Sentenza n. 244/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/06/1992 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
citata
- art. 9legge 10/1991
- art. 14legge 10/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano
notificati rispettivamente il 24 aprile 1991
e l'11 ottobre 1991, depositati in Cancelleria rispettivamente il 3
maggio 1991 ed il 17 ottobre 1991, per conflitti di attribuzione
sorti a seguito del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 15 febbraio 1991, recante direttive alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per
uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le
modalità di concessione e di erogazione dei contributi previsti
dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1991,
recante modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui
all'art. 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed iscritti
rispettivamente ai nn. 25 e 38 del registro conflitti 1991;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 4 febbraio 1992 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia
autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il
Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - La Provincia autonoma di Bolzano, con distinti ricorsi, ha
proposto conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato in
ordine a due decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato emanati in esecuzione di norme contenute nella legge
9 gennaio 1991, n. 10, che ha dettato disposizioni per l'attuazione
del piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia.
1.2. - Con il primo atto di gravame la ricorrente ha impugnato il
decreto ministeriale 15 febbraio 1991 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 46 del 1991) con il quale, in attuazione dell'art. 9
della legge, si dettano le direttive alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e Bolzano - destinatarie della delega, in tema di
contributi, disposta dalla legge - per uniformare i criteri di
valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione
e di erogazione dei contributi indicati negli artt. 8, 10 e 13 della
stessa legge per il settore dell'edilizia, nonché per quelli
industriale, artigianale, terziario ed agricolo.
La Provincia autonoma, che aveva già sollevato questione di
legittimità costituzionale in via principale del citato art. 9 della
legge, ritenendolo invasivo di proprie competenze statutariamente
garantite, ripropone le stesse censure contro l'atto applicativo
della previsione legislativa, ribadendo la violazione di numerosi
parametri statutari (artt. 8, nn. 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 20,
21, 24 e 28; 9, nn. 3, 8, 9, 10 e 11; 12; 13; 14; 16, primo comma;
104 e 107 dello Statuto speciale di autonomia approvato con d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670; norme di attuazione approvate con d.P.R. 22
marzo 1974, n. 381 e 26 marzo 1977, n. 235; titolo VI dello Statuto,
integrato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; articolo unico della
legge 21 aprile 1983, n. 127) e la lesione di proprie competenze
nelle diverse materie indicate nei suddetti parametri di riferimento.
Dell'impugnato decreto ministeriale la ricorrente chiede
l'annullamento in parte qua, per illegittimità derivata dall'art. 9
della legge, che illegittimamente ha ricompreso nella delega ivi
prevista, di carattere generale, anche le province autonome dotate di
potestà statutariamente garantite e riconosciute negli specifici
settori dall'articolo unico della legge 21 aprile 1983, n. 127.
1.3. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, per il tramite della Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che il ricorso sia dichiarato "inammissibile per quanto di
ragione e per quant'altro infondato".
2.1. - Con altro ricorso la provincia autonoma di Bolzano ha
impugnato il decreto ministeriale 17 luglio 1991 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 188 del 1991), con il quale, in attuazione
dell'art. 18 della legge n. 10 del 1991, si dettano le modalità di
concessione e di erogazione dei contributi, previsti dall'art. 14
della stessa legge, per iniziative volte alla riattivazione,
costruzione e potenziamento di impianti idroelettrici.
La ricorrente denuncia, anche in questo caso, la violazione di
numerosi parametri di riferimento (artt. 8, nn. 5, 6, 9, 10, 14, 16,
17, 18, 20, 21, 24 e 28; 9, nn. 3, 8, 9, 10 e 11; 12; 13; 14; 16,
primo comma; 104 e 107 dello Statuto speciale di autonomia; norme di
attuazione approvate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 e 26 marzo
1977, n. 235; titolo VI dello Statuto, integrato dalla legge 30
novembre 1989, n. 386; articolo unico della legge 21 aprile 1983, n.
127), sostenendo che il provvedimento impugnato, se interpretato nel
senso di voler dettare una disciplina generale applicabile anche ai
contributi di spettanza provinciale e non solo a quelli di competenza
statale, invaderebbe la sfera delle attribuzioni provinciali nelle
materie cui si riferiscono i previsti benefici, sottraendo alla
provincia autonoma il potere di valutazione delle domande di
contributi di sua competenza e di concessione dei medesimi,
sovrapponendosi alla disciplina già dettata dalla legge provinciale
n. 11 del 1987, ed infine trattenendo allo Stato le relative quote di
finanziamento che si sarebbero dovute trasferire alla provincia
ricorrente.
2.2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del consiglio
dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo il rigetto del ricorso.
La difesa dello Stato sostiene che, nonostante che la formulazione
dell'art. 14 della legge sembrerebbe presupporre un riparto di
attribuzioni tra lo Stato e la provincia autonoma a seconda della
competenza dell'impianto, la mancata fissazione di precisi parametri
per stabilire siffatto riparto fa propendere per l'affermazione che
non residuerebbe, allo stato della normativa, alcuna competenza
provinciale. La stessa Avvocatura ricorda che l'art. 14 della legge
non è stato sottoposto dalla provincia autonoma di Bolzano al vaglio
di costituzionalità e che il decreto ministeriale ora impugnato ha
attuato la legge nei limiti in cui la sua effettiva portata lo
consentiva, senza alcuna invasione di competenze provinciali.
3.1. - In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie, per
entrambi i giudizi, sia la ricorrente Provincia di Bolzano, sia
l'Avvocatura generale dello Stato.
3.2. - Con riferimento al primo ricorso (reg.confl. n. 25 del
1991), mentre la difesa dello Stato si limita ad affermare che, alla
luce di alcuni passi della sentenza n. 483 del 1991 di questa Corte,
nel frattempo intervenuta, "va riconsiderato" il contenuto
dell'impugnato d.m. 15 febbraio 1991 "per quanto riguarda le province
autonome di Trento e di Bolzano", la ricorrente nella sua memoria
insiste per l'accoglimento dell'impugnativa sul presupposto che, a
seguito della citata sentenza n. 483 del 1991 - che ha, tra l'altro,
dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 38 della
legge n. 10 del 1991, nella parte in cui includono nella delega
generalizzata anche le Province autonome e dispongono per i relativi
finanziamenti - il decreto ministeriale oggetto del conflitto è
ormai privo di fondamento legale.
3.3. - In relazione alla seconda impugnativa (reg. confl. n. 38
del 1991), l'Avvocatura generale dello Stato sostiene che, alla luce
della citata sentenza n. 483 del 1991, - che ha tra l'altro
dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18, primo comma, della legge n. 10 del 1991, sul
presupposto che quella norma si riferisce ai soli contributi, fra
quelli indicati nel precedente art. 14, che sono di spettanza dello
Stato - "risulta indirettamente confermata l'indifferenza del decreto
ministeriale .. alla materia provinciale", e ribadisce le ragioni
esposte nell'atto di costituzione.
La ricorrente, invece, sottolinea che il provvedimento impugnato,
anziché limitarsi a disciplinare i soli contributi (di cui all'art.
14 della legge) di spettanza dello Stato, pretende di dettare criteri
e modalità anche per quelli di competenza delle province autonome,
così disconoscendone le attribuzioni costituzionalmente garantite ed
operando altresì senza la base legale di cui all'art. 18 della
legge, come interpretato da questa Corte.
Contesta, quindi, la tesi della difesa dello Stato secondo cui
nessuna competenza la Provincia autonoma potrebbe vantare in materia
di impianti idroelettrici, ricordando: che l'art. 9, n. 9 dello
Statuto riconosce le competenze provinciali riguardanti le imprese di
produzione di energia elettrica che utilizzino derivazioni di acque
pubbliche, escluse solo "le grandi derivazioni a scopo
idroelettrico"; che l'art. 6 delle norme di attuazione approvate con
d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 conferma il suindicato riparto di
competenze e che, infine, in ambito provinciale è stata già emanata
una disciplina legislativa riguardante tali impianti idroelettrici
(l.p. 5 maggio 1987 n. 11, artt. 8 e 9).
Ricorda infine che, essendosi nel ricorso altresì denunciata la
lesione dell'autonomia finanziaria provinciale conseguente al mancato
trasferimento di una quota degli stanziamenti previsti dalla legge n.
10 del 1991 per i contributi di cui all'art. 14, anche tale censura
trova ora sostegno nella più volte ricordata sentenza n. 483 del
1991, in quanto, analogamente con quanto ivi sostenuto (sia pure per
un diverso tipo di interventi), anche per i contributi destinati agli
impianti idroelettrici di competenza provinciale il finanziamento
deve avvenire per le Province autonome in forma differenziata,
secondo le modalità relative alle funzioni proprie delle province
stesse. Considerato in diritto
1.1. - I decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in data 15 febbraio 1991 e 17 luglio 1991, impugnati
entrambi dalla Provincia autonoma di Bolzano, sono stati emanati in
esecuzione di norme della legge 9 gennaio 1991 n. 10 sul contenimento
dei consumi energetici.
1.2. - Il primo dei suddetti decreti detta le direttive alle
Regioni e alle Province autonome per "uniformare i criteri di
valutazione delle domande le procedure e le modalità di concessione
dei contributi", previsti dagli artt. 8, 10 e 13 della legge n. 10
cit. , nel presupposto della delega delle relative funzioni
amministrative, operata dall'art. 9 della stessa legge nei confronti
di tutti i soggetti di autonomia.
La Provincia ricorrente - che con precedente ricorso, deciso da
questa Corte con sentenza n. 483 del 1991, aveva già sollevato
questione di legittimità costituzionale in via principale del
suddetto art. 9 della legge, ritenendolo invasivo di proprie
competenze, statutariamente garantite, nell'assunto che la norma
statale le sottraesse la titolarità delle funzioni concernenti
l'erogazione dei detti contributi e la disciplina degli interventi
che sarebbero invece di esclusiva competenza provinciale - rivolge
ora, (reg. confl. n. 25 del 1991) contro il provvedimento applicativo
di detto art. 9, omologhe censure di violazione di molti parametri
statutari e di lesione di proprie attribuzioni.
1.3. - Con altro ricorso (reg. confl. n.38 del 1991) la Provincia
autonoma di Bolzano impugna il decreto del Ministro dell'industria
del 17 luglio 1991, con il quale, in attuazione dell'art. 18 della
legge n.10 del 1991, vengono dettate le "modalità di concessione ed
erogazione dei contributi" in conto capitale per iniziative volte
all'attivazione, costruzione e potenziamento di impianti
idroelettrici, previsti dall'art. 14 della stessa legge, ed altresì,
"le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di
fattibilità e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le
garanzie di regolare esercizio e di corretta manutenzione degli
impianti incentivati nonché i criteri di valutazione delle domande
di finanziamento" degli impianti medesimi.
Anche nei confronti dell'art. 18 cit. - di cui, unitamente
all'art. 14 della stessa legge (in precedenza non impugnato in via
principale dalla ricorrente), il d.m. 17 luglio 1991 oggetto del
presente ricorso è attuativo - la Provincia autonoma aveva proposto,
con il medesimo ricorso in via principale (deciso con la citata
sentenza n. 483 del 1991), questione di legittimità costituzionale
assumendo la lesione delle attribuzioni provinciali; omologhe censure
formula ora nei confronti del provvedimento ministeriale attuativo
delle previsioni legislative richiamate, sostenendo la violazione
delle competenze provinciali, relative alle materie e ai settori cui
si riferiscono gli interventi ammessi ai contributi, nonché
dell'articolata disciplina statutaria (artt. 12,13 e 14) in materia
di energia elettrica.
2. - Poiché i due ricorsi proposti dalla Provincia autonoma di
Bolzano riguardano provvedimenti ministeriali attuativi di alcune
norme della legge dello Stato n. 10 del 1991 sul contenimento dei
consumi energetici, svolgendo questioni connesse, i relativi giudizi
possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia.
3. - Il ricorso (n. 25 del 1991), avente ad oggetto il d.m. 15
febbraio 1991, è fondato.
Con la citata sentenza n. 483 del 1991, è stato accolto in parte
il ricorso in via principale proposto dalla Provincia di Bolzano ed
è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e
38 della legge n. 10 del 1991 nella parte in cui, includevano, "nella
delega delle funzioni amministrative e nel procedimento di
ripartizione dei finanziamenti ivi previsti, anche le province
autonome di Trento e di Bolzano", anziché considerare quelle
funzioni come proprie di queste. Di conseguenza il decreto
ministeriale del 15 febbraio 1991, essendo fondato sull'art. 9 della
legge n. 10 del 1991, dichiarato costituzionalmente illegittimo, deve
essere annullato in parte qua perché non spetta allo Stato dettare,
in attuazione del citato art. 9, le direttive in argomento nei
confronti delle province autonome.
4.1. - Il ricorso (n. 38 del 1991), avente ad oggetto il decreto
del Ministro dell'industria del 17 luglio 1991, attuativo degli artt.
14 e 18 della legge n. 10 del 1991, è inammissibile.
L'art. 14 citato, distinguendo in materia di impianti di
derivazione di acqua per produzione di energia elettrica le
competenze dello Stato e quelle delle regioni e delle province
autonome, dispone, al terzo comma, che la domanda di ammissione al
contributo per la riattivazione o la costruzione degli impianti
medesimi è presentata al Ministero dell'industria, alla regione o
alla provincia autonoma "a seconda della competenza dell'impianto", e
precisa, al quarto comma, che sono concessi ed erogati con decreto
del Ministro dell'industria i contributi "per gli impianti di propria
competenza". A sua volta l'art. 18 della stessa legge prevede che,
con decreto ministeriale, siano fissate le modalità di concessione
ed erogazione di taluni contributi contemplati dalla legge, tra i
quali quelli disposti dall'art. 14.
In proposito va ricordato che la già citata sentenza di questa
Corte n. 483 del 1991 ha dichiarato inammissibile la questione di
legittimità costituzionale, a suo tempo proposta in via principale
dalla stessa Provincia di Bolzano, chiarendo che il citato art. 18,
primo comma, si riferisce ai soli contributi di spettanza dello Stato
indicati negli artt. 11, 12 e 14, "che non hanno formato oggetto di
questioni di legittimità costituzionale e rispetto ai quali le
ricorrenti (province autonome di Trento e Bolzano) hanno dimostrato
di non avere alcun interesse".
Diversamente da quanto si sostiene in via di ipotesi nel ricorso,
non risulta che il provvedimento impugnato, nel dare attuazione
all'art. 18 cit., abbia inteso disciplinare anche i contributi di
competenza provinciale.
Né potrebbe trarsi argomento contrario a tale conclusione dalla
disposizione contenuta nell'art. 2, primo comma, del censurato
decreto ministeriale - secondo cui la domanda di contributo va
presentata al Ministero "e alla regione o alla provincia autonoma di
Trento o Bolzano a seconda dell'ubicazione dell'impianto" - perché
essa tende, sempre e solo per gli interventi di competenza statale, a
rendere note alle regioni ed alle province autonome le domande di
contributo onde consentire l'esercizio di competenze di loro
spettanza eventualmente coinvolte dagli interventi statali cui si
riferisce il contributo. Si tratta, dunque, di una norma
procedimentale che non ha alcuna incidenza sul riparto delle
competenze, essendo evidente che, quando si tratti di contributi che
spetta alla Provincia erogare, resta ferma la sua competenza a
ricevere le relative domande.
4.2. - È poi evidente che, riferendosi il decreto ministeriale
impugnato, in conformità all'art. 18 cit., solo ai contributi di
competenza statale, è escluso che in base ad esso lo Stato possa
trattenere le quote di finanziamento relative agli interventi di cui
all'art. 14 della legge n. 10 del 1991, trattandosi di contributi che
spetta alla Provincia erogare.
4.3. - In conclusione, poiché il decreto ministeriale impugnato,
attuando l'art. 18 cit., non incide su competenze della Provincia
ricorrente, il ricorso è inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara che non spetta allo Stato dettare, nei confronti delle
provincie autonome, le direttive contemplate nell'art. 9, secondo
comma, della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e, conseguentemente, annulla
in parte qua il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 15 febbraio 1991 (Direttive alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano per uniformare i criteri di
valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione
e di erogazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1991 n.
10), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
46 del 23 febbraio 1991;
dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Provincia di
Bolzano avverso il decreto del Ministro dell'industria 17 luglio 1991
(Modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui
all'art. 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per
l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia), pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 12
agosto 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 20 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:244 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte