Sentenza n. 24/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/01/1992 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 195Codice di procedura penale
- art. 2legge 81/1987
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 31, della
legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della
Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e
degli artt. 195, quarto comma, 500, quarto comma, e 512 del codice di
procedura penale, promossi con n. 7 ordinanze emesse da diverse
autorità giudiziarie, iscritte rispettivamente ai nn. 21, 214, 290,
429, 439, 497 e 555 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6, 14, 18, 27, 33 e 36, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Il Pretore di Firenze, con ordinanza del 30 ottobre 1990
(r.o. n. 21 del 1991), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, "nella
parte in cui vieta agli ufficiali ed agli agenti di polizia
giudiziaria di deporre, in caso di irreperibilità del testimone, sul
contenuto delle dichiarazioni da questi acquisite".
Il remittente premette che il processo concerne un tentativo di
furto commesso in danno di turista straniera in transito a Firenze,
divenuta irreperibile per avere mutato la propria residenza
all'estero, e quindi assente al dibattimento nonostante il rituale
esperimento della notificazione eseguita con deposito degli atti in
cancelleria, a norma dell'art. 154 del codice di procedura penale.
Rileva altresì che il verbale di denuncia, per la parte in cui
contiene dichiarazioni testimoniali, è stato dichiarato non
acquisibile nel fascicolo dibattimentale per i seguenti motivi: a)
impossibilità di procedere, per l'assenza del testimone, a previa
contestazione delle dichiarazioni assunte dalla polizia giudiziaria
sul luogo e nell'immediatezza del fatto; b) inapplicabilità nella
specie dell'art. 511, secondo comma, del codice di procedura penale,
il quale disciplina la leggibilità di atti già legittimamente
acquisiti al processo, ma non amplia le condizioni di acquisibilità,
stabilite dall'art. 500, quarto comma, dello stesso codice; c)
impossibilità di applicare nella specie anche l'art. 512 (lettura di
atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione), in quanto le
dichiarazioni del testimone sono state rese alla polizia giudiziaria
e non anche al pubblico ministero (e, comunque, anche ove fossero
state rese al pubblico ministero, la lettura non sarebbe ugualmente
consentita, in quanto l'irreperibilità sopravvenuta del testimone
non appare costituire "impossibilità di ripetizione" dell'atto,
posto che non trattasi di latitante o evaso e che, quindi, con le
necessarie indagini, è reperibile la sua nuova dimora anche
all'estero).
Ciò posto, prosegue il giudice a quo, a seguito dell'istanza del
pubblico ministero di assunzione, quale testimone indiretto, del
vigile urbano verbalizzante (in ordine alle circostanze riferite "a
caldo" dalla derubata e trasfuse nel verbale di denuncia), diviene
rilevante - in quanto dalla sua risoluzione dipende la possibilità
per il pubblico ministero di introdurre prove a sostegno dell'accusa
- la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto
comma, del codice di procedura penale, in quanto vieta agli ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria di deporre, in caso di
irreperibilità del testimone, sul contenuto delle dichiarazioni da
questo acquisite.
La questione appare, poi, non manifestamente infondata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto tale assoluto
divieto si fonda sull'inaccettabile implicito presupposto della
inattendibilità e tendenziosità dei testimoni qualora essi
appartengono alla polizia giudiziaria, così violando il principio di
eguaglianza e di pari dignità di tutti i cittadini dinanzi alla
legge. Il legislatore, conclude il remittente, nell'intento di
parificare i poteri delle parti, appare aver ecceduto in senso
opposto, negando attendibilità a testi normalmente qualificati
proprio per la loro funzione di primi interlocutori delle parti
offese da comportamenti delittuosi.
1.2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
giudizio, conclude per l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza
della questione.
La questione sarebbe, innanzitutto, inammissibile per irrilevanza,
in quanto il giudice a quo censura l'art. 195, quarto comma, del
codice di procedura penale nella parte in cui vieta agli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle
dichiarazioni acquisite da testimoni "in caso di irreperibilità di
questi"; ma, nella specie, nella stessa ordinanza di rimessione si
afferma che il testimone non può considerarsi irreperibile, dato
che, "con le necessarie indagini, è reperibile la sua nuova dimora
anche all'estero". Ne deriva che, anche ove la norma impugnata fosse
dichiarata illegittima, la testimonianza dell'agente di polizia
giudiziaria non potrebbe comunque essere acquisita, ai sensi del
terzo comma dello stesso art. 195.
Nel merito, l'Avvocatura osserva che il divieto, per gli ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria, della testimonianza de relato
discende non da una aprioristica valutazione negativa della loro
attendibilità, ma dalla circostanza che trattasi di soggetti
istituzionalmente deputati alla raccolta, ai fini processuali, delle
dichiarazioni dei terzi: la norma denunciata persegue una finalità
di garanzia della genuinità delle acquisizioni processuali ed è
frutto di scelta discrezionale del legislatore, come tale non
censurabile in questa sede.
2.1. - Con successive ordinanze del 19 dicembre 1990 e del 5 marzo
1991 (r.o. nn. 214 e 439 del 1991), il Pretore di Firenze ha
nuovamente sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 195, quarto
comma, del codice di procedura penale, svolgendo argomentazioni
sostanzialmente identiche a quelle contenute nell'ordinanza di
rimessione di cui al precedente punto 1.1.
2.2. - È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, il quale conclude per l'inammissibilità o,
comunque, l'infondatezza della questione, rinviando alle
considerazioni svolte nell'atto di intervento relativo all'ordinanza
del medesimo giudice n. 21 del 1991.
3.1. - Con ordinanza del 26 febbraio 1991 (r.o. n. 290 del 1991),
il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo
comma, 111 e 112 della Costituzione, dell'art. 2, n. 31, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81 e degli artt. 195, quarto comma, 500,
quarto comma, e 512 del codice di procedura penale.
Il remittente premette, in punto di fatto, che, nel corso
dell'esame testimoniale di un ufficiale di polizia giudiziaria
indicato dal pubblico ministero, è emerso che costui aveva assunto,
nell'immediatezzadel fatto, da persona poi deceduta dopo qualche ora
a seguito di intossicazione acuta da eroina, informazioni in ordine
all'identità del soggetto che aveva ad essa fornito la detta
sostanza stupefacente. Allorché l'ufficiale di polizia giudiziaria
era sul punto di riferire il contenuto delle dichiarazioni acquisite,
la difesa dell'imputato ha eccepito il divieto di deposizione de
relato di cui all'art. 195, quarto comma, del codice di procedura
penale; la medesima difesa si è poi opposta alla richiesta del
pubblico ministero di allegazione al fascicolo d'ufficio - in quanto
atto irripetibile - del verbale delle informazioni assunte (redatto
dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 357, lett. c), c.p.p.),
richiamandosi agli artt. 500, quarto comma, e 512 del codice stesso.
Ciò posto, il giudice a quo osserva che il congegno normativo
oggetto di censura - in attuazione della direttiva n. 31 dell'art. 2
della legge delega - è così articolato: divieto assoluto per il
testimone ufficiale o agente di polizia giudiziaria di deporre sulle
dichiarazioni ricevute (art. 195, quarto comma); divieto di lettura
del verbale redatto ex art. 357, lett. c), nonostante la sopravvenuta
irripetibilità delle dichiarazioni, consentendosi solo la lettura
degli atti, divenuti irripetibili, assunti dal pubblico ministero o
dal giudice (art. 512); divieto di acquisizione al fascicolo per il
dibattimento dei verbali redatti ex art. 357, lett. c), ove non siano
stati utilizzati per le contestazioni, anche quando la contestazione
non è più possibile perché l'esame non è più effettuabile (art.
500, quarto comma).
Tale congegno di sbarramento, prosegue il remittente, viola
innanzitutto, quanto all'art. 195, quarto comma, il principio di
ragionevolezza e di eguaglianza e pari dignità sociale dei cittadini
dinanzi alla legge (art. 3 Cost.), in quanto discrimina i cittadini
chiamati a testimoniare. Infatti, il terzo comma del citato articolo
consente la testimonianza indiretta qualora la fonte non sia più
esaminabile per morte, infermità o irreperibilità, ma ciò solo per
i testimoni "comuni" e non per gli appartenenti alla polizia
giudiziaria, per i quali vige invece il categorico divieto di cui al
successivo quarto comma. Tale diversità di trattamento è
irrazionale perché non rispondente ad alcuna concreta situazione
personale differenziale tra i soggetti chiamati a deporre, a meno che
non si voglia sostenere che se il cittadino testimone è anche
appartenente alla polizia giudiziaria allora diviene in sé
inattendibile o comunque meno attendibile degli altri cittadini.
L'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale
violerebbe, inoltre, prosegue il remittente, l'art. 24 della
Costituzione, comprimendo i diritti di difesa della parte civile e
vulnerando in ogni caso la parità tra accusa - pubblica o privata -
e difesa. Sarebbe chiara, infatti, la disparità di posizione nella
quale si trovano tali parti processuali, sotto l'aspetto del diritto
alla prova relativa alla pretesa di cui sono portatori, considerato
che gli appartenenti alla polizia giudiziaria, proprio per il loro
dovere di ricevere informazioni utili all'accertamento del reato e
all'individuazione dei responsabili, sono normalmente, e per così
dire funzionalmente, i testi dell'accusa, pubblica e privata.
Il giudice a quo ritiene, poi, che il perentorio divieto di cui
alla norma in esame "riverberi la propria incostituzionale
irrazionalità anche sugli artt. 500 n. 4 e 512 del codice di
procedura penale". I divieti posti da queste ultime norme si sommano
infatti con quello di cui all'art. 195, quarto comma, e tutti insieme
finiscono per formare uno sbarramento assoluto alla utilizzazione
processuale proprio di quelle dichiarazioni che, per essere state
rese nella immediatezza del fatto, sono guardate con più favore
dallo stesso legislatore, perché ritenute giustamente più
attendibili rispetto alle altre sommarie informazioni testimoniali,
tanto che solo alle prime è consentito l'ingresso nel fascicolo
processuale secondo le modalità stabilite nell'art. 500, quarto
comma. Qualora, però, il teste esaminato nell'immediatezza sia
deceduto o divenga irreperibile, il denunciato congegno normativo
determina l'irrimediabile perdita di tali dichiarazioni, spesso le
uniche raccolte e raccoglibili.
Anche gli artt. 500, quarto comma, e 512 del codice di procedura
penale, prosegue il remittente, suscitano pertanto seri dubbi di
legittimità costituzionale, non solo in riferimento agli artt. 3
(principio di ragionevolezza) e 24, primo e secondo comma, della
Costituzione (diritto di difesa), ma anche - sempre unitamente
all'art. 195, quarto comma - per violazione di "un principio di
Costituzione materiale sotteso dagli artt. 24 e 112 della
Costituzione e che può sinteticamente essere riassunto come
l'esigenza fondamentale dello Stato - cui corrispondono legittime
aspettative dei cittadini - di assicurare l'effettivo e concreto
esercizio della giurisdizione penale".
Infine, le norme denunciate violerebbero, ad avviso del
remittente, anche l'art. 111, primo comma, della Costituzione, in
quanto il divieto di assumere e valutare le deposizioni di cittadini
al corrente di fatti rilevanti ai fini della decisione comporta
l'impossibilità di una corretta ed adeguata motivazione.
3.2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, il quale conclude per l'infondatezza della questione.
L'Avvocatura dello Stato - premesso che "ove la ricostruzione del
sistema prospettata dal Tribunale fosse corretta, i dubbi di
costituzionalità puntualmente individuati sembrerebbero in effetti
fondati" - osserva che la premessa interpretativa dalla quale muove
il remittente non può essere condivisa, sulla base di considerazioni
di ordine testuale e logico-sistematico. In particolare, va ritenuto
che il divieto di deporre di cui all'art. 195, quarto comma, c.p.p.
non sussiste rispetto alle dichiarazioni acquisite da qualunque
"generico" soggetto, ma esclusivamente rispetto a quelle rese da
persona che il codice qualifica come "testimone", nel significato
tecnico di soggetto chiamato a rivestire l'ufficio testimoniale. Ne
deriva che l'impossibilità di deporre esiste solo e nei limiti in
cui la persona le cui dichiarazioni sono state acquisite dalla
polizia giudiziaria abbia assunto nel procedimento la qualità di
testimone: ove ciò non avvenga, per morte o altra causa, cade
l'inibitoria a deporre, proprio perché, mancando il "testimone",
l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria si troverà nella
identica posizione di chiunque renda una testimonianza indiretta. Un
sicuro indice di tale tesi si rinviene, prosegue l'Avvocatura, nel
fatto che il legislatore non ha individuato il fenomeno della
testimonianza de relato (art. 195, commi 1 e 3) nel fatto di colui
che si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad "altri testimoni",
bensì ha adottato il termine "altre persone", che tali cessano di
essere, per divenire testimoni, allorché ne venga disposto il
relativo esame. Vi è quindi una sola peculiarità per ciò che
attiene alla polizia giudiziaria: una volta che la persona abbia
assunto la qualità di testimone e la sua voce venga pertanto
acquisita secondo la dinamica tipica di quel mezzo di prova, le
dichiarazioni precedentemente rese non possono formare oggetto di
deposizione da parte della polizia giudiziaria, perché ciò
equivarrebbe ad introdurre un elemento eteronomo rispetto al veicolo
tipico di utilizzazione processuale degli atti a contenuto
dichiarativo, cioè quello delle contestazioni.
La tesi ermeneutica così delineata, conclude l'Avvocatura dello
Stato, non solo elide le censure del remittente, alimentate dal
presupposto di ritenere che le dichiarazioni rese in articulo mortis
siano necessariamente favorevoli all'accusa, ma anche quelle che
potrebbero muoversi nella ipotesi inversa, cioè in quella che si
realizzerebbe laddove quelle dichiarazioni fossero l'unico elemento
favorevole all'imputato.
4.1. - Con due ordinanze sostanzialmente identiche del 28 febbraio
e 9 aprile 1991 (r.o. n. 497 e 429 del 1991), il Tribunale di Verona,
premesso che il pubblico ministero aveva chiesto di procedere
all'esame testimoniale degli agenti di polizia giudiziaria che
avevano raccolto la denuncia della persona offesa, resasi
successivamente irreperibile, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale:
" a) nella parte in cui detta per i soli ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria una disciplina diversa da quella di cui ai commi
1 e 2 dello stesso articolo;
b) nella parte in cui detta una disciplina diversa anche in
relazione alle situazioni indicate nell'ultima parte del comma 3
dello stesso art. 195".
Osserva il Tribunale remittente che ai sensi dell'art. 195 c.p.p.
la testimonianza de relato è sempre possibile, salva la previsione
che il giudice a richiesta di parte o anche d'ufficio disponga
l'esame delle persone direttamente a conoscenza dei fatti. Per
contro, il quarto comma detta per i soli ufficiali ed agenti di p.g.
una regola opposta che preclude in modo assoluto tale testimonianza
de relato, "escludendo irragionevolmente ogni possibile distinzione
di situazioni concrete e creando una sorta di privilegio odioso nei
confronti di soggetti la cui attendibilità non è di per sé diversa
da quella di ogni altro testimone".
L'irragionevolezza della norma e la disparità di trattamento
sono, poi, particolarmente evidenti nel caso in cui l'esame diretto
del testimone di riferimento risulti impossibile per morte,
infermità o irreperibilità del medesimo, situazioni nelle quali è
sempre possibile la utilizzabilità della testimonianza de relato,
salvo che la stessa provenga da ufficiali o agenti di p.g.
In definitiva, conclude il giudice a quo, risultano violati i
canoni di coerenza e di ragionevolezza dell'ordinamento e in
particolare risulta leso il principio che vieta disparità di
trattamento collegate a condizioni personali e sociali senza una
razionale giustificazione, non apparendo tale quella che si fonda su
un generale sospetto di inaffidabilità di organi della pubblica
amministrazione.
4.2. - È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, limitandosi a richiamare - quanto
all'ordinanza n. 429 del 1991 - l'atto di intervento relativo
all'ordinanza del Pretore di Firenze n. 21 del 1991, e sostenendo -
in ordine all'ordinanza n. 497 del 1991 - l'infondatezza della
questione, in quanto il divieto in esame non discende da una
aprioristica valutazione negativa della attendibilità degli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ma dalla circostanza che
trattasi di soggetti istituzionalmente deputati alla raccolta, ai
fini processuali, delle dichiarazioni dei terzi.
5.1. - Con ordinanza del 16 maggio 1991 (r.o. n. 555 del 1991), il
Pretore di Venezia - sezione distaccata di Mestre - ha a sua volta
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 195,
quarto comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui è
fatto divieto agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di
deporre sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni".
Premette il remittente che il pubblico ministero, all'esito
dell'esposizione introduttiva, aveva chiesto l'ammissione degli esami
testimoniali della parte offesa e dei sottufficiali dei carabinieri
che si erano occupati delle indagini, ma l'esame di questi ultimi,
allorché si accingevano a dichiarare come e da chi avessero appreso
circostanze evidenzianti le eventuali responsabilità degli imputati,
veniva ripetutamente interrotto dalla difesa che eccepiva il divieto
di cui alla norma impugnata.
Tale divieto, osserva il giudice a quo, impedendo, nella
fattispecie, l'utilizzazione delle dichiarazioni rese alla polizia
giudiziaria da terzi nell'immediatezza, non consente al pubblico
ministero di portare a conoscenza del giudice elementi a fondamento
dell'accusa, con grave compromissione del diritto alla prova del
pubblico ministero stesso. La scelta del legislatore di discriminare
il teste, ufficiale di polizia giudiziaria, rispetto ai testi comuni
cittadini, laddove entrambi possano riferire, de relato, circostanze
utili sui fatti oggetto di prova è illogica, irrazionale e
incongruente. Tali vizi appaiono ancor più evidenti, prosegue il
remittente, ove si consideri che agli agenti ed ufficiali di polizia
giudiziaria incombe una serie di obblighi istituzionali (artt.
347-351 c.p.p.) e non è dato comprendere come tali attività -
peraltro penalmente sanzionate in caso di omissione - si concilino
con il divieto di testimonianza indiretta, se non in una logica di
eccesso di garantismo in contrasto con il principio che la
giurisdizione penale deve tendere il massimo possibile
all'accertamento della verità sostanziale.
Inoltre, la norma crea una ingiustificata ed irrazionale
discriminazione tra le due anzidette categorie di testimoni e,
dovendosi escludere che la qualità di ufficiale di polizia
giudiziaria valga a differenziarle, appare evidente, conclude il
giudice a quo, come la diversa disciplina violi il principio di
eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
5.2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per l'infondatezza della questione e rinviando
a tal fine alle considerazioni svolte nell'atto di intervento
relativo all'ordinanza di rimessione del Tribunale di Roma (n. 290
del 1991). Considerato in diritto
1. - Le sette ordinanze di rimessione sollevano tutte questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura
penale; la sola ordinanza del Tribunale di Roma (r.o. n. 290 del
1991) investe inoltre gli artt. 500, quarto comma, e 512 del codice
stesso, nonché l'art. 2, n. 31, della legge-delega 16 febbraio 1987,
n. 81, e fa riferimento, in ordine a tutte le norme impugnate, anche
agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo comma, e 112 della
Costituzione.
I giudizi possono pertanto essere riuniti e decisi con unica
sentenza.
2.1. - Va esaminata per prima la questione relativa all'art. 195,
quarto comma, del codice di procedura penale, questione - come si è
detto - comune a tutte le ordinanze di rimessione. La Corte è
chiamata a decidere se sia legittima la norma anzidetta, secondo la
quale "Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono
deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni".
Le due ordinanze del Tribunale di Verona (r.o. nn. 429 e 497 del
1991), nonché quella del Pretore di Venezia - sezione distaccata di
Mestre (r.o. n. 555 del 1991), sollevano la questione in via generale
sul divieto che, in forza della norma impugnata, colpisce gli
appartenenti alla polizia giudiziaria; le altre ordinanze lamentano,
invece, che il divieto operi anche ove si verifichi l'impossibilità
di esame del teste diretto per morte, infermità o irreperibilità, a
differenza di quanto in tali casi il terzo comma dell'art. 195
prevede per i testi comuni. La questione così circoscritta - che il
Tribunale di Verona prospetta a sua volta in via subordinata -
verrebbe evidentemente ad essere ricompresa ed assorbita nella
ipotesi in cui risulti fondata quella sollevata in via generale in
ordine alla esclusione in radice degli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria dalla possibilità di rendere testimonianza indiretta,
così come questa è disciplinata dall'art. 195.
D'altra parte, va anche osservato che gli argomenti addotti in
tutte le ordinanze con riferimento all'art. 3 della Costituzione
sotto il profilo sia del principio di ragionevolezza, sia del
principio di eguaglianza, sono di natura tale per cui non possono non
investire il divieto in via generale; la prospettazione della
questione limitatamente all'ipotesi surriferita dell'impossibilità
dell'esame del teste diretto appare perciò mossa soprattutto da una
preoccupazione rigorosa in ordine alla rilevanza della stessa,
relativamente ai casi di specie da cui partono le ordinanze di
rimessione.
2.2. - L'Avvocatura generale dello Stato, nell'atto di intervento
relativo all'ordinanza di rimessione del Pretore di Firenze del 30
ottobre 1990 (r.o. n. 21 del 1991), solleva un'eccezione di
inammissibilità, rilevando che l'ordinanza stessa sarebbe
contraddittoria, in quanto, mentre fonda la questione sulla
circostanza della irreperibilità del teste diretto (persona offesa
dal reato), afferma successivamente che in realtà, con le necessarie
indagini, potrebbe essere reperibile la sua nuova dimora anche
all'estero. L'eccezione va respinta, in quanto nella fattispecie la
condizione di irreperibilità si è giuridicamente realizzata nel
momento in cui, (come riferisce il giudice a quo), nonostante la
notificazione della citazione sia stata eseguita - essendo mutato il
luogo di residenza o di dimora all'estero, ed ignoto quello attuale -
mediante deposito dell'atto nella cancelleria ai sensi dell'art. 154
del codice di procedura penale, la persona offesa non si è
presentata al dibattimento.
3.1. - La questione va dunque esaminata nel merito con riferimento
innanzitutto all'art. 3 della Costituzione, cui si richiamano tutti i
giudici a quibus.
L'Avvocatura dello Stato, nell'atto di intervento relativo
all'ordinanza di rimessione del Tribunale di Roma, sostiene che la
disposizione di cui al quarto comma dell'art. 195 andrebbe
interpretata nel senso che il divieto per la polizia giudiziaria di
deporre "sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni" si
riferisca esclusivamente ai "testimoni" intesi nell'accezione tecnica
e formale del termine, cioè a coloro che abbiano assunto formalmente
nel processo tale qualifica; la stessa Avvocatura osserva, fra
l'altro, che, sulla base dell'interpretazione della norma fornita dal
giudice a quo, "i dubbi di costituzionalità sembrerebbero in effetti
fondati".
La tesi interpretativa proposta dall'Avvocatura non può essere
condivisa, a prescindere dalla considerazione che essa non sarebbe
comunque risolutiva di fronte alla questione sollevata in via
generale con i riferimenti e le motivazioni accennate. Va, infatti,
innanzitutto osservato che tale tesi sembra contraddetta dalla
relazione ministeriale all'art. 351 del codice, ove si afferma che il
potere della polizia giudiziaria di assumere sommarie informazioni
dalle "persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle
indagini" trova fondamento nella direttiva 31, seconda parte, della
delega ("dichiarazioni rese dai testimoni"), con ciò intendendo la
direttiva stessa nel senso che il termine "testimoni" indichi appunto
genericamente e atecnicamente le persone che possono riferire
circostanze utili. È comunque determinante rilevare come tutti i
giudici a quibus abbiano concordemente e univocamente interpretato
l'art. 195, quarto comma, attribuendo al vocabolo "testimoni"
quest'ultimo significato generico, anziché quello restrittivo
tecnico-formale. È superfluo aggiungere che la Corte deve valutare
la legittimità costituzionale della norma così come essa è
interpretata dai giudici chiamati ad applicarla, fatta salva
l'ipotesi, che ovviamente non ricorre nel caso in esame, in cui si
tratti di interpretazione del tutto minoritaria o palesemente
arbitraria ed erronea.
3.2. - La questione è fondata.
Dalla lettura, non sempre chiara né agevole, dell'art. 195 del
codice di procedura penale risulta innanzitutto che la testimonianza
indiretta è ammessa, purché il testimone indichi "la persona o la
fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame"
(settimo comma). Soddisfatta questa condizione pregiudiziale, è
previsto che le persone-fonte debbano essere chiamate a testimoniare
in caso di richiesta di parte, ferma restando la facoltà del giudice
di disporne l'esame anche d'ufficio (commi primo e secondo). Se la
disposizione di cui al primo comma non è osservata - vale a dire se,
nonostante la richiesta di parte, le persone indicate non sono
esaminate - la testimonianza indiretta non può essere utilizzata,
salvo che l'esame delle persone stesse "risulti impossibile per
morte, infermità o irreperibilità" (terzo comma). In questo
complesso normativo, (i commi quinto e sesto si riferiscono
rispettivamente all'ipotesi in cui la conoscenza dei fatti sia
avvenuta in forma diversa da quella orale e al caso in cui i testi
diretti siano le persone indicate negli artt. 200 e 201, in tema di
segreto professionale e segreto d'ufficio), si colloca il quarto
comma, il quale - come si è visto - vieta la testimonianza indiretta
degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria. Trattasi di un
divieto che rappresenta un'eccezione, sia rispetto alla richiamata
disciplina dell'art. 195 nel suo complesso, sia rispetto alla regola
generale sulla capacità di testimoniare, in quanto gli appartenenti
alla polizia giudiziaria hanno capacità di testimoniare come ogni
persona (art. 196), non essendovi nei loro confronti alcuna
previsione di incompatibilità (art. 197).
La eccezione costituita dal divieto in esame, sotto qualsiasi
profilo la si consideri, appare sfornita di ragionevole
giustificazione.
Invero, una volta che il legislatore, come detto, ha escluso ogni
ipotesi d'incompatibilità a testimoniare - quale è, invece,
prevista dall'art. 197, primo comma, lett. d) per coloro che nel
procedimento "svolgono o hanno svolto la funzione di giudice,
pubblico ministero o loro ausiliario" - nei confronti degli ufficiali
e agenti di polizia giudiziaria, non si comprende perché a questi
ultimi debba essere inibita quella particolare forma di
testimonianza, che è la testimonianza indiretta, ammessa dall'art.
195 con la previsione di limiti e garanzie ben specificate. Non si
può certo sostenere, nemmeno in via di mera astrazione, che gli
appartenenti alla polizia giudiziaria siano da ritenersi meno
affidabili del testimone comune; a prescindere dalla palese
assurdità di una ipotesi siffatta, essa risulterebbe poi in
insanabile contraddizione col ruolo e la funzione che la legge
attribuisce alla polizia giudiziaria (v. l'art. 55 e il titolo IV del
libro V del codice di procedura penale). Né può sostenersi che
proprio dall'attività svolta nella fase delle indagini preliminari
derivi una ragionevole giustificazione atta a sorreggere il divieto
di cui si discute. Si è già osservato che, se si trattasse di una
incompatibilità di tale natura, essa avrebbe dovuto trovare
esplicita collocazione nell'art. 197 del codice di procedura penale,
dove non ne è traccia; ma non appare nemmeno minimamente accettabile
che essa valga soltanto per quella particolare specie di
testimonianza che è la testimonianza indiretta.
La palese irragionevolezza della norma impugnata viene ancor più
chiaramente in luce ove si consideri che - come risulta dalle
motivazioni delle diverse ordinanze di rimessione - possono
verificarsi casi in cui la testimonianza indiretta della polizia
giudiziaria che ha operato nell'immediatezza venga ad essere
addirittura fondamentale per l'accertamento dei fatti, quando l'esame
dei testimoni-fonte obbligatoriamente indicati sia impossibile per
morte, infermità o irreperibilità (art. 195, terzo comma): tali
ipotesi, e lo rileva la stessa Avvocatura dello Stato, possono, del
resto, riguardare anche la difesa dell'imputato.
3.3. - Né si potrebbe obbiettare che il divieto di testimonianza
indiretta nei confronti degli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria trovi un'adeguata giustificazione nei principi generali
che informano il nuovo processo penale.
Il metodo orale (art. 2, n. 2, della legge-delega) costituisce
certamente uno dei principi informatori del codice vigente, ed in
base ad esso il convincimento del giudice deve essenzialmente
formarsi sulla base delle prove che si assumono al dibattimento nella
pienezza del contraddittorio. Ma con tale principio non solo non
contrasta ma anzi si conforma pienamente la testimonianza degli
appartenenti alla polizia giudiziaria su fatti conosciuti attraverso
dichiarazioni loro rese da altre persone, testimonianza da assumersi
nei modi e nelle forme rigorosamente prescritte dell'esame diretto e
del controesame. Non appare quindi convincente l'affermazione
contenuta nella relazione al progetto preliminare a proposito
dell'art. 195, secondo cui, nella parte che qui interessa, "il
disposto del comma 4 dà attuazione alla direttiva 31 della legge-delega che mira a garantire, ad un tempo, l'oralità della prova e il
diritto di difesa". L'oralità della prova è fuori discussione,
mentre il diritto di difesa è comunque tutelato attraverso
l'interrogatorio diretto e il controinterrogatorio del testimone.
4. - È bensì vero che l'art. 195, quarto comma, costituisce
puntuale attuazione della direttiva n. 31 dell'art. 2 della legge-delega, la quale stabilisce, con formulazione precisa e specifica, il
"divieto di ogni utilizzazione agli effetti del giudizio, anche
attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria, delle
dichiarazioni ad essa rese da testimoni o dalla persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini, senza l'assistenza della
difesa". Ma, mentre per quest'ultima parte, - è superfluo ribadirlo
-, il divieto appare tutt'altro che irrazionale, coerente com'è col
sistema di garanzie di cui beneficia l'imputato (cfr. in tal senso la
sentenza n. 259 del 1991), per quanto attiene le dichiarazioni rese
da testimoni le considerazioni sopra svolte in ordine alla palese
irragionevolezza, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, della
norma delegata non possono non valere anche nei confronti della parte
della direttiva n. 31 relativa ai testimoni, del resto anch'essa
correttamente impugnata dal Tribunale di Roma.
Restano assorbiti gli altri profili di illegittimità prospettati
dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 24, primo e secondo
comma, 111, primo comma, e 112 della Costituzione.
5. - Il medesimo giudice a quo ha sollevato - come detto al punto
1 - questione di legittimità costituzionale anche degli artt. 500,
quarto comma, e 512 del codice di procedura penale, nelle parti in
cui il primo non consente l'acquisizione al fascicolo del
dibattimento dei verbali di cui all'art. 357, secondo comma, lett.
c), del codice di procedura penale neppure nei casi in cui non sia
possibile l'esame del teste assunto dalla polizia giudiziaria per
sopravvenuta morte, infermità o irreperibilità del teste medesimo e
quindi i detti verbali non siano utilizzabili per le contestazioni; e
il secondo non consente la lettura degli atti assunti dalla polizia
giudiziaria neanche nei casi in cui per fatti o circostanze
imprevedibili ne sia divenuta impossibile la ripetizione. Ad avviso
del remittente i divieti sanciti da queste ultime norme, aggiunti al
divieto di cui all'art. 195, quarto comma, comportano come
conseguenza "la irrimediabile perdita processuale delle dichiarazioni
rese nell'immediatezza e sul luogo dei fatti da testimoni
successivamente deceduti o divenuti irreperibili".
Ma, una volta dichiarata la illegittimità costituzionale
dell'art. 195, quarto comma, e conseguentemente caducato il divieto
della testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria, le ulteriori questioni ora indicate - come emerge dalla
prospettazione delle stesse svolta nell'ampia motivazione
dell'ordinanza di rimessione - non hanno più ragion d'essere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto
comma, del codice di procedura penale;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, n. 31,
secondo periodo, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega
legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo
codice di procedura penale), nella parte in cui vieta l'utilizzazione
agli effetti del giudizio, attraverso testimonianza della stessa
polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da testimoni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1992.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1992:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte