Corte costituzionale

Ordinanza n. 241/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1991 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 5 dicembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Cutolo

Sergio, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di

Sergio Cutolo per il reato di calunnia, il Tribunale di Ancona, con

ordinanza del 29 ottobre 1990 emanata nella fase predibattimentale,

dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio per

difetto nelle notificazioni e disponeva l'invio degli atti al giudice

per le indagini preliminari;

che detto giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del

30 ottobre 1990, affermava l'insussistenza della dichiarata nullità

del decreto di citazione a giudizio e rinviava gli atti al Tribunale

di Ancona ritenendo che spettasse al giudice del dibattimento

rinnovare le notificazioni del decreto di citazione a giudizio;

che il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 27 novembre 1990,

affermava che la dichiarazione di nullità del decreto di citazione a

giudizio contenuta nell'ordinanza del 29 ottobre 1990 aveva provocato

la regressione del procedimento alla fase precedente, e, rientrando

la rinnovazione del decreto di citazione nella competenza funzionale

del giudice per le indagini preliminari, gli restituiva gli atti;

che il giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 5

dicembre 1990 (R.O. n. 69 del 1991), rilevando la sussistenza di una

stasi processuale originata dal contrasto con il giudice del

dibattimento, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, dove

risulta stabilito che, nei casi di conflitto, "qualora il contrasto

sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento,

prevale la decisione di quest'ultimo";

che la norma impugnata, secondo il giudice a quo, contrasterebbe

con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, poiché la sua

applicazione costringerebbe il giudice per le indagini preliminari a

porre in essere un'attività processuale non prevista da alcuna

disposizione di legge, in virtù di un provvedimento, ritenuto

erroneo, di altra autorità giudiziaria, in ordine al quale il

giudice per le indagini preliminari non ha alcuna facoltà di

controdeduzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che non sussiste il denunciato contrasto della norma

impugnata con il principio di soggezione del giudice alla legge, di

cui all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, poiché la

prevalenza della decisione del giudice del dibattimento, in caso di

contrasto con il giudice per le indagini preliminari, è prevista

proprio da una disposizione avente forza di legge, inserita nel

codice di procedura penale;

che il principio dell'indipendenza dei giudici, come affermato

dalla Corte in riferimento ai vincoli per le decisioni dei giudici

derivanti dalla pluralità dei gradi di giurisdizione (sentt. nn. 142

del 1971 e 50 del 1970), comporta, nel sistema processuale, la

previsione di disposizioni preordinate al coordinamento

dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, mediante

l'individuazione della competenza e la determinazione degli effetti

degli atti processuali, anche in relazione all'attività di altra

autorità giudiziaria, allo scopo di perseguire finalità di

giustizia, e, come nel caso della norma in esame, la sollecita

definizione del processo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura

penale, in riferimento all'art. 101 della Costituzione, sollevata dal

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con

la ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:241 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte