Corte costituzionale

Ordinanza n. 241/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/05/1993 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

citata

  • art. 409legge 128/1992
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 413, quarto

comma, del codice di procedura civile, nel testo introdotto dall'art.

1 della legge 11 febbraio 1992, n. 128 (Disciplina della competenza

territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al n. 3

dell'art. 409 del codice di procedura civile), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1° giugno 1992 dal Pretore di Torino nel

procedimento civile vertente tra Portale Roberto e la s.r.l. Master

Pharma, iscritta al n. 677 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie

speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 6 ottobre 1992 dal Pretore di Ferrara nel

procedimento civile vertente tra le Distillerie Moccia e Apostolico

Luigi, iscritta al n. 735 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie

speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Torino, nel procedimento civile

promosso da Portale Roberto contro la Master Pharma s.r.l., avente ad

oggetto il pagamento delle sue spettanze per l'attività di

informatore medico-scientifico svolta a favore della convenuta, con

ordinanza del 1° giugno 1992 (R.O. n. 677 del 1992) ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 413, quarto comma,

del codice di procedura civile, nel testo introdotto dall'art. 1

della legge 11 febbraio 1992, n. 128, nella parte in cui non prevede

l'applicazione della norma anche ai rapporti di lavoro con modalità

di esecuzione assimilabili a quelle di cui all'art. 409, n. 3, del

codice di procedura civile (scissione tra l'attività lavorativa e

struttura aziendale);

che, a parere del remittente, sarebbe violato l'art. 3 della

Costituzione per la disparità di trattamento che si verificherebbe

fra i lavoratori di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e

gli altri lavoratori subordinati che operano in una determinata zona

del tutto svincolati dalle filiali o dipendenze, intese come

strutture di riferimento dell'attività lavorativa;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

la quale ha concluso per la manifesta infondatezza, osservando che

per i rapporti di c.d. parasubordinazione si è previsto un foro

esclusivo, mentre il lavoratore subordinato che svolge la sua

attività in aree svincolate da sedi, dipendenze e filiali non perde

mai il contatto con la sede dell'impresa ed è alquanto problematica

la individuazione di un centro principale di affari o interessi che

possa fungere da criterio di collegamento per radicare la competenza

territoriale; mentre il datore di lavoro potrebbe scegliere un foro a

lui gradito;

che il Pretore di Ferrara, nel procedimento promosso dalla

s.r.l. Distillerie Moccia per ottenere la condanna dell'agente di

commercio Apostolico Luigi al pagamento di somme dovute in parte per

star del credere e in parte per spese di trasporto per merce resa da

un cliente, con ordinanza del 6 ottobre 1992 (R.O. n. 735 del 1992),

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dello stesso

art. 413, quarto comma, del codice di procedura civile, nella parte

in cui non prevede fori alternativi;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione per la discriminazione che esso

creerebbe tra lavoratori parasubordinati e lavoratori subordinati che

hanno a disposizione tre fori alternativi nonché per la evidente

irrazionalità della stessa essendosi trascurato il foro ove ha sede

il mandante o il destinatario della prestazione;

b) l'art. 24 della Costituzione, essendosi reso più gravoso

l'esercizio del diritto di azione dell'imprenditore con notevole

aggravio dei costi della difesa;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità, essendo

riservate alla discrezionalità del legislatore le scelte dei criteri

di determinazione della competenza territoriale, o di infondatezza,

in quanto sono poste a raffronto situazioni diverse ed essendo la

nuova disciplina più favorevole all'imprenditore.

Considerato che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con

un unico provvedimento in quanto prospettano analoga questione;

che la scelta dei criteri di determinazione della competenza per

territorio è riservata alla discrezionalità del legislatore la

quale non è sindacabile nel giudizio di legittimità costituzionale

se non sia del tutto irragionevole;

che nella specie, correttamente e ragionevolmente, per i soli

rapporti di parasubordinazione è stato scelto come foro territoriale

esclusivo quello del domicilio dell'agente nell'equo contemperamento

degli interessi del lavoratore e dell'imprenditore;

che le decisioni additive, come quelle invocate dai giudici

remittenti, sono consentite solo quando la soluzione adeguatrice non

deve essere frutto di una valutazione discrezionale ma consegue

necessariamente ad una estensione logicamente necessitata ed

implicita nella possibilità interpretativa del contesto normativo in

cui è inserita la disposizione impugnata;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi; dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 413, quarto comma,

del codice di procedura civile, nel testo introdotto dall'art. 1

della legge 11 febbraio 1992, n. 128 (Disciplina della competenza

territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al n. 3

dell'art. 409 del codice di procedura civile), in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dai Pretori di Torino e di

Ferrara con le ordinanze in epigrafe (nn. 677 e 735 del 1992).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.

Il Presidente e redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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