Ordinanza n. 243/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/05/1991 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 418, secondo
comma, e 419, quarto comma, del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a
carico di Bisani Lamberto, iscritta al n. 95 del registro ordinanze
1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9,
prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Ancona ha, con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990,
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 418,
secondo comma, e 419, quarto comma, del codice di procedura penale,
assumendo che "entrambi i termini (rispettivamente di giorni trenta
per celebrare l'udienza preliminare e giorni dieci per l'avviso alla
difesa della data dell'udienza) appaiono sproporzionatamente troppo
esigui e si tramutano in una inefficienza dell'udienza preliminare,
che viene intasata quantitativamente e qualitativamente da un carico
eccessivo di processi che snaturano la funzione di filtro selettore e
di deflazione dibattimentale assegnata alla udienza stessa dal
legislatore, violando l'art. 418 comma 2 l'art. 97 Cost. e l'art. 419
comma 4 l'art. 24 Cost. sul diritto di difesa, che compete in egual
misura a tutte le parti, pubbliche o private che siano, essendo tra
l'altro il difensore di ufficio ulteriormente penalizzato rispetto al
difensore di fiducia per la causale specificamente indicata
all'odierna udienza dalla parte";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
svolgendo argomentazioni estranee al presente giudizio;
Considerato che con entrambe le questioni il giudice a quo si
limita a prospettare genericamente la eccessiva brevità dei termini
stabiliti dalle norme denunciate richiedendo a questa Corte una
inammissibile pronuncia additiva che provveda a rideterminarne la
durata, così sostituendosi integralmente nelle scelte che vanno
riservate al legislatore;
che la questione relativa all'art. 418, secondo comma, del
codice di procedura penale difetta, altresì, del requisito della
rilevanza, giacché la questione stessa è stata sollevata "all'esito
della udienza preliminare" e, quindi, in uno stadio in cui la
decisione di questa Corte risulterebbe del tutto priva di influenza
nel giudizio a quo, avendo il rimettente già fatto applicazione
della norma denunciata allorché ha fissato con decreto la data della
udienza, giunta, ormai, al suo epilogo;
che, di conseguenza, entrambe le questioni debbono essere
dichiarate manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 418, secondo comma, e 419,
quarto comma, del codice di procedura penale, sollevate, in
riferimento agli artt. 97 e 24 della Costituzione, dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:243 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte