Sentenza n. 244/2001
Altra decisione · depositata il 12/07/2001 · relatore Riccardo Chieppa
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito del decreto 23 giugno 1998 della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica -
emesso di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, relativo al trasferimento di dipendenti
dell'Ente Poste italiane nei ruoli del personale dell'Ente Parco
delle Madonie, promosso con ricorso della regione Siciliana,
notificato il 30 gennaio 1999, depositato in cancelleria il 9
febbraio 1999 ed iscritto al n. 8 del registro conflitti 1999.
Udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 2001 il giudice relatore
Riccardo Chieppa;
Uditi gli avvocati Michele Arcadipane e Paolo Chiapparone per la
regione Siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La regione Siciliana, con ricorso notificato il 30 gennaio
1999 e depositato il 9 febbraio 1999, ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri
ed ha chiesto l'annullamento del decreto emesso dal Dirigente
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica - di concerto con il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, in data 23 giugno
1998, con cui è stato disposto il trasferimento, ai sensi
dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163
(Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti
amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche
amministrazioni), convertito nella legge 11 luglio 1995, n. 273, di
tre dipendenti dell'Ente Poste italiane (Farinella Lucia, Librizzi
Venera e Sanfratello Carmelo) nei ruoli del personale dell'Ente Parco
delle Madonie, presso il quale risultavano in posizione di comando.
Il ricorso si fonda sul rilievo, secondo cui il decreto impugnato
è stato emanato senza che in merito al trasferimento fosse stato
acquisito il consenso della regione Siciliana, titolare della
potestà di ordinamento degli enti parco regionali, sui quali la
regione esercita un potere di vigilanza e di controllo accompagnato
da un onere finanziario, trattandosi di enti completamente a carico
del bilancio regionale. Inoltre il decreto impugnato si fonderebbe su
una richiesta dell'Ente Parco delle Madonie - in realtà richiesta di
autorizzazione e nulla osta al trasferimento - in data 10 marzo 1998,
sulla base delle deliberazioni n. 10 del 6 marzo 1998, e n. 43 del
10 marzo 1998, rispettivamente, del Presidente del Comitato esecutivo
e del Comitato esecutivo dell'Ente Parco delle Madonie, assente
esecutive e non sottoposte a controllo preventivo di legittimità
dell'Assessorato regionale competente ed anzi annullate dallo stesso
Assessorato (comunicazione prot. n. 6888 del 6 aprile 1998), prima
del decreto impugnato.
La ricorrente regione premette che gli enti parco della regione
Siciliana costituiscono enti strumentali della medesima, finalizzati
ad una gestione ottimale ed unitaria di aree di rilevante interesse
generale, sui quali, tuttavia, la regione stessa mantiene il potere
organizzatorio. Ed infatti, vige sempre, sulle deliberazioni degli
organi dell'ente parco relativi a fatti organizzativi o pianificatori
o finanziari, il preventivo riscontro di legittimità
dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai sensi
dell'art. 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, sostituito
dall'art. 8 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, e modificato
dall'art. 10 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71.
2. - La regione deduce i seguenti motivi (oltre i profili sopra
esposti):
a) violazione dell'art. 43 dello statuto regionale, in quanto
l'atto impugnato è stato adottato senza la preventiva determinazione
della commissione paritetica, ancorché si tratti di trasferimento di
personale senza il corrispondente trasferimento di funzioni;
b) violazione dell'art. 14 dello statuto regionale, in
particolare delle lettere p) e q), in quanto l'atto impugnato
interferisce direttamente nell'esercizio delle potestà regionali, e
si pone in contrasto con le previsioni dell'ordinamento regionale.
Infatti, la regione Siciliana aveva già disposto in ordine al
passaggio nei ruoli degli enti parco regionali di personale
proveniente da altre amministrazioni, in servizio alla data del 31
marzo 1995 (art. 7 della legge regionale n. 76 del 1995, modificato
dall'art. 8 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7). Inoltre, con
l'art. 31 della legge regionale 22 gennaio 1997, n. 6, è stata
consentita e limitata la mobilità volontaria soltanto tra enti,
aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela della regione e
con spese di funzionamento a carico della regione stessa.
Infine, il decreto impugnato, disponendo le modalità ed i
risvolti giuridici ed economici dell'inquadramento, si appalesa in
contrasto con il sistema dell'ordinamento regionale, il quale, ad
esempio, non consente, se non per limitate fattispecie previste
dall'art. 7 della legge regionale n. 76 del 1995 e successive
modificazioni, la conservazione dell'anzianità di provenienza;
c) violazione dell'art. 36 dello statuto della regione
Siciliana e delle correlate norme di attuazione in materia
finanziaria; violazione degli articoli 116 e 119 della Costituzione,
in quanto l'atto de quo, determinando un aggravio per il bilancio
dell'ente parco, viola l'autonomia finanziaria regionale;
d) violazione, sotto ulteriore profilo, delle competenze
regionali di cui alle norme costituzionali indicate, anche in
relazione al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.
In via subordinata deduce la regione ricorrente che, qualora si
ritenessero legittimi i trasferimenti in questione e le connesse
modalità di inquadramento, tuttavia il Dipartimento non avrebbe
potuto disporre i predetti trasferimenti senza il rispetto del
principio di leale collaborazione tra Stato e regione. Considerato in diritto
1. - Il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla
regione Siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei
ministri ha per oggetto il decreto dirigenziale emanato dal Dirigente
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica - di concerto con il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, in data 23 giugno
1998, con cui è stato disposto il trasferimento, ai sensi
dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163
(Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti
amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche
amministrazioni), convertito nella legge 11 luglio 1995, n. 273, di
dipendenti dell'Ente Poste italiane nei ruoli del personale Ente
Parco delle Madonie. In ricorso viene dedotto che l'atto impugnato
sarebbe stato adottato senza l'assenso regionale e sulla base di
richiesta dell'Ente Parco delle Madonie priva di efficacia perché
annullata dalla regione ed, infine, senza la preventiva
determinazione della Commissione paritetica.
Il provvedimento statale impugnato interferirebbe nell'esercizio
delle potestà regionali e si porrebbe in contrasto con le previsioni
dell'ordinamento regionale, in violazione degli articoli 43, 14,
lettere p) e q), 36 dello statuto della regione Siciliana, e della
correlata norma di attuazione, nonché degli articoli 116 e 119 della
Costituzione.
2. - Il ricorso è fondato.
Giova preliminarmente chiarire che il trasferimento del personale
in contestazione non è collegato al trasferimento di funzioni e dei
relativi mezzi finanziari da Stato a regioni, ma opera in un quadro
generale di mobilità e di trasferimento di dipendenti pubblici
eccedenti, ai cui principi non si sottraggono le regioni, in quanto
diretti - in una manovra complessiva di riduzione delle assunzioni
con riassorbimento di personale superfluo in talune amministrazioni -
all'efficienza ed allo snellimento dell'apparato pubblico.
Di conseguenza è del tutto estraneo alla presente tipologia di
trasferimenti per mobilità il richiamo, effettuato dalla regione,
alla previsione dell'art. 43 dello statuto della regione Siciliana
approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e
convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in quanto
questa disposizione si riferisce al passaggio di personale dallo
Stato alla regione collegato al contemporaneo passaggio di uffici e
di funzioni.
Il profilo, invece, per cui il ricorso deve essere accolto, è
quello secondo cui lo Stato non può procedere a singoli
trasferimenti alle regioni ed agli enti regionali di personale
appartenente ad amministrazioni statali in senso allargato, se non
con il consenso dell'ente regionale, espresso in conformità con
l'ordinamento regionale: nella specie, in conformità con il
controllo della regione in ordine alle assunzioni di personale, anche
in relazione al bilancio dell'ente, dipendente esclusivamente dalla
finanza regionale.
Nella specie la richiesta-consenso dell'Ente (regionale) Parco
delle Madonie è stata dichiarata illegittima dalla regione Siciliana
nell'esercizio di poteri di controllo, anteriormente al provvedimento
impugnato. Di conseguenza l'impugnato provvedimento di trasferimento,
che, tra l'altro, dispone non solo il collocamento nei ruoli
dell'Ente parco, ma anche la conservazione dell'anzianità maturata e
del trattamento economico ove più favorevole, viene ad incidere
sulla sfera di competenze regionali, disconoscendo l'avvenuto
esercizio dei poteri regionali di controllo e le potestà
ordinamentali relative al personale della regione, con riflessi
negativi, anche finanziari, per il richiamato carattere del bilancio
dell'ente parco dipendente esclusivamente dalla finanza regionale.
Pertanto, sussiste la lesione della sfera di competenza regionale
costituzionalmente garantita a causa delle modalità del
trasferimento di personale di amministrazione pubblica nei ruoli
dell'ente strumentale Parco delle Madonie della regione Siciliana,
deciso dallo Stato senza aver ottenuto l'assenso della regione
nell'esercizio del potere di controllo sull'atto di consenso
dell'ente parco; di conseguenza deve essere disposto l'annullamento
del decreto impugnato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato disporre il trasferimento di
dipendenti dell'Ente Poste nei ruoli di ente strumentale della
regione Siciliana senza l'assenso della regione stessa, espresso in
conformità dell'ordinamento regionale; conseguentemente annulla il
decreto impugnato con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 12 luglio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:244 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte