Sentenza n. 240/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 42r.d. 148/1931
- art. 58r.d. 148/1931
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 42, punto
3, e 58, all. A, al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 ("Coordinamento delle
norme sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro con quelle sul
trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e
linee di navigazione interna in regime di concessione") promosso con
ordinanza emessa il 14 maggio 1979 dalla Corte di cassazione sul
ricorso proposto da S.p.A. Ferrovie del Sud-Est c/ Leuzzi Emilio
iscritta al n. 846 del registro ordinanze 1979 e, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 846 dell'anno 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 marzo 1984 il Giudice relatore
Guglielmo Roehrssen;
udito l'avvocato dello Stato Emilio Sernicola per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La Corte di cassazione - in sede di regolamento di giurisdizione,
in un giudizio promosso da un dipendente delle ferrovie del sud-est
avverso un provvedimento irrogativo di una sanzione disciplinare - ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, punto
3, e dell'art. 58, All. A, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, in quanto
escluderebbero l'impugnabilità di taluni provvedimenti disciplinari a
carico degli autoferrotranvieri, tanto dinanzi al giudice ordinario,
quanto dinanzi al giudice amministrativo, ovvero - a differenza che per
altri provvedimenti disciplinari - ne prevederebbero l'impugnativa
dinanzi al giudice ordinario anziché al giudice amministrativo.
Nell'ordinanza si rileva che la sanzione disciplinare in questione
viene inflitta dal direttore (art. 52) e avverso il relativo
provvedimento è ammesso ricorso al consiglio di amministrazione
dell'azienda (art. 58, terzo comma, prima parte), e si deve intendere
esclusa ogni ulteriore impugnativa, sia al consiglio di disciplina sia
al giudice amministrativo. Infatti l'art. 58 dell'All. A dianzi
citato prevede il ricorso al consiglio di disciplina (e poi al
Consiglio di Stato), solo avverso i provvedimenti di cui ai punti 5 e
da 13 a 20 dell'art. 42, con esclusione delle altre fattispecie ivi
descritte.
Nell'ordinanza si osserva che la Corte di cassazione, con sentenza
13 maggio 1968, n. 1475, statuì che a seguito dell'entrata in vigore
dell'art. 113 della Costituzione, doveva ritenersi implicitamente
abrogata la limitazione posta dall'art. 58, comma terzo, cosicché non
si poteva più distinguere tra i provvedimenti disciplinari minori e
maggiori. Ritenne, pertanto, sempre possibile il ricorso prima al
consiglio di disciplina e poi al Consiglio di Stato, per tutti i
provvedimenti disciplinari. Tale orientamento, peraltro, secondo
l'ordinanza di rimessione, andrebbe riconsiderato, essendo ragionevole
dubitare della applicabilità diretta dell'art. 113 Cost. "sia perché
si presuppone l'illegittimità costituzionale della norma che non
ammette il ricorso al giudice amministrativo, sia, ancor più, perché
si estende la tutela dello stesso art. 113 Cost. ad atti di organi
dell'azienda (direttore o consiglio di amministrazione) che certamente
non sono amministrativi".
Ne deriverebbe che, allo stato della normativa, avverso i
provvedimenti disciplinari, quale quello oggetto di causa, così come
avverso gli altri elencati nell'art. 41 e nell'art. 42 nei punti da 1 a
4 e da 6 a 12 "non essendo ammesso ricorso al consiglio di disciplina,
non è conseguentemente ammesso ricorso al giudice amministrativo".
D'altro canto - si osserva - deve del pari escludersi
l'impugnazione dei provvedimenti in questione dinanzi al giudice
ordinario. Infatti il complesso normativo disciplinare-sanzionatorio
in esame, costituisce un sistema minuziosamente regolato sotto il
profilo procedimentale, ed essendo prevista, specificamente la
ricorribilità (al Consiglio di Stato) dei soli provvedimenti del
consiglio di disciplina, sarebbe evidente che si è voluto escludere
ogni tutela esterna per tutti gli altri provvedimenti aziendali.
Né - afferma il giudice a quo - può farsi ricorso all'art. 10 del
r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, perché ciò significherebbe aggirare la
specifica normativa disciplinare e forzare la portata di detto
articolo, il quale prevede particolari condizioni di proponibilità
dell'azione giudiziaria, del tutto diverse dalle regole del contenzioso
disciplinare, evidenziando, con ciò, che questa materia non fu
considerata ai fini di detto art. 10. Neppure, poi, può ritenersi che
la normativa in questione sia stata abrogata dall'art. 40 della legge
20 maggio 1970, n. 300, essendovi sul punto una giurisprudenza ormai
consolidata in senso contrario.
Pertanto, non sussistendo né la giurisdizione del giudice
ordinario né quella del giudice amministrativo, gli artt. 42, punto 3,
e 58, all. A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, contrasterebbero con
l'art. 24 Cost., non essendo assicurata la tutela giurisdizionale in
relazione all'irrogazione delle dette sanzioni, nonché con l'art. 3
Cost. per la disparità di trattamento esistente tra posizioni tutelate
con il ricorso al giudice amministrativo e posizioni del tutto prive di
tutela. Qualora poi si ritenesse che le posizioni soggettive in esame
siano tutelabili dinanzi al giudice ordinario si avrebbe altra
irragionevolezza del sistema che, senza alcuna giustificazione logica e
funzionale, assegnerebbe distinti settori della medesima materia a
giurisdizioni diverse nonché ingiustificata disparità di trattamento
tra le varie categorie di provvedimenti.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo
che la questione sia dichiarata non fondata.
Si osserva che la normativa del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 prevede
per le infrazioni disciplinari punibili con le sanzioni più gravi un
articolato procedimento che consente all'interessato, ove non accetti
l'"opinamento "degli organi aziendali (art. 53), di essere giudicato
da un organo amministrativo, estraneo all'azienda (il consiglio di
disciplina) e di impugnare le deliberazioni di detto organo dinanzi al
giudice amministrativo. Le medesime possibilità di ricorso al
consiglio di disciplina e, in sede giurisdizionale, al giudice
amministrativo, sussistono per le infrazioni contemplate nei paragrafi
5 e da 13 a 20 dell'art. 42 punibili con la sospensione. Per le altre
infrazioni, punibili con sanzioni meno gravi, irrogabili da organi
aziendali è prevista solo la possibilità di ricorso ad altre
autorità aziendali (consiglio di amministrazione o direttore); nulla
è detto in ordine alla tutela in sede giurisdizionale.
In seguito all'entrata in vigore dell'art. 113 Cost. la Corte di
cassazione ritenne estesa a tutte le sanzioni la possibilità di
ricorso al consiglio di disciplina e, quindi, al giudice
amministrativo (Cass, 13 maggio 1968, n. 1475), mentre ritenne escluso
che la materia potesse ritenersi attratta alla giurisdizione ordinaria
per effetto della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Tale giurisprudenza viene ora rimessa in discussione dalla stessa
Corte di cassazione, ma al riguardo si rileva che l'art. 58, nel
secondo comma, si preoccupa di stabilire la tutela accordata nei
confronti dei provvedimenti disciplinari del consiglio di disciplina,
in considerazione appunto, della peculiarità di tale organo. Nulla è
invece detto in ordine alla tutela giurisdizionale accordata nei
confronti di provvedimenti disciplinari definiti in sede aziendale. Il
silenzio dell'art. 58 in ordine a questo problema non è di per sé
preclusivo della tutela giurisdizionale, anzi, in un sistema che
generalizza la tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.),
l'interprete è tenuto a colmare questa mancanza di espressa
indicazione del giudice col ricorso ai principi. Pertanto, ove si
ritenga che la funzione disciplinare, anche laddove non sia stata
sottratta al concessionario, costituisca esercizio di potestà
amministrativa, in presenza dell'art. 113 Cost., non resta che
ammettere la giurisdizione generale di legittimità del Consiglio di
Stato. Altrimenti, per la materia disciplinare non sottratta al
privato concessionario, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del
giudice ordinario, ai sensi dell'art. 10 del r.d. 8 gennaio 1931, n.
148 come modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 663, che attribuisce
al giudice ordinario le controversie individuali relative ai rapporti
soggetti alle norme dello stesso r.d. n. 148/1931. D'altro canto,
l'evenienza che il contenzioso disciplinare risulti in tale ultima
ipotesi ripartito tra giudice amministrativo e giudice ordinario non
darebbe luogo ad arbitrarie disparità di trattamento, essendo
l'attribuzione al giudice amministrativo giustificata dalla specialità
delle infrazioni e dall'organo pubblico preposto alla definizione del
procedimento disciplinare. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza di rimessione parte dal presupposto che per le
sanzioni disciplinari a carico del personale delle ferrovie, tranvie e
linee di viaggio interne in regime di concessione per le quali non sia
preveduto l'intervento del consiglio di disciplina - art. 42, punti 1-4
e 6-12, in relazione all'art. 58, All. A, al r.d. n. 148 del 1931 - il
r.d. stesso escluderebbe la possibilità di ricorrere tanto al giudice
ordinario quanto al giudice amministrativo (al quale ultimo sono
sottoposti soltanto i ricorsi contro le sanzioni disciplinari per i
quali la stessa legge impone l'intervento del consiglio di disciplina),
con violazione degli artt. 3 e 24 Cost..
Aggiunge ancora la ordinanza di rimessione che ove si dovesse
ritenere ammissibile il ricorso alla autorità giudiziaria ordinaria,
si avrebbe sotto altro aspetto violazione dello stesso art. 3, primo
comma, per irragionevolezza (in quanto distinti settori in materia
sarebbero affidati a giudici diversi) e per disparità di trattamento
fra varie categorie di provvedimenti (accordando una tutela
presumibilmente più satisfatoria rispetto a provvedimenti considerati
dal legislatore meno rilevanti).
La questione non è fondata.
2. - In realtà non sussiste il presupposto sul quale poggia tutto
il ragionamento della ordinanza in epigrafe.
Se, infatti, è vero che l'art. 58, secondo comma, dell'All. A al
r.d. n. 148 del 1931 ammette il ricorso al Consiglio di Stato in sede
di giurisdizione generale di legittimità contro le pronunce del
consiglio di disciplina e non fa menzione alcuna della impugnabilità
delle sanzioni disciplinari per le quali non è preveduto l'intervento
del consiglio di disciplina, non è meno vero che la giurisprudenza
costante della Corte di cassazione, sia anteriore sia successiva alla
ordinanza in epigrafe, ha interpretato queste norme nel senso che il
ricorso giurisdizionale amministrativo è consentito avverso tutte
indistintamente le sanzioni disciplinari inflitte al personale delle
ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione, quale che sia l'organo che le ha irrogate.
È appena il caso di osservare che per effetto di siffatta
interpretazione trova piena applicazione il principio sancito negli
artt. 24, primo comma, e 113 Cost. dai quali discende in modo evidente
che la tutela giurisdizionale deve essere sempre consentita ai
cittadini a salvaguardia delle loro posizioni giuridiche, siano esse
di diritto soggettivo siano invece di interesse legittimo.
Ne consegue che, non esistendo eccezioni alla tutela
giurisdizionale nella materia disciplinare, non può ravvisarsi alcuna
violazione né dell'art. 3, primo comma, né del già citato art. 24,
primo comma, contrariamente a quanto afferma la ordinanza in epigrafe.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 42, punto 3, e dell'art. 58,
all. A, al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 ("Coordinamento delle norme
sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro con quelle sul
trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e
linee di navigazione interna in regime di concessione"), sollevata con
l'ordinanza in epigrafe dalla Corte di cassazione, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI
- GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:240 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte