Corte costituzionale

Ordinanza n. 243/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/05/1991 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 418, secondo

comma, e 419, quarto comma, del codice di procedura penale, promosso

con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a

carico di Bisani Lamberto, iscritta al n. 95 del registro ordinanze

1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9,

prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Ancona ha, con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990,

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 418,

secondo comma, e 419, quarto comma, del codice di procedura penale,

assumendo che "entrambi i termini (rispettivamente di giorni trenta

per celebrare l'udienza preliminare e giorni dieci per l'avviso alla

difesa della data dell'udienza) appaiono sproporzionatamente troppo

esigui e si tramutano in una inefficienza dell'udienza preliminare,

che viene intasata quantitativamente e qualitativamente da un carico

eccessivo di processi che snaturano la funzione di filtro selettore e

di deflazione dibattimentale assegnata alla udienza stessa dal

legislatore, violando l'art. 418 comma 2 l'art. 97 Cost. e l'art. 419

comma 4 l'art. 24 Cost. sul diritto di difesa, che compete in egual

misura a tutte le parti, pubbliche o private che siano, essendo tra

l'altro il difensore di ufficio ulteriormente penalizzato rispetto al

difensore di fiducia per la causale specificamente indicata

all'odierna udienza dalla parte";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

svolgendo argomentazioni estranee al presente giudizio;

Considerato che con entrambe le questioni il giudice a quo si

limita a prospettare genericamente la eccessiva brevità dei termini

stabiliti dalle norme denunciate richiedendo a questa Corte una

inammissibile pronuncia additiva che provveda a rideterminarne la

durata, così sostituendosi integralmente nelle scelte che vanno

riservate al legislatore;

che la questione relativa all'art. 418, secondo comma, del

codice di procedura penale difetta, altresì, del requisito della

rilevanza, giacché la questione stessa è stata sollevata "all'esito

della udienza preliminare" e, quindi, in uno stadio in cui la

decisione di questa Corte risulterebbe del tutto priva di influenza

nel giudizio a quo, avendo il rimettente già fatto applicazione

della norma denunciata allorché ha fissato con decreto la data della

udienza, giunta, ormai, al suo epilogo;

che, di conseguenza, entrambe le questioni debbono essere

dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 418, secondo comma, e 419,

quarto comma, del codice di procedura penale, sollevate, in

riferimento agli artt. 97 e 24 della Costituzione, dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:243 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte