Sentenza n. 241/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/07/1974 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 58legge 4/1929
applicata al caso
- art. 56legge 4/1929
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 56, secondo
comma, e 58, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme
generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie),
promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1972 dal pretore di Recanati
nel procedimento civile vertente tra Riccio Vincenzo ed il Ministero
delle finanze, iscritta al n. 247 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 13
settembre 1972.
Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1974 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Considerato in fatto e in diritto:
Nel corso di un procedimento civile vertente tra il sig. Riccio
Vincenzo ed il Ministero delle finanze il pretore di Recanati, con
ordinanza emessa il 31 maggio 1972, ha sollevato, in riferimento
all'art. 113, primo e secondo comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 56, secondo comma, e
58, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante "Norme
generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie",
nella parte in cui essi escludono implicitamente ed esplicitamente ogni
tutela giurisdizionale sia nei riguardi dell'ordinanza con cui
l'intendente di finanza accerta l'esistenza di una violazione alle
leggi finanziarie e determina, ai sensi dell'art. 55 della stessa
legge, l'ammontare della pena pecuniaria a carico del responsabile, sia
nei riguardi del decreto con cui il Ministro per le finanze provvede
sul ricorso presentato contro detta ordinanza, nei casi in cui questo
sia ammesso.
osserva la Corte che le due fattispecie previste nella normativa in
esame vanno analiticamente considerate e danno luogo a distinte
questioni di legittimità costituzionale.
La prima, in ordine logico, delle due questioni deve ritenersi
fondata. Essa ha per oggetto la disposizione dell'art. 58 che,
testualmente riferendosi al decreto ministeriale già ricordato,
stabilisce nell'ultima parte del suo primo comma: "e contro di esso non
è ammesso alcun gravame". E, come questa Corte ha già avuto occasione
di affermare (cfr. sent. n. 141 del 1969), un "tale disposto contrasta
con il principio costituzionale secondo cui contro gli atti della
pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale
dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di
giurisdizione ordinaria ed amministrativa", mentre, una volta
"eliminato il predetto inciso, la discrezionalità in esame, del cui
esercizio la pubblica Amministrazione deve dar conto, è certamente
sindacabile in sede di controllo giurisdizionale di legittimità".
La rimanente questione concerne, invece, come si è poc'anzi
accennato, l'art. 56, capoverso, dello stesso provvedimento
legislativo, che si limita ad escludere il ricorso al Ministro per le
finanze "contro le ordinanze relative a violazioni, per le quali la
pena pecuniaria stabilita dalla legge non sia superiore nel massimo a
lire diecimila", nulla peraltro disponendo in ordine alla possibilità
o meno di una tutela giurisdizionale nei casi considerati. ora, dal
mero silenzio del legislatore non può fondatamente dedursi nella
fattispecie in esame la esclusione della normale tutela che, in base ai
principi del nostro ordinamento, specificamente ribaditi nello stesso
primo comma dell'art. 1 13 della Costituzione, deve ritenersi
comunemente ammessa a garanzia del privato, nei confronti degli atti e
provvedimenti amministrativi. In tal senso, perciò, rettamente
interpretata, la disposizione non appare viziata da illegittimità
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, primo comma,
ultima parte, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante "Norme generali
per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie",
limitatamente all'inciso "e contro di esso non è ammesso alcun
gravame";
dichiara non fondata, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione,
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, secondo
comma, della stessa legge, sollevata, in riferimento all'art. 113,
primo e secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Recanati con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:241 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte