Corte costituzionale

Ordinanza n. 241/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/07/1998 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 161, comma 4,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18

aprile 1997 dal pretore di Prato, iscritta al n. 691 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale il pretore di

Prato, con ordinanza in data 18 aprile 1997, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 161, comma 4, del codice di

procedura penale, nella parte in cui impone di eseguire le

notificazioni mediante consegna al difensore qualora non sia

possibile eseguirle presso il domicilio dichiarato o eletto

dall'imputato, senza prescrivere alcuna preventiva ricerca volta ad

accertare l'attuale domicilio dell'imputato stesso o a verificare se

egli si trovi in stato di detenzione;

che il remittente premette che nel giudizio a quo la

notificazione all'imputato del decreto di citazione è avvenuta

mediante consegna al difensore d'ufficio a norma dell'art. 161, comma

4, cod. proc. pen. per "inidoneità del domicilio in precedenza

eletto";

che, a suo avviso, la notificazione eseguita con tali modalità

non garantirebbe in alcun modo che l'imputato abbia avuto effettiva

conoscenza del dibattimento da celebrare nei suoi confronti, sicché

la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 6,

terzo comma, lettera c) della convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e con l'art. 14,

terzo comma, lettera d) del patto internazionale relativo ai diritti

civili e politici, rispettivamente ratificati e resi esecutivi in

Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione

della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del

protocollo addizionale alla convenzione stessa, firmato a Parigi il

20 marzo 1952), e con la legge 25 ottobre 1977, n. 881 (Ratifica ed

esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici,

sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai

diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e

aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre

1966), che sancirebbero il diritto dell'imputato a presenziare al

dibattimento;

che lo stesso remittente ricorda che, secondo la Corte europea

dei diritti dell'uomo, si ha violazione dei principi del "giusto

processo" quando si faccia discendere la perdita del suddetto diritto

dal comportamento, pur censurabile, dell'imputato che non abbia

provveduto a comunicare la variazione del proprio domicilio

all'autorità giudiziaria procedente, in quanto tale conseguenza è

"manifestamente sproporzionata" rispetto a detta omissione, "tenuto

conto della posizione preminente che il diritto ad un processo equo

occupa in una società democratica" (sentenza 28 agosto 1991, F.C.B.

contro Italia);

che, ad avviso del pretore, la disposizione censurata,

contrastando le citate norme internazionali pattizie, violerebbe, in

considerazione del richiamo espresso contenuto nel preambolo

dell'art. 2 della legge di delegazione del 16 febbraio 1987, n. 81

("Il codice di procedura penale deve attuare i principi della

Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali

ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al

processo penale"), gli artt. 76 e 77 della Costituzione, per non

avere il legislatore delegato rispettato i criteri direttivi della

delega;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che nell'ordinanza di rimessione il pretore di Prato si

limita a rilevare che la notificazione all'imputato del decreto di

citazione è avvenuta mediante consegna di copia al difensore, a

norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., "per inidoneità del

domicilio in precedenza eletto";

che né dall'ordinanza né dagli atti di causa risultano le

ragioni di tale assunta "inidoneità", non essendo chiarito se la

persona sottoposta alle indagini, nel dichiarare o eleggere il

domicilio su invito della polizia giudiziaria, sia stata avvertita

dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio e avvisata

che, in mancanza di tale comunicazione, le notificazioni sarebbero

state eseguite mediante consegna al difensore (art. 161, comma 1,

cod. proc. pen.);

che una specifica motivazione sul punto era necessaria

riguardando la esatta individuazione della norma da applicare nel

giudizio principale e quindi la rilevanza della questione;

che, infatti, se al momento della dichiarazione o della elezione

di domicilio non fosse stato dato l'avvertimento di cui all'art.

161, comma 1, cod. proc. pen. (come gli atti indurrebbero a

ritenere), sarebbero applicabili, non già il censurato art. 161,

comma 4, ma l'art. 171, lettera e) cod. proc. pen., che prevede, per

questa violazione, la nullità della notificazione eseguita mediante

consegna al difensore, l'art. 157 cod. proc. pen., norma generale per

la prima notificazione all'imputato non detenuto e, in caso di

impossibilità, l'art. 159 cod. proc. pen;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 161, comma 4, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della

Costituzione, dal pretore di Prato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.

Il cancelliere: Milana

ECLI:IT:COST:1998:241 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte