Corte costituzionale

Sentenza n. 243/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/07/1974 · relatore Giulio Gionfrida

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 18d.P.R. 1036/1972

applicata al caso

  • art. 19d.P.R. 1036/1972
  • art. 8d.P.R. 1036/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 19 del

d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 (Scioglimento di enti operanti nel

settore edilizio e trasferimento di personale alla Regione Lazio), e

dell'art. 8 della legge di delega 22 ottobre 1971, n. 865 (c.d. legge

sulla casa), promosso con ricorso del Presidente della Regione Lazio,

notificato il 2 aprile 1973, depositato in cancelleria il 10 successivo

ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 1973.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1974 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione Lazio, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 2 aprile 1973, il Presidente della

Regione Lazio impugna - in riferimento all'VIII disposizione

transitoria ed agli artt. 3, 5, 76, 97 e 117 della Costituzione - gli

artt. 18 e 19 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 (Scioglimento degli

enti operanti nel settore edilizio e trasferimento di personale alla

Regione Lazio), nonché l'art. 8 della legge di delega 22 ottobre 1971,

n. 865 (c.d. Iegge sulla casa).

Premesso che alle Regioni a statuto ordinario, l'art. 117 della

Costituzione attribuisce competenza legislativa in merito

all'ordinamento dei propri uffici e che la sola possibilità di deroga

a tale competenza è rappresentata dall'VIII disposizione transitoria,

concernente il trasferimento, con legge, di personale statale alle

Regioni, deduce la Regione ricorrente che proprio tali indicati

precetti costituzionali risultano, nella specie, innanzitutto, violati:

in quanto che le disposizioni impugnate prevedono il trasferimento, con

decreto delegato (e non con legge formale) del personale dei soppressi

enti operanti nel settore edilizio (e non quindi dello Stato), alla

sola Regione Lazio (e non alle Regioni, in regime di parità: nel che,

poi, è la contestuale violazione anche dell'art. 3 della

Costituzione).

Sussisterebbe, d'altra parte, contrasto con l'art. 117 (e con gli

artt. 5 e 97) della Costituzione, anche sotto il profilo della mancata

previsione della possibilità, per la Regione Lazio, di "essere

consultata per far presente lo stato dei ruoli del proprio personale e

così via".

Risulterebbe, infine, violato l'art. 76 della Costituzione in

relazione alla legge di delega 22 ottobre 1971, n. 865 perché il

decreto delegato avrebbe in concreto "subdelegato al Ministro dei

lavori pubblici il potere di scegliere l'ente di destinazione del

personale degli enti soppressi" ed, inoltre, esteso il trasferimento al

personale in servizio al 31 dicembre 1973, laddove la legge di delega

consentiva, invece, l'utilizzazione di quello soltanto in servizio alla

data dell'11 marzo 1971.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri con deduzioni depositate il 26 aprile 1973 nelle quali chiede

la reiezione del ricorso della Regione.

In linea logicamente preliminare la difesa della Presidenza del

Consiglio sostiene che, nella materia dell'edilizia pubblica abitativa

(nella specie interessata), le Regioni - eccezion fatta per il settore

dell'"urbanistica" - non hanno competenza diretta, sibbene -

unicarnente ex art. 4 legge 1971, n. 865, cit. ed art. 2, ultimo

comma, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 - , competenza delegata, quale

consentita dall'art. 118, comma secondo, della Costituzione.

Tale premessa autorizzerebbe la conclusione della erroneità del

richiamo all'VIII disp. trans. della Costituzione, "la quale concerne

il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni e non

quelle delegate o delegabili ex art. 118".

In ogni caso - anche astraendo dalla sopraesposta considerazione -

la censura di forma (trasferibilità del personale solo con legge e non

con decreto delegato) sarebbe infondata, avendo la Corte (con sentenza

n. 39 del 1971 ) già chiarito che i decreti delegati sono parificati

alle leggi formali anche ai fini di eventuali riserve di legge: ed

egualmente priva di consistenza sarebbe, poi, la censura di sostanza,

che fa perno sulla dedotta intrasferibilità del personale di enti

diversi dallo Stato, atteso che la retta interpretazione della

disposizione transitoria citata dimostra l'esatto contrario e, cioè,

la trasferibilità alle Regioni del personale anche di altri enti

pubblici, ove lo Stato abbia abdicato alle funzioni tramite questi

esercitate, in pro appunto delle Regioni.

D'altra parte neppure sussisterebbe, secondo l'Avvocatura, la

prospettata violazione del principio di eguaglianza, per il fatto che

destinataria del personale trasferito sia la sola Regione Lazio:

essendo ciò implicato e giustificato dalla "peculiare natura degli

enti a carattere nazionale" (nella specie soppressi) il cui personale

(per altro ristretto e, quindi, non .

tale da rappresentare un pericolo di pletorizzazione dei ruoli

della Regione) risiede quasi esclusivamente nella capitale ed ha,

rispetto alla permanenza in tale sede, "posizioni acquisite" che

occorre rispettare.

La censura suh art. 1 17, cadrebbe, poi, in quanto la Regione -

contrariamente a quanto mostra di ritenere - ha diritto di essere

consultata, come è chiaramente indicato nell'art. 18, quinto comma,

che specifica "sentiti gli enti interessati".

Infine, contesta la Presidenza del Consiglio la validità dei

rilievi mossi in riferimento all'art. 76 della Costituzione,

sostenendo:

a) quanto all'attribuzione al Ministro dei lavori pubblici del

potere"non si tratta di sub-delega ma di corretta attribuzione di un

potere tipicamente amministrativo";

b) quanto all'inclusione nel contingente da trasferire anche del

personale in servizio al 31 dicembre 1973, che lo scivolamento a tale

data "è stato introdotto per consentire l'esaurimento dei concorsi

indetti entro il 1972 e le conseguenti assunzioni in base a tali

concorsi", laddove la data dell'11 marzo 1971, di cui alla legge di

delega, "aveva piuttosto un valore storico che razionale e giuridico,

trattandosi del giorno di presentazione alla Camera del disegno di

legge n. 3199, appunto poi tramutato nella c.d. legge sulla casa".

3. - Con memoria aggiunta depositata il 7 marzo 1974 la Regione ha

ribadito le proprie già formulate conclusioni, contestando l'esattezza

delle argomentazioni addotte ex adverso. Considerato in diritto :

1. - La legge 22 ottobre 1971, n. 865, che ha dettato norme per il

"coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica" - disponendo, tra

l'altro, all'art. 4, che "le Regioni sono delegate all'attuazione dei

programmi" di edilizia abitativa - ha, come è noto, all'art. 8, anche

delegato il Governo all'emanazione di norme "per la riorganizzazione

delle amministrazioni e degli enti operanti nel settore dell'edilizia",

fissando il principio direttivo del trasferimento agli IACP ed alle

Regioni del personale degli enti soppressi, in servizio alla data

dell'11 marzo 1971.

In esecuzione di tale delega, il Governo ha emanato il d.P.R. 30

dicembre 1972, n. 1036, che ha soppresso la GESCAL, l'ISES, l'INCIS ed

altri similari enti pubblici agenti nel settore dell'edilizia economica

e popolare, stabilendo, quanto al relativo personale, con l'art. 18,

comma quinto, che questo - ove, alla data del 31 dicembre 1973,

prestasse servizio "presso le sedi o gli uffici centrali degli enti a

carattere nazionale" - venisse "trasferito alla Regione Lazio, al

l'IACP della Provincia di Roma, al consorzio regionale per il Lazio o

ad enti pubblici aventi finalità analoghe", secondo le modalità ed

alle condizioni previste dal successivo art. 19.

2. - Gli artt. 18 e 19 del d.P.R. 1972 n. 1036 e, per correlazione,

l'art. 8 della legge 1971 n. 865 su citati formano, appunto, oggetto

dell'impugnazione proposta dalla Regione Lazio, che ne prospetta vari

profili di incostituzionalità, con riferimento, nell'ordine: a) agli

artt. 117 e VIII disposizione transitoria della Costituzione, in

enuncianare i decreti di trasferirnento, che

quanto trattasi di trasferimento disposto con decreto delegato (e non

con legge formale); b) agli stessi articoli in quanto il trasferimento

riguarda personale di enti diversi dallo Stato; c) agli artt. 117, VIII

disp. trans. e 3 della Costituzione per essere stato il trasferimento

disposto nei confronti della sola Regione Lazio (e non di tutte le

Regioni); d) agli artt. 5, 97 e 117 della Costituzione, per essere

stata omessa la previa consultazione della Regione interessata; e)

all'art. 76 della Costituzione, perché sarebbe stata subdelegata al

Ministro per i lavori pubblici la scelta in concreto degli enti

destinatari del personale trasferito e non sarebbero stati rispettati i

termini di riferimento temporale fissati dalla delega.

3. - La Presidenza del Consiglio - costituitasi nel presente

giudizio - in via preliminare contesta - come in narrativa detto - la

esattezza del richiamo all'VIII disposizione transitoria della

Costituzione: in base al rilievo che tale disposizione disciplinerebbe

il passaggio di personale alle Regioni in connessione soltanto con il

trasferimento, alle medesime, delle funzioni di loro diretta competenza

ex art. 117 della Costituzione, laddove, nella specie, le attribuzioni

in materia di edilizia pubblica residenziale - quali demandate alle

Regioni dalla legge 1971 n. 865 cit. (e confermate dal d.P.R. 15

gennaio 1972, n. 8, art. 2) - avrebbero, invece, natura di funzioni

delegate ex art. 118, comma secondo, della Costituzione.

Deduce, comunque, l'infondatezza anche nel merito di tutte le

prospettate censure.

4. - Ritiene la Corte di poter, innanzi tutto, prescindere

dall'inquadramento delle attribuzioni regionali relative all'edilizia

residenziale pubblica - tra le funzioni delegate ex art 1 18 della

Costituzione o tra le competenze dirette di cui all'art. 117 della

Costituzione (come sub-materia dell'"urbanistica" o dei "lavori

pubblici") - in quanto che, quale che sia l'esatta natura di tali

funzioni, certo è, comunque, per quanto attiene al connesso passaggio

alle Regioni del personale che in precedenza le esercitava, che tale

passaggio in nessun caso potrebbe essere disposto senza il rispetto dei

limiti posti dall'VIII disp. trans.: oltre i quali opera lo sbarramento

dell'autonomia regionale relativamente alla materia dell'"ordinamento

degli uffici" (art. 117 Cost.

5. - Venendo, dunque, direttamente ad

esaminare le censure formulate dalla ricorrente con riferimento alla

disposizione VIII citata, nell'ordine della loro enunciazione,

senz'altro è da escludere la fondatezza della prima di esse - relativa

all'adozione dello strumento della delegazione invece di quello della

legge formale - per il principio, già enunciato da questa Corte con

sentenza n. 39 del 1971, che "i decreti delegati sono pienamente

equiparati alle leggi formali, anche ai fini di eventuali riserve di

legge".

Fondata risulta, invece, la censura formulata sul parametro

dell'VIII disp. trans. - e più specificamente inerente al comma quinto

dell'art. 18 del d.P.R. 1972 n. 1036 citato - che trae argomento dalla

circostanza che il personale sia trasferito, per quanto attiene alle

amministrazioni regionali, soltanto alla Regione Lazio. Non può

dirsi, infatti, conforme al precetto costituzionale - per cui leggi

della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e

dipendenti... che sia reso necessario dal nuovo ordinamento - una

normazione come quella di specie, che, in seguito al trasferimento di

determinate funzioni alle Regioni in genere, limiti il conseguente

passaggio del personale (che tali funzioni in precedenza esercitava) ad

una soltanto delle Regioni.

6. - L'incostituzionalità della normativa indicata si conferma,

del resto, anche sotto il profilo - concorrentemente prospettato - del

contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Il trattamento differenziato riservato, per quanto già detto, alla

Regione Lazio non risulta, infatti, sorretto da alcuna razionale

giustificazione.

Né questa è suscettibile di essere rinvenuta nella circostanza -

richiamata dalla Presidenza del Consiglio - che trattasi, in

particolare, di "personale di enti nazionali che risiede quasi

esclusivamente nella capitale": posto che la conservazione (non già

del posto di lavoro sibbene) della originaria sede di appartenenza non

costituisce - come è pacifico - un diritto quesito meritevole di

tutela privilegiata.

È appena il caso a questo punto di ricordare che il successivo

d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 (sul trasferimento alle Regioni a statuto

ordinario delle funzioni amministrative statali in materia urbanistica)

- posto innanzi ad analoga necessità di trasferimento di personale di

sedi centrali - ha previsto (pur attraverso particolari meccanismi di

rilevazione di assenso del dipendente o, in difetto, di concessione di

indennità ed altre agevolazioni) il "trasferimento a sede diversa da

quella dell'ufficio statale di provenienza" (artt, 17, 18, 19).

7. - Per il rilevato contrasto con la disposizione VIII transitoria

e con l'art. 3 della Costituzione (assorbite, quindi, rimanendo le

altre censure sub b, d, e), deve, pertanto, dichiararsi

l'incostituzionalità, in particolare, dell'art. 18, comma quinto, del

d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, citato, in quanto, appunto,

individua la Regione Lazio come l'unica amministrazione regionale

destinataria del trasferimento del personale dei soppressi enti a

carattere nazionale operanti nella materia dell'edilizia residenziale

pubblica.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma

quinto, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 (Scioglimento di enti

operanti nel settore edilizio e trasferimento di personale alla Regione

Lazio).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:243 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte