Sentenza n. 243/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1994 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 217/1990
usata come parametro
citata
- art. 3legge 217/1990
- art. 24legge 217/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, ottavo comma,
della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a
spese dello Stato per i non abbienti) promossi con:
1) ordinanza emessa il 15 novembre 1993 dal Pretore di Genova
nel procedimento penale a carico di Cocco Ivana, iscritta al n. 41
del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1994;
2) ordinanza emessa il 15 novembre 1993 dal Giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura di Genova nel procedimento
penale a carico di Cocco Ivana, iscritta al n. 63 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di due distinti giudizi penali nei confronti di
Cocco Ivana, imputata dei reati contravvenzionali di cui agli artt.
707 e 708 c.p. il Pretore di Genova - premesso che l'imputata in
quanto priva di redditi, né convivente con altri familiari del cui
reddito dovesse tenersi conto ( ex art. 3, comma 2, legge n. 217 del
1990), avrebbe potuto essere ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, ma che a ciò ostava il titolo del reato contestatole in
quanto l'art. 1, comma 8, legge cit. escludeva la possibilità di
ammissione al beneficio nei procedimenti penali concernenti
contravvenzioni, salvo che questi siano riuniti a procedimenti
concernenti delitti o siano agli stessi connessi ancorché non
riuniti - ha sollevato (con due identiche ordinanze entrambe in data
15 novembre 1993) questione incidentale di costituzionalità di tale
disposizione per violazione degli artt. 3 e 24, commi 1 e 2, Cost.
Osserva il Pretore rimettente che - essendo il criterio di
distinzione tra delitti e contravvenzioni quello formale dettato
dall'art. 39 del c.p. - si può avere sul piano sostanziale che
talune contravvenzioni siano punite con pene detentive o pecuniarie
più elevate di quelle previste per alcuni delitti. Non potendo
rinvenirsi la ratio di tale disciplina differenziata nell'intrinseca
natura dei reati, risulta conseguentemente irragionevole la
previsione normativa di esclusione degli imputati di reati
contravvenzionali dal beneficio del gratuito patrocinio a carico
dello Stato ed ingiustificata la differenziazione di disciplina tra
l'imputato di un delitto e quello di una contravvenzione sicché è
vulnerato il principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.).
Discriminazione sussistente anche perché la persona imputata di una
solo contravvenzione non ha diritto, per ciò solo, a tale beneficio
del quale invece godrebbe ove si procedesse alla riunione con altri
procedimenti riguardanti delitti.
D'altra parte - osserva ancora il giudice rimettente - è violato
anche l'art. 24 cost., che non ha posto limitazione al diritto di
difesa dei non abbienti in ragione della natura del reato contestato,
limitazione peraltro sconosciuta alla precedente normativa.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo pregiudizialmente che la questione sia dichiarata
inammissibile perché il pretore rimettente non ha accertato la
situazione familiare dell'imputata e l'eventuale sua convivenza con
familiari percettori di reddito da cumulare, al fine della spettanza
del beneficio del gratuito patrocinio.
Comunque la questione - secondo l'Avvocatura - è infondata
perché rientra nei poteri discrezionali del legislatore prevedere la
difesa a spese dello Stato solo per gli imputati di reati più gravi,
ossia nei casi in cui la difesa è più complessa e costosa, come
appunto avviene nelle ipotesi di delitti. Peraltro l'ambito del
beneficio è condizionato dalla disponibilità finanziaria dello
Stato ed il legislatore ha optato per un primo intervento, garantendo
la difesa a spese dello Stato nei casi ritenuti più urgenti e più
gravi, e riservandosi di prevedere in seguito eventuali ampliamenti
del beneficio. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24, commi 1 e 2, Cost.
- dell'art. 1, comma 8, legge 30 luglio 1990 n. 217 (Istituzione del
patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) nella parte in cui
esclude la possibilità di ammissione al beneficio del patrocinio a
spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali
concernenti contravvenzioni, salvo che questi siano riuniti a
procedimenti concernenti delitti o siano agli stessi connessi,
ancorché non riuniti, per sospetta violazione sia del principio di
ragionevolezza e di eguaglianza (perché ingiustificatamente
discrimina gli imputati di reati contravvenzionali rispetto agli
imputati di delitti anche se talora le sanzioni dell'arresto e
dell'ammenda sono più elevate della reclusione o della multa), sia
del diritto alla difesa (perché priva i soggetti non abbienti
imputati di reati contravvenzionali della effettiva possibilità di
giovarsi della difesa tecnica in giudizio).
2. - Riuniti i giudizi per identità di oggetto, va
pregiudizialmente respinta l'eccezione, sollevata dall'Avvocatura di
Stato, di inammissibilità della questione di costituzionalità
atteso che il giudice rimettente ha ritenuto in fatto che l'imputata
abbia documentato le condizioni di reddito prescritte dalla legge ed
a tale affermazione è pervenuto sulla base di un iter argomentativo
che, pur se censurato dall'Avvocatura dello Stato sotto il profilo
che la condizione di non convivenza con alcun familiare sarebbe
dedotta dalla mera irreperibilità dell'imputato, tuttavia - per la
natura del tutto fattuale del relativo accertamento - non è comunque
sindacabile da questa Corte salvo che per manifesta
contraddittorietà od illogicità, che nella specie non sono
ravvisabili.
3. - Nel merito la questione non è fondata.
3.1. - Non sussiste la violazione dell'art. 24, commi 1 e 2, Cost.
perché, non applicandosi il patrocinio a spese dello Stato, opera
comunque la generale disciplina del gratuito patrocinio posta dal
r.d. 30 dicembre 1923 n. 3282, che costituisce una prima, pur se
minimale ma costituzionalmente sufficiente, realizzazione del
precetto che assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi
davanti ad ogni giurisdizione; precetto che - come già rilevato da
questa Corte (sent. n. 165 del 1993, n. 194 del 1992) - trova
legittima attuazione "con varia gradualità ed intensità secondo
scelte discrezionali del legislatore", essendoci soltanto "una linea
di tendenza - maggiormente aderente al precetto costituzionale - che
privilegia l'anticipazione delle spese afferenti al patrocinio dei
non abbienti rispetto alla mera gratuità delle prestazioni ad esso
connesse".
3.2. - Se poi dall' an della tutela - che si è detto sussistere -
si passa al quomodo, può altresì negarsi la violazione del
principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), prospettata dal giudice
rimettente, perché non è priva di giustificazione la disciplina
differenziata dell'assistenza legale dei non abbienti secondo che il
giudizio penale abbia ad oggetto l'imputazione per contravvenzione
piuttosto che per delitto.
Questa Corte (ord. n. 462 del 1987) ha già affermato che "rientra
palesemente nella discrezionalità del legislatore, in relazione al
maggior disvalore tradizionalmente assegnato ai delitti rispetto alle
contravvenzioni, prevederne o meno l'estinzione per oblazione". Con
ciò significando che nel sistema penale sussiste pur sempre
un'apprezzabile differenza tra delitti e contravvenzioni che è
ancorata alla diversa specie della pena irrogabile (art. 39 c.p.) e
che comporta comunque, sotto taluni aspetti (quali l'elemento
psicologico del reato e la prescrizione), un distinto regime
giuridico, non contraddetto dalla circostanza che talora sia in
concreto possibile rinvenire contravvenzioni sanzionate più
gravemente di delitti.
Tale differenza è sufficiente per ritenere giustificata, nel
quadro della già segnalata linea di gradualità seguita
nell'attuazione del precetto costituzionale di assistenza legale ai
non abbienti, la disciplina differenziata censurata, la quale
soltanto per i delitti, in quanto reati più gravi, e non anche per
le contravvenzioni ha previsto il patrocinio a spese dello Stato,
forma - questa - di tutela più intensa rispetto al mero gratuito
patrocinio.
La peculiarità, poi, costituita dalla eventuale riunione (o
connessione) del procedimento penale per contravvenzione con un
procedimento concernente delitti rende sufficiente ragione della
(eccezionale) estensione anche al primo del beneficio del patrocinio
a spese dello Stato in considerazione di un generale favor per
l'imputato non abbiente che giustifica in tal caso la prevalenza
della disciplina più favorevole.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, legge 30 luglio
1990 n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non
abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, commi 1 e 2,
della Costituzione, dal Pretore di Genova, con le ordinanze indicate
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:243 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte