Sentenza n. 242/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 38legge 526/1982
usata come parametro
- art. 136Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 31legge 468/1978
- art. 40legge 119/1981
citata
- art. 38legge 468/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma
secondo e terzo, della legge 7 agosto 1982, n. 526 recante
"Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia", promosso con
ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta, notificato il 7 settembre
1982, depositato in cancelleria il 14 successivo ed iscritto al n. 39
del registro ricorsi 1982.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1985 il Giudice relatore
Livio Paladin;
uditi l'avv. Gustavo Romanelli per la regione ricorrente, e
l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 7 settembre 1982, la Regione
autonoma della Valle d'Aosta ha chiesto che la Corte dichiari
l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, secondo e terzo comma,
della legge 7 agosto 1982, n. 526 (intitolata "Provvedimenti urgenti
per lo sviluppo dell'economia").
La ricorrente censura le norme impugnate, per aver preso in
considerazione le sole "entrate proprie" delle Regioni Sicilia e
Trentino-Alto Adige (nonché Province autonome di Trento e Bolzano),
esonerandole dall'applicazione degli artt. 31 della legge n. 468 del
1978 e 40 della legge n. 119 del 1981: senza affatto menzionare le
corrispondenti entrate delle altre Regioni a statuto speciale, compresa
la Valle d'Aosta che pur si troverebbe, sotto questo aspetto, "in
condizione analoga" (se non "poziore") rispetto alla Sicilia ed al
Trentino-Alto Adige. Con ciò, sarebbero stati anzitutto violati gli
artt. 136 della Costituzione e 50 dello Statuto della Valle, avendo
questa Corte già dichiarato - mediante la sentenza n. 95 del 1981 -
l'illegittimità costituzionale del citato art. 31 della legge n. 468,
per quanto concerneva la Regione Valle d'Aosta. Se, dunque, l'art. 38
della sopravvenuta legge n. 526 dovesse interpretarsi nel senso di aver
reso applicabile alla Valle l'art. 31, esso si porrebbe in evidente
contrasto con il giudicato della Corte e sarebbe comunque viziato per
le medesime ragioni allora evidenziate dalla predetta sentenza.
Ma, anche nella parte in cui le norme impugnate richiamano l'art.
40 della legge n. 119 del 1981, che vieta alle Regioni di mantenere
presso le aziende di credito disponibilità superiori al 12% delle
entrate previste dai loro bilanci di competenza, le norme stesse non
potrebbero applicarsi alla Valle, tanto più che il quarto comma
dell'art. 40 fa espressa eccezione per i fondi destinati alle Regioni
a statuto speciale. Ne segue che un'interpretazione adeguatrice del
denunciato art. 38 toglierebbe "motivo di doglianza" alla Regione
ricorrente; mentre, se dovesse prevalere l'interpretazione opposta,
occorrerebbe affermarne l'illegittimità costituzionale, sempre per
contrasto con l'art. 136 della Costituzione e con l'art. 50 dello
Statuto speciale. Una legge ordinaria successiva non potrebbe infatti
- come già rilevato da questa Corte - porsi in contrasto con
l'ordinamento finanziario della Valle, in quanto adottato d'intesa fra
lo Stato e la Regione.
Per altro, la ricorrente aggiunge che, in tal caso, sarebbe anche
violato l'art. 3 della Costituzione, perché si opererebbe "una
discriminazione in danno della Regione Valle d'Aosta priva di qualunque
ragionevolezza". Ed occorrerebbe allora, per sanare il vizio, disporre
l'inclusione della Regione medesima nell'ambito della normativa
denunciata.
2. - Il costituito Presidente del Consiglio dei ministri contesta
viceversa, in primo luogo, che le norme impugnate contraddicano la
citata sentenza n. 95 del 1981. Nel far riferimento all'art. 31 della
legge n. 468 del 1978, le norme stesse avrebbero soltanto eliminato le
"incertezze interpretative" riguardanti il regime delle entrate proprie
della Sicilia e del Trentino-Alto Adige, senza affatto estendere il
campo di applicazione di tale disciplina, al di là di quanto risultava
nell'ordinamento precedente.
Diverso è il discorso dell'Avvocatura dello Stato, circa l'art. 40
della legge n. 119 del 1981, come richiamato dall'art. 38 della legge
526 del 1982: l'art. 40 non concernerebbe, infatti, la "corresponsione
alle regioni delle somme ad esse spettanti", bensì riguarderebbe
"esclusivamente i limiti da osservare nei depositi presso le aziende di
credito". Anche da questo lato, comunque, le norme censurate non
avrebbero affatto innovato quanto all'ambito di applicazione
dell'articolo stesso, non impugnato a suo tempo dalla Valle, sicché il
ricorso dovrebbe considerarsi inammissibile per tardività. Ma il
ricorso sarebbe anche infondato, sia perché la citata pronuncia della
Corte e l'art. 50 dello Statuto speciale non interesserebbero la
prevista "limitazione all'utilizzazione dei depositi bancari", sia
perché le entrate proprie della Sicilia e del Trentino-Alto Adige, cui
si riferiscono il secondo e il terzo comma del denunciato art. 38, non
proverrebbero dal bilancio dello Stato o avrebbero "natura e
destinazioni speciali".
3. - In una memoria depositata alla vigilia della pubblica udienza,
la Regione ricorrente insiste nell'assunto che la censurata disciplina,
riferendosi soltanto alla Sicilia ed al Trentino-Alto Adige, "appare
tale da poter essere interpretata (o comunque da poter ingenerare il
dubbio) che viceversa le norme in essa richiamate si applicano alle
altre regioni a statuto speciale, comprese quelle a cui le norme stesse
non erano fino allora applicabili": il che dimostrerebbe l'interesse
della Valle "a sentir dichiarare" - quanto meno in via interpretativa -
"che tali norme erano e rimangono inapplicabili nei suoi confronti". In
particolare, ciò varrebbe per l'art. 31 della legge n. 468 del 1978:
come sottolinea la memoria, parrebbe infatti "potersi concludere che
entrambe le parti concordano nel ritenere che a seguito della sentenza
n. 95 del 1981, l'art. 31... è divenuto inapplicabile nei confronti
della Regione Valle d'Aosta e che tale inapplicabilità permane anche
dopo l'entrata in vigore dell'art. 38 della legge n. 526 del 1982".
Tuttavia, analogamente dovrebbe concludersi - contro l'avviso
dell'Avvocatura dello Stato - anche per l'art. 40 della legge n. 119
del 1981. Sarebbe infatti decisiva la considerazione che l'art. 40
"individua i soggetti nei cui confronti trova applicazione la
previsione del primo comma attraverso il richiamo all'art. 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 468"; né si potrebbe negare il "collegamento
fra l'obbligo di tenere le disponibilità in conti correnti con il
Tesoro e il divieto di mantenere disponibilità (se non entro precisi
ristretti limiti) presso le aziende di credito".
D'altronde, la difesa regionale osserva che, diversamente, si
determinerebbe un chiaro contrasto fra l'ordinamento finanziario della
Valle ed il nuovo regime delle "liquidità finanziarie della Regione
presso aziende di credito". Per rendere applicabile il regime stesso
alla Valle d'Aosta, occorrerebbe pertanto un apposito accordo fra lo
Stato e la Regione, ai sensi dell'art. 50, terzo comma, del rispettivo
Statuto speciale.
In ogni caso - conclude la memoria - le situazioni in cui si
trovano la Valle d'Aosta da un lato, la Sicilia ed il Trentino- Alto
Adige dall'altro, sono sul punto "del tutto omogenee"; sicché non
troverebbe fondamento giustificativo un'interpretazione diversa da
quella che la Regione prospetta. Considerato in diritto :
1. - L'art. 38, secondo e terzo comma, della legge 7 agosto 1982,
n. 526 - cui si riferisce il ricorso in esame - prevede, da un lato,
che "agli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e 10
della legge 26 aprile 1982, n. 181, non sono computabili le somme
costituenti entrate della regione Sicilia a norma dell'art. 36 dello
Statuto della regione stessa e del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e quelle alla medesima dovute o
versate a norma dell'art. 38 di detto statuto, nonché quelle
costituenti entrate proprie della regione Trentino-Alto Adige e delle
province autonome di Trento e Bolzano"; e, d'altro lato, precisa che
"alle somme anzidette non si applicano le disposizioni recate dagli
artt. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 40 della legge 30 marzo
1981, n. 119". Tale disciplina viene congiuntamente impugnata - in
sostanza - per non aver menzionato le entrate delle altre Regioni a
statuto speciale, fra cui la ricorrente Valle d'Aosta, così
discriminandola rispetto alla Sicilia ed al Trentino-Alto Adige, in
violazione di una serie di precetti costituzionali e statutari.
Ma l'oggetto dell'impugnazione rimane duplice. Sotto un primo
profilo, cioè, la legittimità delle norme in discussione viene
contestata, se ed in quanto si possa desumerne che l'art. 31 della
legge n. 468 del 1978, riguardante il regime delle "giacenze di
tesoreria delle regioni", ridivenga applicabile alla Valle d'Aosta,
malgrado l'opposta decisione adottata dalla Corte mediante la sentenza
n. 95 del 1981. Sotto un secondo profilo, le norme stesse sono invece
denunciate nella parte concernente il richiamo all'art. 40 della legge
n. 119 del 1981 (relativamente alle disponibilità depositabili dalle
Regioni presso aziende di credito), in riferimento agli artt. 3 e 136
Cost., 12 e 50 dello Statuto speciale.
Per contro, nessuna contestazione specifica investe il secondo
comma dell'impugnato art. 38, nella parte in cui si fa richiamo
all'art. 10 della legge n. 181 del 1982 (circa il riparto delle somme
spettanti alle Regioni ed alle Province ad autonomia differenziata, per
il finanziamento dei consultori familiari, per la prevenzione e la cura
delle tossicodipendenze, per la protezione della maternità e
dell'infanzia). Su questo punto, infatti, la ricorrente ritorna a
dolersi della "discriminazione" che sarebbe stata operata in suo danno,
ma senza affatto chiarire in che consisterebbe la discriminazione
stessa.
2. - Quanto al primo ordine di problemi, la difesa della Regione e
l'Avvocatura dello Stato concordano giustamente nell'escludere che le
norme impugnate valgano a riestendere, coinvolgendo la Valle d'Aosta,
l'ambito di applicabilità dell'art. 31 della legge n. 468 del 1978.
Nella sua versione originaria, il primo comma di tale articolo
prevedeva - in effetti - che tutte le Regioni, a statuto ordinario e
speciale, avessero "l'obbligo di tenere le disponibilità liquide,
limitatamente alle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente
dal bilancio dello Stato, in conti correnti non vincolati con il
Tesoro". Ma la norma stessa è stata dichiarata costituzionalmente
illegittima, appunto nei riguardi della Valle, mediante la predetta
sentenza n. 95 del 1981: che l'ha ritenuta incompatibile con l'art. 50,
terzo comma, del relativo Statuto, per essere stata adottata in difetto
del necessario "accordo con la giunta regionale" e per aver
contraddetto, comunque, i disposti della legge 6 dicembre 1971, n.
1065, sull'ordinamento finanziario di quella Regione. Sicché la
rinnovata applicazione dell'art. 31, primo comma, determinerebbe in tal
senso - come è stato osservato nel ricorso - la congiunta violazione
dell'art. 50 dello Statuto speciale e dell'art. 136 della Costituzione.
Per altro, nulla consente di ritenere che la normativa impugnata
debba interpretarsi in questi termini. Al contrario, fin dal periodo
intercorrente fra la pronuncia ed il deposito della sentenza n. 95 del
1981, è entrato in vigore l'art. 40, quarto comma, della legge 30
marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), che ha novellato l'art.
31, primo comma, della legge n. 468, ma introducendo un'espressa
eccezione "per i fondi di cui all'art. 38 dello statuto della Regione
siciliana, nonché per quelli destinati alle altre regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in base ai
rispettivi statuti". Mentre l'art. 38, secondo e terzo comma, della
legge n. 526 del 1982 si è limitato - sul punto - a garantire più
compiutamente, (o con una maggiore precisione) la Regione Sicilia: la
quale, da un lato, s'era vista respingere il proprio ricorso avverso
l'art. 31 della legge n. 468, sempre in virtù della sentenza n. 95 del
1981; e, d'altro lato, non era stata esplicitamente esentata
dall'applicazione di tale disciplina - in conseguenza del citato art.
40, quarto comma, della legge n. 119 - se non "per i fondi di cui
all'art. 38 dello statuto", cioè con riguardo alle somme annualmente
versate dallo Stato "a titolo di solidarietà nazionale".
Così ricostruite, dunque, le norme in esame non incorrono in
alcuno dei prospettati vizi di legittimità costituzionale.
3. - Quanto alla seconda delle due problematiche sollevate dal
ricorso, l'impugnativa dev'essere respinta. È senza fondamento,
infatti, che la difesa della Regione si appella anche in tal senso alla
giurisprudenza della Corte, tornando ad invocare - in particolar modo -
la sentenza n. 95 del 1981.
Nel quadro della complessa disciplina dettata dall'art. 40 della
legge n. 119, vanno tenute accuratamente distinte le disposizioni del
primo e del quarto comma: altro essendo il regime complessivo delle
disponibilità che gli enti già indicati dall'"originario primo comma
dell'art. 31 della legge n. 468 possono mantenere... a qualunque titolo
presso le aziende di credito"; ed altro la sorte specificamente
riservata alle somme provenienti dal bilancio dello Stato e destinate
ad affluire negli appositi conti intestati alle Regioni presso le
tesorerie dello Stato. Nella sentenza n. 95 del 1981, la Corte ha
affrontato unicamente il secondo e non il primo ordine di questioni.
Viceversa, è nella sentenza n. 162 del 1982 che la Corte ha preso
chiaramente posizione circa l'ambito di applicabilità dell'art. 40,
primo comma, della legge n. 119, affermando la competenza dello Stato a
dettare misure del genere, in nome dell'indispensabile coordinamento
finanziario e degli interessi nazionali concernenti la "disciplina del
credito"; e precisando che non "ha rilievo, alla luce delle finalità
perseguite, distinguere tra Regioni a Statuto speciale e Regioni a
Statuto ordinario, tutte ugualmente tenute in materia di credito a
uniformarsi alla legislazione dello Stato".
A modificare tali conclusioni non valgono, d'altronde, i richiami
del ricorso all'attuale ordinamento finanziario della Valle d'Aosta,
stabilito dalla legge 26 novembre 1981, n. 690. L'incompatibilità fra
tale ordinamento ed il primo comma del citato art. 40, che dovrebbe
imporre anche in tal senso una sentenza interpretativa di rigetto,
viene asserita ma non dimostrata. Ed è molto significativo,
all'opposto, che gli interessi bancari non figurino affatto fra le
entrate regionali elencate dall'art. 1 della legge n. 690 e che le
giacenze di tesoreria non vengano considerate in alcun modo dalla legge
medesima: il che conferma che, per modificare il regime di detti
depositi, non era necessario alcun "accordo" fra lo Stato e la Regione,
trattandosi di questioni non incidenti sull'autonomia finanziaria
regionale, costituzionalmente o statutariamente garantita (come è
stato ancora rilevato dalla sentenza n. 162 del 1982).
Certo, tutto questo non toglie che, in definitiva, la discutibile
soluzione accolta dall'art. 38, secondo e terzo comma, della legge n.
526 del 1982 finisca per privilegiare due sole Regioni a statuto
speciale. Ma la mancata inclusione della Valle d'Aosta, accanto alla
Sicilia ed al Trentino-Alto Adige, non determina la violazione di
alcuno dei parametri costituzionali e statutari addotti nel ricorso,
per desumerne la lesione della "sfera della competenza assegnata alla
Regione". Nel vigente ordinamento, infatti, nulla esige che le finanze
delle varie Regioni differenziate vengano identicamente regolate; ed
anzi gli stessi Statuti stanno a dimostrare che, in tal campo, le
ragioni della specialità prevalgono spesso sulle ragioni
dell'uniformità di trattamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, secondo e terzo
comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526 ("Provvedimenti urgenti per lo
sviluppo dell'economia") - sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in
riferimento agli artt. 136 della Costituzione e 50 dello Statuto
speciale - nelle parti concernenti l'applicazione dell'art. 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 468;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 38, secondo e terzo comma, della legge n. 526 del 1982 -
sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 3 e
136 della Costituzione, 12 e 50 dello Statuto speciale - nelle parti
concernenti l'applicazione dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n.
119.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
- FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:242 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte