Sentenza n. 241/1999
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/06/1999 · relatore Carlo Mezzanotte
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9
luglio 1997 dalla Corte d'appello di Venezia, iscritta al n. 668 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 9 luglio 1997, la Corte d'appello di Venezia,
nel corso di un procedimento di ricusazione, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa
partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che
abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nei confronti
del medesimo imputato su reato formalmente concorrente, ai sensi
dell'art. 81, comma primo, cod. pen., con quello sul quale è
chiamato a decidere.
Il remittente premette che la dichiarazione di ricusazione è stata
proposta nei confronti dei componenti del Tribunale di Rovigo, in
quanto i fatti addebitati al ricusante (violazione della legge penale
tributaria di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 7
agosto 1982, n. 516) integrerebbero un reato in concorso formale con
il delitto di bancarotta (artt. 223, in relazione all'art. 216, comma
primo, numero 1, e 219 della legge fallimentare) per il quale egli è
già stato giudicato da quel tribunale nella medesima composizione.
Il giudice a quo ricorda che il criterio della "forza della
prevenzione" ha condotto questa Corte a negare che il giudice, il
quale si sia pronunciato sulla res iudicanda, anche solo per valutare
la sussistenza di gravi indizi di reità, possa poi pronunciare o
concorrere a pronunciare sentenza nel medesimo processo, e ad
affermare, con la sentenza n. 371 del 1996, l'incompatibilità del
giudice che si sia espresso in sentenza, sia pure incidenter tantum
sulla posizione collegata di un terzo.
A suo avviso, la situazione prospettata non potrebbe dirsi risolta
dalla citata sentenza n. 371 del 1996 per un duplice ordine di
ragioni: quella sentenza riguarda l'ipotesi in cui il giudice si sia
espresso sulla posizione di un terzo, laddove nel caso di specie si
tratterebbe di pronuncia relativa ad imputato in un precedente
processo, successivamente chiamato a rispondere di reato concorrente
ex art. 81, comma primo, cod. pen.; nella ipotesi in esame il giudice
non si sarebbe anteriormente pronunciato incidenter sulla medesima o
su una connessa imputazione, ma principaliter sulla medesima condotta
oggetto della successiva res iudicanda.
Secondo il remittente, la stessa ratio che ha ispirato la sentenza
n. 371 del 1996 ricorrerebbe nel caso di specie, poiché i medesimi
magistrati, quali membri dello stesso organo giudicante, dopo avere
giudicato l'imputato su un determinato comportamento (integrante il
delitto di bancarotta, per avere, quale amministratore di società
dichiarata fallita, distratto merce per L. 74.994.000 o l'importo
corrispondente a detta merce), "sono chiamati a decidere nei
confronti del medesimo imputato in ordine ad un'accusa che assume
come punto di riferimento fenomenico l'identico comportamento,
seppure sotto un diverso profilo, per ricondurlo a un titolo di reato
formalmente concorrente con quello sul quale si sono già
pronunciati" (il reato di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 516
del 1982, per avere effettuato cessioni per il controvalore di L.
74.994.000, ossia esattamente le cessioni dell'identica merce, senza
fatturarle e senza annotarle nelle scritture contabili obbligatorie).
La Corte d'appello di Venezia osserva che, pur trattandosi di reati
diversi, la prima sentenza ricomprendeva tra le imputazioni quella
concernente la sottrazione della stessa somma oggetto dell'attuale
imputazione e rileva che il tribunale ha fondato l'affermazione della
responsabilità dell'imputato per bancarotta sull'accertamento della
mancata giacenza delle merci, la cui cessione non documentata
costituisce il fulcro della nuova imputazione per violazione della
legge n. 516 del 1982. Considerato in diritto
1. - L'ordinanza di rimessione ha ad oggetto l'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, del quale viene denunciata
l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede
l'incompatibilità alla funzione di giudizio per il giudice che
abbia già pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nei
confronti del medesimo imputato in relazione a un reato formalmente
concorrente, ai sensi dell'art. 81, comma primo, cod. pen., con
quello su cui è chiamato a decidere.
Ad avviso del giudice a quo, la mancata previsione di una causa di
incompatibilità in una situazione in cui lo stesso giudice, dopo
avere deciso su un determinato comportamento (azione od omissione),
sia chiamato a decidere nei confronti del medesimo imputato "in
ordine ad un'accusa che assume come punto di riferimento fenomenico
l'identico comportamento, seppure sotto un diverso profilo, per
ricondurlo a un titolo di reato formalmente concorrente",
contrasterebbe con il principio del giusto processo, desumibile dagli
artt. 3 e 24 della Costituzione, potendo il giudizio essere
condizionato dalla cosiddetta "forza della prevenzione", cioè dalla
naturale tendenza a mantenere fermo un giudizio già espresso.
2. - La questione è fondata.
Il remittente afferma di avere già valutato, in una precedente
sentenza, la responsabilità penale dell'imputato, in quanto chiamato
a giudicare di un reato che assume essere stato realizzato in
concorso formale con altro reato oggetto del precedente giudizio e
con esso, quindi, compenetrato; sicché la sostanza
costituzionalistica del quesito può essere ridotta nei seguenti
termini: se sia consentito che uno stesso fatto venga valutato più
volte in punto di responsabilità penale, in successive sentenze,
dallo stesso giudice nei confronti dello stesso imputato, o se,
invece, una simile eventualità sia contraria al principio del giusto
processo. E in questo caso ci si deve inoltre chiedere quale debba
essere l'istituto del processo penale da utilizzare per ovviare alla
violazione.
L'ultimo quesito, che investe l'identificazione del rimedio da
impiegare, non è stato esplicitamente posto dal remittente, il
quale, sollecitando una sentenza additiva sull'art. 34 cod. proc.
pen., tendente a introdurre una nuova fattispecie di
incompatibilità, sembra escludere che tale rimedio possa essere
ricercato soltanto nell'ambito degli istituti della astensione e
della ricusazione. E tuttavia, per rendere più agevole
l'inquadramento della ratio decidendi della presente pronuncia
nell'ormai cospicuo contesto della giurisprudenza costituzionale in
materia, anche questo profilo deve essere affrontato, poiché questa
Corte ha già più volte affermato che alla tutela del principio del
giusto processo sono ordinate non soltanto le incompatibilità
determinate da atti compiuti nel procedimento (art. 34 cod. proc.
pen.), ma anche l'astensione (art. 36) e la ricusazione (art. 37),
questi ultimi istituti essendo finalizzati, al pari delle prime, alla
garanzia dell'imparzialità del giudice, intesa come terzietà, non
pregiudizio.
3. - Benché le varie figure di incompatibilità previste dall'art.
34 siano destinate a risolversi in altrettante cause di astensione e
di ricusazione, il tratto caratteristico che le accomuna,
distinguendole da queste, sta nella loro vocazione ad essere assunte,
a ulteriore garanzia contro il rischio di pregiudizio del giudice,
come criterio di organizzazione preventiva dell'esercizio delle
funzioni giurisdizionali, cosicché il principio di indipendenza
abbia uno svolgimento fisiologico e si atteggi, nel sistema
processuale penale, prima ancora che come diritto delle parti ad un
giudice terzo o come diritto-dovere del giudice a veder assicurata la
sua posizione di terzietà, come modo d'essere della giurisdizione.
Nella giurisprudenza costituzionale è peraltro chiaro che
l'esigenza di una preventiva organizzazione della terzietà del
giudice come emanazione del principio del giusto processo è
ragionevolmente assunta solo se riferita, di regola, ad un medesimo
procedimento e a funzioni tipiche definibili in astratto, e non anche
al concreto contenuto degli atti nei quali tali funzioni si
estrinsecano (sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997): altrimenti,
nella varietà delle relazioni che possono instaurarsi tra
procedimenti distinti, e nella molteplicità dei contenuti che gli
atti di giurisdizione sono in essi suscettibili di assumere, l'intera
materia delle incompatibilità verrebbe dispersa in una casistica
senza fine, sì da rendere vano ogni tentativo di realizzare quella
terzietà in via preventiva sul piano organizzativo.
4. - A questo criterio distintivo, che, pur nella unitaria
finalità garantistica che le ispira, rende non completamente
fungibili le discipline poste dagli artt. 34, da un lato, e 36 e 37
cod. proc. pen., dall'altro, la Corte si è generalmente attenuta,
giacché nelle numerose sentenze in materia di incompatibilità è
stata assecondata la scelta del legislatore di riferire il
pregiudizio all'avvenuto esercizio di funzioni nello stesso
procedimento, sul presupposto che solo in questi casi l'esigenza di
terzietà del giudice possa essere apprezzata fin dal momento della
formazione dei collegi e degli uffici giudicanti, possa essere quindi
soddisfatta con tempestive deroghe alle tabelle o agli ordinari
criteri di assegnazione degli affari e non resti affidata soltanto
all'iniziativa del singolo giudice o delle parti. Negli altri casi,
nei quali il pregiudizio consegua all'esercizio di funzioni in un
diverso procedimento, lo strumento di tutela del principio del giusto
processo si attiene, di norma, alla sola area degli istituti
dell'astensione e della ricusazione.
5. - L'anzidetta scelta sistematica, alla quale è improntata la
disciplina positiva, non è contraddetta dalla sentenza n. 371 del
1996, nella quale il principio del giusto processo ha condotto a
configurare una incompatibilità che non consegue all'esercizio di
funzioni in un medesimo procedimento, ma ad atti compiuti in un
procedimento diverso, essendosi dichiarato illegittimo l'art. 34,
comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui non
prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un
imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare
una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale
la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua
responsabilità penale sia già stata comunque valutata.
Le ragioni che in quella sentenza hanno portato a disattendere il
criterio sistematico risultante dal codice di procedura penale ed
hanno imposto una diversa collocazione dello strumento di tutela del
principio del giusto processo sono state già spiegate da questa
Corte: di fronte all'eventualità che un medesimo giudice - persona
fisica ritornasse con una sentenza successiva su valutazioni di
responsabilità già compiute in una precedente sentenza penale,
appariva necessario che il principio di terzietà - non pregiudizio
si dispiegasse al pieno delle sue capacità qualificatorie, così da
far ritenere pregiudicanti, e quindi motivo di incompatibilità, le
valutazioni espresse dal giudice in un precedente procedimento
penale, che era sì formalmente diverso ma riguardava una vicenda
sostanzialmente unitaria (sentenze nn. 306, 307, 308 del 1997) che
avrebbe potuto, ed anzi normalmente dovrebbe, essere giudicata nel
medesimo contesto processuale. In simili casi l'onere di
organizzazione preventiva che si è venuto ad imporre
all'amministrazione della giustizia penale appare certo impegnativo,
ma congruo rispetto all'entità dei principi in gioco.
6. - A più forte ragione l'esigenza di un dispiegamento del
principio del giusto processo al più alto grado delle sue
potenzialità, e con esso l'onere di organizzazione preventiva
dell'esercizio della funzione di giudizio, va affermata nella
presente fattispecie. Se infatti nella sentenza n. 371 del 1996 si è
ritenuto che l'incompatibilità debba essere estesa all'ipotesi in
cui il giudice abbia pronunciato o concorso a pronunciare una
precedente sentenza nella quale, per quello stesso fatto, siano state
comunque compiute valutazioni incidenter tantum in ordine alla
responsabilità penale di un terzo estraneo al processo, non può non
essere affermata, quale garanzia indefettibile della terzietà,
l'incompatibilità del giudice che in una precedente sentenza abbia
già valutato o concorso a valutare il medesimo fatto ai fini della
responsabilità penale, non di un terzo, ma di quello stesso
imputato.
Deve perciò essere dichiarata l'illegittimità costituzionale, per
contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 34,
comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un
imputato il giudice che abbia già giudicato con sentenza quello
stesso imputato per il medesimo fatto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non
possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice
che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nei confronti
di quello stesso imputato per il medesimo fatto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:241 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte