Sentenza n. 244/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/10/1985 · relatore Livio Paladin
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con ricorsi delle Regioni Toscana ed
Umbria, notificati il 21 giugno, il 16 luglio 1984 e il 7 gennaio 1985,
depositati in cancelleria il 6, 26 luglio 1984 e il 25 gennaio 1985 ed
iscritti ai nn. 24 e 25 del registro 1984 e ai nn. 6 e 7 del registro
1985, per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti del
Ministro del tesoro in data 24 aprile 1984, 2 giugno 1984 e 5 novembre
1984 relativi alle modalità per il calcolo degli interessi da parte
delle aziende di credito, tesorieri o cassieri, sulle disponibilità
eccedenti il limite del quattro per cento, nonché di alcune
integrazioni e modificazioni alle modalità di funzionamento dei conti
aperti presso le tesorerie dello Stato.
Udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1985 il Giudice relatore
Livio Paladin;
uditi l'avv. Alberto Predieri per le Regioni Toscana ed Umbria e
l'avv. dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Ai sensi dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, è
stato emesso il decreto del Ministro del tesoro 5 novembre 1984, che
determina le "modalità per il pagamento degli interessi da parte delle
aziende di credito, tesorieri o cassieri, sulle disponibilità
eccedenti il limite del 4 per cento", depositabili presso le aziende
medesime; ed inoltre contiene talune "integrazioni e modificazioni alle
modalità di funzionamento dei conti aperti presso le tesorerie dello
Stato" (inizialmente determinate dai decreti ministeriali 11 aprile e
30 luglio 1981). Il decreto del 5 novembre riproduce a sua volta, con
minime variazioni, il contenuto dei precedenti decreti ministeriali del
24 aprile e del 2 giugno 1984, adottati sulla base dell'art. 3 dei
decreti legge n. 37 e n. 153 del 1984, entrambi decaduti per mancata
conversione.
Il primo di tali atti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13
novembre) è stato impugnato per conflitto di attribuzione, con ricorsi
notificati il 7 gennaio 1985, sia dalla Regione Umbria che dalla
Regione Toscana; ma questa ha inoltre proposto ricorso, il 21 giugno ed
il 12 luglio 1984, anche nei confronti dei detti decreti emessi il 24
aprile ed il 2 giugno del medesimo anno.
2. - Tutti i ricorsi prospettano, con convergenti argomentazioni,
censure sostanzialmente identiche.
In primo luogo, si individua una violazione dell'art. 119 Cost.
nella previsione dell'art. 5 dei provvedimenti contestati, a tenore
della quale gli enti ed organismi elencati nelle tabelle A e B annesse
alla legge n. 720 "possono effettuare prelevamenti dalle contabilità
speciali..., a reintegro dei limiti consentiti del quattro per cento,
due volte al mese". Secondo le ricorrenti, la fissazione di limiti ai
prelievi mensili comporterebbe "non solo e non tanto un controllo della
dinamica dei flussi verso le Regioni, ma l'attribuzione al Ministro del
tesoro del potere di prestabilire il tetto di spesa massima che
ciascuna Regione può erogare nell'esercizio finanziario considerato";
e ciò "con gravi conseguenze sul piano economico e finanziario a
carico delle singole realtà regionali (aumento dei residui passivi,
incremento degli interessi per ritardati pagamenti, rallentamento della
capacità di intervento nei settori produttivi, ecc.)", nonché con
violazione del canone posto dalla Corte, per cui i conti correnti
istituiti presso la Tesoreria centrale non debbono trasformarsi in
"anomalo strumento di controllo sulla gestione finanziaria regionale".
E ne risulterebbe, inoltre, una deroga alla gerarchia delle fonti ed
alla riserva imposta dall'art. 119, per cui il coordinamento degli
interessi finanziari dello Stato e delle Regioni è affidato alla legge
e non ad atti amministrativi: tanto più se fondati - come nella
specie - su una norma dichiarata illegittima dalla Corte, quale l'art.
40, ottavo comma, della legge n. 119 del 1981.
Un secondo motivo prospetta, poi, l'ulteriore lesione
dell'autonomia regionale derivante dal fatto che, mentre la legge n.
720 distingue tra due categorie di enti ed organismi - per ciascuna
prefigurando un diverso sistema - i decreti impugnati avrebbero
obliterato questa differenza, unificando le categorie medesime e dando
al servizio di tesoreria una disciplina del tutto unitaria.
Ancora - argomentano in terzo luogo i ricorsi - "l'attribuirsi,
come fa il decreto impugnato, ogni modalità relativa al funzionamento
dei conti comporta una ingerenza del Ministro che si sostanzia nella
totale perdita di disponibilità da parte della Regione...., con mera
alterazione di tutta l'autonomia finanziaria, a doppio titolo
illegittima, per l'invasione delle competenze regionali e... di quelle
del Parlamento".
Parimenti lesivi dell'autonomia contabile delle ricorrenti e dei
principi di ragionevolezza e di buona amministrazione, di cui all'art.
97 Cost., sarebbero quindi due aspetti della disposizione contenuta
nell'art. 1, terzo comma, di tutti i decreti impugnati: con la quale
sono inclusi nel calcolo delle disponibilità regionali tanto le somme
relative a mandati in corso non ancora pagati quanto le acquisizioni di
titoli di Stato e non, compresi i buoni del tesoro ordinari. Per tali
somme ed acquisizioni, contestano infatti le Regioni che si abbia una
"disponibilità" effettiva, nel senso giuridico ed in quello
pratico-operativo.
Da ultimo, in violazioni analoghe incorrerebbe l'art. 6 dei detti
decreti, che imporrebbe un termine irragionevolmente breve per il
versamento delle eccedenze nei conti presso le tesorerie statali, non
tenendo conto delle "oggettive esigenze operative dei tesorieri".
3. - Nei relativi giudizi si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza di tutti i
motivi d'impugnativa.
In particolare, destituita di fondamento sarebbe anzitutto la
censura concernente l'art. 5: sia perché la disposizione regolatrice
delle modalità di funzionamento del conto sarebbe esecutiva della
norma primaria sull'accreditamento dei fondi in base al preventivo
trimestrale di cassa; sia perché essa varrebbe solo a prefigurare
"meccanismi volti a regolare un ordinato afflusso delle risorse al
tesoriere regionale, non per impedire l'esecuzione di spese che la
Regione abbia tuttavia dovuto ordinare".
Analogamente infondato, se non addirittura inammissibile, sarebbe
poi il secondo motivo di doglianza; poiché il decreto, da cui in ogni
caso trae origine il conflitto, non costituirebbe esercizio del potere
preveduto dal secondo comma dell'art. 1, bensì risulterebbe emesso ai
sensi dell'ultimo alinea dell'art. 3 della legge n. 720 (e dei
precedenti decreti-legge). In vero - sottolinea l'Avvocatura dello
Stato - "poiché alla data di emissione del decreto non s'era
verificata (né s'è ancora verificata) la condizione prevista
dall'ultimo comma dell'art. 1 - cioè la emanazione dei decreti
preveduti dal comma 2 anche gli enti ed organismi contemplati nel comma
1 e perciò nella tabella A sono assoggettati al regime configurato
dall'art. 40 della l. 30 marzo 1981 n. 119..., cioè al regime operante
per le regioni": per modo che "l'unicità della disciplina esecutiva"
sarebbe "il riflesso della identità delle norme da attuare".
Superando anche la terza censura - ritenuta inconsistente per la
sua assoluta genericità - l'Avvocatura eccepisce quindi, in ordine
all'art. 1, terzo comma, dei provvedimenti impugnati: da una parte, che
l'inclusione nel calcolo delle disponibilità, concorrenti a formare il
limite del 4 per cento, delle "acquisizioni" dei titoli - oltre a non
presentare aspetti di novità (per essere stata già disposta dal
decreto ministeriale del 30 luglio 1981) - sarebbe comunque pienamente
legittima e coerente allo scopo, perseguito dalla legge n. 720, di
evitare giacenze che non siano strettamente imposte da esigenze
tecniche, correlate all'esplicazione dell'attività di tesoreria;
d'altra parte, che l'analoga inclusione delle somme corrispondenti a
mandati in corso non ancora pagati sarebbe anch'essa correttamente
applicativa della norma primaria, che verrebbe invece violata qualora
si considerasse materialmente uscita dalla disponibilità del tesoriere
una somma solo contabilmente impegnata.
Infine - conclude l'Avvocatura - il limite di tre giorni, previsto
dall'art. 6 dei decreti in questione, "è modalità che non appare
contraddittoria agli scopi della norma da attuare né irragionevolmente
dimensionata".
4. - In vista della pubblica udienza, le Regioni Toscana ed Umbria
hanno depositato due memorie, identiche nei loro contenuti, per
replicare ai rilievi dell'Avvocatura dello Stato.
Le ricorrenti osservano, anzitutto, che "se il decreto non
costituisce esercizio del potere preveduto dal terzo comma dell'art. 1
l. 720, relativo alle condizioni dei conti...", esso "si riferisce ai
livelli di disponibilità, e cioè all'ottavo comma": il quale è stato
dichiarato illegittimo dalla Corte, con la detta sentenza n. 162 del
1982. All'ulteriore argomento della difesa dello Stato, per cui certe
modalità di calcolo delle giacenze erano già state introdotte dal d.
min. 30 luglio 1981, oppongono le ricorrenti che ciò non osterebbe
alla proponibilità degli attuali conflitti, essendovi "sempre la
possibilità di far valere... un vizio di un atto che nell'attuare una
nuova diversa legge usa formule dispositive coincidenti nella loro
espressione verbale con quelle impiegate in altri atti regolamentari".
E quanto, infine, agli altri rilievi difensivi, essi non varrebbero a
giustificare una disciplina della cassa e della tesoreria basata su
parametri astratti, che prescindano dalla concreta velocità di spesa e
non tengano conto della "realtà contabile giuridica". Considerato in diritto :
1. - I quattro giudizi possono essere riuniti e decisi con unica
sentenza, in quanto hanno tutti per tema le disposizioni attuative del
cosiddetto "sistema di tesoreria unica" rispettivamente dettate da tre
consecutivi decreti del Ministro del tesoro, in data 24 aprile, 2
giugno e 5 novembre 1984. E non osta alla riunione la circostanza che i
due primi provvedimenti si riferiscano ai decaduti decreti-legge 24
marzo 1984, n. 37, e 24 maggio 1984, n. 153, dal momento che la
sopravvenuta legge 29 ottobre 1984, n. 720, ha fatto salvi - fra
l'altro gli atti adottati sulla base dei decreti medesimi.
2. - Il primo e centrale motivo di tutti i ricorsi concerne l'art.
5 dei predetti decreti ministeriali, nella parte in cui si
condizionava, o si condiziona tuttora, l'esercizio del diritto di
"effettuare prelevamenti dalle contabilità speciali aperte presso le
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, a reintegro dei limiti
consentiti, del quattro per cento": esercizio che il comma iniziale
dell'art. 5 non permette alle Regioni - secondo il concorde disposto di
tutti gli impugnati decreti ministeriali - se non "due volte al mese".
Ora, è ben vero che limitazioni del genere non si risolvono - di
per sé sole - "in un anomalo strumento di controllo sulla gestione
finanziaria regionale"; sicché non può dirsi pertinente il richiamo
delle sentenze n. 155 del 1977 e n. 94 del 1981, sul quale vorrebbero
far leva i ricorsi di discussione. Ma ciò non toglie che i detti
motivi debbano comunque essere accolti, là dove le ricorrenti
argomentano che il previsto congegno di reintegrazione delle
disponibilità regionali depositabili presso aziende di credito è tale
da potersi ripercuotere in danno dell'autonomia regionale di spesa.
Dato il regime introdotto dall'art. 40, primo comma, della legge n. 119
del 1981 e mantenuto in vigore dall'art. 2, primo comma, della legge n.
720 del 1984, le operazioni di pagamento interessanti le Regioni non
possono effettuarsi direttamente sulle contabilità speciali aperte
presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (come è invece
previsto dall'art. 1, primo comma, della legge n. 720, quanto agli enti
ed organismi inseriti nell'annessa tabella A); ma debbono gravare sulle
disponibilità regionali depositate presso le aziende di credito
tesorieri o cassieri delle Regioni medesime. In questi termini statuiva
già l'art. 4 del decreto ministeriale 11 aprile 1981, che non
consentiva - di regola - agli enti pubblici di cui agli artt. 25 e 31
della legge n. 468 del 1978, se non "prelevamenti mensili dai conti
aperti presso la tesoreria centrale dello Stato per il reintegro delle
disponibilità" comunque contenute entro "il limite massimo del 12 per
cento dell'ammontare delle entrate del bilancio di competenza". E nello
stesso senso dispone attualmente l'impugnato art. 5 dei decreti
predetti, salvo che i provvedimenti sono divenuti quindicinali, mentre
la quota da reintegrare è stata indubbiamente ridotta - malgrado le
contrarie deduzioni dell'Avvocatura dello Stato - dal 12 al 4 per
cento.
Per non intralciare il ritmo delle spese regionali, compromettendo
l'indispensabile velocità di erogazione e costringendo le Regioni a
far ricorso - in via alternativa - ad indebitamenti sia pure di breve
periodo, occorre però che la reintegrazione delle quote dei proventi
regionali depositabili presso le aziende di credito sia resa possibile
continuamente e nei modi più solleciti, affinché si possa fare fronte
ai pagamenti imprevisti senza intaccare gravemente od esaurire del
tutto le disponibilità in questione. Viceversa, le citate prescrizioni
ministeriali non tengono adeguato conto di simili necessità, né
offrono rimedi sufficienti pur quando permettono, "nel corso del mese,
un ulteriore prelevamento"; tanto più che tale operazione veniva
consentita nel solo "caso di esaurimento di tutte le disponibilità
comunque detenute" (cfr. l'art. 5, terzo comma, dei d. min. 24 aprile e
2 giugno 1984) e non è ammessa tuttora al di fuori del "caso in cui
ricorrano indifferibili esigenze di spesa" (cfr. l'art. 5, terzo comma,
del d. min. 5 novembre 1984), giudici delle quali finiscono per essere
lo stesso Ministro del tesoro oppure la Banca d'Italia.
Le disposizioni impugnate violano pertanto, nel medesimo tempo,
l'autonomia finanziaria regionale considerata sul versante delle uscite
ed il principio informatore dell'intera legge n. 720 - già messo in
evidenza dalla decisione n. 243 del presente anno - per cui la piena ed
immediata disponibilità delle somme di loro spettanza, giacenti nelle
relative contabilità speciali, dev'esser garantita anche agli enti ed
organismi inclusi nell'annessa tabella B, quali sono appunto le Regioni
a Statuto ordinario e speciale. Vanno dunque annullati il primo e il
terzo comma dell'art. 5 dei decreti ministeriali in esame, dopo aver
dichiarato che spetta alle Regioni ricorrenti effettuare prelievi dalle
rispettive contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato, ogni qualvolta ciò sia necessario per
reintegrare il previsto limite del 4 per cento.
3. - a) È invece infondata l'impugnativa dell'intero decreto
ministeriale del 5 novembre 1984, promossa dalle Regioni Toscana ed
Umbria in base al rilievo che le premesse di tale atto fanno richiamo -
fra l'altro - ad una norma ormai dichiarata illegittima da questa
Corte: quale l'art. 40, ottavo comma, della legge n. 119 del 1981,
annullato mediante la sentenza n. 162 del 1982.
Preliminarmente, va ricordato che l'ottavo comma dell'art. 40 non
è stato annullato del tutto; al contrario, la Corte lo ha reso
inefficace nella sola parte in cui esso attribuiva al Ministro del
tesoro "la facoltà di variare con proprio decreto la percentuale o il
livello massimo delle disponibilità delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano che le aziende di credito, incaricate del
servizio di tesoreria, possono tenere presso di sé" (senza affatto
riguardare, dunque, il regime di tutti gli altri enti già considerati
dagli artt. 25 e 31 della legge n. 468 del 1978 e senza coinvolgere,
quanto alle stesse Regioni, le "modalità di riafflusso delle
disponibilità di cui al sesto comma" del predetto articolo). È fuori
dubbio, del resto, che il decreto ministeriale del 5 novembre 1984,
malgrado le censurate premesse, non ha inteso variare né la
percentuale né il livello massimo delle disponibilità regionali
depositabili presso aziende di credito; ma si è limitato a regolare -
ferma restando la quota del 4 per cento fissata dall'art. 3 della legge
n. 720 - i criteri di determinazione della quota medesima, le
condizioni e le modalità di funzionamento dei conti da aprire presso
la tesoreria statale, le forme ed i tempi dei prelevamenti effettuabili
da tali contabilità, il riafflusso delle disponibilità eccedenti il 4
per cento, i relativi interessi posti a carico delle aziende
inadempienti. L'unico appunto da muovere alle premesse dell'atto
impugnato sta quindi in ciò, che sarebbe stato preferibile richiamare
non solo e non tanto l'ottavo, quanto il settimo comma del citato art.
40, specificatamente relativo alla disciplina dei "conti aperti presso
le tesorerie dello Stato", attraverso appositi decreti del Ministro del
tesoro. Ma la circostanza che quest'ultimo riferimento sia testualmente
mancato non basta di certo a viziare l'intero decreto in esame; tanto
più che la Corte ha già ritenuto illegittimi i soli disposti
suscettibili di pregiudicare il reintegro delle disponibilità
regionali depositate presso le aziende di credito, vale a dire il primo
e il terzo comma dell'art. 5 del decreto stesso.
b) Tutti i decreti ministeriali in discussione sono inoltre
censurati dalle ricorrenti, nel loro intero complesso, per avere
unificato il trattamento degli enti rispettivamente inclusi nelle
tabelle A e B, annesse alla legge n. 720 del 1984 (e, prima ancora, ai
decreti-legge nn. 37 e 153 del medesimo anno); così da porre "sullo
stesso piano soggetti dotati di autonomia costituzionalmente garantita
come sono... le Regioni... e soggetti... che invece sono" - si afferma
- "enti strumentali, organi statali, o figure di difficile
collocazione"; e da violare comunque gli atti legislativi di base, che
non prevederebbero nessun decreto ministeriale per l'attuazione delle
norme da essi dettate relativamente alla tabella B.
Senonché i ricorsi trascurano di considerare, in primo luogo, che
i decreti impugnati si fondano, per ciò che riguarda gli enti e gli
organismi di cui alla tabella A, sulla normativa transitoria stabilita
dall'art. 1, ultimo comma, della legge n. 720: ai sensi del quale, fino
alla data di emanazione degli ulteriori decreti ministeriali destinati
a fissare il tasso d'interesse per le contabilità speciali fruttifere
ed a regolare i rapporti fra i tesorieri degli enti predetti e le
corrispondenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anche a
tali soggetti vanno applicati i disposti dell'art. 40 della legge n.
119 del 1981 e successive modificazioni (non diversamente, dunque, da
quanto si verifica in via permanente per gli enti e gli organismi
inclusi nella tabella B). In secondo luogo, non è nemmeno esatto che,
relativamente a quest'ultima tabella, la legislazione statale in vigore
non consenta l'emanazione di alcun decreto attuativo, ad opera del
Ministro del tesoro. Da un lato, al contrario, l'Avvocatura dello Stato
ribatte giustamente che la stessa legge n. 720 (come pure i precedenti
decreti-legge nn. 37 e 153 del 1984) demanda ad un decreto
ministeriale la determinazione delle modalità di versamento
dell'interesse posto a carico delle aziende che persistano nel tenere
eccedenze rispetto alla prevista quota del 4 per cento: come in effetti
dispone l'art. 6 di tutti i decreti impugnati. D'altro lato, vige
tuttora il settimo comma dell'art. 40 della citata legge n. 119 (per
non dire dell'ottavo comma del medesimo articolo) per cui "con decreti
del Ministro del tesoro sono stabilite tutte le condizioni e le
modalità di funzionamento dei conti aperti presso le tesorerie dello
Stato": con questo fondamento è stato infatti emanato il d. min. 11
aprile 1981, cui si sono quindi sovrapposti ed agganciati i decreti in
esame, come risulta espressamente dal loro finale disposto, che appunto
rimanda, in quanto compatibili, alle norme dettate da quel primo atto.
Indipendentemente dai dubbi sull'ammissibilità del motivo in
questione, cui si accenna negli atti di costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri, la censura dev'essere quindi respinta in tutti
i suoi aspetti, poiché non sussistono né la pretesa lesione
dell'autonomia regionale, né l'asserito contrasto fra i decreti
impugnati e le norme legislative statali di coordinamento finanziario
che ne formano la base.
4. - In modo più specifico, le Regioni ricorrenti impugnano ancora
l'art. 1, terzo comma, dei detti decreti ministeriali, che impone di
computare "nel calcolo delle disponibilità che concorrono a formare
il... limite del quattro per cento..., tutte le somme a qualunque
titolo depositate, comprese... quelle relative a mandati in corso non
ancora pagati, nonché le acquisizioni di titoli, di Stato e non,
compresi i buoni ordinari del Tesoro". Quanto ai "mandati in corso",
essi varrebbero infatti a rendere "definitivo il debito" e dunque
indisponibili le relative somme; e, quanto ai titoli, essi non
potrebbero - per definizione - "essere considerati somme e trattati
come tali".
In realtà, le previsioni così censurate si pongono in diretto
collegamento con l'art. 40, primo comma, della legge n. 119 del 1981,
là dove si coinvolgono le disponibilità giacenti "a qualunque titolo"
presso le aziende di credito. Ed anzi, per ciò che riguarda i buoni
del tesoro e gli altri titoli, di Stato e non, la disposizione in esame
non fa che riprodurre l'art. 2, secondo comma, del d. min. 30 luglio
1981, integrativo del predetto decreto emesso l'11 aprile del medesimo
anno; sicché l'impugnativa, riguardata sotto questo aspetto, deve
dirsi inammissibile prima che infondata.
Va invece respinto il motivo concernente i "mandati in corso non
ancora pagati", visto che agli effetti del "sistema di tesoreria unica"
è determinante la materiale detenzione della somma, con la conseguente
percezione dei rispettivi interessi (come già si è rilevato nella
sentenza n. 243 del presente anno). Da questo lato, perciò, i decreti
impugnati non contrastano di certo con la legge n. 720, né sono dunque
lesivi della riserva di legge stabilita dal primo comma dell'art. 119
Cost., in tema di coordinamento finanziario.
5. - La Toscana e l'Umbria denunciano, infine, l'art. 6 dei tre
decreti ministeriali in discussione, nella parte attinente al termine
di tre giorni lavorativi, entro il quale gli istituti ed aziende di
credito "sono tenuti ad effettuare il versamento delle eccedenze nei
conti presso le tesorerie dello Stato"; senza di che vien posto a loro
carico un interesse calcolato "sul numero dei giorni nei quali si sia
riscontrata tale eccedenza, con esclusione dei tre giorni di
tolleranza" (cfr. il primo ed il terzo comma del citato articolo).
I ricorsi lamentano, in proposito, che "l'imposizione di un termine
irragionevolmente breve invade la sfera regionale, poiché non tiene
conto delle effettive esigenze operative dei tesorieri, soggetti a ben
precise procedure e modalità di estinzione dei titoli di spesa
richiamate dalle leggi regionali e dalle convenzioni di tesoreria
vigenti...". Ma, per escludere la pretesa invasione, basta ricordare
che l'impugnato art. 6 rappresenta la diretta e necessaria conseguenza
di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 720: il quale sanziona
senz'altro il superamento del limite del quattro per cento, da parte
delle aziende di credito tesorieri o cassieri, e dunque presuppone - in
via alternativa - che entro un breve e perentorio termine le eccedenze
vengano versate alle corrispondenti sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato (anche perché, diversamente, si fornirebbe alle aziende ed
agli enti interessati un troppo comodo espediente per eludere gli scopi
legittimamente perseguiti dalla legge stessa).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione
(nn. 24 e 25 registro ricorsi 1984, 6 e 7 registro ricorsi 1985),
rispettivamente proposti dalle Regioni Toscana ed Umbria in relazione
ai decreti del Ministro del tesoro 24 aprile, 2 giugno e 5 novembre
1984, nella parte concernente il computo dei "titoli, di Stato e non,
compresi i buoni ordinari del Tesoro", ai fini del calcolo del
prescritto limite del 4 per cento, di cui all'art. 1, terzo comma, dei
decreti stessi;
2) dichiara che spetta alle Regioni Toscana ed Umbria la piena ed
immediata disponibilità, in ogni momento, delle somme di loro
spettanza giacenti presso le rispettive sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato, ai fini del reintegro, nel limite consentito
del 4 per cento, delle disponibilità depositabili, presso le aziende
di credito tesorieri o cassieri; e, di conseguenza, annulla l'art. 5,
primo e terzo comma, dei predetti decreti ministeriali (nn. 24 e 25
registro ricorsi 1984, 6 e 7 registro ricorsi 1985);
3) dichiara che spetta allo Stato stabilire, con decreti del
Ministro del tesoro, le modalità per il pagamento degli interessi, da
parte delle aziende di credito, tesorieri o cassieri, sulle
disponibilità eccedenti il limite del 4 per cento, nonché determinare
le modalità di funzionamento dei conti aperti dalle Regioni Toscana ed
Umbria presso le tesorerie dello Stato (nn. 24 e 25 registro ricorsi
1984, 6 e 7 registro ricorsi 1985);
4) dichiara che spetta allo Stato computare i "mandati in corso non
ancora pagati", ai fini del calcolo del prescritto limite del 4 per
cento, di cui all'art. 1, terzo comma, dei predetti decreti
ministeriali (nn. 24 e 25 registro ricorsi 1984, 6 e 7 registro ricorsi
1985);
5) dichiara che spetta allo Stato d'imporre, entro il termine di
tre giorni lavorativi, il versamento delle disponibilità eccedenti il
limite del 4 per cento nei conti aperti dalle Regioni Toscana ed Umbria
presso le tesorerie dello Stato (nn. 24 e 25 registro ricorsi 1984, 6 e
7 registro ricorsi 1985).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
- FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:244 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte