Sentenza n. 241/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1983 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25legge 319/1976
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 della
legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento) promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1977
dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Spagnol Pietro ed
altro, iscritta al n. 223 del registro ordinanze 1978 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 del 1978;
udito, nella pubblica udienza del 10 maggio 1983, il Giudice
relatore Michele Rossano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con sentenza 5 marzo 1974 il Pretore di Thiene dichiarò Spagnol
Pietro e Scalabrin Renato, amministratori della società a
responsabilità limitata La Silicea Veneta, colpevoli della
contravvenzione di cui agli artt. 9 e 36 r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604
(T. U. delle leggi sulla pesca) e successive modifiche, per avere
versato rifiuti industriali in acque pubbliche senza il permesso della
Giunta Provinciale, e della contravvenzione di cui agli artt. 6, comma
primo, e 33, comma terzo, stesso decreto n. 1604 del 1931 per aver
scaricato in acque pubbliche sostanze dannose per la fauna acquatica; e
condannò ciascuno di essi alla pena complessiva di lire 100 mila di
ammenda.
Avverso tale sentenza proposero appello gli imputati con atto 6
marzo 1974, chiedendo al Tribunale di Vicenza, in parziale riforma
della sentenza impugnata, di assolverli dalla contravvenzione di cui
agli artt. 6 e 33 r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, perché il fatto non
costituisce reato o, in subordine, per insufficienza di prove.
Con sentenza 21 settembre 1976 il Tribunale di Vicenza confermò la
sentenza del Pretore di Thiene, rilevando, con riferimento alle norme
della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento), entrata n vigore nel corso del procedimento, che
gli appellanti non avevano presentato, nel termine prescritto, la
domanda di autorizzazione prevista dall'art. 15, comma secondo, lett.
a), stessa legge e, quindi, non potevano giovarsi del disposto
dell'art. 25 legge medesima, che condizionava la non punibilità dei
fatti connessi con l'inquinamento, previsti come reati da precedenti
disposizioni di legge, all'osservanza delle prescrizioni di cui al
citato art. 15.
Avverso tale sentenza proposero ricorso per cassazione gli
imputati, sollevando la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 25 legge n. 319 del 1976 in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione.
Con ordinanza 20 maggio 1977 la Corte di Cassazione dichiarò non
manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 legge n. 319 del
1976 in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del
5 luglio 1978.
Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri e non si sono costituite le
parti. Considerato in diritto :
1. - La Corte di Cassazione ha ritenuto rilevante ai fini della
decisione e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 25 legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la
tutela delle acque dall'inquinamento), precisando, nella motivazione
della ordinanza, che i ricorrenti, nel sollevare la questione, avevano
richiamato erroneamente l'art. 24 invece dell'art. 32 della
Costituzione. Ha dato per pacifico che i due ricorrenti, se fossero
stati ancora amministratori della soc. La Silicea Veneta, avrebbero
avuto il diritto di chiedere, ai sensi della vigente legge n. 319 del
1976, l'autorizzazione amministrativa e, quindi, di ottenere
l'applicazione della scriminante prevista dall'art. 25 della stessa
legge. Ha affermato che il menzionato art. 25 era in contrasto con gli
artt. 3 e 32 della Costituzione perché riservava un trattamento
diverso ai ricorrenti dato che costoro, non essendo più legali
rapresentanti della soc. La Silicea Veneta, non avevano la
possibilità di chiedere l'autorizzazione prescritta dalla nuova legge
n. 319 del 1976, e, quindi, di avvalersi dell'esimente prevista dallo
stesso art. 25.
La questione è inammissibile.
L'impugnato art. 25 legge 10 maggio 1976, n. 319, introduce, con il
comma terzo, una speciale causa di non punibilità per coloro che
abbiano commesso i fatti di inquinamento di cui all'art. 1, lett. a),
previsti come reato da precedenti disposizioni di legge, qualora siano
osservate le norme e prescrizioni di cui all'art. 15, comma secondo,
lettere a) e b) ed allo stesso art.25. L'art.15, comma secondo,
lettere a) e b), prescrive che gli interessati devono chiedere
l'autorizzazione entro due mesi e il rinnovo dell'autorizzazione entro
sei mesi dall'entrata in vigore della legge.
L'art. 25 impone a coloro che effettuano scarichi già esistenti
l'adozione delle misure necessarie ad evitare un aumento anche
temporaneo dell'inquinamento e l'osservanza delle prescrizioni
stabilite dalle regioni, dagli enti locali e dalle autorità sanitarie.
Nell'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione è dato per
pacifico che i due ricorrenti non rivestono più la qualifica di
amministratori della soc. La Silicea Veneta. Pertanto, gli stessi si
trovano nella impossibilità giuridica di proporre la domanda di
autorizzazione, che è prevista dalle norme sopra richiamate e
costituisce il presupposto per l'applicazione della speciale causa di
non punibilità introdotta dalla norma impugnata. Ora non è consentito
a questa Corte di integrare la casistica, prevista dalla norma
impugnata e dalle disposizioni da essa richiamate, al fine di rendere
applicabile l'esimente anche a quanti non hanno più il potere di
compiere quelle particolari attività sopra precisate, che giustificano
la previsione dell'esimente stessa (cfr. sentenza di questa Corte n. 12
del 1972).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 25 legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle
acque dall'inquinamento) proposta dalla Corte di Cassazione, con
l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 32 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:241 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte