Sentenza n. 240/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/07/1974 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3legge 28/1951
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
4 gennaio 1951, n. 28 (Ratifica, con modificazioni, del decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della
Scuola nazionale di danza in Roma), promosso con ordinanza emessa l'11
aprile 1972 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di
Davidson Gloria, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 28
giugno 1972.
Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1974 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa l'11 aprile 1972, nel corso di un procedimento
penale a carico di Davidson Gloria, il pretore di Padova ha sollevato,
in riferimento all'art. 33 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1951, n.
28, di "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio
1948, n. 1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di
danza in Roma".
La norma impugnata, richiedendo il conseguimento di un titolo di
abilitazione per l'insegnamento in forma professionale della danza,
inciderebbe, infatti, secondo l'avviso del giudice a quo, sia pure
indirettamente, nella libertà, costituzionalmente garantita senza
alcun limite, di insegnamento artistico. Considerato in diritto :
1. - La questione della compatibilità dell'art. 3 della legge 4
gennaio 1951, n. 28, che subordina l'esercizio della professione di
maestro di danza (e l'assunzione del titolo relativo) al possesso del
diploma rilasciato dall'Accademia nazionale di danza o da un istituto
pareggiato, con l'art. 33, primo comma, Cost., che proclama libero
l'insegnamento di arte e scienza, è identica a quella già dichiarata
non fondata da questa Corte con la sentenza n. 114 del 1957. Tuttavia,
anche alla luce dei successivi sviluppi della propria giurisprudenza
sul medesimo tema o su argomenti connessi (sentenze n. 36 del 1958, n.
24 del 1965, n. 195 del 1972), la Corte, dopo rinnovato esame del
problema, ritiene ora di dover giungere a diversa conclusione.
2. - L'Accademia nazionale di danza deriva dalla "Scuo la di
danza", con annesso corso di perfezionamento per la formazione di
maestri e compositori di danza, istituita presso la R. Accademia d'arte
drammatica in Roma dalla legge 22 febbraio 1940, n. 165: la quale
prevedeva, bensì, atte stati e diplomi, distinti questi ultimi in
diploma di danzatore e diploma di maestro e compositore di danza, senza
peraltro che a tali titoli (conseguiti a conclusione dei vari cicli di
studio) fosse riconosciuto valore abilitante all'esercizio delle
professioni rispettive. Né questa situazione di libertà veniva a
subire mutamenti per effetto del successivo decreto legislativo 7
maggio 1948, n. 1236, che, nel riordinare la Scuola, C mutandone fra
l'altro la originaria denominazione in quella attuale, teneva
espressamente ferma, nel primo comma del suo art. 20, la normativa
allora vigente che non fosse in contrasto con quanto in esso disposto.
Soltanto in sede di ratifica del decreto del 1948, nella legge del
1951, compare la norma dell'art. 3 - denunciata nell'ordinanza del
pretore di Padova - che conferisce al diploma rilasciato dall'Accademia
o da istituti pareggiati (che non risulta siano mai stati istituiti)
valore condizionante dell'uso del titolo di maestro di danza e
abilitante all'esercizio della relativa professione.
Un correttivo temporaneo era tuttavia rappresentato dalle
disposizioni transitorie degli artt. 4 e 5: per la prima delle quali
alla mancanza di diploma suppliva l'aver insegnato per almeno tre anni
"in accademie o scuole di danza dipendenti dallo Stato o da enti
pubblici"; mentre con la seconda si ammettevano coloro che alla data di
pubblicazione della legge esercitassero privatamente la professione di
maestro di danza al conseguimento di un giudizio di idoneità, per
titoli "e se ritenuto necessario in seguito ad esami", emesso da una
commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, composta
in prevalenza da elementi del corpo docente dell'Accademia nazionale di
danza.
La riapertura dei termini di cui sopra è stata poi disposta una
tantum dalla legge 18 marzo 1958, n. 297, in favore sia di coloro che,
essendo cittadini italiani, alla data di pubblicazione della precedente
legge del 1957 esercitassero di fatto la professione di maestro di
danza, sia di coloro che la esercitassero "comunque" alla data di
pubblicazione della nuova legge (e cioè abusivamente, come deve
ritenersi a norma dell'art. 3 di quella del 1951).
Esauritasi anche questa seconda fase transitoria, il diploma
dell'Accademia esplica ormai in pieno, ed in modo praticamente
esclusivo, il valore di titolo abilitante all'esercizio professionale
dell'insegnamento, potendovisi derogare, a norma dell'art. 8 della
legge del 1958 poc'anzi rammentata, unicamente con il rilascio "in via
eccezionale" del diploma per "chiara fama" ad artisti italiani e
stranieri, da parte del Ministero della pubblica istruzione, purché su
proposta del "collegio dei professori dell'Accademia... presieduto
dalla direttrice".
3. - Ciò premesso, la disposizione dell'art. 3 della legge del
1951, riguardata nel contesto della normativa entro cui è inquadrata e
da cui riceve il suo concreto significato, della quale si sono qui
ricordate le linee principali, si rivela incompatibile con il principio
della libertà d'insegnamento, consacrato nel primo comma dell'art. 33
Cost., al quale fa riscontro, nel terzo comma, il connesso principio
pluralistico della libertà di scuola.
Subordinando, infatti, esclusivamente al possesso di un particolare
titolo scolastico-professionale un insegnamento artistico, anche se
esplicato nell'ambito meramente privato e senza tendere al
riconoscimento di alcun valore legale dei risultati conseguiti, la
disposizione in oggetto, con l'incidere - direttamente - sulla libertà
professionale, viene altresì a determinare, indirettamente,
ingiustificate limitazioni alla libertà di arte e scienza e del
relativo insegnamento. L'una e l'altra libertà sono affermate
congiuntamente, in unico contesto, dall'art. 33 e sono, in realtà,
strettamente tra loro connesse, giacché la seconda, anche se
suscettibile di atteggiarsi diversamente in funzione dei diversi tipi e
gradi di insegnamento, rappresenta pur sempre - massimamente nel
campo dell'arte - quasi una prosecuzione ed espansione della prima. Di
guisa che sarebbe altrettanto assurdo e contrastante con il principio
dell'art. 33, primo comma, precludere l'attività professionale di un
musicista, di un coreografo, di un regista o di un attore, sol perché
sprovvisto di un diploma legale, quanto impedirgli di formarsi quel
che, nell'uso comune si chiama appunto, una sua scuola, insegnando, se
ne ha la vocazione, l'arte nella quale è esperto a coloro che
liberamente lo desiderino per i motivi più svariati (o perché ne
condividono gli indirizzi estetici o perché ne apprezzano
particolarmente la capacità o perché ne ritengono i metodi più
congeniali al proprio temperamento, e via dicendo). E del resto, corsi
liberi a diverso livello - talora propedeutici ed informativi, più
spesso di perfezionamento ed alta specializzazione - con sempre maggior
frequenza si tengono, nel nostro come in ogni altro paese del mondo, da
artisti di qualsiasi nazionalità, ai quali non si chiede se e quale
titolo di studio o di abilitazione abbiano conseguito, e danno
risultati spesso eccellenti, com'è dimostrato dalla comune esperienza,
formando allievi che in breve volger di tempo raggiungono vasta
notorietà.
4. - Ma, anche a dare, invece, al principio dell'art. 33, primo
comma, un'interpretazione più restrittiva, riducendolo al nucleo
essenziale e indefettibile di garanzia della libertà dei "contenuti"
dell'insegnamento, ed a ritenere perciò ammissibile l'intervento
statale di controllo quanto all'accertamento dei requisiti di idoneità
di coloro che intendono farne la loro professione, tale intervento non
potrebbe che assumere la figura dell'esame di Stato, nei suoi due
aspetti (suscettibili, eventualmente, di presentarsi tra loro fusi e
compenetrati) di esame scolastico e di esame di abilitazione
professionale. Giacché, in tanto sarebbe compatibile con la libertà
d'insegnamento subordinarne l'esercizio professionale privato a
determinati requisiti di idoneità, in quanto il loro accertamento
fosse frutto di una valutazione imparziale, operata da organi dello
Stato e da questo nominati, secondo modalità prestabilite
dall'ordinamento e tale da garantire l'eguale trattamento di tutti i
candidati, indipendentemente dalla scuola da cui provengono: nel che,
precisamente, consistono le caratteristiche proprie e le finalità
istituzionali dell'esame di Stato, non a caso richiamato in
Costituzione, nel quinto comma dell'art. 33, quasi a mediare fra loro i
due principi in esso compresenti: libertà di insegnamento e libertà
di scuola, da un lato; potere-dovere dello Stato di dettare norme
generali sull'istruzione e di istituire scuole di ogni ordine e grado,
dall'altro.
In particolare, come questa Corte ha avuto occasione di affermare
nella sentenza n. 43 del 1972, "non possono mancare norme circa le
condizioni di ammissione, i programmi di esame e la struttura e
funzione della commissione, e circa le garanzie per gli interessati".
ora, nel caso in oggetto, l'esame di diploma del corso di
perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza, pur adempiendo, in
forza della norma denunziata, al duplice ruolo di esame scolastico e di
esame di abilitazione professionale, non soddisfa alle accennate
indeclinabili esigenze. Così nel decreto legislativo del 1948, come
nella successiva legge di ratifica del 1951, sono completamente
assenti, infatti, disposizioni concernenti i candidati privatisti,
l'ammissione dei quali a sostenere gli esami risulta quindi abbandonata
alla prassi; mancano parimenti norme sulla composizione e nomina della
commissione esaminatrice nonché sulle operazioni a questa demandate,
mentre, quanto ai programmi, l'art. 13 del decreto del 1948 si limita a
rinviare a provvedimenti da emanarsi dal Ministro per la pubblica
istruzione. provvedimenti che, peraltro, non sono mai intervenuti (per
modo che, in linea di fatto, valgono come programmi di esame per tutti
i candidati, interni ed esterni, i programmi di insegnamento dei
singoli corsi dell'Accademia, stabiliti, a norma dell'art. 6, dalla
"direttrice, sentito il collegio dei professori").
Se poi si considera che persino il conferimento del diploma "per
chiara fama" dipende, come sopra si è accennato al punto 2, da
proposta dell'Accademia, si ha la conferma che l'art. 3 della legge del
1951 finisce per produrre proprio il risultato opposto a quello che
sarebbe richiesto dai principi dell'art. 33 Cost., privilegiando nei
confronti di ogni altra una singola iniziativa, sia pure pubblica,
anziché garantire, nell'ambito di "norme generali" poste dallo Stato,
come previsto nel secondo comma, ed in condizioni di eguaglianza, la
molteplicità di iniziative culturali espresse, nel settore in oggetto,
dalla società civile.
5. - La constatata illegittimità dell'art. 3 della legge n. 28
del 1951 per contrasto con il primo comma dell'art. 33 Cost., anche ove
di questo si assuma l'interpretazione più restrittiva, nulla toglie,
naturalmente, quando l'insegnamento privato della danza si estrinsechi
nella forma di istituzioni scolastiche organizzate ed aperte a chiunque
voglia ad esse iscriversi, ai poteri di vigilanza e di repressione
spettanti allo Stato a tutela del buon costume, della salute e della
pubblica fede.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 4
gennaio 1951, n. 28, "Ratifica, con modificazioni, del decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della
Scuola nazionale di danza in Roma".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:240 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte