Sentenza n. 24/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/02/2002 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 459legge 479/1999
- art. 37legge 479/1999
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1,
del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 37 della
legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul
procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre
modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e
all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso
civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di
esercizio della professione forense), promosso con ordinanza emessa
il 14 marzo 2001 dal giudice per le indagini preliminari del
Tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico di F.
S., iscritta al n. 328 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale
militare di Torino solleva, in riferimento agli artt. 3, primo comma,
e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 459, comma 1, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede la possibilità di applicare
il procedimento per decreto ai reati militari punibili a richiesta
del comandante di corpo, a norma dell'art. 260, secondo comma, del
codice penale militare di pace. Il rimettente premette che il
pubblico ministero, esercitando l'azione penale nei confronti di un
militare per il delitto di allontanamento illecito, aveva richiesto
l'emissione di decreto penale di condanna nei confronti
dell'imputato; che tuttavia, trattandosi di imputazione per reato
punito con pena edittale massima di mesi sei di reclusione militare,
esso risultava perseguibile soltanto previa richiesta del comandante
di corpo, a norma dell'art. 260, secondo comma, cod. pen. mil. pace.
Peraltro - soggiunge il giudicea quo l'art. 459 cod. proc. pen., pur
ammettendo, a seguito delle modifiche apportate ad esso dall'art. 37
della legge 16 dicembre 1999, n. 479, la possibilità di adottare il
procedimento per decreto anche per i reati perseguibili a querela,
non ha fatto menzione alcuna dei reati militari per i quali sia
prevista la condizione di procedibilità della richiesta del
comandante di corpo. A parere del rimettente risulterebbe dunque
impossibile - contrariamente alla tesi espressa dal pubblico
ministero in sede di richiesta - procedere ad una applicazione
analogica del nuovo disposto dell'art. 459 cod. proc. pen. al caso in
esame, attesa la diversità dell'istituto della richiesta del
comandante di corpo rispetto alla querela: da ciò la necessità di
sollevare il quesito di legittimità costituzionale.
Al riguardo, il giudice a quo sottolinea di essere consapevole
del fatto che sulla identica questione questa Corte si è già
pronunciata in senso negativo con la sentenza n. 274 del 1997, ma
tuttavia ritiene legittima la riproposizione del quesito in ragione
del fatto che quella pronuncia aveva preso in considerazione il
"vecchio" testo dell'art. 459 cod. proc. pen; e che pertanto - alla
luce della modifica normativa che ha reso ora possibile il rito
monitorio anche per i reati procedibili a querela - le argomentazioni
poste a fondamento della pronuncia in questione risulterebbero,
ormai, non più "condivisibili". La normativa impugnata si porrebbe
dunque in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., in quanto da
essa deriverebbero sia "una disparità di trattamento, dal punto di
vista della legge processuale, relativamente a reati comuni e
militari, aventi lo stesso nucleo di condotta penalmente rilevante";
sia una "disparità di trattamento dal punto di vista della legge
penale sostanziale, tra imputati di reati militari della stessa
indole", giacché per gli imputati di reati militari perseguibili
d'ufficio - e quindi di più intensa gravità - risulterebbe
applicabile il procedimento per decreto, a differenza dei militari
responsabili di reati a procedibilità condizionata, per i quali,
invece, quel rito resta precluso. Sarebbe leso anche il principio
della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo
comma, Cost., in quanto verrebbe imposta la definizione del
procedimento con le forme ordinarie - con conseguente dilatazione dei
tempi processuali - per i reati perseguibili a richiesta del
comandante di corpo, benché aventi caratteristiche di lieve entità
e la cui prova è, di regola, sufficientemente assicurata dalle
risultanze cartolari della indagine.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. A
parere della Avvocatura, la diversità sussistente tra l'istituto
della querela e quello della richiesta del comandante di corpo
impedirebbe di ravvisare "quel requisito di omogeneità che consente
di invocare la lesione dell'art. 3 Cost."; mentre per ciò che
attiene alla pretesa violazione dell'art. 111, secondo comma, Cost.,
l'ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nell'assicurare
la durata ragionevole del processo non sarebbe stata nella specie
indebitamente superata. Considerato in diritto
1. - Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale
militare di Torino solleva, in riferimento agli artt. 3 e 111,
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 459, comma 1, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non consente di applicare il procedimento
per decreto ai reati punibili a richiesta del comandante del corpo o
di altro ente superiore da cui dipende il militare colpevole, a norma
dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace. A
parere del giudice a quo, le modifiche apportate all'art. 459, comma
1, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 37 della legge n. 479 del 1999
- estendendo la possibilità di procedere con il rito monitorio anche
nei confronti dei reati procedibili a querela - avrebbero fatto venir
meno la ratio essendi della sentenza n. 274 del 1997, con la quale
questa Corte disattese la fondatezza di analoga questione, facendo
leva, appunto, sulla circostanza che il procedimento per decreto era
allora consentito unicamente per i reati procedibili di ufficio, in
considerazione della ritenuta "... incompatibilità tra il rito
monitorio e la complessità degli accertamenti richiesti per i reati
a procedibilità condizionata ...".
Venuta meno l'anzidetta preclusione per i reati perseguibili a
querela; e considerato che la invocata complessità degli
accertamenti è di regola collegata all'intrecciarsi tra gli aspetti
penalistici e quelli civilistici (problematica, questa, invece
estranea all'istituto della richiesta previsto dall'art. 260, secondo
comma, cod. proc. mil. pace): ne deriverebbe, ad avviso del
rimettente, una irragionevole divergenza di disciplina tra reati
comuni e reati militari ".. aventi lo stesso nucleo di condotta
penalmente rilevante ...". Siffatta divergenza sarebbe idonea anche a
ledere il canone della uguaglianza sul piano del trattamento
sanzionatorio (attesa la possibilità di fruire di un cospicuo
"sconto di pena" attraverso la applicazione del decreto penale di
condanna), ed avrebbe dei riflessi negativi sul versante della
ragionevole durata del processo, sancita dall'art. 111, secondo
comma, della Carta fondamentale.
2. - La questione non è fondata.
La omologabilità delle situazioni poste a raffronto è impedita
dalle stesse prospettazioni che il rimettente adduce a sostegno delle
proprie censure.
Come infatti emerge dalla ordinanza di rimessione, da un lato, il
giudice a quo sottolinea la nutrita gamma di elementi che impediscono
di ritenere fra loro sovrapponibili o assimilabili gli istituti della
richiesta del comandante di corpo e della querela, essendo la
richiesta "volta alla tutela di interessi di natura pubblicistica
quali il servizio e la disciplina militare, valori che potrebbero
subire un pregiudizio anche dalla pubblicità conseguente alla
celebrazione di processi per episodi di lieve entità", a differenza
della querela, che "soddisfa invece l'interesse (privato) della
vittima del reato": così da escludere qualsiasi possibilità di
estensione analogica della novella concernente l'art. 459 cod. proc.
pen. ai reati militari a procedibilità condizionata. Da un altro
lato - in modo del tutto contraddittorio - il rimettente finisce per
affermare che, proprio a seguito di quest'ultima innovazione,
risulterebbe irragionevole il mancato "allineamento", agli effetti
che qui rilevano, delle due figure di condizione di procedibilità
messe a confronto.
È dunque evidente che, una volta esclusa - come lo stesso
rimettente mostra di escludere - la comparabilità della querela e
della richiesta del comandante di corpo, tanto sul piano della
struttura che delle rispettive finalità, l'intera problematica della
"estensione" del rito monitorio ai reati militari procedibili a
richiesta viene di per sé a trasferirsi sul piano della pura
discrezionalità legislativa; non diversamente, d'altra parte, dalla
eventuale ulteriore "estensione" del medesimo rito anche ai reati
comuni subordinati a condizioni di procedibilità diverse dalla
querela. Posto che la pronuncia additiva sollecitata dal giudice a
quo - lungi dall'operare secondo un meccanismo di conseguenzialità
costituzionalmente imposto - presupporrebbe una scelta di
opportunità, estranea all'accertamento dei vizi tipico del giudizio
devoluto a questa Corte, ne deriva che la questione proposta risulta
non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 459, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale
militare di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte