Sentenza n. 240/1997
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/07/1997 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 12legge 1168/1961
- art. 17legge 1168/1961
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 12, secondo comma, lett. c), e 17 della legge 18 ottobre
1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei
militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), promosso con ordinanza
emessa il 15 aprile 1996 dal T.A.R. per il Lazio sul ricorso proposto
da Gennari Filippo Attilio contro il Ministero della difesa, iscritta
al n. 1016 del registro ordinanze 1996, e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 41 - prima serie speciale, dell'anno
1996;
Visto l'atto di costituzione di Gennari Filippo Attilio;
Udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1997 il giudice relatore
Francesco Guizzi;
Udito l'avv. Francesco Ciccotti per Gennari Filippo Attilio.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il tribunale amministrativo regionale per il Lazio, investito
del ricorso proposto da Filippo Attilio Gennari contro il Ministero
della difesa, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto dell'art. 12, secondo comma, lett. c), e dell'art. 17 della
legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice
brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella
parte in cui prevede la dispensa dal servizio permanente del
sottufficiale dei carabinieri per scarso rendimento senza consentire
la partecipazione dell'interessato al procedimento disciplinare.
Il Collegio rimettente richiama la sentenza di questa Corte n. 126
del 1995, sostenendo che le disposizioni denunciate sono analoghe
all'art. 33 della legge 31 luglio 1954, n. 599, dichiarato
costituzionalmente illegittimo con la sentenza citata. Rileva,
altresì, che il procedimento in esame si è concluso in data
anteriore alla promulgazione della legge n. 241 del 1990, sì che il
giudice non potrebbe risolvere la controversia utilizzando i criteri
posti da detta legge, in particolare quelli che la giurisprudenza ha
desunto dall'art. 7, sull'avviso di procedimento.
Anche la norma ora sottoposta al vaglio di legittimità
costituzionale - conclude il tribunale - è carente di garanzie
procedimentali a presidio della difesa, come l'art. 33 della legge n.
599 del 1954, dichiarato illegittimo con la citata sentenza n. 126
del 1995.
2. - Si è costituita innanzi a questa Corte la parte privata, con
argomenti a supporto di quelli contenuti nell'ordinanza di
rimessione, successivamente ribaditi in una memoria depositata
nell'imminenza dell'udienza, ove si richiama anche la sentenza n. 363
del 1996. Considerato in diritto
1. - Il tribunale amministrativo regionale per il Lazio dubita
della legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.
12, secondo comma, lett. c), e dell'art. 17 della legge 18 ottobre
1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei
militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui
prevede la dispensa dal servizio permanente del sottufficiale dei
carabinieri per scarso rendimento senza consentire la partecipazione
dell'interessato al procedimento disciplinare. Tale norma recherebbe
lesione ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza e a quello di
buon andamento dell'amministrazione (artt. 3 e 97 della
Costituzione), e sarebbe illegittima al pari dell'art. 33 della legge
n. 599 del 1954 (sentenza n. 126 del 1995).
2. - La questione è fondata.
Questa Corte non può non ribadire l'illegittimità dei meccanismi
di destituzione o di dispensa dal servizio che abbiano carattere
automatico e, comunque, siano strutturati in modo tale da non
consentire la partecipazione dell'interessato al procedimento
disciplinare, risultando violato il fondamentale canone di
razionalità normativa (sentenza n. 971 del 1988 e, poi, fra le
varie, sentenze nn. 363 del 1996, 126 del 1995, 134 del 1992, 415 e
104 del 1991).
Nella specie, la mancata previsione della partecipazione
dell'interessato vulnera le garanzie procedurali, poste a presidio
della difesa, e lede così il buon andamento dell'amministrazione
militare sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse
professionali (sentenza n. 126 del 1995).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
dell'art. 12, secondo comma, lett. c) e dell'art. 17 della legge 18
ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice
brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella
parte in cui prevede la dispensa dal servizio permanente del
sottufficiale dei carabinieri per scarso rendimento senza la
partecipazione dell'interessato al procedimento disciplinare.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:240 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte