Sentenza n. 243/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/07/1974 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 18d.P.R. 1036/1972
applicata al caso
- art. 19d.P.R. 1036/1972
- art. 8d.P.R. 1036/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 19 del
d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 (Scioglimento di enti operanti nel
settore edilizio e trasferimento di personale alla Regione Lazio), e
dell'art. 8 della legge di delega 22 ottobre 1971, n. 865 (c.d. legge
sulla casa), promosso con ricorso del Presidente della Regione Lazio,
notificato il 2 aprile 1973, depositato in cancelleria il 10 successivo
ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 1973.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1974 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione Lazio, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 2 aprile 1973, il Presidente della
Regione Lazio impugna - in riferimento all'VIII disposizione
transitoria ed agli artt. 3, 5, 76, 97 e 117 della Costituzione - gli
artt. 18 e 19 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 (Scioglimento degli
enti operanti nel settore edilizio e trasferimento di personale alla
Regione Lazio), nonché l'art. 8 della legge di delega 22 ottobre 1971,
n. 865 (c.d. Iegge sulla casa).
Premesso che alle Regioni a statuto ordinario, l'art. 117 della
Costituzione attribuisce competenza legislativa in merito
all'ordinamento dei propri uffici e che la sola possibilità di deroga
a tale competenza è rappresentata dall'VIII disposizione transitoria,
concernente il trasferimento, con legge, di personale statale alle
Regioni, deduce la Regione ricorrente che proprio tali indicati
precetti costituzionali risultano, nella specie, innanzitutto, violati:
in quanto che le disposizioni impugnate prevedono il trasferimento, con
decreto delegato (e non con legge formale) del personale dei soppressi
enti operanti nel settore edilizio (e non quindi dello Stato), alla
sola Regione Lazio (e non alle Regioni, in regime di parità: nel che,
poi, è la contestuale violazione anche dell'art. 3 della
Costituzione).
Sussisterebbe, d'altra parte, contrasto con l'art. 117 (e con gli
artt. 5 e 97) della Costituzione, anche sotto il profilo della mancata
previsione della possibilità, per la Regione Lazio, di "essere
consultata per far presente lo stato dei ruoli del proprio personale e
così via".
Risulterebbe, infine, violato l'art. 76 della Costituzione in
relazione alla legge di delega 22 ottobre 1971, n. 865 perché il
decreto delegato avrebbe in concreto "subdelegato al Ministro dei
lavori pubblici il potere di scegliere l'ente di destinazione del
personale degli enti soppressi" ed, inoltre, esteso il trasferimento al
personale in servizio al 31 dicembre 1973, laddove la legge di delega
consentiva, invece, l'utilizzazione di quello soltanto in servizio alla
data dell'11 marzo 1971.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri con deduzioni depositate il 26 aprile 1973 nelle quali chiede
la reiezione del ricorso della Regione.
In linea logicamente preliminare la difesa della Presidenza del
Consiglio sostiene che, nella materia dell'edilizia pubblica abitativa
(nella specie interessata), le Regioni - eccezion fatta per il settore
dell'"urbanistica" - non hanno competenza diretta, sibbene -
unicarnente ex art. 4 legge 1971, n. 865, cit. ed art. 2, ultimo
comma, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 - , competenza delegata, quale
consentita dall'art. 118, comma secondo, della Costituzione.
Tale premessa autorizzerebbe la conclusione della erroneità del
richiamo all'VIII disp. trans. della Costituzione, "la quale concerne
il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni e non
quelle delegate o delegabili ex art. 118".
In ogni caso - anche astraendo dalla sopraesposta considerazione -
la censura di forma (trasferibilità del personale solo con legge e non
con decreto delegato) sarebbe infondata, avendo la Corte (con sentenza
n. 39 del 1971 ) già chiarito che i decreti delegati sono parificati
alle leggi formali anche ai fini di eventuali riserve di legge: ed
egualmente priva di consistenza sarebbe, poi, la censura di sostanza,
che fa perno sulla dedotta intrasferibilità del personale di enti
diversi dallo Stato, atteso che la retta interpretazione della
disposizione transitoria citata dimostra l'esatto contrario e, cioè,
la trasferibilità alle Regioni del personale anche di altri enti
pubblici, ove lo Stato abbia abdicato alle funzioni tramite questi
esercitate, in pro appunto delle Regioni.
D'altra parte neppure sussisterebbe, secondo l'Avvocatura, la
prospettata violazione del principio di eguaglianza, per il fatto che
destinataria del personale trasferito sia la sola Regione Lazio:
essendo ciò implicato e giustificato dalla "peculiare natura degli
enti a carattere nazionale" (nella specie soppressi) il cui personale
(per altro ristretto e, quindi, non .
tale da rappresentare un pericolo di pletorizzazione dei ruoli
della Regione) risiede quasi esclusivamente nella capitale ed ha,
rispetto alla permanenza in tale sede, "posizioni acquisite" che
occorre rispettare.
La censura suh art. 1 17, cadrebbe, poi, in quanto la Regione -
contrariamente a quanto mostra di ritenere - ha diritto di essere
consultata, come è chiaramente indicato nell'art. 18, quinto comma,
che specifica "sentiti gli enti interessati".
Infine, contesta la Presidenza del Consiglio la validità dei
rilievi mossi in riferimento all'art. 76 della Costituzione,
sostenendo:
a) quanto all'attribuzione al Ministro dei lavori pubblici del
potere"non si tratta di sub-delega ma di corretta attribuzione di un
potere tipicamente amministrativo";
b) quanto all'inclusione nel contingente da trasferire anche del
personale in servizio al 31 dicembre 1973, che lo scivolamento a tale
data "è stato introdotto per consentire l'esaurimento dei concorsi
indetti entro il 1972 e le conseguenti assunzioni in base a tali
concorsi", laddove la data dell'11 marzo 1971, di cui alla legge di
delega, "aveva piuttosto un valore storico che razionale e giuridico,
trattandosi del giorno di presentazione alla Camera del disegno di
legge n. 3199, appunto poi tramutato nella c.d. legge sulla casa".
3. - Con memoria aggiunta depositata il 7 marzo 1974 la Regione ha
ribadito le proprie già formulate conclusioni, contestando l'esattezza
delle argomentazioni addotte ex adverso. Considerato in diritto :
1. - La legge 22 ottobre 1971, n. 865, che ha dettato norme per il
"coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica" - disponendo, tra
l'altro, all'art. 4, che "le Regioni sono delegate all'attuazione dei
programmi" di edilizia abitativa - ha, come è noto, all'art. 8, anche
delegato il Governo all'emanazione di norme "per la riorganizzazione
delle amministrazioni e degli enti operanti nel settore dell'edilizia",
fissando il principio direttivo del trasferimento agli IACP ed alle
Regioni del personale degli enti soppressi, in servizio alla data
dell'11 marzo 1971.
In esecuzione di tale delega, il Governo ha emanato il d.P.R. 30
dicembre 1972, n. 1036, che ha soppresso la GESCAL, l'ISES, l'INCIS ed
altri similari enti pubblici agenti nel settore dell'edilizia economica
e popolare, stabilendo, quanto al relativo personale, con l'art. 18,
comma quinto, che questo - ove, alla data del 31 dicembre 1973,
prestasse servizio "presso le sedi o gli uffici centrali degli enti a
carattere nazionale" - venisse "trasferito alla Regione Lazio, al
l'IACP della Provincia di Roma, al consorzio regionale per il Lazio o
ad enti pubblici aventi finalità analoghe", secondo le modalità ed
alle condizioni previste dal successivo art. 19.
2. - Gli artt. 18 e 19 del d.P.R. 1972 n. 1036 e, per correlazione,
l'art. 8 della legge 1971 n. 865 su citati formano, appunto, oggetto
dell'impugnazione proposta dalla Regione Lazio, che ne prospetta vari
profili di incostituzionalità, con riferimento, nell'ordine: a) agli
artt. 117 e VIII disposizione transitoria della Costituzione, in
enuncianare i decreti di trasferirnento, che
quanto trattasi di trasferimento disposto con decreto delegato (e non
con legge formale); b) agli stessi articoli in quanto il trasferimento
riguarda personale di enti diversi dallo Stato; c) agli artt. 117, VIII
disp. trans. e 3 della Costituzione per essere stato il trasferimento
disposto nei confronti della sola Regione Lazio (e non di tutte le
Regioni); d) agli artt. 5, 97 e 117 della Costituzione, per essere
stata omessa la previa consultazione della Regione interessata; e)
all'art. 76 della Costituzione, perché sarebbe stata subdelegata al
Ministro per i lavori pubblici la scelta in concreto degli enti
destinatari del personale trasferito e non sarebbero stati rispettati i
termini di riferimento temporale fissati dalla delega.
3. - La Presidenza del Consiglio - costituitasi nel presente
giudizio - in via preliminare contesta - come in narrativa detto - la
esattezza del richiamo all'VIII disposizione transitoria della
Costituzione: in base al rilievo che tale disposizione disciplinerebbe
il passaggio di personale alle Regioni in connessione soltanto con il
trasferimento, alle medesime, delle funzioni di loro diretta competenza
ex art. 117 della Costituzione, laddove, nella specie, le attribuzioni
in materia di edilizia pubblica residenziale - quali demandate alle
Regioni dalla legge 1971 n. 865 cit. (e confermate dal d.P.R. 15
gennaio 1972, n. 8, art. 2) - avrebbero, invece, natura di funzioni
delegate ex art. 118, comma secondo, della Costituzione.
Deduce, comunque, l'infondatezza anche nel merito di tutte le
prospettate censure.
4. - Ritiene la Corte di poter, innanzi tutto, prescindere
dall'inquadramento delle attribuzioni regionali relative all'edilizia
residenziale pubblica - tra le funzioni delegate ex art 1 18 della
Costituzione o tra le competenze dirette di cui all'art. 117 della
Costituzione (come sub-materia dell'"urbanistica" o dei "lavori
pubblici") - in quanto che, quale che sia l'esatta natura di tali
funzioni, certo è, comunque, per quanto attiene al connesso passaggio
alle Regioni del personale che in precedenza le esercitava, che tale
passaggio in nessun caso potrebbe essere disposto senza il rispetto dei
limiti posti dall'VIII disp. trans.: oltre i quali opera lo sbarramento
dell'autonomia regionale relativamente alla materia dell'"ordinamento
degli uffici" (art. 117 Cost.
5. - Venendo, dunque, direttamente ad
esaminare le censure formulate dalla ricorrente con riferimento alla
disposizione VIII citata, nell'ordine della loro enunciazione,
senz'altro è da escludere la fondatezza della prima di esse - relativa
all'adozione dello strumento della delegazione invece di quello della
legge formale - per il principio, già enunciato da questa Corte con
sentenza n. 39 del 1971, che "i decreti delegati sono pienamente
equiparati alle leggi formali, anche ai fini di eventuali riserve di
legge".
Fondata risulta, invece, la censura formulata sul parametro
dell'VIII disp. trans. - e più specificamente inerente al comma quinto
dell'art. 18 del d.P.R. 1972 n. 1036 citato - che trae argomento dalla
circostanza che il personale sia trasferito, per quanto attiene alle
amministrazioni regionali, soltanto alla Regione Lazio. Non può
dirsi, infatti, conforme al precetto costituzionale - per cui leggi
della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e
dipendenti... che sia reso necessario dal nuovo ordinamento - una
normazione come quella di specie, che, in seguito al trasferimento di
determinate funzioni alle Regioni in genere, limiti il conseguente
passaggio del personale (che tali funzioni in precedenza esercitava) ad
una soltanto delle Regioni.
6. - L'incostituzionalità della normativa indicata si conferma,
del resto, anche sotto il profilo - concorrentemente prospettato - del
contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Il trattamento differenziato riservato, per quanto già detto, alla
Regione Lazio non risulta, infatti, sorretto da alcuna razionale
giustificazione.
Né questa è suscettibile di essere rinvenuta nella circostanza -
richiamata dalla Presidenza del Consiglio - che trattasi, in
particolare, di "personale di enti nazionali che risiede quasi
esclusivamente nella capitale": posto che la conservazione (non già
del posto di lavoro sibbene) della originaria sede di appartenenza non
costituisce - come è pacifico - un diritto quesito meritevole di
tutela privilegiata.
È appena il caso a questo punto di ricordare che il successivo
d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 (sul trasferimento alle Regioni a statuto
ordinario delle funzioni amministrative statali in materia urbanistica)
- posto innanzi ad analoga necessità di trasferimento di personale di
sedi centrali - ha previsto (pur attraverso particolari meccanismi di
rilevazione di assenso del dipendente o, in difetto, di concessione di
indennità ed altre agevolazioni) il "trasferimento a sede diversa da
quella dell'ufficio statale di provenienza" (artt, 17, 18, 19).
7. - Per il rilevato contrasto con la disposizione VIII transitoria
e con l'art. 3 della Costituzione (assorbite, quindi, rimanendo le
altre censure sub b, d, e), deve, pertanto, dichiararsi
l'incostituzionalità, in particolare, dell'art. 18, comma quinto, del
d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, citato, in quanto, appunto,
individua la Regione Lazio come l'unica amministrazione regionale
destinataria del trasferimento del personale dei soppressi enti a
carattere nazionale operanti nella materia dell'edilizia residenziale
pubblica.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma
quinto, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 (Scioglimento di enti
operanti nel settore edilizio e trasferimento di personale alla Regione
Lazio).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:243 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte