Sentenza n. 240/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1998 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge
4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento
dei minori), promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 1997 dal
Tribunale di Caltagirone nel procedimento civile vertente tra
Francesca Strataglio e Antonina Velardita, iscritta al n. 291 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto nel corso di un giudizio promosso dal figlio adottivo che intendeva
partecipare alla divisione ereditaria dei beni del fratello della
madre adottiva subentrando, per rappresentazione, nel luogo e nel
grado di quest'ultima, il Tribunale di Caltagirone, con ordinanza
emessa il 16 gennaio 1997, ha sollevato, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non
prevede che l'equiparazione dei figli adottivi a quelli legittimi si
estenda retroattivamente anche ai minori adottati secondo la
disciplina del codice civile, i quali non sono ammessi a succedere
per rappresentazione nell'asse ereditario dei parenti dell'adottante.
Il Tribunale di Caltagirone ritiene che, nel caso sottoposto al suo
esame, dovrebbe essere respinta la pretesa del figlio, adottato nel
1950 quando era minorenne, di succedere in luogo della madre
adottiva, premorta, nell'eredità del fratello di quest'ultima.
Difatti secondo la disciplina dell'adozione ordinaria i figli
adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante
(art. 567, secondo comma, cod. civ.). Tuttavia lo stesso giudice
ritiene che l'art. 27 della legge n. 184 del 1983, omettendo di dare
applicazione retroattiva al principio che il minore adottato acquista
lo stato di figlio legittimo degli adottanti, determini, in contrasto
con l'art. 3 della Costituzione, una disparità di trattamento, agli
effetti della successione nei confronti dei parenti dell'adottante,
tra minori adottati prima e dopo la legge n. 184 del 1983, i quali
sarebbero trattati in modo diverso, anche se titolari dello stesso
stato di figlio adottivo. Considerato in diritto
1. - Il dubbio di legittimità costituzionale investe la disciplina
della condizione, agli effetti successori, di chi sia stato adottato
in età minore prima della legge che, introducendo l'adozione
legittimante per i minori, ha disposto che l'adottato acquista lo
stato di figlio legittimo degli adottanti. Il Tribunale di
Caltagirone ritiene che questa regola, stabilita dall'art. 27 della
legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori), sia in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, nella parte in cui non si estende anche a chi sia stato
adottato in precedenza secondo la disciplina dell'adozione ordinaria,
la quale non estraneo alla successione dei parenti dell'adottante
(art. 567, secondo comma, cod. civ.) consente, al figlio adottivo,
di subentrare per rappresentazione in luogo dell'adottante
nell'eredità alla quale quest'ultimo sia chiamato. Ciò
determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra
minori adottati prima o dopo la legge n. 184 del 1983, pur in
presenza, ad avviso del giudice rimettente, di un identico stato.
2. - La questione di legittimità costituzionale non è fondata.
Il rimettente muove dall'inesatta premessa che siano identiche la
condizione del minore adottato in base alla legge n. 184 del 1983 e
quella di chi è stato adottato secondo le regole dell'adozione
ordinaria disciplinata dal codice civile (ora prevista unicamente per
i maggiori di età: art. 58 della legge n. 184 del 1983).
L'art. 27 della legge n. 184 del 1983 non detta una particolare
disciplina dei rapporti successori ai quali possa essere chiamato
l'adottato. La norma stabilisce, piuttosto, gli effetti dell'adozione
legittimante, in forza della quale il minore adottato viene
definitivamente inserito nella famiglia di accoglienza ed acquista lo
stato di figlio legittimo dei coniugi adottanti, mentre cessano i
suoi rapporti con la famiglia di origine. Gli effetti successori sono
soltanto una conseguenza di tale mutamento di status: il minore, una
volta adottato, non è equiparato ai figli legittimi, ma diviene
figlio legittimo degli adottanti ed in quanto tale partecipa alla
successione dei parenti di essi.
Diversa è la condizione di chi, sia pure in età minore, sia stato
adottato, prima dell'introduzione dell'adozione legittimante, secondo
la disciplina dettata dal codice civile.
L'adozione ordinaria - ancorata a presupposti, finalità e
requisiti diversi rispetto a quelli previsti per l'adozione
legittimante - fa conservare all'adottato tutti i diritti ed i doveri
verso la famiglia d'origine e, parallelamente, non fa sorgere alcun
rapporto tra esso ed i parenti dell'adottante (art. 300 cod. civ.).
Adozione legittimante ed adozione ordinaria configurano situazioni
diverse, per le quali non è palesemente irrazionale né
discriminatoria una differente disciplina rispondente alle diverse
connotazioni dell'istituto e che, quanto alla successione ereditaria,
determini o escluda la possibilità di succedere per rappresentazione
in connessione all'instaurarsi o meno di un rapporto di parentela con
i congiunti dell'adottante e, correlativamente, al cessare o al
permanere dei rapporti con la famiglia di origine.
Nell'introdurre l'adozione legittimante (salvo casi particolari)
come unico modello per i minori, la legge n. 184 del 1983 ha anche
considerato coloro che, minorenni all'epoca del relativo
provvedimento, erano stati già adottati secondo la disciplina
precedente, consentendo, per un periodo transitorio, che ad essi il
tribunale per i minorenni potesse estendere, ricorrendone le
condizioni, gli effetti dell'adozione legittimante (art. 79). Neppure
sussiste, dunque, quella irragionevole "irretroattività"
dell'applicazione della nuova disciplina, denunciata dall'ordinanza
di rimessione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di
Caltagirone con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Milana
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.
Il cancelliere: Milana
ECLI:IT:COST:1998:240 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte