Sentenza n. 240/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1996 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.lgs. 80/1992
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della
direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati
in caso di insolvenza del datore di lavoro), promosso con ordinanze
emesse:
1) il 5 maggio 1995 dal pretore di Verona nel procedimento civile
vertente tra Legnago Fabio ed altri e l'INPS ed altro, iscritta al n.
466 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1995;
2) il 7 novembre 1995 dal pretore di La Spezia nel procedimento
civile vertente tra Bucchioni Sabrina ed altre e l'INPS, iscritta al
n. 946 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno
1996;
Visti gli atti di costituzione di Legnago Fabio, di Bucchioni
Sabrina ed altre e dell'INPS, nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1996 il giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi gli avvocati Massimo D'Antona per Legnago Fabio, Antonio
Todaro per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Nel corso del procedimento instaurato da Fabio Legnago ed
altri ex dipendenti del Calzaturificio Garnieri s.r.l., dichiarato
fallito con sentenza 14 ottobre 1988, contro la Presidenza del
Consiglio dei ministri e l'INPS per ottenere il risarcimento del
danno previsto dall'art.2, settimo comma, del d.lgs. 27 gennaio 1992,
n. 80, il pretore di Verona, con ordinanza del 5 maggio 1995, ha
sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma (richiamato
dal settimo comma), del citato decreto legislativo n. 80 del 1992,
nella parte in cui (lettera c) fissa il periodo di riferimento della
garanzia di pagamento delle retribuzioni inerenti agli ultimi tre
mesi del rapporto in dodici mesi dalla cessazione del rapporto,
anziché in diciotto mesi come prescritto dall'art. 4, paragrafo 2,
terzo trattino, della direttiva CEE 20 ottobre 1980, n. 80/987,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza
del datore di lavoro.
Il contrasto con la norma comunitaria è denunciato dal giudice
rimettente in termini di contrarietà a un principio direttivo della
delega legislativa prevista dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428, secondo cui il legislatore delegato dovrà assicurare in ogni
caso la piena conformità dei decreti legislativi alle prescrizioni
delle direttive comunitarie da attuare (art. 2, lett. f).
1.2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono
costituiti i ricorrenti chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile. Non v'è alcun contrasto tra norma delegata e legge
di delega, posto che la prima riproduce esattamente il criterio
specificamente dettato dall'art. 48, lett. a), n. 2, della legge n.
428 del 1990. Perciò, secondo l'interpretazione dei ricorrenti, il
giudice avrebbe dovuto disapplicare la norma di diritto interno, e
applicare direttamente la norma comunitaria.
In subordine si chiede a questa Corte di investire della questione
interpretativa degli artt. 3 e 4 della direttiva n. 80/987 la Corte
di giustizia dell'Unione europea.
1.3. - Si è costituito pure l'INPS chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile o infondata.
Inammissibile sia perché non motivata sul punto dell'opzione
effettuata dal legislatore italiano fra le tre alternative previste
dall'art. 3 della direttiva comunitaria, sia per erronea
identificazione della norma impugnata, applicabile nel giudizio a quo
essendo il settimo comma, non il primo comma dell'art. 2 del decreto
legislativo n. 80 del 1992.
Infondata perché, come si argomenta tra l'altro dall'estensione
della garanzia del Fondo alla retribuzione degli ultimi tre mesi,
l'opzione del legislatore italiano è caduta sulla prima delle dette
alternative relative al dies a quo del periodo di riferimento della
garanzia, sicché la fissazione di tale periodo in dodici mesi è
perfettamente consona con l'art. 4 della direttiva.
A queste deduzioni dell'istituto hanno replicato i ricorrenti con
note aggiunte, depositate in prossimità dell'udienza di discussione.
1.4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per una
dichiarazione di inammissibilità o di infondatezza della questione
con argomenti analoghi a quelli prospettati dall'INPS.
2.1. - Nel corso di un analogo giudizio promosso da Sabrina
Bucchioni ed altre dipendenti della Top Fashion s.n.c., dichiarata
fallita con sentenza in data 21 gennaio 1993, il pretore di La
Spezia, con ordinanza del 7 novembre 1995, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. a), del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.
Il giudice rimettente, diversamente dal pretore di Verona, ritiene
che la scelta del legislatore italiano sia imperniata sul primo dei
criteri indicati nell'art. 3 della direttiva comunitaria citata, e
quindi non ravvisa alcun contrasto della normativa interna di
attuazione della direttiva col diritto comunitario.
Tuttavia egli impugna tale normativa per violazione degli artt. 2,
3 e 97 della Costituzione, motivando però solo in relazione all'art.
3. A suo avviso la soluzione legislativa, pur conforme alla
direttiva, in quanto individua il dies a quo nella data della
sentenza dichiarativa di fallimento, "nell'ordinamento italiano
comporta sperequazioni nell'individuazione dei destinatari
dell'intervento pubblico non razionalmente giustificabili, ma
determinate esclusivamente dalla maggiore o minore celerità con la
quale il tribunale svolge la fase preliminare alla sentenza
dichiarativa di fallimento".
2.2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono
costituite le ricorrenti concludendo per la dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma impugnata, pur insistendo
nella tesi interpretativa, respinta dal giudice rimettemte, che
individua il dies a quo del computo (a ritroso) dei dodici mesi nella
data dell'iscrizione a ruolo dell'istanza di fallimento e del
conseguente provvedimento di nomina del giudice delegato
all'audizione del debitore.
2.3. - Si è costituito pure l'INPS chiedendo che la questione sia
dichiarata manifestamente infondata.
L'istituto osserva che il termine di decorrenza del periodo di
riferimento della garanzia del Fondo non può essere che la data di
un provvedimento dell'autorità preposta all'accertamento
dell'insolvenza, non un atto di parte, quale l'istanza di fallimento,
che oltre a tutto può mancare, atteso che il tribunale può
provvedere anche d'ufficio. Ne consegue l'irrilevanza, ai fini
dell'art. 3 Cost., dell'argomento tratto dal dato di fatto della
varia durata della fase preliminare all'apertura del provvedimento di
liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore.
2.4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile per irrilevanza o comunque infondata.
L'irrilevanza è dedotta sul riflesso che dalla cessazione dei
rapporti di lavoro delle ricorrenti sarebbe trascorso un anno già
alla data dell'iscrizione a ruolo della prima istanza di fallimento;
l'infondatezza è sostenuta con argomenti sostanzialmente analoghi a
quelli dell'INPS. Considerato in diritto
1. - I pretori di Verona e La Spezia hanno sollevato questioni di
legittimità costituzionale, rispettivamente:
a) in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 2,
primo comma (richiamato dal settimo comma), del d.lgs. 27 gennaio
1992, n. 80, nella parte in cui (lettera c) fissa il periodo di
riferimento della garanzia di pagamento delle retribuzioni inerenti
agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro in dodici mesi dalla
cessazione del rapporto, anziché in diciotto mesi come prescritto
dall'art. 4, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva CEE 20
ottobre 1980, n. 80/987, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori
subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro;
b) in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione,
dell'art. 2, primo comma, lettera a), del medesimo decreto
legislativo, in quanto individua il dies a quo per il computo del
detto periodo di riferimento nella data della sentenza dichiarativa
di fallimento, anziché in un momento più congruo ad evitare
sperequazioni nella determinazione dell'ambito soggettivo della
tutela.
2. - La prima questione non è fondata.
Il giudice rimettente interpreta l'art. 2, primo comma, del decreto
legislativo n. 80 del 1992 nel senso che, fra le tre alternative
proposte dall'art. 3 della direttiva CEE n. 80/987 in ordine al dies
a quo di computo (a ritroso) del periodo di riferimento della
garanzia dei crediti di lavoro in caso di insolvenza del datore, la
norma impugnata avrebbe scelto la terza tenendo ferma tuttavia la
durata del periodo in dodici mesi, mentre l'art. 4, paragrafo 2,
terzo trattino, della direttiva comunitaria prevede in questo caso un
periodo di riferimento di diciotto mesi.
Sarebbe violato così l'art. 76 Cost., in relazione alla direttiva
dell'art. 2, lett. f), della legge di delega legislativa 29 dicembre
1990, n. 428, secondo cui il Governo deve assicurare in ogni caso che
nelle materie trattate dalle direttive comunitarie da attuare (tra
cui la direttiva n. 80/987 citata), la disciplina disposta sia
pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime.
In realtà l'art. 2, primo comma, lett. c) del decreto legislativo
n. 80 del 1992 è conforme al criterio specifico stabilito dall'art.
48, primo comma, della legge delega, il quale prevede che il periodo
di riferimento di dodici mesi sia computato o dal provvedimento che
determina l'apertura di una delle procedure previste in caso di
insolvenza del datore di lavoro oppure dalla data del provvedimento
di messa in liquidazione dell'impresa o di cessazione dell'esercizio
provvisorio, per i lavoratori che abbiano continuato a prestare
attività lavorativa.
Poiché è stata prospettata esclusivamente in riferimento al
parametro dell'art. 76 Cost., la questione va dichiarata non fondata.
3. - La seconda questione è infondata in riferimento all'art. 3
Cost., inammissibile, per difetto di motivazione, in riferimento agli
Il giudice rimettente ritiene che il computo del periodo di
riferimento della garanzia dalla data della sentenza di fallimento
determini disparità di trattamento tra i lavoratori, lesive
dell'art. 3 Cost., in ragione della maggiore o minore durata della
fase preliminare all'apertura della procedura concorsuale. Ma si
tratta di disparità dipendenti da circostanze meramente di fatto,
irrilevanti ai fini del principio di eguaglianza, mentre non può
dirsi irrazionale la scelta del legislatore di legare il dies a quo
del computo alla data del provvedimento dichiarativo dell'insolvenza,
anziché (come parrebbe preferire il giudice a quo) all'atto (di
parte o d'ufficio) introduttivo della fase preliminare diretta
all'accertamento del presupposto per l'apertura della procedura.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva
80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di
insolvenza del datore di lavoro), sollevata in riferimento,
rispettivamente, agli artt. 76 e 3 della Costituzione, dai pretori di
Verona e La Spezia con le ordinanze in epigrafe;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
del citato art. 2, primo comma, del decreto legislativo n. 80 del
1992, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 97 della Costituzione,
dal pretore di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:240 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte