Sentenza n. 242/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1982 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 497/1974
- art. 12legge 497/1974
- art. 10legge 497/1974
usata come parametro
- art. 699Codice penale
- art. 3Costituzione
- art. 2legge 895/1967
- art. 4legge 895/1967
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, 12 e
14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la
criminalità), in relazione agli artt. 2 e 4 della legge 2 ottobre
1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), ed all'art.
699 del codice penale (Porto abusivo di armi), promosso con ordinanza
emessa il 24 novembre 1975 dal Tribunale di Varese, nel procedimento
penale a carico di Canale Remiro Bruno, iscritta al n. 265 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 145 del 3 giugno 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1982 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Canale Remiro Bruno,
imputato del reato di cui agli artt. 81 c.p., 14 legge 14 ottobre 1974,
n. 497, e 2 legge 18 aprile 1975, n. 110, per avere, in esecuzione di
un medesimo disegno criminoso, detenuto illegalmente e portato nella
propria autovettura una pistola lanciarazzi, il Tribunale di Varese ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 14, 12 e 10 della legge 14
ottobre 1974, n. 497, correlati agli artt. 2 e 4 della legge 2 ottobre
1967, n. 895, ed all'art. 699 c.p., nella parte in cui tali norme
puniscono come semplice contravvenzione il porto di arma comune da
sparo, fuori della propria abitazione ed in luoghi diversi da quelli
pubblici o aperti al pubblico e come delitto, invece, la mera
detenzione della predetta arma.
Secondo il giudice a quo, la "nuova disciplina" che equipara, ad
eccezione della misura della pena, le armi comuni da sparo a quelle da
guerra (art. 14 legge n. 497 del 1974) riguarderebbe unicamente le
ipotesi di porto in luogo pubblico o aperto al pubblico; viceversa, il
porto fuori della propria abitazione, ma "come, nella specie, in luogo
esposto al pubblico", quale è una autovettura, rimarrebbe disciplinato
dalla norma dell'art. 699 c.p. che contempla una fattispecie
semplicemente contravvenzionale.
D'altro canto, poiché nella fattispecie concreta la mera
detenzione dell'arma appare assorbita nel porto della stessa arma, ne
deriverebbe che un reato indubbiamente più grave come il porto fuori
della propria abitazione, anche se in luoghi non pubblici né aperti al
pubblico, verrebbe punito come semplice contravvenzione, mentre la
detenzione in esso assorbita viene ad essere punita come un grave
delitto.
Tutto ciò si sostanzierebbe in una grave lesione del principio di
eguaglianza, in quanto colui che porta un'arma comune da sparo fuori
della propria abitazione in luoghi diversi da quelli pubblici o aperti
al pubblico, sussistendo le condizioni per l'assorbimento della
detenzione nel porto, viene punito come semplice contravventore, mentre
chi detenga, senza portarla, un'arma del medesimo tipo viene punito
come autore di un grave delitto: una disparità di trattamento non
giustificata da una diversità di situazioni giuridiche, posto che lo
stesso legislatore considera il porto delitto ben più grave della
detenzione nel caso che esso avvenga in luogo pubblico o aperto al
pubblico.
L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 3 giugno 1976.
È intervenuta avanti a questa Corte la Presidenza del Consiglio
dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello
Stato, ed ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.
Deduce in primo luogo l'Avvocatura che la nozione di "luogo esposto
al pubblico" è stata elaborata con esclusivo riguardo al reato di atti
osceni di cui all'art. 527 c.p.: pertanto, il legislatore, quando, con
l'art. 14 della legge n. 497 del 1974, si è riferito ai luoghi
pubblici o aperti al pubblico, "ha inteso chiaramente, in applicazione
del principio generale di specialità, punire in modo differenziato e
notevolmente più pesante tutte le ipotesi di porto abusivo di armi
comuni da sparo in luogo pubblico o aperto al pubblico, configurabili
in precedenza nell'ambito della previsione di cui all'art. 699 c.p.".
Ne consegue che il porto d'arma, quando ci si avvalga di
un'autovettura come strumento di trasporto, è porto in luogo pubblico
o aperto al pubblico a seconda di dove circoli l'autovettura stessa, la
quale funge perciò da mezzo nella commissione del delitto, che in
tanto sussiste in quanto sia pubblico o aperto al pubblico il luogo in
cui la circolazione (e, quindi, il porto dell'arma) avviene.
In secondo luogo, anche ad accogliere l'orientamento
giurisprudenziale secondo cui il reato di porto assorbe quello di
detenzione (del che è fortemente da dubitare, trattandosi di condotte
cronologicamente coesistenti, ma a contenuto materiale chiaramente
differenziato), tale assorbimento si potrebbe determinare, tutt'al
più, tra l'art. 699 e l'art. 697 c.p., e non anche tra l'art. 699 c.p.
e l'art. 10 della legge n. 497 del 1974: sarebbe "contro ogni canone
di corretta soluzione di un preteso problema di concorso apparente di
norme" far assorbire "un'ipotesi criminosa più grave in un'ipotesi
criminosa meno grave". Considerato in diritto :
1. - Il Tribunale di Varese dubita che il combinato disposto "degli
artt. 14, 12 e 10 legge 14 ottobre 1974, n. 497, in relazione agli
artt. 2 e 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed all'art. 699 c.p., nella
parte in cui punisce come semplice contravvenzione il porto di arma
comune da sparo, fuori della propria abitazione ed in luoghi diversi da
quelli pubblici o aperti al pubblico, e come delitto la mera
detenzione", sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Più
precisamente, il fatto che la detenzione illegale di un'arma comune da
sparo integri sempre l'ipotesi delittuosa di cui agli artt. 14 e 10
legge 14 ottobre 1974, n. 497, in relazione all'art. 2 legge 2 ottobre
1967, n. 895, mentre il porto illegale di un'arma comune da sparo
integrerebbe l'ipotesi delittuosa di cui agli artt. 14 e 12 legge 14
ottobre 1974, n. 497, in relazione all'art. 4 legge 2 ottobre 1967, n.
895, soltanto quando tale porto avvenga in luogo pubblico o aperto al
pubblico (limitandosi a dar vita all'ipotesi contravvenzionale di cui
all'art. 699 c.p. allorché, invece, esso avvenga fuori della propria
abitazione in luoghi diversi da quelli pubblici o aperti al pubblico),
si tradurrebbe, ad avviso del giudice a quo, in una disparità di
trattamento non ragionevolmente giustificabile. E ciò non solo e non
tanto perché il porto illegale di un'arma fuori della propria
abitazione, anche se in luoghi non pubblici né aperti al pubblico,
sarebbe "un reato indubbiamente più grave" della semplice detenzione,
come dimostra lo stesso legislatore con il "considerare il porto ben
più grave reato della detenzione tanto da averlo trasformato in
delitto nel caso che esso avvenga in luogo pubblico o aperto al
pubblico"; quanto e soprattutto perché "nella fattispecie che ne
occupa" il porto abusivo "appare assorbente rispetto alla mera
detenzione", con la conseguenza che quest'ultima, se venisse ravvisata
di per sé sola, risulterebbe punita più gravemente della detenzione
"assorbita" nel porto al di fuori della propria abitazione, in luoghi
non pubblici né aperti al pubblico, dell'arma indebitamente detenuta.
2. - Il riferimento dell'ordinanza di rimessione alla "fattispecie
che ne occupa", utilizzato per motivare la prospettazione della
questione in esame, impone un'attenta analisi della fattispecie
concreta, ai fini appunto dell'esatta individuazione dei termini della
questione dedotta, oltreché, ovviamente, in ordine alla sua rilevanza.
Tale analisi permette di evidenziare, innanzi tutto, che la tesi
dell'"assorbimento" della detenzione illegale da parte del porto
illegale, propugnata dalla stessa ordinanza nei sensi già ricordati,
trova il suo punto d'avvio nell'esistenza di un'accusa contestata
mediante addebito all'imputato sia del fatto della detenzione illegale
sia del fatto del porto illegale, pur uniti dal vincolo della
continuazione (art. 81 c.p.): una imputazione, cioè, la cui duplicità
di contenuto il giudice a quo sembra ritenere non configurabile nella
specie, invocando al riguardo l'insegnamento della Corte di cassazione.
Ma, prima ancora di verificare, ammesso che ciò occorra, quale sia
l'effettivo atteggiarsi dei rapporti tra detenzione e porto abusivi
nella giurisprudenza della Corte di cassazione, un'ulteriore analisi si
rende comunque necessaria, data l'influenza che sulla soluzione dei
problemi coinvolgenti le articolate tematiche del concorso di norme e
del concorso di reati non possono non avere le modalità del singolo
caso concreto: il che è tanto più vero quando viene in gioco
l'intricata materia della legislazione sulle armi, con il susseguirsi
ed incrociarsi delle sue leggi speciali, con le varie tipologie degli
strumenti offensivi, con la molteplicità delle ipotesi diversamente
combinabili.
Da questa più approfondita, indispensabile, analisi della
"fattispecie che ne occupa" emerge, fra l'altro, che oggetto della
detenzione e del porto abusivo è qui una pistola lanciarazzi completa
anche di caricatore, un'arma considerata da sparo ai sensi dell'art. 2,
terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, norma pure essa richiamata
nel capo d'imputazione, e che il porto di tale arma "fuori della
propria abitazione" è avvenuto "in luogo esposto al pubblico" e, più
in particolare, "a bordo della propria autovettura".
La questione sottoposta al vaglio della Corte va, quindi,
ridimensionata, anche ai fini della rilevanza, nel senso che il
combinato disposto eventualmente in contrasto con l'art. 3 Cost.
dev'essere inteso con riferimento non ad un generico porto illegale di
un'arma comune da sparo "fuori della propria abitazione" in qualsiasi
luogo diverso "da quelli pubblici o aperti al pubblico", bensì al
porto di un'arma comune da sparo in quel particolare luogo esposto al
pubblico che è un'autovettura: la situazione, appunto, dalla quale ha
preso le mosse ed alla quale guarda l'ordinanza di rimessione nel
prospettare il presente dubbio di legittimità costituzionale. In
sintesi, si tratta di accertare se sia in contrasto con l'art. 3 Cost.
il combinato disposto che, secondo il giudice a quo, punisce come
semplice contravvenzione il porto di arma comune da sparo a bordo di
un'autovettura e come delitto la mera detenzione della stessa arma.
3. - La questione non è fondata perché l'ordinanza di rimessione
adotta quale presupposto un'interpretazione della normativa riguardante
il porto illegale di armi che è sempre stata disattesa dalla Corte di
cassazione. Da anni, anzi da sempre, la sua giurisprudenza è costante
nel ritenere che l'ipotesi delittuosa di cui agli artt. 14 e 12 legge
14 ottobre 1974, n. 497, in relazione all'art. 4 legge 2 ottobre 1967,
n. 895, trova applicazione anche nei casi di porto abusivo di un'arma
comune da sparo a bordo di un'autovettura, solo che l'arma sia in
condizioni di funzionalità e disponibilità, con conseguente
esclusione dell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 699 c.p. Il
diritto vivente è, quindi, agli antipodi dell'interpretazione
prospettata dal giudice a quo, così da far venir meno già in
partenza, allorché si tratti di un'arma da sparo portata su
un'autovettura, la base stessa per un discorso in termini di disparità
tra il porto-contravvenzione e la detenzione-delitto.
Del resto, il problema interpretativo risolto dalla Corte di
cassazione in termini antitetici a quelli prospettati dal giudice a quo
non è nuovo, nel senso che non è nato con la legge 14 ottobre 1974,
n. 497. Fin dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, un analogo problema si
era posto per le armi da guerra, divenute già allora oggetto di
ipotesi delittuose sia per il caso di detenzione (art. 2) sia per il
caso di porto in luogo pubblico od aperto al pubblico (art. 4), ed era
stato risolto dalla Corte di cassazione nel senso di ricondurre anche
il porto di tali armi a bordo di un'autovettura nell'ambito dell'art. 4
legge 2 ottobre 1967, n. 895, anziché nell'ambito dell'art. 699 c.p.
Due sono le linee argomentative, peraltro convergenti in quanto non
in alternativa, di cui si avvale la Corte di cassazione per confutare
la tesi contraria a ritenere applicabili al porto illegale di armi su
un autovettura gli artt. 14 e 12 legge 14 ottobre 1974, n. 497,
correlati all'art. 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895.
Considerato che tale tesi, imperniata soprattutto sulla
differenziazione tra luogo pubblico, luogo aperto al pubblico e luogo
esposto al pubblico, ricorrente con frequenza nel codice penale (artt.
299, 527, 654, 657, 663, secondo comma, 666, 667, 726, primo comma,
727, secondo comma, c.p.), intende il riferimento all'"in luogo
pubblico o aperto al pubblico" da parte degli artt. 4 legge 2 ottobre
1967, n. 895, e 12 legge 14 ottobre 1974, n. 497, in senso strettamente
letterale, così da escludere l'applicabilità ai luoghi esposti al
pubblico, comprese, quindi, le autovetture (v., del resto, artt. 352,
404, 405, 660, 663, primo comma, 670, 688, 689, 690, 718, 720, 725,
726, secondo comma, c.p.), il primo iter argomentativo si preoccupa di
sottolineare - con più particolare riguardo al reato di atti osceni
(art. 527 c.p.) ed al reato di atti contrari alla pubblica decenza
(art. 726 c.p.), cioè ai reati in ordine ai quali la nozione di luogo
esposto al pubblico è stata maggiormente approfondita - quale
differenza intercorra tra l'estremo della pubblicità ai fini del reato
di porto illegale di armi od esplosivi e l'estremo della pubblicità ai
fini dei reati concernenti il pudore. Mentre in questi - precisa la
Corte di cassazione - l'estremo della pubblicità è in funzione della
tutela della riservatezza di taluni atti e, perciò, della necessità
di evitare che gli stessi possano essere visti da altri, nel porto
illegale di armi od esplosivi l'estremo della pubblicità è in
funzione della maggior pericolosità che tale porto presenta ove
avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico, a nulla rilevando in
contrario che il porto avvenga percorrendo in autovettura una pubblica
via. Qui l'autovettura non costituisce il luogo in cui viene commesso
il reato, quanto il mezzo del quale l'agente si è servito per
perpetrarlo, "portando", appunto, grazie ad essa l'arma o l'esplosivo
in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Il secondo iter argomentativo muove dalla premessa che, per la
configurabilità del reato di porto d'armi in luogo pubblico o aperto
al pubblico, non è richiesto che l'arma sia "portata addosso" dal reo
in un luogo avente tale carattere di pubblicità, bastando che in un
luogo del genere la stessa si trovi nella diretta disponibilità
dell'agente con possibilità di concreta utilizzazione, e ne trae la
conseguenza che il reato in discussione sussiste quando l'arma sia
portata nell'interno di un'autovettura che circoli o comunque si trovi
in luogo pubblico o aperto al pubblico, con concreta possibilità di
pronta utilizzazione.
In conclusione, e qui le due linee argomentative si trovano a
convergere, ciò che conta, trattandosi di un reato di pericolo, non è
il mezzo usato per il porto in luogo pubblico od aperto al pubblico,
bensì la relazione tra l'oggetto e l'agente, tale da consentire a
quest'ultimo di mettere agevolmente in atto quelle azioni la cui
concreta possibilità costituisce di per sé solo pericolo.
Questa corretta interpretazione della norma, reiteratamente
ribadita dalla Corte di cassazione, con l'escludere la denunciata non
razionale disparità di trattamento fra il porto illegale e la
detenzione illegale di armi, fa, dunque, cadere il presupposto della
dedotta questione di legittimità, dimostrandone non soltanto
l'infondatezza, ma rendendo, altresì, superflua ogni ulteriore
considerazione sul problema dei rapporti tra la detenzione illegale di
un'arma ed il porto illegale di essa a bordo di un'autovettura,
problema prospettato dal giudice a quo sulla base del preteso
assorbimento della detenzione-delitto nel porto-contravvenzione, reato
che, anche a tutto concedere quanto all'assorbimento, è da vedersi,
invece, come porto-delitto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 14, 12 e 10 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, in
relazione agli artt. 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed
all'art. 699 c.p., come sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale di Varese con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:242 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte