Corte costituzionale

Ordinanza n. 241/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/2001 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa

il 27 luglio 2000 dal giudice istruttore presso il tribunale di Gela

nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Licalsi Liliana e la

S.A.I. S.p.a. ed altri, iscritta al n. 710 del registro ordinanze

2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48,

1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il giudice istruttore presso il tribunale di Gela,

con ordinanza emessa il 27 luglio 2000, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 269, secondo comma, del codice di procedura

civile, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine

perentorio entro il quale il convenuto deve notificare la citazione

al terzo chiamato in causa;

che il rimettente premette in fatto che il giudizio, avente

ad oggetto il risarcimento dei danni da incidente stradale cagionato

da veicolo non identificato, è stato instaurato nei confronti della

società assicuratrice designata dal fondo di garanzia per le vittime

della strada, la quale, sostenendo che i danni erano stati aggravati

dalla non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico subito

dall'attrice, ha chiesto di chiamare in causa l'ente gestore della

clinica; che il predetto ente, costituitosi in giudizio, ha chiesto

di chiamare in causa il chirurgo responsabile dell'intervento; che il

chirurgo, a sua volta, ha chiesto il differimento della prima udienza

per chiamare in garanzia la propria compagnia assicuratrice ed ha poi

reiterato tale istanza, non avendo provveduto a citare il terzo per

l'udienza a tal fine differita;

che il rimettente, dovendo decidere circa la concessione di

un nuovo termine per la chiamata in causa del terzo, dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, cod. proc.

civ., anzitutto per la ingiustificata disparità di trattamento tra

attore e convenuto, in quanto soltanto il primo è tenuto al rispetto

del termine perentorio fissato dal giudice per la citazione del

terzo, mentre il secondo può reiterare la richiesta di differimento

dell'udienza, qualora non abbia provveduto alla citazione;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma in esame

contrasterebbe anche con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, in

quanto consente al convenuto di reiterare la richiesta di fissazione

della nuova udienza per la chiamata del terzo, rendendo così il

convenuto stesso arbitro dei tempi e della dinamica del processo, in

violazione sia del principio di ragionevole durata del giudizio che

del diritto di difesa dell'attore;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la infondatezza della questione.

Considerato che dalle premesse in fatto contenute nell'ordinanza

di rimessione risulta chiaramente come la parte che deve notificare

la citazione al terzo e che a tal fine ha chiesto la concessione di

un nuovo termine non sia l'originario convenuto, bensì uno dei terzi

chiamati in causa;

che la norma disciplinante la fattispecie concreta deve

individuarsi nell'art. 271 del codice di procedura civile, il quale

espressamente statuisce le modalità della chiamata in causa ad opera

del terzo, con rinvio al terzo comma dell'art. 269 del medesimo

codice;

che la questione di legittimità costituzionale del secondo

comma dell'art. 269 cod. proc. civ.risulta quindi inammissibile per

difetto di rilevanza, non essendo la disposizione impugnata

applicabile nelgiudizio a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, del codice

di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111

della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di

Gela con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:241 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte