Sentenza n. 244/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1974 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 152 del r.d.
18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1972 dal pretore
di Siracusa nel procedimento penale a carico di obradovic Zoran,
iscritta al n.273 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 6 settembre 1972.
Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1974 il Giudice
relatore Leonetto Amadei.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il 19 giugno 1952 il tribunale di Siracusa condannava il cittadino
iugoslavo Obradovic Zoran, denunciato in stato di arresto per il
delitto di furto, alla pena di giorni 15 di reclusione e lire ventimila
di multa concedendogli la sospensione condizionale.
Nello stesso giorno il Prefetto di Siracusa emetteva nei confronti
dell'Obradovic decreto di avviamento alla frontiera di Ponte Chiasso,
avendo questi, all'atto della scarcerazione, richiesto alla Questura di
essere munito di mezzi e documenti di viaggio.
Due giorni dopo l'Obradovic veniva tratto in arresto e denunciato
al pretore per contravvenzione all'art. 152 del r.d. 18 giugno 1931, n.
773.
Il pretore ha sollevato d'ufficio, con ordinanza del 24 giugno
1972, questione di legittimità costituzionale del precitato art. 152,
secondo e terzo comma, del t.u. della legge di p.s., n riferimento
agli artt. 3, primo comma, 16, primo comma, 102, primo comma, 24,
secondo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione.
In ordine alla violazione dell'art. 3, primo comma, della
Costituzione, il pretore osserva che arbitrariamente la norma impugnata
consentirebbe all'autorità amministrativa di vietare la circolazione e
di allontanare dal territorio nazionale con foglio di via obbligatorio
gli stranieri sprovvisti di mezzi, in quanto il principio di
eguaglianza, come del resto avrebbe affermato la Corte costituzionale
con la sentenza n. 104 del 1969, pur essendo riferito ai cittadini,
sarebbe estensibile anche agli stranieri.
L'art. 16, primo comma, della Costituzione sarebbe violato nel suo
collegamento con l'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale
in forza del qua Le lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili
attribuiti ai cittadini, con esclusione dei soli diritti iuria activae
civitatis. Dal collegamento dovrebbe dedursi che gli stranieri hanno
diritto pieno di soggiorno nel territorio nazionale, salvo le
limitazioni stabilite dalla legge per motivi di sanità e sicurezza.
Nel concetto di sicurezza non potrebbe rientrare la carenza di mezzi
economici, in considerazione anche "dell'ampia visione di solidarietà
sociale a cui è improntato tutto l'ordinamento costituzionale".
La violazione, infine, dell'art. 102, primo comma, della
Costituzione, nella sua correlazione con gli artt. 24, secondo comma, e
25, terzo comma, viene prospettata sotto il profilo che, equivalendo
nella sostanza l'allontanamento con foglio di via obbligatorio alla
misura di sicurezza dell'espulsione prevista dall'art. 235 del codice
penale, il provvedimento non dovrebbe essere applicato da un organo
dell'esecutivo, ma dal magistrato ordinario e con tutte le garanzie
proprie della giurisdizione.
Non vi è stato intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e non si è costituito l'obradovic. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza in epigrafe viene posta alla Corte la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 del r.d. 18
giugno 1931, n. 773 - testo unico delle leggi di p.s. - , in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 16, primo comma, 24, secondo
comma, 25, terzo comma, e 102, primo comma, della Costituzione.
L'articolo contestato dà facoltà, nel primo comma, ai prefetti
delle provincie di confine di allontanare, per motivi di ordine
pubblico e nel caso di urgenza, mediante foglio di via obbligatorio gli
stranieri di cui all'art. 150 della stessa legge di p.s. e respingere
dalla frontiera quelli che non sappiano dare contezza di sé o siano
sprovvisti di mezzi.
Il secondo comma estende a tutti i prefetti la facoltà di avviare
alla frontiera, per gli stessi motivi e con foglio di via obbligatorio,
gli stranieri che si trovano nelle rispettive provincie.
Il terzo comma fa obbligo agli stranieri muniti di foglio di via
obbligatorio di seguire l'itinerario ad essi tracciato e prevede nei
loro confronti, in caso di trasgressione di obblighi imposti, la pena
dell'arresto da uno a sei mesi e, a pena scontata, la traduzione alla
frontiera.
La questione non è fondata.
2. - Non sussiste la profilata violazione del principio di
eguaglianza.
Con le sentenze n. 20 del 1967 e n. 104 del 1969 la Corte, pur
precisando che il principio in questione, quantunque riferito,
nell'art. 3 della Costituzione, ai cittadini, debba ritenersi esteso
allo straniero allorché si tratti della tutela dei diritti
inviolabili, ha tuttavia chiarito che il principio stesso trova delle
limitazioni in relazione a particolari situazioni giuridiche connesse
alla diversità dei rapporti esistenti tra lo Stato e il cittadino e lo
Stato e lo straniero.
In sostanza, la Corte ha riconosciuto che non può escludersi che
tra cittadino e straniero, benché uguali nella titolarità di certi
diritti di libertà, esistano differenze di fatto e di posizioni
giuridiche tali da razionalmente giustificare un diverso trattamento
nel godimento di tali diritti.
Nel caso, le posizioni del cittadino e dello straniero nei riguardi
dello Stato diversificano sostanzialmente, sol che si consideri che il
cittadino ha, nel territorio dello Stato, un suo domicilio stabile sì
da rappresentare, con gli altri cittadini, un elemento costitutivo
dello Stato stesso. Non solo, ma ha diritto di risiedere nel territorio
del proprio Stato senza limiti di tempo e non può esserne allontanato
per nessun motivo. Di contro, lo straniero non ha, di regola, un
diritto acquisito di ingresso e di soggiorno in altri Stati; può
entrarvi e soggiornarvi solo conseguendo determinate autorizzazioni, e
per lo più, per un periodo determinato, sottostando a quegli obblighi
che l'ordinamento giuridico dello Stato ospitante gli impone al fine di
un corretto svolgimento della vita civile.
Lo Stato ospitante può, pertanto, revocare in ogni momento il
permesso di soggiorno o limitare la circolazione di esso straniero nel
proprio territorio, così come l'ordinamento prevede, nella
salvaguardia pur sempre dei diritti fondamentali di cui alle ricordate
sentenze.
3. - Attesa la posizione dello straniero nello Stato italiano quale
è stata sopra precisata, non sussiste, nella facoltà concessa ai
prefetti dall'art. 152 della legge di p.s., la violazione dell'art. 16,
primo comma, della stessa Costituzione.
Nell'ambito di applicazione dell'art. 16 legittimamente rientrano,
per le motivazioni suespresse, le limitazioni imposte dalle norme
vigenti alla libertà di circolazione dello straniero nel territorio
dello Stato a tutela di particolari interessi pubblici, quali i motivi
di sanità e di sicurezza, intesa, quest'ultima, come ordinato vivere
civile.
Non v'è dubbio che la mancanza di mezzi di sussistenza da parte
dello straniero costituisce una condizione tale da giustificare nei
suoi riguardi oltre alla revoca del diritto di soggiorno anche la
limitazione di soggiorno e l'imposizione di determinati itinerari in
caso di allontanamento. Non va dimenticato che i motivi di sanità e di
sicurezza possono nascere oltreché da situazioni generali anche da
condizioni particolari (sent. n. 68 del 1964).
La condanna subita dallo straniero per reato connesso al fatto
della mancanza di mezzi di sussistenza è, ad esempio, tanto per
riferirsi al caso di specie, motivo più che valido per allontanarlo
dallo Stato con cautele atte a consentirne un controllo amministrativo.
4. - Non soccorre neppure l'art. 24 della Costituzione.
Vale, a riguardo, ricordare la sentenza n. 8 del 1962 della Corte e
per la quale quando la legge dispone in materia di diritti o di
interessi, circoscrivendone più ampiamente la sfera, non ne comprime
la garanzia giurisdizionale, ma si limita a determinare l'oggetto della
garanzia stessa; a porre, cioè, una certa disciplina di un certo
rapporto, in ordine al quale la tutela giurisdizionale resta libera ed
impregiudicata.
La tutela giurisdizionale contro il provvedimento del prefetto può
aversi sia davanti al giudice amministrativo, sia mediante l'intervento
dell'autorità giudiziaria ordinaria in caso di denuncia per il mancato
adempimento dell'obbligo imposto.
5. - Anche il terzo comma dell'art. 25 della Costituzione non è
appropriatamente invocato. L'allontanamento dello straniero nei modi e
nelle forme previste dall'art. 152 della legge di p.s. non assume
affatto la fisionomia delle misure di sicurezza personali quali
regolate e disciplinate dal codice penale. Trattasi di un provvedimento
di polizia che, come tale, riveste carattere e natura di atto
amministrativo, emanato nell'esercizio di una attività discrezionale
che sostanzialmente si risolve in una revoca dell'autorizzazione di
ingresso e di soggiorno nello Stato.
6. - Identiche considerazioni valgono per il riferimento all'art.
102, primo comma, della Costituzione, una volta precisata la natura
giuridica del provvedimento contestato, quella cioè di atto
amministrativo.
Vale comunque rilevare che il provvedimento del prefetto deve
essere motivato, al fine di poter stabilire se l'autorità
amministrativa abbia fatto o meno buon uso del riconosciutogli potere
discrezionale, ossia se l'atto emanato sia conforme alla legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 152 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 16, primo comma, 24 secondo comma, 25, terzo comma, e 102, primo
comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:244 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte