendenti, secondo l'esplicita
qualificazione dell'art. 53 dello Statuto, e per le quali le leggi
regionali (art. 155 e 156 legge regione Toscana 6 maggio 1977, n. 28)
stabiliscono che i bilanci e i rendiconti vengano approvati con
legge, unitamente a quelli della regione medesima.
A non diversa conclusione si deve pervenire per i consorzi
regionali e le associazioni indicate, così come per tutti gli altri
enti interregionali o regionali, eccezion fatta per le comunità
montane. Rilevando, perciò, che il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri non ha supporto giuridico, si chiede che la
Corte costituzionale dichiari che l'operato trasferimento di enti da
una tabella all'altra della legge 29 ottobre 1984, n. 720, è
costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 119, nonché
degli artt. 117, 118 della Costituzione, con conseguente annullamento
degli artt. 2 e 3 del decreto medesimo per quanto riguarda il
riferimento ad enti, aziende, consorzi, associazioni regionali, fra
regioni ed altri enti, aziende, consorzi, associazioni.
2. - Con atto depositato il 19 settembre 1990 si è costituito il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza del
ricorso.
Secondo l'Avvocatura dello Stato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 720 del 1984, per contrasto
con l'art. 119, primo comma, della Costituzione, sarebbe stata
pronunciata in riferimento esclusivo alle regioni, sicché è da
ritenere tuttora sussistente il potere di apportare alle tabelle A e
B modifiche ed integrazioni che riguardino anche "Consorzi e
associazioni fra regioni, province e comuni..." (art. 2 decreto
impugnato), ovvero "Aziende regionalizzate... e aziende e consorzi
tra regioni, province e comuni per l'erogazione di servizi pubblici"
(art. 3).
Tali enti, invero, hanno una propria autonomia gestionale, fanno
parte del settore pubblico allargato e trascendono l'ambito
regionale, "...coinvolgendo aspetti unitari...". Considerato in diritto 1.1 - La legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), all'art. 2, quarto
comma, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle
annesse tabelle A e B.
Orbene, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
luglio 1990 ha disposto (art. 2) che le indicazioni "Consorzi e
associazioni di comuni e di province", comprese nella tabella A della
legge siano modificati in "Consorzi e associazioni fra regioni,
province e comuni"; analogamente (art. 3) il decreto ha disposto che
l'indicazione "Aziende municipalizzate di trasporto e consorzi di
comuni e di province per i servizi di trasporto", contenuta anch'essa
nella tabella A, venga modificata in "Aziende regionalizzate,
provincializzate e municipalizzate e aziende e consorzi fra regioni,
province e comuni per l'erogazione di servizi pubblici".
Va all'uopo chiarito, a questo punto, che per gli enti inseriti
nella tabella A i rispettivi tesorieri o cassieri effettuano gli
incassi e i pagamenti a valere su contabilità speciali aperte presso
le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, sicché non resta
consentita alcuna giacenza presso i detti tesorieri e cassieri delle
singole Istituzioni. Per contro, gli organismi pubblici contemplati
dalla tabella B sono autorizzati a trattenere determinati importi in
numerario con un flusso di reintegro che ne consenta la
disponibilità piena ed immediata in ogni momento ( cfr. sent. n. 244
del 1985).
1.2 - La ricorrente si duole dell'inserimento nella ricordata
tabella A delle articolazioni comunque inerenti all'apparato
regionale, asserendone contrasto con gli articoli 117 e 118 della
Costituzione, ma segnatamente con il successivo art. 119 per
violazione della riserva di legge ivi contenuta e conseguente
invasione delle competenze regionali.
2. - La censura è fondata. Come ricordato dalla ricorrente, la
Corte ebbe a suo tempo a rilevare che non può essere legittimamente
demandata all'Esecutivo l'opzione, per l'area che qui interessa, fra
un regime di coordinamento e all'incontro l'accentramento finanziario
contabile (cosiddetta tesoreria unica): a quest'ultima finalità, con
un regime cioè di tesorerie puramente nominali poiché ricondotte a
meri agenti del tesoriere unico statale, tende appunto l'inserimento
degli enti inclusi, come già chiarito, nella tabella A annessa alla
legge n. 720 del 1984. Osta a tanto il disposto dell'art. 119, primo
comma, della Costituzione, che demanda alla legge, per il
coordinamento che ne consegue, i relativi compiti attinenti, come è
di chiara evidenza, a norme di principio, non realizzabili, quindi,
con mero provvedimento dell'Esecutivo (sent. n. 243 del 1985).
2.2 - Osserva ora la Corte che tali principi si riflettono
sull'intero sistema di contabilità della regione poiché i bilanci
degli enti e delle aziende regionali vengono discussi ed approvati
unitariamente (art. 53 della legge 22 maggio 1971, n. 343, recante
approvazione dello Statuto della regione Toscana). Soprattutto, poi,
i contenuti fondamentali delle norme di coordinamento in materia di
bilancio e di contabilità delle regioni (legge 19 maggio 1976, n.
335) puntualmente prescrivono che i bilanci degli enti e degli
organismi in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla regione,
sono approvati in termini e forme stabiliti dallo Statuto e dalle
leggi regionali, con ciò restando dimostrato il vincolo cui viene
soggetta - lungi dalla opposta considerazione dell'Avvocatura dello
Stato - la materia dei flussi finanziari delle regioni in ogni loro
aspetto e realizzazione.
Ne discende la illegittimità dell'impugnato provvedimento,
dovendosi riaffermare che solo ad una normativa di principio - e non
già, ripetesi, ad un mero atto dell'Esecutivo - sono consentite
quelle scelte atte a modificare, con plausibile coerenza, il sistema
che qui interessa. Non spettava, pertanto, allo Stato, l'emanazione
dell'impugnato decreto; la relativa declaratoria importa
l'annullamento di esso nelle parti viziate da incompetenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato modificare, con le modalità di
cui al d.P.C.M. 2 luglio 1990, l'indicazione "Consorzi e associazioni
di comuni e di province" in "Consorzi e associazioni fra regioni,
province e comuni" (art. 2) e l'indicazione "Aziende municipalizzate
di trasporto e consorzi di comuni e di province per i servizi di
trasporto" in "Aziende regionalizzate, provincializzate e
municipalizzate e aziende e consorzi fra regioni, province e comuni
per l'erogazione di servizi pubblici" (art. 3);
Annulla di conseguenza gli artt. 2 e 3 del detto decreto nelle
parti in cui fanno riferimento alle regioni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte