Sentenza n. 241/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1984 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30legge 6972/1890
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma
primo, legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Legge sulle istituzioni pubbliche
di beneficenza) promosso con ordinanza emessa il 1 dicembre 1978 dalla
Corte dei conti nel giudizio di responsabilità proposto nei confronti
di Barticola Americo ed altro iscritta al n. 335 del registro ordinanze
1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 182
dell'anno 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1984 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 1 dicembre 1978, la prima sezione
giurisdizionale della Corte dei conti ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella
parte in cui essa attribuisce - come si precisa nel dispositivo - "alla
competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, e non alla Corte dei
conti, la cognizione dei giudizi di responsabilità dipendenti dalla
gestione amministrativa delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza".
Sulla base di tale disciplina - e, più precisamente, in
applicazione dell'art. 30, primo comma, 1. cit. (richiamato dall'art.
56 della legge 12 febbraio 1968, n. 132) - competente a giudicare
delle responsabilità in esame nella specie, in quanto concernenti il
presidente di un ente ospedaliero, sarebbe infatti il giudice
ordinario. Ma ciò colliderebbe con il secondo comma dell'art. 103
Cost., per cui è la Corte dei conti che "ha giurisdizione nelle
materie di contabilità pubblica": donde una "competenza esclusiva"
della Corte stessa, "garantita da riserva di legge costituzionale", in
cui non potrebbero non ricadere i giudizi di responsabilità per fatti
di gestione amministrativa nel confronto degli amministratori delle
IPAB.
2. - Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti.
È invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
chiedendo che la Corte dichiari inammissibile la proposta questione,
che si risolverebbe in "una mera opinione diretta a sollecitare un
intervento del legislatore in materia". Considerato in diritto :
L'ordinanza di rimessione collega giustamente l'impugnativa
dell'art. 30, primo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (per cui
"le cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa
delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono di competenza dei
tribunali ordinari"), alla questione di legittimità costituzionale
promossa in pari tempo dalla Corte dei conti, sezione prima
giurisdizionale, che coinvolgeva gli artt. 261, 263, 264 e 265 del t.u.
della legge comunale e provinciale, approvato con r.d. 3 marzo 1934, n.
383. Anche in quest'ultimo caso, difatti, la Corte dei conti
censurava, in riferimento al secondo comma dell'art. 103 Cost., una
disciplina che attribuiva (e tuttora attribuisce) all'autorità
giudiziaria ordinaria, e non alla Corte medesima, la cognizione delle
controversie concernenti la responsabilità per danni degli
amministratori e degli impiegati di enti locali.
Senonché questa Corte si è già pronunciata in proposito,
dapprima con sentenza n. 102 del 1977 (puntualmente richiamata
dall'Avvocatura dello Stato) e quindi con sentenza n. 189 del presente
anno. Fin dalla prima occasione, si è rilevato che non spetta alla
Corte la richiesta "dichiarazione giudiziale della capacità espansiva
della disciplina sulla responsabilità dei dipendenti dello Stato",
tale da estendere in materia la giurisdizione della Corte dei conti,
senza che sia necessaria alcuna interpositio legislatoris. Trattasi,
al contrario, di "valutazioni e deliberazioni" riservate ad apposite
leggi statali, data la "tendenziale" e non assoluta generalità della
giurisdizione contabile prevista dal secondo comma dell'art. 103 Cost.:
con la conseguenza che impugnative del genere sono inammissibili, in
quanto non propongono "autentiche questioni di legittimità
costituzionale". In altri termini - come aggiunge la sentenza n. 189
del 1984 - i giudizi di responsabilità che si svolgono,
rispettivamente, dinanzi al giudice ordinario e dinanzi alla Corte dei
conti "si configurano in modo notevolmente diverso e possono comportare
effetti diversi nei riguardi tanto dei responsabili quanto dei soggetti
danneggiati"; sicché ne risulta confermato che la scelta fra l'uno e
l'altro regime "supera le competenze di questa Corte, rientrando nella
discrezionalità del potere legislativo, al quale soltanto può
spettare di valutare se e quali siano le soluzioni più idonee alla
salvaguardia dei pubblici interessi insiti nella materia de qua".
Ora, le conclusioni così raggiunte in tema di responsabilità
degli amministratori e degli impiegati comunali e provinciali non
possono non applicarsi alle gestioni amministrative delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza. La limitazione derivante dalla
norma impugnata, rispetto alla giurisdizione contabile della Corte dei
conti, suscita infatti gli stessi problemi nascenti dalle analoghe
previsioni del citato testo unico del 1934. E deve dunque ripetersi,
anche in ordine alle IPAB, che spetta al legislatore e non a questa
Corte stabilire se limitazioni del genere debbano essere rimosse e con
quali conseguenze.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 30, primo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972 - nella
parte in cui "attribuisce alla competenza dell'autorità giudiziaria
ordinaria, e non alla Corte dei conti, la cognizione dei giudizi di
responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - sollevata dalla
Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:241 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte