Sentenza n. 245/1984
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/11/1984 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 27legge 730/1983
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 7,
commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, 19, 24, comma primo, lett.
b, 25, commi secondo e terzo, 27, comma primo e ultimo, 28, 29, 31, 32,
comma quinto e 35, comma quattordicesimo, della legge 27 dicembre 1983,
n. 730 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)", promossi con ricorsi
dei Presidenti delle Giunte delle Regioni Veneto e Trentino-Alto Adige,
delle Province autonome di Trento e Bolzano, delle Regioni Sicilia,
Campania, Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia, notificati il
26 e 27 gennaio 1984, depositati in cancelleria il 1, il 3 e il 6
febbraio 1984 ed iscritti ai nn. da 3 a 12 del registro ricorsi 1984.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 29 maggio 1984 il Giudice relatore
Livio Paladin;
uditi gli avvocati Giorgio Berti per la Regione Veneto, Giuseppe
Guarino e Roland Ritz per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province
autonome di Trento e Bolzano, Giuseppe Fazio per la Regione Sicilia,
Giuseppe Cioffi per la Regione Campania, Alberto Predieri per la
Regione Toscana e Valerio Onida per le Regioni Piemonte, Emilia-Romagna
e Lombardia, nonché gli avvocati dello Stato Giorgio Azzariti e Paolo
Vittoria.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. Con ricorso notificato il 27 gennaio 1984, la Regione Veneto, in
persona del Presidente pro-tempore della Giunta, rappresentato e difeso
dagli avvocati Giorgio Berti, Matteo Pagnes e Guido Viola, ha chiesto
che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 7,
comma tredicesimo, 19, in relazione al 16, 28, 29, 31 comma secondo, e
35, comma quattordicesimo, della l. 27 dicembre 1983, n. 730
("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1984) "), per violazione degli artt. 5,
81, comma quarto, 115, 117, 118, 119, 123, 130 e 136 della
Costituzione.
a) Con l'art. 7, comma tredicesimo, della l. 730/1983 si stabilisce
che i disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale, non
ripianabili con i contributi regionali di esercizio, devono essere
coperti dalle Regioni mediante adeguamenti tariffari o con prelievo dei
fondi necessari dalle rispettive quote del fondo comune. Secondo la
ricorrente, tale norma sarebbe del tutto analoga a quella contenuta
nell'art. 31, comma primo, del d.l. 55/1983, convertito in l. 131/1983,
e già dichiarata illegittima (nella parte appunto in cui prevedeva che
al ripiano dei predetti disavanzi, per il 1983, dovessero far fronte le
Regioni con il maggior gettito dei tributi propri), per violazione
dell'autonomia finanziaria regionale ed imposizione di spesa priva
della relativa copertura (sentenza n. 307/1983). Con ciò - a parte
l'autonomo profilo di contrasto con l'art. 136 Cost. (ravvisabile
nella elusione, da parte del legislatore, del giudicato costituzionale)
- si riproporrebbero, nei confronti della norma impugnata, gli stessi
motivi di illegittimità già evidenziati a carico del predetto art.
31. Né varrebbe in contrario rilevare che l'art. 7 della l. 730 indica
gli "adeguamenti tariffari" e le "quote del fondo comune" come
possibili fonti di copertura dei disavanzi in questione: poiché, per
un verso, "il fondo comune, dal punto di vista della autonoma
disponibilità della regione, non può avere qualificazione e sorte
diversa dai tributi propri" e, per altro verso, sulla attuale
impraticabilità di aumenti delle tariffe dei servizi di trasporto
pubblico locale "si è già espressa, nella citata sentenza, la stessa
Corte".
b) L'art. 19 della l. 730/1983 proroga, per il 1984, il blocco
delle assunzioni già disposto per l'anno 1983 (con carattere di
generalità nell'ambito del pubblico impiego) dall'art. 9 della l.
130/1983. Lamenta, al riguardo, la ricorrente che - se pur il divieto
ex art. 9 l. cit. è stato ritenuto legittimo (sempre con la
menzionata sentenza 307/1983), quale misura di carattere urgente ed
eccezionale - la sua reiterazione riproporrebbe ora il "problema di
compatibilità del detto blocco con i poteri della Regione".
Risulterebbero, infatti, elusi i limiti temporali che, secondo
l'insegnamento della Corte, debbono contraddistinguere tutte le norme
che impongono "tetti" o "congelamenti" in materie di competenza
regionale. Per di più la gravità dei limiti imposti con l'art. 19
alle nuove assunzioni da parte delle Regioni non si spiegherebbe
neppure all'interno stesso della legge n. 730: la quale riconoscerebbe
ai Comuni e alle Province una sfera di autodeterminazione in materia
(art. 16) più ampia di quella regionale.
e) Con l'art. 28 della l. 730 si stabilisce, poi, che a decorrere
dal 1984, qualora non siano previste misure adeguate per riassorbire il
disavanzo di ciascuna unità sanitaria locale, la Regione provvede,
previa diffida, ad esercitare i poteri sostitutivi attraverso il
comitato regionale di controllo, ovvero richiede lo scioglimento del
comitato di gestione al commissario del Governo. Secondo la
ricorrente, questa disposizione sarebbe doppiamente lesiva delle
attribuzioni regionali: "sia perché determina puntualmente le
modalità di funzionamento dell'organo di controllo regionale" (con
implicita qualificazione della Regione come componente indiretta di un
apparato statale), "sia perché prevede una fattispecie di controllo
sostituivo sull'organo di gestione delle U.S.L. assolutamente anomala
ed eterogenea rispetto alle forme del controllo sulle U.S.L.".
d) L'art. 29 l. 730, a sua volta, prevede che, a decorrere dal
1984, i disavanzi di gestione delle U.S.L. siano ripianati dalla
Regione; e determina le modalità di tale integrazione, cui si deve
provvedere con prelievi dal fondo comune ex art. 8 l. 281/1970 e con
quote di partecipazione al costo delle prestazioni. Anche a tale norma
la ricorrente addebita di violare l'autonomia finanziaria (oltre che
legislativa ed amministrativa) della Regione, senza prevedere
un'apposita copertura finanziaria: con argomentazioni analoghe a quelle
che sorreggono la denuncia di illegittimità del precedente art. 7,
comma tredicesimo.
e) L'art. 31 cpv. l. 730 - che istituisce l'albo regionale dei
fornitori del servizio sanitario nazionale e demanda al Ministro della
sanità di individuare, con proprio decreto, le condizioni ed i
requisiti per l'iscrizione nell'albo stesso - risulta impugnato in base
ad un duplice ordine di rilievi che convergono in una complessa censura
di usurpazione di attribuzioni regionali. L'istituzione stessa di un
albo regionale dovrebbe, infatti, spettare alla Regione, anche in
armonia con le disposizioni di principio contenute nell'art. 50 della
l. 833/1978. Ma soprattutto sarebbe inammissibile l'ulteriore
previsione di un potere normativo del Ministro in ordine alla tenuta
del detto albo ed alla iscrizione delle imprese; e ciò, sia nei
confronti dell'autonomia legislativa regionale, che non potrebbe essere
ridotta o condizionata da un atto di normazione secondaria (quale il
decreto ministeriale), sia nei confronti della stessa attività
amministrativa regionale, che "potrebbe soggiacere soltanto ad atti di
indirizzo e coordinamento da parte del Governo".
f) L'art. 35, comma quattordicesimo, riduce, infine, dal 12 al 6
per cento delle entrate, previste dal bilancio di competenza, il
limite delle disponibilità finanziarie che le Regioni possono
depositare presso aziende di credito. Al riguardo, il Veneto - pur
considerando che la legittimità di tale limitazione è già stata
affermata con sentenza n. 162/1982 della Corte - ritiene che sia
comunque l'imposizione della nuova misura a ledere l'autonomia
finanziaria della Regione: "poiché una indiscriminata riduzione
aprirebbe la possibilità della eliminazione totale della capacità
dell'ente di manovrare le proprie giacenze, che ne integra la posizione
giuridica e costituzionale".
2. - La Regione Trentino-Alto Adige, rappresentata e difesa dagli
avvocati Giuseppe Guarino e Roland Ritz, con ricorso notificato il 26
gennaio 1984, ha impugnato invece gli artt. 25, comma secondo e terzo,
della predetta l. 730/1983, per violazione degli artt. 4 n. 7 e 16
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (t.u. delle leggi concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige).
Con riguardo al comma secondo dell'art. 25, lamenta la ricorrente
che la legge disponga direttamente circa l'impiego (per metà ad
integrazione del finanziamento di parte corrente, per metà ad acquisto
di attrezzature in conto capitale) delle somme che - secondo la norma
stessa - le U.S.L. sono autorizzate a trattenere: così appunto
incidendo in una materia - l'ordinamento degli enti sanitari ed
ospedalieri (in cui rientra la disciplina del funzionamento oltreché
dell'organizzazione delle U.S.L.) - riservata alla potestà legislativa
ed amministrativa della Regione, dagli artt. 4 n. 7 e 16 dello Statuto
speciale.
La disciplina stabilita dal terzo comma dell'art. 25 della l. 730
cit., e in particolar modo la disposizione dell'ultimo periodo, che
impone - in caso di prestazioni sanitarie "aggiuntive" - di instaurare
"contabilità separate", sarebbe a sua volta incostituzionale e lesiva
delle medesima attribuzioni della Regione ricorrente in quanto intenda
stabilire un vincolo anche in ordine alla contabilità delle U.S.L.
(dal Trentino-Alto Adige già disciplinata con propria legge n.
1/1981).
3. - Le Province autonome di Trento e Bolzano, pure difese dagli
avvocati Guarino e Ritz, hanno denunciato anch'esse - con ricorsi
notificati il 26 gennaio 1984 - l'art. 25, commi secondo e terzo, ed
inoltre l'art. 27, commi primo e ultimo, e (la sola Bolzano) l'art. 29
della predetta l. 730/1983, per contrasto con gli artt. 8 n. 1, 9 n.
10, 16, 54 n. 5, 78 e 80 dello Statuto speciale e relative norme
attuative.
a) In ordine alla dedotta illegittimità dell'art. 25, comma
secondo, argomentano ulteriormente le ricorrenti che il disposto
vincolo di destinazione (su somme che le Province autonome sono
autorizzate a trattenere) inciderebbe non solo sulla competenza
preveduta dall'art. 9 n. 10 dello Statuto (igiene e sanità, ivi
compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera), ma anche
sull'autonomia finanziaria delle Province stesse, che si manifesterebbe
sia attraverso il principio di unitarietà della finanza provinciale,
per cui tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo alla Provincia
affluiscono al suo bilancio senza vincolo a specifiche destinazioni,
sia nella facoltà "di disporre delle proprie risorse, nel senso di
valutarne discrezionalmente la congruità rispetto alle necessità
concrete e di indirizzarle verso gli obiettivi rispondenti alle
finalità istituzionali " (Corte cost. n. 162/1982). Inoltre - secondo
la Provincia di Bolzano - sarebbe violato anche l'art. 54 dello
Statuto, in forza del quale spetta alla Giunta provinciale il controllo
sugli atti e sugli organi delle U.S.L., ivi compreso il controllo anche
in merito sui bilanci, piani e programmi annuali e pluriennali e sulle
convenzioni.
Quanto al terzo comma del medesimo art. 25, le ricorrenti a loro
volta lamentano la violazione degli artt. 8 n. 1 e 16 dello Statuto
(ordinamento degli uffici provinciali), per il caso che il vincolo a
instaurare una contabilità separata sia da intendere riferito alla
stessa Provincia. E, in secondo luogo, deducono che la disposizione
sarebbe incostituzionale anche se riferita alle U.S.L., per violazione
dell'art. 9 n. 10 dello Statuto, " giacché, per quanto non disposto
dalla legge regionale, alla disciplina della contabilità delle U.S.L.
concorre la competenza delle Province (artt. 87 e 97 l. Reg. T.A.A.
11 gennaio 1981 n. 1; art. 73 l. Prov. Bolzano 26 aprile 1980 n. 8)".
b) L'art. 27 l. 730/1983 - che detta criteri per la ripartizione
del fondo sanitario nazionale - è denunciato dalle Province autonome
con particolare riguardo all'ultima parte, che abroga "il terzo periodo
del primo comma dell'art. 80 della l. 1978 n. 833". La disposizione
abrogata - facendo seguito all'art. 51 (I. 833 cit.), secondo cui, tra
le Regioni anche a statuto speciale, la ripartizione delle somme
stanziate per il fondo sanitario va operata con delibera del CIPE, su
proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale - stabiliva che per il finanziamento delle due Province di
Trento e Bolzano si applicasse, invece, il disposto dell'art. 78 dello
Statuto Trentino-Alto Adige: con la conseguenza che la determinazione
della quota di spettanza delle Province doveva venire stabilita, anno
per anno, d'accordo fra Governo e Presidente della Giunta provinciale,
tenendo anche conto, "in base ai parametri della popolazione e del
territorio, delle spese per gli interventi generali dello Stato,
disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi
settori". Ora, secondo le ricorrenti - dato che il rinvio ex art. 80 l.
833 all'art. 78 dello Statuto speciale "non era il frutto di una scelta
discrezionale del legislatore, come tale successivamente modificabile,
bensì la conseguenza costituzionalmente obbligata del rispetto della
peculiare autonomia finanziaria della Provincia" - l'abrogazione della
detta norma di rinvio sarebbe costituzionalmente illegittima, appunto
in relazione alla richiamata nota statutaria. Corrispondentemente,
sarebbe incostituzionale il primo comma dello stesso art. 27, secondo
cui la quota del fondo sanitario nazionale di competenza della
Provincia autonoma va determinata senza applicare le procedure ed i
criteri inderogabilmente stabiliti dall'art. 78 dello Statuto.
c) Quanto infine all'art. 29 (già impugnato dalla Regione Veneto)
la Provincia di Bolzano ne denuncia analogamente l'illegittimità,
poiché non solo pone a carico della Provincia l'onere ulteriore del
ripiano dei disavanzi U.S.L., ma stabilisce altresì in quale modo
debba farsi fronte all'onere stesso. Ne risulterebbero,
conseguentemente, "violate le competenze legislative ed amministrative
della ricorrente in materia di igiene e sanità (artt. 9 n. 10 e 16
Statuto e relative norme d'attuazione) e di controllo sulla finanza
locale, ed in specie sulle U.S.L. (artt. 54 n. 5, 80 e 16 Statuto, e
relative norme d'attuazione); nonché i principi costituzionali
relativi alla autonomia finanziaria e di bilancio della ricorrente
(Titolo VI, e spec. art. 78)", ove in particolare si consideri che la
legge pretende di vincolare la utilizzazione di fondi affluiti nel
bilancio provinciale, e dei quali la Provincia dovrebbe potere disporre
autonomamente, che non provengono né da "contributi speciali" (ex
art. 119, comma terzo, Cost., ed art. 79 T.A.A.), e neppure da "quote
erariali".
4. - Anche la Regione Sicilia, difesa dall'avvocato Giuseppe Fazio,
con ricorso notificato il 27 gennaio 1984, ha denunciato di
incostituzionalità la l. 730/1983, relativamente ai suoi artt. 7,
comma tredicesimo, 25, ultimo comma, 27, 29, comma secondo, e 31, per
contrasto con gli artt. 15, 17, 19 e 20 dello Statuto di autonomia.
Con riferimento ai parametri statutari - che tutelano la potestà
della Regione nel settore della sanità e la sua autonomia finanziaria
- la ricorrente svolge argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle
contenute nei ricorsi precedentemente esaminati. In particolare, circa
l'art. 31 della l. 730 la cui denuncia è in questo caso estesa al
primo comma (non censurato dal Veneto), relativamente alla facoltà,
attribuita al Ministro della sanità, di provvedere con decreto alla
definizione dei capitolati generali e speciali per forniture di beni e
servizi alle U.S.L. - sottolinea la Sicilia come tale disposizione
incida su materia rientrante nella propria competenza legislativa (già
esercitata con legge n. 69/1981) sulla contabilità e l'amministrazione
del patrimonio delle U.S.L.. Ne risulterebbero, di conseguenza, violate
"non soltanto le norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia
di sanità di cui al d.P.R. 9 agosto 1956 n. 1111 e quindi l'art. 20
dello Statuto siciliano, ma anche l'art. 17 (lett. b e c) del medesimo
Statuto in applicazione del quale la potestà legislativa attribuita
alla Regione nel settore della sanità incontra soltanto i limiti dei
principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello
Stato".
5. - Il solo art. 7, comma tredicesimo, della l. 730 ha formato,
inoltre, oggetto di impugnazione da parte della Regione Campania, con
ricorso in pari data proposto per il tramite degli avvocati Luigi
Nerone e Giuseppe Cioffi.
Secondo la ricorrente, la disposizione in questione lederebbe
l'autonomia legislativa regionale in materia di servizi di trasporto,
sancita dall'art. 117, "sia perché, stabilendo l'obbligo del
ripianamento, comprime l'autonomia del legislatore regionale, quale
già deliberata dai principi fondamentali contenuti nella legge quadro
(art. 6) 151 del 1981, sia perché, disponendo delle quote del fondo
comune di cui alla legge 281/1970, invade il campo di competenza
regionale in ordine alla libera ed autonoma utilizzazione di dette
risorse in armonia con le scelte programmatiche regionali, in relazione
al dettato dell'art. 21, comma primo, della l. n. 335/1976". D'altra
parte, poiché il complesso delle leggi-quadro ricordate attua il
precetto costituzionale dell'art. 119, ne conseguirebbe che anche con
tale parametro colliderebbe la norma impugnata. Infine, risulterebbe
violato anche l'art. 81, comma quarto, in ragione della omessa
attribuzione alle Regioni di risorse corrispondenti al nuovo onere ad
esse imposto.
6. - Con altro ricorso, notificato il 26 gennaio 1984, della
Regione Toscana, difesa dall'avvocato Alberto Predieri, sono stati
denunciati, per contrasto con gli artt. 117 e 130 Cost. - oltre che
gli artt. 7, comma tredicesimo, 29 e 31 (intero testo) - anche l'art.
24, comma primo (in relazione all'art. 32, comma quinto), della legge
finanziaria 1984.
Dispone il citato art. 24, comma primo punto b), che "al fine di
nazionalizzare l'erogazione delle prestazioni sanitarie in regime
convenzionale, gli accordi collettivi nazionali devono prevedere
l'istituzione di commissioni professionali a livello regionale..., con
il compito di definire gli standards medi assistenziali e di fissare la
procedura per le verifiche di qualità dell'assistenza". La Toscana
lamenta appunto che sia stato in tal modo attribuita ad una fonte
anomala (l'accordo collettivo ex art. 48 l. 833) un potere
organizzatorio (l'istituzione di commissioni di controllo, come le
configura l'art. 32, comma quinto) e un potere amministrativo di
definizione di regole operative attinenti alla gestione del servizio
sanitario, che competerebbero invece alle Regioni, a norma dell'art.
117 Cost. e secondo la legge 833/1978. Ci si duole inoltre che venga
demandata ad un organo speciale ed a carattere nazionale - la
delegazione del Governo prevista dal primo comma dell'art. 48 l.
833/1978 - una competenza legislativa, normativa ed amministrativa
spettante alle Regioni. Si eccepisce, infine, che non sarebbero state
comunque osservate le forme previste dalla legge 382/1975 per
l'attività di indirizzo e coordinamento.
7. - Da ultimo, le Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia,
tutte assistite dall'avvocato Valerio Onida, hanno chiesto con
altrettanti ricorsi di identico contenuto (notificati il 27 gennaio
1984), dichiararsi l'illegittimità degli artt. 7, comma tredicesimo,
20 e 31 l. 730/1983 (come si è visto, già raggiunti da altre
impugnative) ed altresì dell'art. 7, commi undicesimo e dodicesimo,
della stessa legge, "in riferimento agli artt. 5, 117, 118, 119 e 81,
comma quarto, della Costituzione, nonché all'art. 27 della l. 5 agosto
1978 n. 468 e alle leggi 10 aprile 1981 n. 151 e 23 dicembre 1978 n.
833".
Con riguardo, in particolare, all'art. 7, comma undicesimo, l. 730
- che determina definitivamente in Lit. 2.922 miliardi il fondo
trasporti per l'anno 1982 - le ricorrenti sostengono che tale
disposizione determinerebbe una riduzione retroattiva di Lit. 88,5
miliardi (destinati, dalla norma stessa, al "finanziamento del fondo
relativo all'anno 1983"): ciò "perché il fondo per il 1982, ex artt.
27 d.l. 786/1981 e 27 quater l. conv. n. 51/1982, era composto dalla
quota storica corrispondente alle erogazioni effettuate da Regioni ed
enti locali nel 1981, e da una integrazione a carico dello Stato di L.
400 miliardi; e perché la quota storica, originariamente stimata in L.
2.500 miliardi, è oggi accertata (non ancora definitivamente) in L.
2.610,5 miliardi, cosicché il Fondo 1982 ammontava (in realtà) a
3.010,6 miliardi". La detta "decurtazione" concreterebbe appunto
lesione della autonomia finanziaria, amministrativa e programmatoria
delle Regioni. Analoghe ragioni di incostituzionalità motivano la
denuncia del successivo comma dodicesimo dello stesso art. 7, che eleva
- da Lit. 2900 a Lit. 3.132,5 miliardi - l'importo del Fondo trasporti
per il 1983. L'incremento enunciato (di Lit. 232,5 miliardi) sarebbe,
infatti, secondo le ricorrenti, meramente apparente: in quanto esso
verrebbe ad essere finanziato, quanto ad 88,5 miliardi, mediante
l'eguale somma di cui sarebbe stato (come già detto) diminuito il
"Fondo 1982"; e, quanto ai restanti 144 miliardi, mediante l'iscrizione
di una tale somma nel bilancio dello Stato, però del 1984. Per
converso, una decurtazione effettiva delle spettanze regionali
discenderebbe dalla abrogazione, disposta dalla norma impugnata, dei
commi 5.1., 5.2. e 5.3. dell'art. 31 del d.l. 55/1983, con cui si erano
previsti contributi integrativi alle aziende fino al 13 % dei
contributi per il 1982, e il riconoscimento di tali iporti in aumento
alla quota del fondo trasporti spettante a ciascuna Regione per il
1984.
8. - Nei giudizi relativi a tutti gli indicati ricorsi si è
costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite
dell'Avvocatura generale dello Stato: la quale, con unica ed unitaria
memoria, ha sostenuto la legittimità di tutte le disposizioni
impugnate, partitamente esaminate nell'ordine di sequenza nel testo
legislativo.
a) Replicando, in primo luogo, alle censure formulate (dalle
Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna) avverso l'art. 7, comma
undicesimo, l. 730, ha sottolineato l'Avvocatura come, relativamente al
"Fondo trasporti 1982", la quota parte di 500 miliardi (dei complessivi
2900 determinati dall'art. 27 d.l. n. 796) - corrispondente
all'importo versato alle aziende di trasporto, nel 1981, dalle Regioni
- andasse finanziata con corrispondenti riduzioni da apportare, per le
Regioni a statuto ordinario, alle erogazioni sul fondo comune previsto
dall'art. 8 e, per le Regioni a statuto speciale, sul fondo previsto
dall'art. 9 della l. 281/1970. Di guisa che, seppure il fondo per il
1982 fosse stato dapprima determinato "provvisoriamente", le modifiche
introdotte con la legge di conversione avrebbero fatto venir meno "non
solo la possibilità ma anche l'interesse" delle Regioni ad ottenere un
aumento del fondo nazionale trasporti, in conseguenza dell'eventuale
accertamento dell'importo dei contributi corrisposti dalle Regioni alle
aziende nel 1981, in misura maggiore di quella valutata (in Lit. 500
miliardi) per la determinazione originaria del fondo. Difatti,
avvenuta l'erogazione delle somme spettanti alle Regioni sui fondi di
cui agli artt. 8 e 9 l. 281/1970, sarebbe venuta meno la possibilità
di finanziare alcun aumento del fondo trasporti "che, comunque, non
avrebbe potuto incrementare la complessiva disponibilità finanziaria
regionale, dato che ad ogni aumento doveva corrispondere un eguale
riduzione delle erogazioni sui fondi della legge 281/1970".
b) Quanto poi alla determinazione del "Fondo trasporti 1983", di
cui al dodicesimo comma dell'art. 7 in discussione, sarebbe inesatto -
sempre secondo l'Avvocatura - quanto prospettato dalle ricorrenti: che
cioè l'incremento di Lit. 232,5 miliardi rispetto all'importo
stabilito all'art. 5 l. n. 130/1983 (e di Lit. 210,5 miliardi rispetto
al fondo determinato per il 1982 dal comma precedente) sia meramente
fittizio. A parte il fatto che l'abrogazione del comma 5.3 dell'art.
31 d.l. n. 55/1983 inciderebbe, se mai, sull'importo del fondo per il
1984 e non su quello per il 1983, la disposizione stessa costituirebbe
la logica ed anzi necessaria conseguenza dell'abrogazione, pure
disposta con la norma impugnata, dei precedenti commi 5.1. e 5.2., che
prevedevano la facoltà delle Regioni di concedere i contributi
integrativi in questione. La facoltà delle Regioni di concedere
contributi per l'anno 1983 superiori a quelli concessi per il 1982
sarebbe stata, cioè, diversamente disciplinata ed ora limitata alle
aziende che avessero applicato, prima del 31 dicembre 1983, gli
adeguamenti tariffari previsti dal ripetuto art. 31 d.l. 55/1983: al
finanziamento di questa facoltà essendo quindi "destinato l'incremento
- come si è detto di 210,5 miliardi rispetto al fondo del 1982", che
sarebbe perciò "effettivo e reale". Si tratterebbe, del resto, non
già di un onere imposto alle Regioni ma di una facoltà, "perché
anche il contributo integrativo oggi previsto dall'art. 7 dodicesimo
comma, costituirebbe, come il contributo già previsto dai commi 5.1. e
5.3. art. 31 d.l. 55/1983, frutto di autonoma determinazione regionale
(sent. n. 307/1983, motivazione n. 16)". Pertanto - conclude, sul
punto, l'Avvocatura - essendo certamente nella facoltà discrezionale
dei competenti organi regionali contenere l'erogazione dei contributi
aggiuntivi in parola nei limiti della assegnazione spettante alla
Regione sul fondo nazionale trasporti, "deve in ogni caso escludersi
che la norma impugnata abbia imposto alle Regioni un onere senza
indicare i mezzi per farvi fronte".
c) Anche relativamente al tredicesimo comma dell'art. 7, i rilievi
di illegittimità (formulati dalle Regioni Toscana, Piemonte, Veneto e
Campania) sarebbero - ad avviso dell'Avvocatura - analogamente privi di
fondamento.
Il meccanismo di copertura dei disavanzi delle aziende di
trasporto, previsto dalla norma in questione, risulterebbe
significativamente diverso da quello (sub art. 31 d.l. 55/1983)
censurato dalla Corte con sentenza n. 307/1983. Infatti - si afferma -
"lo strumento con il quale le Regioni devono provvedere non grava più
in prima linea sui bilanci regionali, ma è costituito essenzialmente
dalla deliberazione di idonei adeguamenti tariffari; e, solo in via
condizionata ed eventuale, le Regioni possono provvedere utilizzando le
somme assegnate dallo Stato alla Regione senza vincolo a specifica
destinazione".
Né potrebbe dirsi, d'altra parte, violato l'art. 81 Cost.: poiché
"la norma non impone alla Regione un onere nuovo, da coprire con
l'utilizzo del fondo comune di cui all'art. 8 della legge n. 281 del
1970; trattandosi in effetti di onere non imposto ma derivato
esclusivamente dal modo - discrezionalmente stabilito dalla Regione
medesima - nel quale sia stato esercitato il potere regionale di
determinazione delle tariffe". E quindi sarebbe del tutto conforme ai
principi della finanza pubblica che, per la copertura della relativa
spesa, siano utilizzati fondi affluiti nel bilancio regionale senza
vincolo a specifica destinazione.
d) Con riguardo alla disposizione dell'art. 19 l. 730, denunciata
dal Veneto, oppone ancora l'Avvocatura che proprio sulla base dei
principi affermati nella richiamata sentenza della Corte n. 307/1983
emergerebbe con evidenza l'infondatezza dell'odierna questione.
Difatti il carattere "transitorio" del blocco delle assunzioni non
verrebbe certo meno per il solo fatto della sua proroga: quel che
rileva essendo l'esigenza straordinaria di freno alla dilatazione della
spesa pubblica, che giustificò il divieto di assunzioni nell'anno 1983
e lo giustifica ancora nell'anno 1984: per un lasso temporale comunque
ben circoscritto e non senza possibilità di deroga in caso di
necessità.
e) Anche l'art. 24 l. 730, impugnato dalla Toscana, si sottrarrebbe
- ad avviso dell'Avvocatura - ad ogni rilievo di illegittimità.
La detta disposizione si limiterebbe a modificare l'art. 48 della
legge n. 833/1978, che già prevedeva la stipulazione nella sede
nazionale di convenzioni regolanti il rapporto tra la Regione ed i
medici convenzionati. E ciò al solo fine di "assicurare la
partecipazione della categoria dei medici convenzionati alla
determinazione delle forme di controllo sulla attività dei medici
stessi, già previste dal n. 8 dell'art. 48 l. 833/1978 nella sua
originaria formulazione".
f) Quanto all'art. 25, comma secondo, l. cit., l'Avvocatura ne
sostiene (in contrasto con le opposte conclusioni della Regione
Trentino-Alto Adige e delle Province autonome) la piena conformità ai
parametri costituzionali evocati: argomentando che la potestà
legislativa della Regione in materia di ordinamento degli enti sanitari
ed ospedalieri (art. 4 n. 7 Statuto) abbraccerebbe in questo campo la
predisposizione delle strutture ed i modi del loro agire, ma non i
contenuti di questo, onde sarebbe ad essa "estranea la
predeterminazione, in sede legislativa o amministrativa, di criteri per
l'impiego delle risorse spettanti alle unità sanitarie locali". Né la
destinazione impressa dalla norma in questione, quanto alle risorse
trattenute dalle U.S.L., potrebbe contrastare con il potere di
controllo sui bilanci di queste. Poiché "per sé, questo potere, in
quanto manifestazione del più generale potere di controllo sugli enti
locali", non implicherebbe "anche quello di predeterminare
normativamente l'impiego delle risorse da parte degli enti
controllati".
Risolutiva sarebbe infine (contro la prospettata violazione
dell'art. 81 Cost.) la considerazione che, "da un punto di vista
logico", non vi sarebbe differenza "tra assegnare alle Regioni somme da
destinare separatamente al finanziamento di due diversi tipi di spesa
(corrente e in conto capitale) e disporre invece che le somme (di cui
era preveduto fossero versate all'entrata del bilancio dello Stato e di
cui ora si prevede che le Regioni le trattengano) vengano dalle stesse
destinate in predeterminate misure ai due diversi tipi di spesa". La
norma pertanto non si discosterebbe dal sistema generale di
finanziamento del servizio sanitario nazionale, caratterizzato da
interni vincoli di destinazione (e tale perciò da porsi al di fuori
del principio enunciato dall'art. 21 della l. 335/1976) ed avrebbe la
sua ragione giustificatrice nell'avere la legge di riforma sanitaria
concepito il servizio sanitario nazionale come un complesso di funzioni
unitarie, sia pure attuato a diversi livelli, da Stato, Regioni ed enti
locali; in rapporto al quale "compete dunque allo Stato di
predeterminare su scala nazionale e regionale l'ammontare delle risorse
da impegnare per garantire a tutti i cittadini certi standards di
prestazioni sanitarie (artt. 3, secondo comma; 51, secondo comma; e 53
l. 833 del 1978)".
g) Relativamente al successivo comma terzo dello stesso art. 25,
l'Avvocatura replica in particolare alla Regione Sicilia che la
disposizione impugnata - non imponendo oneri (per i quali occorra una
previsione di copertura), ma attribuendo invece a tutte le Regioni una
mera facoltà (che esse possono esercitare attingendo alle loro
disponibilità) - "tende ad ampliare anziché a restringere la sfera di
autonomia delle Regioni, a statuto sia ordinario che speciale" e quindi
anche della stessa Sicilia.
E, quanto alle ulteriori censure della Regione Trentino-Alto Adige
e delle Province autonome, oppone ancora l'Avvocatura che la
prescritta instaurazione di una contabilità separata da parte delle
stesse Regioni e Province o delle U.S.L., in quanto eroghino
prestazioni aggiuntive, costituirebbe "nulla più che la specificazione
di un principio di contabilità pubblica (derivando dall'art. 9 l.
335/1976 che nei bilanci regionali non possano esser incluse nel
medesimo capitolo spese che presuppongano e al contrario non
presuppongano attribuzioni di somme da parte dello Stato con vincoli di
destinazione); o, comunque, un principio di contabilità delle U.S.L.,
non diversamente da quelli stabiliti dall'art. 50 l. 833/1978, dal
d.P.R. 595/1980, in base all'art. 9 d.l. 663/1979, conv. in l. n.
33/1980, e dall'art. 35 della l. 119/1981.
h) Anche la questione di legittimità dell'art. 27 (sulla
ripartizione del fondo sanitario nazionale), quale prospettata dalle
due Province autonome, sarebbe priva di fondamento.
Ad avviso dell'Avvocatura, la detta previsione andrebbe comunque
diversamente interpretata, per modo che la disposizione stessa
verrebbe a confermare la sola applicabilità dell'art. 51 della l.
833/1978. Tuttavia - soggiunge l'Avvocatura - abbia l'art. 27 ultimo
comma della l. 730 modificato o non il precedente assetto normativo,
"non sarebbe comunque in contrasto con l'art. 78 dello Statuto il
risultato cui si perviene e cioè che anche alle due Province si
applichino criteri e procedimenti di determinazione delle quote
prevedute dall'art. 51, secondo comma della l. 833/1978 ed ora
dall'art. 27, primo comma della l. 730/1983". Lo spostamento
dell'attività di assistenza sanitaria svolta dalle due Province, dal
sistema di finanziamento preveduto dall'art. 78 St. a quello
configurato dall'art. 51 l. 833/1978, sarebbe infatti giustificato
dall'interesse nazionale che si è voluto realizzare con la legge di
riforma.
i) Quanto alle censure di illegittimità formulate dalla Regione
Veneto nei riguardi dell'art. 28 l. 730, esse - secondo l'Avvocatura -
sarebbero in primo luogo inammissibili: poiché, se ciò che si
contesta è - come sembra - la previsione di un tipo di controllo
diverso da quello previsto dall'art. 130 Cost., "verrebbe in tal modo
denunciata la violazione di norme costituzionali poste a garanzia
dell'autonomia di Comuni e Province, che non realizzerebbe quindi
l'invasione della sfera di competenza assegnata alla Regione. Né tale
lesione potrebbe individuarsi nella asserita irrazionalità della
previsione di due alternative misure di controllo, sostitutiva e
mediante scioglimento dell'organo".
A parte ciò, le doglianze della ricorrente sarebbero comunque
infondate, "poiché né l'art. 130 né altri articoli della
Costituzione attribuiscono alle Regioni poteri normativi per quanto
riguarda la determinazione dei modi di esercizio del controllo; per la
quale è anzi posta, ad ulteriore garanzia dell'autonomia degli enti
locali, una riserva di legge statale". Né sussisterebbe la denunciata
irrazionalità delle due misure di controllo, che sono logicamente
commisurate ai diversi presupposti che le giustificano. E
l'attribuzione ad un organo statale - quale il Commissario di Governo -
del potere di scioglimento del comitato di gestione, da esercitarsi per
altro su iniziativa dell'organo regionale, troverebbe la sua ragione
come nel caso dello scioglimento dei consigli comunali nel fatto che
l'organo direttivo delle U.S.L. è previsto e disciplinato dalla legge
statale.
l) Parimenti infondata - ad avviso dell'Avvocatura - sarebbero le
questioni che involgono la legittimità dell'art. 29 l. 730 sul ripiano
dei disavanzi delle U.S.L.
Le argomentazioni delle Regioni ricorrenti (Toscana, Piemonte,
Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Sicilia) urterebbero infatti contro
il decisivo rilievo che la correlativa responsabilità finanziaria
sarebbe del tutto conseguente alla competenza riconosciuta alle
Regioni, in materia di assistenza sanitaria, con il connesso
potere-dovere di assicurare la corrispondenza tra i costi del servizio
ed i relativi benefici. In tale contesto, la disposizione del
precedente art. 26, che ha accollato al bilancio statale i disavanzi
delle unità sanitarie locali accertati al 31 dicembre 1983, avrebbe
portata eccezionale; e l'art. 29 in discussione, che dispone
diversamente per il 1984, confermerebbe appunto la eccezionalità e la
temporaneità dell'accollo.
Né violazione dell'autonomia finanziaria potrebbe, d'altra parte,
individuarsi nella indicazione, contenuta nel predetto articolo delle
risorse finanziarie da utilizzare per il ripiano dei disavanzi di
gestione delle U.S.L.. L'indicazione stessa potrebbe anzi apparire
superflua, essendo ovvia la necessità di utilizzare "in primo luogo"
le disponibilità del fondo sanitario nazionale, in relazione alla loro
specifica destinazione; ed essa avrebbe la sola funzione di "precisare
che l'esaurimento di quelle disponibilità non costituisce il limite
della responsabilità finanziaria della Regione".
Infine, ai rilievi della Provincia di Bolzano oppone analogamente
l'Avvocatura che anche le Provincie autonome - al pari delle Regioni -
sarebbero chiamate a sopportare il costo di una funzione propria;
mentre l'indicazione dei mezzi con cui farvi fronte, se riferita alle
complessive disponibilità di parte corrente delle quote del fondo ad
esse attribuite ed alle disponibilità derivanti dalle entrate previste
dal secondo comma dell'art. 25, non imprimerebbe a queste risorse una
destinazione che esse già non abbiano.
m) A sostegno della legittimità dell'art. 31 l. 730 (contestata da
Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Sicilia, Toscana e Veneto),
argomenta poi l'Avvocatura che le forme e i modi prescritti in via
generale dalla legge n. 382/1975, per l'esercizio delle funzioni di
indirizzo e coordinamento, non costituirebbero garanzia costituzionale
dell'autonomia regionale, per cui ben potrebbero essere derogate da
legge successiva che stabilisca (come nella specie) forme e modi
diversi, ugualmente rispettosi dell'autonomia amministrativa delle
Regioni, in relazione a specifiche esigenze della materia da questa
legge disciplinata.
n) Sarebbe infondata, infine, l'ultima questione di legittimità
dell'art. 34, comma quattordicesimo, sollevata dalla Regione Veneto:
poiché tale norma si limiterebbe ad introdurre una mera modificazione
quantitativa del limite, già riconosciuto legittimo dalla Corte,
quanto alle disponibilità finanziarie che le Regioni possono
depositare presso le aziende di credito.
9. - Alle controdeduzioni dell'Avvocatura hanno a loro volta
replicato le Regioni ricorrenti (eccettuata la Campania) e la Provincia
di Bolzano, con memorie aggiunte depositate nell'imminenza dell'udienza
di discussione.
In particolare:
- relativamente alle questioni sub art. 7, comma undicesimo, hanno
opposto le Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna che sarebbe
frutto di palese equivoco interpretativo l'ipotesi di un sopravvenuto
"difetto di interesse" all'aumento del "fondo trasporti" per il 1982.
Infatti, la norma in questione - che non tiene conto del riaccertamento
in aumento della "quota storica" ai fini della definitiva
determinazione del fondo sopradetto - non farebbe venire meno il
meccanismo di recupero, a carico del fondo comune, dell'"intera" quota
storica: con la conseguenza che lo Stato avocherebbe a sé l'importo di
Lit. 88,5 miliardi non utilizzato per il 1982, per il finanziamento del
fondo 1983;
- in ordine alla impugnativa dell'art. 7, comma tredicesimo, l.
730, è stato tra l'altro eccepito dalla Regione Veneto, circa la
pretesa facoltà delle Regioni di ricorrere ad adeguamenti tariffari
(per la copertura dei disavanzi in questione), che essa sarebbe
smentita dallo stesso legislatore statale: dal momento che il d.l. 15
febbraio 1984, n. 10, decaduto ma ripresentato come d.l. 17 aprile
1984, n. 70, ha limitato gli incrementi delle tariffe e dei prezzi
amministrati al tasso massimo di inflazione indicato nella relazione
previsionale del Governo, affidando al CIP l'emanazione di direttive
vincolanti nei confronti delle amministrazioni regionali e locali in
ordine al tetto degli incrementi per i vari prezzi; e il CIP, con
direttiva n. 10 del 1984, ha stabilito che le tariffe dei trasporti
debbono restare ferme agli attuali livelli;
- con riguardo alla questione sub art. 25, comma secondo, l. 730,
ha aggiunto la Provincia di Bolzano che ogni contrario rilievo
dell'Avvocatura urterebbe contro l'assorbente considerazione che la
disciplina censurata "non concerne già somme provenienti dal fondo
sanitario nazionale ex art. 80 l. n. 833/1978, iscritte nel bilancio
dello Stato ed assegnate alla Provincia: bensì somme originariamente
proprie della Provincia (e da essa trattenute)";
- con riferimento all'obbligo del ripiano dei disavanzi 1981 ex
art. 29, è stato ulteriormente sottolineato - da Piemonte, Lombardia
ed Emilia-Romagna - come, nel contesto dei principi fissati dalla legge
quadro in materia di sanità, sarebbe illogico ed illegittimo obbligare
le Regioni a coprire i disavanzi U.S.L., sia che dipendano da obiettiva
insufficienza delle risorse assegnate al fondo sanitario nazionale
rispetto al fabbisogno incomprimibile, sia che, in ipotesi, derivino da
determinazioni discrezionali delle unità sanitarie locali (che
conducano ad eccedenze di spesa rispetto alle assegnazioni). Nel primo
caso, incomberebbe infatti allo Stato (l'unico, oltre tutto, ad averne
i mezzi) la responsabilità di adeguare le risorse al fabbisogno; nel
secondo caso sarebbero, invece, le amministrazioni locali a dover
essere chiamate a rispondere del loro operato e ricondotte
all'osservanza dei vincoli finanziari (artt. 50, quarto comma, e 51,
settimo comma, legge n. 833/1978).
10. - Alla pubblica udienza del 29 maggio 1984 - dopo la relazione
congiunta del Giudice Livio Paladin - gli avvocati delle ricorrenti e
gli Avvocati dello Stato Giorgo Azzariti e Paolo Vittoria hanno
ulteriormente ribadito le rispettive istanze e deduzioni. Considerato in diritto :
1. - I dieci giudizi in esame si prestano ad essere riuniti e
decisi con unica sentenza, poiché riguardano tutti la legge 27
dicembre 1983, n. 730, intitolata "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)".
Inoltre i ricorsi introduttivi dei giudizi stessi interferiscono in
più punti fra di loro, sebbene sollevino questioni in parte diverse,
sia quanto alle norme impugnate sia quanto ai motivi rispettivamente
proposti.
2. - Seguendo l'ordine testuale della legge n. 730, vanno prese
anzitutto in considerazione le questioni concernenti il finanziamento
dei trasporti pubblici locali: fra le quali presenta primaria
importanza l'impugnazione dell'art. 7, comma tredicesimo,
congiuntamente promossa dalle Regioni Veneto, Sicilia, Campania,
Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia, mediante i ricorsi
menzionati in narrativa.
L'art. 7, comma tredicesimo, stabilisce che "i disavanzi delle
aziende di trasporto pubblico locale, non ripianabili con i contributi
regionali di esercizio di cui all'art. 5 della legge 10 aprile 1981, n.
151, devono essere coperti dalle regioni o province autonome mediante
adeguamenti tariffari stabiliti con il concorso degli enti locali
interessati o con prelievo dei fondi necessari dalla quota del fondo
comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le
regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte
corrente previste dai rispettivi ordinamenti per le regioni a statuto
speciale o province autonome". Senonché le ricorrenti Regioni di
diritto comune censurano la disposizione che le obbliga a coprire i
disavanzi, facendoli gravare sulla finanza regionale, nella misura
occorrente per surrogare o per integrare gli "adeguamenti tariffari";
e, sotto questo aspetto, denunciano in particolar modo la violazione
degli artt. 81, comma quarto, 117 e 119 della Costituzione.
Da un lato, infatti, la norma impugnata comporterebbe oneri a
carico dei loro bilanci, senza assegnare alle Regioni le somme
occorrenti per farvi fronte; d'altro lato, la norma stessa vincolerebbe
ad una specifica destinazione mezzi finanziari liberamente disponibili
da parte regionale, nell'esercizio della loro autonomia legislativa.
Di più: la disciplina in esame verrebbe in tal senso a contraddire
puntualmente una pronuncia della Corte, adottata mediante la sentenza
n. 307 del 1983, nella parte in cui questa ha annullato l'art. 31,
comma primo, lett. a, del d.l. n. 55 del 1983. Rispetto alla
disposizione così dichiarata illegittima - che imponeva alle Regioni
di integrare "con il maggior gettito dei tributi propri" l'"eventuale
differenza tra la quota regionale derivante dalla ripartizione del
Fondo nazionale trasporti per l'anno 1983 e la somma delle erogazioni
effettuate allo stesso titolo alle aziende nel 1982" - l'art. 7, comma
tredicesimo, della legge n. 730 del 1983 implicherebbe novità
puramente formali, insuscettibili di sanare il vizio allora riscontrato
dalla Corte; ed anzi sarebbe a tal punto incompatibile con il
"giudicato costituzionale", da determinare - secondo il ricorso della
Regione Veneto - la violazione dello stesso art. 136 Cost.. Né gli
"adeguamenti tariffari" potrebbero bastare allo scopo, consentendo alle
Regioni di rendere del tutto inoperante la previsione denunciata: sia
perché le Regioni non sarebbero in grado di incidere sulle tariffe -
stando al testuale disposto dell'art. 7, comma tredicesimo - senza il
"concorso degli enti locali interessati"; sia perché si tratterebbe di
ripianare non soltanto i deficit degli anni a venire, ma anche i
disavanzi già prodottisi in passato; sia perché occorrerebbe
provvedere al ripiano per ogni singola azienda deficitaria, laddove le
Regioni non disporrebbero di alcuna competenza specialmente nel caso
dei servizi direttamente assunti dagli enti locali - quanto alla
gestione ed alle spese delle aziende stesse.
Così ricostruiti, i ricorsi vanno in questa parte accolti (il che
rende superfluo esaminare l'ulteriore denuncia proposta dalla Regione
Sicilia, per pretesa violazione della competenza regionale configurata
dall'art. 15, comma terzo, del rispettivo Statuto speciale). Per
averne la dimostrazione, basta rileggere la motivazione svolta dalla
sentenza n. 307, nel risolvere l'analogo problema posto dal citato art.
31, comma primo, lett. a, del d.l. n. 55 del 1983. Già in
quell'occasione, la Corte ha ritenuto che l'imporre alle Regioni
obblighi del genere contrasti anzitutto con ciò che la Costituzione
prescrive nel secondo comma dell'art. 119, ossia che le Regioni
dispongano di "tributi propri" (oltre che di "quote di tributi
erariali"), per fronteggiare autonomamente "le spese necessarie ad
adempiere le loro funzioni normali", in chiara contrapposizione ai
"contributi speciali" previsti dal terzo comma, in ordine ai quali può
essere invece vincolato l'esercizio della legislazione e
dell'amministrazione regionale; sicché non può ammettersi che, in
nome del coordinamento finanziario, lo Stato faccia fronte ad una spesa
di interesse nazionale ricorrendo ai tributi regionali, senza con ciò
vulnerare l'autonomia legislativa locale assieme all'autonomia
finanziaria considerata sul versante delle uscite. Nel porre a carico
delle Regioni la spesa in questione - concludeva sul punto la detta
sentenza - sarebbe dunque occorso che il legislatore statale disponesse
un'apposita copertura finanziaria: in difetto della quale, dalla
lesione degli artt. 117 e 119 discendeva altresì la violazione
dell'art. 81, comma quarto, Cost..
Ora, tutti questi assunti sono sostanzialmente riferibili al
problema in esame, sebbene la norma dettata dall'art. 7, comma
tredicesimo, della legge n. 730 del 1983 riguardi il "fondo comune"
(ovvero le corrispondenti entrate delle Regioni o Province a statuto
speciale) anziché i tributi regionali "propri". Infatti, non vi è
dubbio che le quote dei tributi erariali in base alle quali si
determina l'ammontare del fondo predetto - ai sensi dell'art. 8 della
legge 16 maggio 1970, n. 281 - rientrino anch'esse nella previsione del
primo capoverso dell'art. 119 Cost.; e la parificazione fra i
cosiddetti "tributi propri" ed il "fondo comune" risulta confermata, a
questi effetti, sia dall'art. 1 della stessa legge n. 281 del '70, sia
dall'art. 8, comma primo, della legge 19 maggio 1976, n. 335. In
entrambe le ipotesi, dunque, si tratta di risorse autonomamente
utilizzabili dalle Regioni, per assolvere all'intero complesso delle
loro "funzioni normali" - secondo le priorità determinate dagli organi
regionali di governo - senza alcun vincolo a specifiche destinazioni:
tanto più quando il legislatore statale abbia già provveduto alle
spese di interesse nazionale mediante appositi fondi speciali, come
quello "per il ripiano dei disavanzi di esercizio" delle aziende di
trasporto, istituito dall'art. 9 della "legge quadro" n. 151 del 1981.
D'altra parte, non giova replicare - come fa l'Avvocatura dello
Stato - che la disciplina in discussione (diversamente dall'art. 31,
comma primo, lett. a, del. d.l. n. 55/1983) farebbe cadere l'accento
sugli "adeguamenti tariffari": cui le Regioni sarebbero comunque
tenute, in virtù del principio di corrispondenza fra le tariffe ed il
"costo effettivo del servizio", già stabilito dall'art. 6, comma
primo, lett. b, della ricordata "legge quadro" sui trasporti pubblici
locali. La norma richiamata dall'Avvocatura prescrive bensì la
copertura dei costi attraverso "i ricavi del traffico... derivanti
dall'applicazione delle tariffe minime stabilite dalla regione", ma
"nella misura che verrà stabilita annualmente per le varie zone
ambientali omogenee del territorio nazionale con decreto del Ministro
dei trasporti..."; e dal recente decreto ministeriale 13 giugno 1983
(pubbl. in G. U. 20 agosto 1983, n. 228) si desume che le aliquote
minime oscillano fra il 35% dei costi (relativamente ai trasporti
extra-urbani del centro-nord) e il 17% dei costi medesimi
(relativamente ai trasporti urbani nella città di Napoli).
Ad aggravare il caso, è anzi sopraggiunta - in attuazione del d.l.
n. 10 del 1984 (recante, fra l'altro, misure urgenti in materia di
tariffe) - la delibera n. 10/1984 del Comitato interministeriale
prezzi (tuttora valida ai sensi della legge n. 219 del 1984) la quale
ha stabilito, al punto 4, che per l'anno in corso "le tariffe del
trasporto urbano e delle autolinee in concessione... dovranno essere
mantenute ferme agli attuali livelli". Ma l'art. 7, comma tredicesimo,
della legge n. 730 del 1983 dev'esser dichiarato costituzionalmente
illegittimo, pur senza utilizzare quest'ultimo ordine di considerazioni
(tenuto conto che la predetta delibera del CIP è stata a sua volta
impugnata dalla Regione Toscana e che la Corte deve ancora pronunciarsi
in proposito). Indipendentemente dall'attuale blocco delle tariffe dei
servizi di trasporto pubblico locale, la denunciata norma si pone
infatti in contrasto - per tutte le ragioni in precedenza esposte - con
gli artt. 117, 119 ed 81, comma quarto, della Costituzione (mentre
rimangono assorbite le ulteriori censure prospettate dai ricorsi in
esame).
3. - Le Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia contestano
inoltre la legittimità costituzionale dell'undicesimo e del dodicesimo
comma dell'art. 7, rispettivamente concernente l'ammontare del Fondo
nazionale per i trasporti quanto agli anni 1982 e 1983.
Più di preciso, l'undicesimo comma dell'art. 7 stabilisce che "il
fondo nazionale per i trasporti per l'anno 1982, determinato in via
provvisoria in lire 2.900 miliardi dall'art. 27 del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1982, n. 51 è definitivamente determinato in lire
2.922 miliardi"; ed aggiunge che "gli importi di cui al secondo comma
dell'art. 27 dello stesso decreto-legge non utilizzati per lire 88,5
miliardi per la determinazione definitiva del predetto fondo, vengono
destinati al finanziamento del fondo relativo all'anno 1983". Così
disponendo, però, la disciplina impugnata lederebbe secondo le Regioni
ricorrenti - l'autonomia regionale, come pure il quarto comma dell'art.
81 Cost., dal momento che l'importo del fondo verrebbe in tal modo
fissato al di sotto della misura risultante da una corretta
applicazione dell'art. 9 della "legge quadro" sui trasporti pubblici
locali.
Effettivamente, il secondo comma dell'art. 9 l. cit. aveva
previsto che il fondo in questione fosse "dotato per il 1982 di un
importo pari a quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981
dalle regioni, dalle province e dai comuni, direttamente o
indirettamente, in favore delle aziende di cui al primo comma e per le
finalità ivi considerate"; ed il terzo comma aveva a sua volta
disposto che "per il 1982 e per gli anni successivi detto importo"
venisse "modificato anche in relazione all'incremento della componente
prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di
mercato, verificatasi nell'anno precedente e risultante nella relazione
generale sulla situazione economica del Paese". Ma la definizione della
cosiddetta quota storica del fondo, corrispondente al complesso delle
precedenti assegnazioni regionali, provinciali e comunali, risultò
molto complessa e fu ritardata nel tempo; sicché l'art. 27, comma
primo, del decreto-legge n. 786 del 1981, ad oltre otto mesi
dall'entrata in vigore della "legge quadro", si limitò ad operare una
determinazione provvisoria, nella misura di 2.900 miliardi, pari alla
somma della "quota storica" quantificata in 2.500 miliardi e di
ulteriori 400 miliardi corrisposti dallo Stato a titolo di aumento del
16%, per compensare l'intervenuto incremento dei prezzi (ma già
diversamente - per dichiarazione dello stesso legislatore statale - da
quanto in origine previsto nel citato art. 9, comma terzo). Ed è
soltanto in virtù della legge finanziaria 1984 che si è giunti alla
determinazione definitiva, con una maggiorazione di 22 miliardi
rispetto all'importo provvisorio: maggiorazione per altro insufficiente
- stando ai tre ricorsi in discussione - in quanto l'entità effettiva
della "quota storica" era stata nel frattempo valutata in 2.610,5
miliardi, superando di 88,5 miliardi l'importo fissato dalla norma
impugnata, che invece ha stornato quest'ultima somma, destinandola al
finanziamento del fondo per il 1983.
Con ciò - come si vede - l'intera questione finisce per vertere
sugli aspetti quantitativi della determinazione del fondo trasporti
per il 1982, con particolare riguardo alla cosiddetta quota storica del
fondo medesimo. In ultima analisi, anche l'Avvocatura dello Stato
affronta il problema in tale prospettiva, sia quando mette in dubbio
l'interesse delle ricorrenti ad ottenere un aumento del fondo trasporti
(che verrebbe comunque ad incidere sulla finanza regionale, per mezzo
di un'equivalente contrazione delle entrate previste dalla legge n. 281
del 1970), sia quando sostiene che la norma impugnata non avrebbe
comunque effettuato "alcuna riduzione retroattiva delle disponibilità
finanziarie delle Regioni". E le controdeduzioni della difesa regionale
non alterano affatto i termini della controversia, in quanto si
limitano ad argomentare che il "fondo comune" sarebbe già stato
decurtato della somma che la legge finanziaria 1984 ha trasferito dal
fondo trasporti per il 1982 al corrispondente fondo per il 1983.
Tuttavia, questa Corte non è dell'avviso che censure così
prospettate, fondate o meno che siano sul piano fattuale, bastino a
concretare una lesione dell'autonomia costituzionalmente garantita
alle Regioni, né una violazione del precetto che impone la copertura
finanziaria degli oneri gravanti sulla finanza pubblica allargata.
Quanto al quarto comma dell'art. 81 Cost., non si può dire che le
somme in questione fossero già state determinate ed assegnate alle
Regioni, per esser poi ridotte al momento della loro materiale
erogazione. Al contrario, la definitiva determinazione di esse,
comunque disposta in misura superiore alla determinazione provvisoria
del dicembre '81, non ha avuto luogo se non per effetto della norma che
le tre Regioni ricorrenti denunciano nel presente giudizio. Se dunque,
in precedenza, le Regioni stesse hanno stanziato ulteriori contributi
per il ripiano di disavanzi di esercizio riguardanti le aziende di
trasporto pubblico locale, ciò ha rappresentato il frutto di loro
autonome scelte, concretate mediante il ricorso ad entrate regionali
già disponibili allo scopo: senza di che le leggi locali di spesa
avrebbero violato a loro volta il quarto comma dell'art. 81, visto che
oneri del genere non possono venire legittimamente fronteggiati con
fondi "derivanti da entrate già previste dalla normazione" statale, ma
non ancora assegnati alle amministrazioni regionali, a conclusione dei
necessari "adempimenti procedurali" (come questa Corte ha precisato
nella sentenza n. 54 del 1983).
D'altro lato, quanto all'autonomia regionale in genere ed
all'autonomia finanziaria in particolare, la Costituzione non ha certo
vietato che nuove leggi statali intervengano a modificare la
legislazione preesistente, anche per ciò che riguarda i proventi
attribuiti dallo Stato alle Regioni; ed il mancato o incompleto
rispetto degli affidamenti che il legislatore statale abbia dato alle
amministrazioni regionali si presta - in ipotesi - a venir censurato
sul piano politico, ma non si risolve necessariamente, secondo
l'ordinamento italiano, in un fattore d'illegittimità costituzionale.
La ricordata sentenza n. 307 del 1983 ha chiarito, in proposito, che
"l'attribuzione alle regioni dei mezzi finanziari necessari per il
perseguimento delle loro finalità" non "è definita dal precetto
costituzionale in termini quantitativi; essa va, nel tempo,
costantemente adeguata alle concrete esigenze di espletamento delle
funzioni regionali, nei limiti della compatibilità con i vincoli
generali nascenti dalle preminenti esigenze della finanza pubblica nel
suo insieme" ed alla sola condizione "che non venga gravemente alterato
il necessario rapporto di complessiva corrispondenza... fra bisogni
regionali e mezzi finanziari per farvi fronte". Il che, tuttavia, non
è stato dedotto nel caso che ora è in esame.
Se mai, altre dovrebbero essere le conclusioni del discorso,
qualora la denunciata riduzione del fondo trasporti per il 1982 si
fosse accompagnata all'incondizionato obbligo di coprire disavanzi
delle aziende di trasporto pubblico locale, immediatamente posto a
carico della finanza regionale propria; ma l'annullamento del
tredicesimo comma dell'art. 7, determinato dalla presente decisione,
esclude in partenza il verificarsi di siffatti pregiudizi. Agli
specifici fini del sindacato spettante a questa Corte, la proposta
impugnativa risulta quindi infondata in tutti i suoi aspetti.
4. - Considerazioni analoghe valgono anche in ordine al dodicesimo
comma dell'art. 7, per cui "l'importo di lire 2.900 miliardi del fondo
nazionale per i trasporti relativo all'anno 1983, di cui al secondo
comma dell'art. 5 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è elevato a
lire 3.132,5 miliardi, di cui lire 144 miliardi sono iscritte nel
bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1984". Al che si
aggiunge l'abrogazione del "commi 5.1, 5.2 e 5.3 dell'art. 31 del
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131"; mentre le Regioni
vengono facoltizzate a "corrispondere un contributo per il ripiano del
disavanzo di esercizio relativo all'anno 1983 superiore a quello
attribuito nell'anno 1982 esclusivamente alle aziende che hanno
applicato, e per le quali siano in atto al 31 dicembre 1983, gli
adeguamenti tariffari previsti dall'art. 31 del predetto decreto-legge
28 febbraio 1983, n. 55".
I tre ricorsi in esame deducono, per un primo verso, che
l'incremento del fondo per il 1983 - rispetto all'importo di 2.900
miliardi, già stabilito dall'art. 5 della legge finanziaria n. 130 -
sarebbe solo fittizio e non soddisferebbe la promessa rivalutazione
del fondo medesimo, di cui all'art. 9, comma terzo, della "legge
quadro" sui trasporti pubblici locali: poiché la maggior somma di
232,5 miliardi sarebbe destinata in parte (ossia nella misura di 144
miliardi) al fondo trasporti per il 1984 e nella parte residua
corrisponderebbe alla cifra di 88,5 miliardi, che l'undicesimo comma
dell'art. 7 ha trasferito dal fondo trasporti del 1982 al
corrispondente fondo del 1983. Per un secondo verso, la disposta
abrogazione dell'art. 31, commi 5.1., 5.2. e 5.3., del d.l. n. 55 del
1983 verrebbe a privare le Regioni di un ulteriore incremento del 13
per cento, previsto appunto dalle norme abrogate, riducendo di fatto
l'incremento stesso ad una misura che i ricorsi considerano pari al 4,9
per cento del fondo in discussione. Ma, sotto entrambi gli aspetti, la
questione si dimostra non fondata.
Per respingere la prima impugnativa, sono risolutivi gli argomenti
esposti relativamente all'art. 7, comma undicesimo; ed anzi la
conclusione dell'infondatezza s'impone a fortiori, dal momento che la
definitiva determinazione del fondo trasporti per il 1983 nell'importo
di 2.900 miliardi, quale era stata effettuata dall'art. 5 della legge
finanziaria n. 130, non ha formato oggetto di alcuna censura regionale
(sebbene già in quell'occasione il "fondo nazionale" non fosse stato
rivalutato per nulla, al confronto con l'importo provvisoriamente
stabilito per il 1982). Circa il secondo motivo di ricorso, la Corte
deve invece rilevare che esso trae lo spunto da una lettura parziale ed
inesatta dell'art. 31, commi 5.2. e 5.3., del d.l. n. 55, come
integrato dalla legge di conversione n. 131 del 1983. Ai sensi del
comma 5.2., il previsto incremento dei contributi regionali integrativi
risultava non già equivalente ma "non superiore al 13 per cento della
quota attribuita nel 1982 a ciascuna azienda" ed era facoltizzato nel
solo caso che si verificasse il concorso di tre condizioni
contestualmente fissate: vale a dire, che l'azienda in questione
avesse, a sua volta, "registrato un aumento dei costi di esercizio non
superiore al 13 per cento rispetto al 1982", che avesse "applicato gli
adeguamenti tariffari previsti" dall'art. 31, comma secondo, e che
all'azienda stessa la Regione avesse "corrisposto nel 1983 un
contributo di esercizio in misura non inferiore a quello corrisposto
nel 1982". Unicamente a questo punto ed entro questi limiti, il comma
5.3 dell'art. 31 stabiliva che "le erogazioni disposte dalle regioni"
venissero "riconosciute in aumento alla quota del Fondo nazionale
trasporti loro spettante": ma con riferimento al fondo per il 1984, e
non al fondo per il 1983, come l'Avvocatura dello Stato ha messo
giustamente in luce.
Del resto, a ciò si aggiunge che la clausola abrogativa contenuta
nell'art. 7, comma dodicesimo, riguarda comunque facoltà spettanti
alle Regioni e non maggiori spese delle quali esse debbano farsi
puntualmente carico. A motivare la presente decisione di rigetto,
concorrono dunque le argomentazioni della sentenza n. 307 del 1983, là
dove si osserva che "gli ulteriori contributi, previsti dal comma 5.2
dell'art. 31, sono pur sempre - giuridicamente - il frutto di
un'autonoma determinazione regionale" (effettuata sulla base dell'art.
5 cpv. della "legge quadro" in tema di trasporti pubblici locali);
"sicché non ne deriva nessun onere che sia stato posto a carico dei
bilanci regionali, senza l'indicazione dei mezzi per farvi fronte".
5. - L'art. 19 della legge n. 730 viene impugnato unicamente dalla
Regione Veneto, anche "in relazione" all'art. 16 della legge stessa,
come si precisa nelle premesse del ricorso. Nel disporre la proroga
del "blocco delle assunzioni", già previsto dall'art. 9, comma terzo,
della legge n. 130 del 1983, le disposizioni denunciate avrebbero
anzitutto conferito "carattere di normalità a una misura eccezionale",
contravvenendo alle indicazioni date dalla Corte con la sentenza n. 307
del medesimo anno. Più specificamente, tali disposizioni avrebbero
invaso, sotto un triplice aspetto, la competenza costituzionalmente
riservata alle Regioni: in primo luogo, perché il terzo comma
dell'art. 19, richiamando l'art. 9, comma quinto, della legge n. 130,
continua a subordinare le "nuove assunzioni" presso le "amministrazioni
regionali" al rispetto di appositi atti governativi d'indirizzo e
coordinamento; in secondo luogo, perché il quarto comma dell'art. 19,
pur demandando alle Regioni le valutazioni delle "eventuali necessità
di assunzioni di personale" presso le unità sanitarie locali,
stabilisce anche in tal caso che le autorizzazioni regionali vanno
disposte "nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento
emanati ai sensi del quinto comma dell'art. 9 della legge 26 aprile
1983, n. 130"; in terzo luogo, perché la mancata considerazione degli
"enti amministrativi dipendenti dalla Regione" lascia intendere -
secondo la difesa regionale - che resta "impregiudicato il potere
statale per tutti quegli enti che, pur diversi da quelli del servizio
sanitario e dalle amministrazioni regionali in senso stretto, rientrano
tuttavia nell'area delle competenze regionali anche per quanto concerne
la disciplina e la provvista dei loro organici e delle assunzioni di
personale". Ed il raffronto fra l'art. 19 e l'art. 16 della legge n.
730, che riconosce ai Comuni e alle Province - come si afferma nel
ricorso - "una sfera di autodeterminazione in materia... più ampia di
quella regionale", varrebbe a confermare la sussistenza dei prospettati
vizi di legittimità costituzionale.
In realtà, sui primi due motivi specificamente dedotti nel
ricorso, la Corte si è già pronunciata con quella stessa sentenza n.
307 del 1983, da cui la ricorrente vorrebbe trarre argomento per
fondare le proprie censure. Con quella decisione s'è infatti
annullato l'art. 9, comma quarto, della citata legge n. 130, nella
parte in cui non conferiva alle Regioni la potestà di determinare,
valutate le eventuali necessità, i singoli casi in cui fosse
indispensabile procedere ad assunzione di personale nelle unità
sanitarie locali; ma si sono mantenute espressamente ferme, anche nel
dispositivo della decisione stessa, "le funzioni di indirizzo e
coordinamento previste dall'art. 5 l. 23 dicembre 1978 n. 833". Del
pari, si è dichiarata non fondata la questione di legittimità
costituzionale concernente l'art. 9, comma quinto, in base all'assunto
che tale norma prevedeva (e tuttora prevede) "il possibile contenuto
degli atti di indirizzo e coordinamento, rappresentato non da pure e
semplici prescrizioni di blocco delle assunzioni, derogabile solo in
casi stabiliti da organi governativi, ma dall'individuazione di limiti
entro i quali debba risultare contenuta la spesa delle regioni
derivante da nuove assunzioni, limiti superabili solo in presenza di
valutazioni di indispensabilità, da compiersi, ad opera dei competenti
organi regionali, con procedure non riproduttive di quella configurata
dal quarto comma dello stesso articolo, ma su di questa esemplare".
Né vale obiettare che il "blocco delle assunzioni", in quanto
protratto per l'intero anno in corso, avrebbe superato quei "limiti
temporali non irragionevoli", che la Corte stimava rispettati sin
quando la detta misura di contenimento restava circoscritta al 1983.
Come l'Avvocatura dello Stato ha posto in rilievo, "il carattere
transitorio della misura non viene meno... per la sola ragione della
sua proroga" (ed anzi "l'esigenza straordinaria di freno alla
dilatazione della spesa pubblica che giustificò il divieto di
assunzioni nell'anno 1983 lo giustifica ancora nel 1984"); tanto più
che il primo comma dell'impugnato art. 19 ha notevolmente esteso la
serie delle ipotesi nelle quali il blocco non opera, rispetto alle
originarie previsioni dell'art. 9, comma terzo, della legge n. 130. Se
poi si considera che, nella specie, spetta alle Regioni individuare i
singoli casi nei quali risulti indispensabile derogare al blocco
stesso, ne viene ulteriormente confermata l'infondatezza delle due
prime impugnazioni in esame. E l'estrinseco richiamo alle diverse
situazioni disciplinate dall'art. 16 della legge n. 730 non può far
mutare le conclusioni così raggiunte.
Per contro, dev'essere accolto il terzo degli indicati motivi di
ricorso. Non regge l'eccezione d'inammissibilità, sollevata in
proposito dall'Avvocatura dello Stato, con il rilievo che la censura
sarebbe "troppo generica", riguardando "altri enti non precisati" dal
ricorso medesimo: vero è, viceversa, che l'impugnativa prende le mosse
da un testuale richiamo all'art. 117 della Costituzione, là dove si
tratta degli "enti amministrativi dipendenti dalla Regione" (anche se
il riferimento viene ilustrato in forma esemplificativa - mediante un
successivo accenno alle "aziende regionali forestali", agli "enti di
svilupppo agricolo", agli "enti turistici" ed agli "enti fieristici
regionali" - piuttosto che in un modo tassativo). Nel merito,
d'altronde, non si giustifica il fatto che il legislatore statale,
tanto nella legge n. 130 quanto nella legge n. 730 del 1983, abbia
preso in specifica considerazione le assunzioni di personale presso le
"amministrazioni regionali", trascurando quegli "enti amministrativi
dipendenti", che pur non confondendosi con le "amministrazioni" stesse
vengono affiancati agli "uffici" dell'ente Regione per mezzo del citato
disposto costituzionale. L'incoerenza della vigente disciplina sul
"blocco delle assunzioni" è anzi accentuata da ciò che l'immissione
di nuovo personale nelle unità sanitarie locali, entro i limiti
fissati dagli atti governativi di indirizzo e coordinamento, ricade
attualmente nella competenza regionale, malgrado le "strutture
operative" in questione facciano capo ai Comuni (od alle comunità
montane) anziché alle Regioni, in base all'art. 15, comma primo, della
legge istitutiva del servizio sanitario nazionale.
Non a caso, la prima Commissione permanente del Senato aveva
espresso in tal senso l'avviso che la legge finanziaria 1984 dovesse
affermare la competenza delle Regioni "non solo per il personale del
servizio sanitario, ma, più in generale, per tutto il personale
dipendente da enti pubblici regionali" (Atti Senato, 20 ottobre 1983,
n. 195-A). Senonché il detto parere, che avrebbe portato alle loro
naturali conseguenze le indicazioni offerte dalla sentenza n. 307/1983
circa le unità sanitarie locali, è stato disatteso dal Parlamento nel
seguito dei lavori preparatori della legge n. 730. E dunque la Corte
deve ora restaurare la competenza regionale costituzionalmente
garantita in materia, dichiarando l'illegittimità dell'art. 19, comma
terzo, nella parte in cui non prevede - alle stesse condizioni
stabilite per le "amministrazioni regionali" che siano le Regioni (e
non il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio stesso, sentito il Ministro del tesoro) a determinare,
valutate le eventuali necessità, i singoli casi in cui sia
indispensabile procedere alle assunzioni di personale presso gli enti
amministrativi da esse dipendenti.
6. - L'art. 24, comma primo, della legge n. 730 (in combinazione
con l'art. 32, comma quinto, della legge stessa) viene a sua volta
impugnato dalla Regione Toscana: con particolare riguardo - come si
evince dalla motivazione del ricorso - alla lettera b, che demanda agli
accordi collettivi nazionali, stipulati in base all'art. 48 della
legge n. 833 del 1978, "l'istituzione di commissioni professionali a
livello regionale con la partecipazione di rappresentanti dei medici
convenzionati..., scelti tra esperti qualificati delle strutture
pubbliche universitarie e ospedaliere, e dell'ordine professionale, con
il compito di definire gli standards medi assistenziali e di fissare la
procedura per le verifiche di qualità dell'assistenza"; al che si
aggiunge - secondo la disposizione denunciata - che "nella definizione
degli standards medi assistenziali dovranno altresì essere previste le
ipotesi di eccessi di spesa che potranno dar luogo, ove non
giustificate, a sanzioni da determinarsi secondo i criteri previsti dal
punto 3, terzo comma, del richiamato art. 48".
La Regione ricorrente assume, infatti, che le funzioni attribuite
alle dette commissioni professionali interferirebbero con la competenza
regionale in materia di "assistenza sanitaria ed ospedaliera": venendo
a ledere, più precisamente, la potestà di organizzare le strutture
sanitarie sul piano regionale ed infraregionale, nonché la potestà di
definire le regole organizzativi attinenti. alla gestione in loco del
servizio sanitario nazionale, che l'art. 11 della legge n. 833 del 1978
avrebbe invece incluso tra le funzioni legislative ed amministrative
spettanti in tal campo alle Regioni. Di qui la connessa impugnazione
dell'art. 32, comma quinto, che impone alle commissioni regionali di
controllo di cui all'art. 24 di "valutare con particolare attenzione i
dati relativi alle prestazioni in questione (diagnostica specialistica
ad alto costo) e alla spesa conseguente"; tanto più che quest'ultima
disposizione sarebbe ulteriormente viziata per contrasto con l'art.
130 Cost., il quale riserva ad appositi organi della Regione il
controllo sugli atti degli enti locali (unità sanitarie locali
comprese) e per ciò stesso preclude - a quanto si adduce nel ricorso -
la configurabilità di anomali controlli del genere in esame.
Per risolvere i problemi così prospettati, giova premettere che
l'art. 48 della legge n. 833 del 1978 considera - direttamente od
indirettamente - ogni aspetto dell'ordinamento del "personale sanitario
a rapporto convenzionale", con il dichiarato scopo di garantire,
"sull'intero, territorio nazionale", "l'uniformità del trattamento
economico e normativo "del personale medesimo, in vista di
quell'"eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio"
(proclamata dall'art. 1, comma terzo, della stessa legge n. 833) che
rappresenta il primario motivo ispiratore della riforma sanitaria. Ai
contratti collettivi da esso previsti, cui devono "del tutto"
conformarsi le convenzioni delle quali si tratta, l'art. 48 devolve
pertanto - in particolar modo - il compito di regolare "il rapporto
ottimale medico-assistibili..., fatto salvo il diritto di libera scelta
del medico per ogni cittadino", "il numero massimo degli assistiti per
ciascun medico" e, soprattutto, "le forme di controllo sull'attività
dei medici convenzionati nonché le ipotesi di infrazione da parte dei
medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti
sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il
procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della
contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni
paritetiche di disciplina "(come si legge nel terzo comma, nn. 1, 5 ed
8). Ed è appunto in questo quadro (del quale la Regione Toscana non
contesta affatto la legittimità costituzionale) che s'inserisce la
norma impugnata, avendo principalmente di mira la determinazione di
criteri concernenti il cosiddetto comportamento prescrittivo dei medici
convenzionati, al duplice fine di limitare la corrispondente spesa
sanitaria e di rendere possibile, nel caso di un'ingiustificata
violazione dei criteri medesimi, la decadenza dal rapporto
convenzionale.
L'art. 24, comma primo, lett. b, della legge n. 730 non implica
dunque - come vorrebbe il ricorso - una rottura della logica alla quale
è ispirato l'art. 48 della legge n. 833; bensì costituisce, dal punto
di vista delle rispettive competenze statali e regionali, una puntuale
conferma della logica stessa. Ben diversamente dal personale delle
unità sanitarie locali, in ordine al quale spetta alle Regioni un
consistente complesso di poteri, il personale sanitario a rapporto
convenzionale viene interamente regolato per mezzo di norme legislative
statali ovvero di appositi accordi collettivi nazionali (sia pure
stipulati da una delegazione dei poteri pubblici, comprensiva di cinque
rappresentanti regionali); mentre ad ogni singola Regione l'art. 48
riserva il solo compito di autorizzare le temporanee deroghe di cui al
terzo comma, punto 5, quanto "al numero massimo degli assistiti e delle
ore di servizio ambulatoriale".
Ciò spiega per quali motivi il Parlamento, discostandosi dal testo
presentato dal Governo, abbia approvato la norma che ora è in
discussione. Determinante, cioè, si è rivelata l'esigenza - più
volte segnalata nel corso dei lavori preparatori - di evitare ingerenze
di stampo burocratico nell'esercizio della libera professione medica.
E ne offre la riprova l'esordio dell'art. 24, comma primo, che
subordina i previsti contratti collettivi nazionali "al fine di
nazionalizzare l'erogazione delle prestazioni sanitarie in regime
convenzionale, nel rispetto dell'autonomia e del segreto professionale
dei sanitari convenzionati".
Certo, la soluzione così accolta potrebbe dare luogo ad
inconvenienti, perché suscettibile delle più diverse applicazioni
nell'ambito del territorio nazionale. Ma, entro la particolare
prospettiva del presente giudizio, rimane fermo che gli obblighi
gravanti sul personale in esame non costituiscono secondo il vigente
sistema - l'oggetto di alcuna potestà legislativa regionale propria:
il che dovrebbe escludere, del pari, la stessa possibilità di un
conflitto fra gli "standards medi assistenziali", prefigurati dal primo
comma, lett. b, dell'art. 24, ed i "piani sanitari regionali",
periodicamente approvati dai legislatori locali, in base all'art. 55
della legge n. 833. Di conseguenza, la prima delle proposte questioni
deve dirsi non fondata. E la medesima conclusione vale per
l'impugnativa concernente l'art. 32, comma quinto: poiché il
cosiddetto "controllo sull'attività dei medici convenzionati" - già
fondato sull'art. 48, comma terzo, punto 8, della legge n. 833 - non ha
nulla a che vedere con il controllo sugli atti degli enti locali,
considerati dall'art. 130 della Costituzione.
7. - La Regione Trentino-Alto Adige e le Province di Trento e di
Bolzano contestano la legittimità costituzionale dell'art. 25, comma
secondo, della legge finanziaria 1984: per cui, "a modifica di quanto
previsto dall'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le somme
di cui alle lett. b), c) e e) del primo comma dello stesso articolo
sono trattenute dalle unità sanitarie locali, dalle regioni e province
autonome e sono utilizzate per il 50 per cento ad integrazione del
finanziamento di parte corrente e per il 50 per cento per l'acquisto di
attrezzature in conto capitale".
a) Di tale disciplina, la Regione e le Province autonome censurano
la parte che prescrive un rigido criterio di riparto e di utilizzo
delle somme in esame, destinandole rispettivamente alle spese
sanitarie correnti ed alle spese di investimento. Da un lato, cioè,
il ricorso regionale assume che la norma impugnata invaderebbe - senza
il supporto di alcuna riforma economico-sociale della Repubblica - una
competenza riservata alla legislazione primaria del Trentino-Alto
Adige, quale l'"ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri "(ex
art. 4 n. 7 St.): competenza che la Regione avrebbe già esercitato,
mediante le leggi n. 6 del 1980 e n. 1 del 1981. D'altro lato, i
ricorsi provinciali si dolgono del vincolo di destinazione che l'art.
25, comma secondo, verrebbe ad imporre sulle somme "trattenute" dalle
Province stesse, in aperto contrasto con l'art. 30 della legge
provinciale n. 7 del 1979 (recante "norme in materia di bilancio e di
contabilità generale della Provincia autonoma di Trento"), come pure
con l'art. 28 della legge provinciale n. 8 del 1980 (recante "norme in
materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma
di Bolzano"); ma i detti ricorsi denunciano, inoltre, i corrispondenti
vincoli imposti alle unità sanitarie locali operanti nel Trentino-Alto
Adige, traendo argomento dalla competenza provinciale relativa ai
controlli sugli atti e sugli organi delle unità medesime.
Ora, per ciò che riguarda la Regione, è fondamentalmente esatta
la replica proposta dall'Avvocatura dello Stato: vale a dire, che la
competenza regionale concernente l'ordinamento delle unità sanitarie
locali non include "i contenuti del loro agire". Effettivamente,
secondo lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la competenza
in tema di "igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e
ospedaliera", non spetta alla Regione bensì alle Province (ex art. 9
n. 10 St.). Né le due leggi regionali richiamate dal ricorso danno
fondamento all'impugnativa. Vero è, viceversa, che la legge n. 6 del
1980, recante l'"ordinamento delle unità sanitarie locali", non
contiene alcuna previsione che collida od interferisca con la norma
impugnata; mentre la legge n. 1 del 1981, intitolata "Disciplina della
contabilità delle unità sanitarie locali", demanda ai piani sanitari
provinciali - in base al primo comma dell'art. 4 - la determinazione
delle entrate "da destinare rispettivamente al finanziamento delle
spese correnti e di quelle in conto capitale": ma, con ciò stesso,
conferma che norme del genere di quella impugnata condizionano - se mai
- l'esercizio delle funzioni spettanti in materia alle Province e non
alla Regione Trentino-Alto Adige.
b) Quanto invece ai ricorsi provinciali, occorre anzitutto chiarire
quale sia la natura delle somme che vengono attualmente "trattenute"
dalle Province e dalle unità sanitarie locali, per effetto del secondo
comma dell'art. 25, a modifica dell'art. 69, comma primo, lett. b, c ed
e, della legge n. 833 del 1978. Precedentemente all'entrata in vigore
della legge finanziaria 1984, le somme in questione - comprendenti gli
importi già destinati dalle Province medesime (nonché dalle Regioni,
dai Comuni e da altri enti pubblici) "al finanziamento delle funzioni
esercitate in materia sanitaria", al pari dei "proventi" e dei "redditi
netti derivanti dal patrimonio trasferito ai comuni per le unità
sanitarie locali" e dei "proventi derivanti da attività a pagamento
svolte dalle unità... e dai presidi sanitari ad esse collegati..." -
venivano tutte versate "all'entrata del bilancio dello Stato", per
confluire nel fondo sanitario nazionale: come precisava - in
riferimento all'art. 69, comma primo, lett. b - l'art. 52, comma
primo, della legge n. 833. Ma la destinazione di questi mezzi al
finanziamento della spesa sanitaria non è affatto cessata nel momento
in cui la stessa norma denunciata ne ha consentito l'immediato utilizzo
da parte degli enti pubblici ivi indicati, senza più farle passare
attraverso il fondo sanitario nazionale; e tale destinazione giustifica
- sul piano costituzionale - i vincoli contestualmente imposti quanto
all'uso delle somme così "trattenute". In altre parole, una volta che
dette somme venivano esentate dal rispetto degli "indici" e degli "
standards" che il CIPE definisce "distintamente" - in base all'art. 51,
comma secondo, della legge n. 833 - "per la spesa corrente e per la
spesa in conto capitale" da fronteggiare mediante l'apposito fondo
sanitario nazionale, la legge finanziaria 1984 ha direttamente fissato
un analogo criterio di riparto: la rigidità del quale può
rappresentare, eventualmente, una ragione di critica sotto il profilo
della tecnica o della politica legislativa, ma non si risolve in un
vizio sindacabile da questa Corte.
Così stando le cose, non è pertinente il richiamo dei ricorsi
alle leggi provinciali di contabilità, là dove esse prevedono (alla
stregua dell'art. 21, comma primo, della legge n. 335 del 1976) che i
fondi comunque assegnati alle Province affluiscano ai rispettivi
bilanci "senza vincolo a specifiche destinazioni". Se tale pretesa
venisse condotta alle sue naturali conseguenze, nell'ambito del
servizio sanitario, ciò comporterebbe che le stesse quote del fondo
nazionale, annualmente trasferite alle amministrazioni provinciali,
possano venire utilizzate dai legislatori locali per coprire spese del
tutto esorbitanti dal campo della sanità pubblica. Ma ciò si
porrebbe in palese contrasto con le caratteristiche fondamentali della
riforma sanitaria, cioè con "l'eguaglianza dei cittadini nei confronti
del servizio" e con la conseguente competenza dello Stato a fissare "i
livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere, comunque,
garantiti a tutti i cittadini" (artt. 1, comma terzo, e 3, comma
secondo, della legge n. 833 del 1978): riforma che in tal senso vincola
anche le Province di Trento e di Bolzano, quanto alle stesse materie
attribuite alla loro competenza legislativa primaria.
A più forte ragione, d'altronde, la conclusione non muta per ciò
che riguarda le unità sanitarie locali ed i piani sanitari
provinciali, in quanto competenti a programmare l'utilizzo delle somme
disponibili da parte delle unità medesime: giacché in materia di
assistenza sanitaria ed ospedaliera le Province autonome non sono
dotate se non di potestà legislativa concorrente, sul medesimo piano
delle Regioni ordinarie. Né giova argomentare che i controlli
provinciali sugli enti locali minori coinvolgono i bilanci delle
U.S.L.: altro essendo il controllo - come ha giustamente rilevato
l'Avvocatura dello Stato - ed altro l'indirizzo delle attività
spettanti alle strutture sanitarie locali.
Relativamente al secondo comma dell'art. 25, tanto il ricorso
regionale quanto i due ricorsi provinciali si dimostrano quindi
infondati in tutti i loro aspetti.
8. - Oltre che dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province
di Trento e di Bolzano, il terzo comma dell'art. 25 viene censurato
dalla Regione Sicilia. Tuttavia, i primi tre ricorsi hanno specifico
riferimento all'ultimo periodo del comma stesso; mentre il ricorso
siciliano sembra mettere in questione le sole previsioni contenute nel
periodo iniziale.
Secondo le disposizioni impugnate, "le regioni e le province
autonome possono con propria legge assicurare prestazioni di assistenza
sanitaria aggiuntive a quelle previste dal precedente primo comma, con
prelievo dalla quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16
maggio 1970, n. 281, per le regioni a statuto ordinario, e dalle
corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi
ordinamenti per le regioni a statuto speciale o province autonome
ovvero attingendo ad economie di gestione delle somme loro attribuite
dal fondo sanitario nazionale"; ma "le regioni e le province autonome
sono tenute, nel caso, ad instaurare una contabilità separata".
Quest'ultima previsione costituisce, appunto, l'unico oggetto
dell'impugnazione proposta dalla Regione Trentino- Alto Adige e dalle
due Province autonome: le quali si dolgono del vincolo che ne
discenderebbe, sia quanto alla contabilità regionale e provinciale,
sia quanto alla contabilità delle U.S.L., dal momento che sotto
entrambi i profili si tratterebbe di materie rispettivamente riservate
alla competenza della Regione o delle Province medesime. Per contro,
la Sicilia osserva che l'art. 25, comma terzo, primo periodo, "pur
rimettendo alle Regioni la facoltà di assicurare con propria legge
prestazioni... aggiuntive..., nella pratica... costringe la Regione
siciliana, che sarà sicuramente obbligata ad integrare la quota F.S.N.
assegnata per il 1984 già sottodimensionata anche rispetto ad altre
regioni, a ricorrere alle... entrate di parte corrente": donde "una
ingerenza nell'autonomia finanziaria" regionale, che verrebbe a
contraddire l'art. 119 della Costituzione e l'art. 19 dello Statuto
speciale.
Il ricorso della Regione Sicilia non si regge, per altro, sopra
nessun fondamento giuridico. La lettera dell'art. 25, comma terzo, è
ben chiara nel senso che la Regione non è affatto costretta ma
facoltizzata ad assicurare "prestazioni... aggiuntive". E la denunciata
insufficienza del fondo sanitario nazionale, con particolare riguardo
alla quota spettante alla Sicilia, avrebbe potuto assumere un qualche
rilievo, se l'impugnativa si fosse rivolta contro il primo comma
dell'art. 25, relativo all'entità del fondo per il triennio 1984-86, o
contro i criteri di riparto del fondo medesimo nell'esercizio 1984,
quali sono fissati dall'art. 27, comma primo, della legge n. 730;
mentre non incide in nessun modo sull'attuale giudizio di legittimità
costituzionale.
Più complesso è il discorso concernente l'ultimo periodo
dell'art. 25, comma terzo, poiché la questione proposta dalla Regione
Trentino-Alto Adige e dalle Province di Trento e di Bolzano non può
essere risolta, se non vengono preliminarmente individuati la sfera di
efficacia ed il significato della norma di cui si discute. In
proposito, le parti ricorrenti ed il Presidente del Consiglio dei
ministri si sono chiesti anzitutto se l'obbligo d'"instaurare una
contabilità separata" si riferisca alle Regioni ed alle Province
autonome, in quanto assicurino le previste "prestazioni... aggiuntive",
ovvero riguardi le unità sanitarie locali o infine coinvolga le une e
le altre, all'atto in cui deliberino di erogare le prestazioni stesse;
ed in quest'ultimo senso la norma è stata intesa dall'Avvocatura dello
Stato. Senonché la Corte è dell'avviso che l'imposizione in esame
attenga unicamente alle amministrazioni regionali e provinciali. Il
testo dell'art. 25, comma terzo, ultimo periodo, dispone senz'altro in
questi soli termini. E l'indicazione offerta dalla lettera può
ritenersi univoca, sia perché le unità sanitarie locali non vengono
nemmeno menzionate nel periodo iniziale, diversamente da ciò che si
riscontra nel secondo comma del medesimo articolo; sia anche perché le
Province di Trento e Bolzano non possono entrare in considerazione se
non per quanto concerne le rispettive contabilità provinciali, dal
momento che nel Trentino-Alto Adige l'ordinamento e la contabilità
delle U.S.L. sono riservate alla competenza regionale.
Ciò premesso, rimane da stabilire in che consista il vincolo che
la norma impugnata determina. E, per questa parte, la Corte ritiene
fondata l'interpretazione proposta dall'Avvocatura dello Stato, secondo
la quale detta norma comporterebbe "nulla più che la specificazione di
un principio di contabilità pubblica": principio già stabilito, in
linea generale e nei confronti delle Regioni di diritto comune,
dall'art. 9, comma quarto, lett. b) e d) della legge n. 335 del 1976,
per cui "non possono essere incluse comunque nel medesimo capitolo...
spese per l'adempimento delle funzioni normali della regione e spese
per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo "ovvero" spese
relative a obiettivi per perseguire i quali la regione goda di
finanziamento da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione
dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese "(ma si veda inoltre
l'art. 10, comma secondo, l. cit.). Più precisamente, l'ultimo comma
dell'art. 25 sta a significare, sotto questo aspetto, che la
contabilità relativa alle spese autonomamente disposte dalle Regioni e
dalle Province autonome dev'esser tenuta distinta da quella relativa
alle spese finanziate mediante il fondo sanitario nazionale: il che si
giustifica per le stesse Regioni e Province a statuto speciale, posto
che lo Stato ha l'interesse a veder evidenziata quella parte della
spesa sanitaria che viene invece a gravare sui mezzi finanziari
destinati al servizio sanitario nazionale, per assicurare - come già
si diceva - i livelli delle prestazioni sanitarie comunque garantiti a
tutti i cittadini.
Così ricostruito, il periodo finale dell'art. 25, comma terzo,
resiste alle censure prospettate dalla Regione Trentino-Alto Adige e
dalle Province di Trento e di Bolzano.
9. - La Regione Sicilia e le Province di Trento e di Bolzano
denunciano altresì l'art. 27 della legge n. 730. Ma, anche in tal
caso, il ricorso siciliano si distingue nettamente, per impostazione e
per oggetto, dalle impugnative delle due Province autonome.
Secondo la Sicilia, infatti, l'intero art. 27 sarebbe illegittimo,
poiché imporrebbe a quella Regione "oneri e limitazioni incompatibili
con il rispetto della competenza amministrativa e legislativa
derivantele dagli artt. 17 e 20 dello Statuto". Senonché il ricorso
dev'esser dichiarato inammissibile, dato che la sua motivazione si
risolve, su questo punto, in una mera parvenza. Di fronte ad una
disciplina estremamente articolata e complessa, come quella dettata
dall'art. 27 in tema di riparto e di utilizzo del fondo sanitario
nazionale, la ricorrente trascura cioè di chiarire in quali parti e
per quali specifici motivi le disposizioni impugnate verrebbero a
ledere od invadere la competenza regionale: il che sarebbe stato tanto
più necessario, in quanto la Sicilia non dispone - in materia di
"igiene e sanità pubblica" e di "assistenza sanitaria" di legislazione
"esclusiva" bensì di legislazione concorrente (come lo stesso ricorso
riconosce, là dove fa richiamo all'art. 17 anziché all'art. 14 ovvero
all'art. 15 St.).
Va invece affrontata nel merito la questione proposta dalle due
Province autonome, relativamente all'ultimo comma dell'art. 27.
Disponendo che "il terzo periodo del primo comma dell'art. 80 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, è abrogato", la legge finanziaria 1984
avrebbe violato - secondo i ricorsi provinciali - l'art. 78 dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, escludendone
l'applicazione in ordine al finanziamento della spesa sanitaria, già
prevista dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale: la
quale statuiva, nel passo dell'art. 80, comma primo, reso inefficace
dall'impugnata clausola abrogativa, che "per il finanziamento relativo
alle materie di cui alla presente legge" dovesse appunto applicarsi
"quanto disposto dall'art. 78 del ... decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relativi parametri".
Nello sforzo di eliminare il problema alla radice, l'Avvocatura
dello Stato ha proposto un'interpretazione fortemente riduttiva del
citato art. 80, comma primo, terzo periodo, "nel senso che le Province
autonome di Bolzano e di Trento, in non diversa guisa dalle regioni a
statuto speciale, dovessero vedersi attribuite quote del fondo
sanitario nazionale, determinate mediante forme procedimentali e
criteri di ripartizione identici per tutte le regioni... ferma restando
la partecipazione al gettito dei tributi erariali preveduta dall'art.
78 St.". Ma questa tesi non può esser condivisa dalla Corte, perché
la norma attualmente abrogata riguardava - alla lettera - il solo
"finanziamento relativo alle materie di cui alla presente legge";
sicché l'unica via per non privare la norma stessa di significato
consisteva nel concepirla come una deroga ai comuni criteri di riparto
del fondo sanitario nazionale, fissati dall'art. 51 della legge n. 833
del 1978. Precisamente in tal senso, d'altronde, l'art. 6 bis, comma
primo, del decreto-legge n. 663 del 1979, come convertito nella legge
n. 33 del 1980, dettava un'apposita disposizione per le Province di
Trento e di Bolzano, in tema di "riparto delle quote del fondo
sanitario nazionale ad esse assegnate ai sensi degli artt. 51 e 80
della legge 23 dicembre 1978, n. 833"; mentre l'esplicito riferimento
all'art. 80, quanto alle assegnazioni disposte "a... favore" delle
province predette, contraddistingueva del pari l'art. 5, comma primo,
della legge n. 526 del 1982. Ed una serie di riprove ulteriori è
stata infine fornita dalle concordi indicazioni dei lavori preparatori
della legge finanziaria 1984, sia da parte dei sostenitori sia da parte
dei critici della soluzione di cui si discute.
Sul piano costituzionale, tuttavia, le proposte impugnative
risultano infondate, poiché il richiamo dell'art. 78 St.,
originariamente contenuto nell'art. 80 della legge n. 833, non era
affatto imposto dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
diversamente da ciò che i ricorsi in esame pretendono. In effetti,
l'art. 78 non attiene in nessun modo alla spesa sanitaria ed alle
relative entrate, ma si limita a prevedere quanto segue: "Allo scopo di
adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle
finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, è
devoluta a ciascuna provincia... una quota del gettito dell'imposta
generale sull'entrata relativo al territorio regionale e delle tasse ed
imposte sugli affari non indicati nei precedenti articoli al netto
delle quote attribuite dalle leggi vigenti alle province e ad altri
enti"; al che si aggiunge che "nella determinazione di detta quota
sarà tenuto conto - in base ai parametri della popolazione e del
territorio - anche delle spese per gli interventi generali dello Stato
disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi
settori di competenza delle province", mentre la quota stessa "sarà
stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il Presidente della
giunta provinciale".
Giustamente, perciò, l'Avvocatura dello Stato osserva che quella
già dettata dall'art. 80, comma primo, terzo periodo, della legge n.
833 non era una disciplina costituzionalmente necessitata, ma
rappresentava il frutto di una libera scelta del legislatore. Né il
superamento della scelta stessa può considerarsi privo di
giustificazione, date le peculiari finalità del fondo sanitario, che
è stato istituito per garantire livelli minimi di prestazioni, "in
modo uniforme su tutto il territorio nazionale" (come si precisa nel
secondo comma del citato art. 51). Al contrario, è proprio
"l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio" che rischiava
di venire compromessa, qualora si fosse continuato ad applicare un
differenziato meccanismo di riparto del fondo medesimo, suscettibile di
privilegiare gli abitanti del Trentino-Alto Adige, a detrimento di
tutte le altre componenti del Paese.
10. - La sola Regione Veneto solleva un complesso di questioni di
legittimità costituzionale relative all'art. 28 della legge n. 730
e, più precisamente, al primo comma dell'articolo stesso: in cui si
stabilisce che, "a decorrere dal 1984, qualora il consuntivo
dell'esercizio finanziario si chiuda con un disavanzo non ripianabile
con risorse a disposizione dell'unità sanitaria locale e non siano
previste misure adeguate per riassorbirlo entro il secondo anno
successivo a quello cui si riferisce il consuntivo, la regione provvede
ad esercitare, previa diffida, attraverso il comitato regionale di
controllo, i poteri sostitutivi relativamente agli atti di competenza
del comitato di gestione e dell'assemblea dell'unità sanitaria locale,
ovvero richiede, con deliberazione motivata in riferimento a
inadempienze del comitato di gestione, lo scioglimento di quest'ultimo
al commissario del Governo".
Stando al ricorso, l'art. 28 configurerebbe un "anomalo
procedimento di controllo sull'organo di gestione delle U.S.L., da
attivarsi ma non da condursi da parte della Regione". Con ciò, in
primo luogo, la disciplina denunciata lederebbe le attribuzioni
regionali, sia perché definirebbe in termini puntuali "le modalità di
funzionamento dell'organo regionale di controllo", sovrapponendosi alle
leggi locali competenti in materia, sia perché introdurrebbe "una
fattispecie di controllo sostitutivo... eterogeneo rispetto alle forme
del controllo sulle U.S.L. e in ultima analisi inapplicabile". In
secondo luogo, il previsto scioglimento dei comitati di gestione delle
unità sanitarie ad opera del Commissario del Governo determinerebbe
del pari "una forma di controllo ulteriore rispetto a quelle consentite
dall'art. 130 Cost.": poiché il controllo stesso, "sia per la misura
prefigurata (scioglimento del Comitato di gestione), sia per l'organo
competente a esercitarlo (Commissario del Governo), sia per la
definizione dell'iniziativa in capo alla Regione", non troverebbe
"alcuna collocazione nel sistema dei controlli sugli enti locali" ed in
ogni caso priverebbe la Regione di una competenza attribuitale
dall'art. 130 Cost. e dall'art. 49 della legge n. 833 del 1978, senza
affatto tener conto della circostanza che "buona parte delle U.S.L."
sarebbero "enti operanti integralmente in materie regionali".
Come si vede, sebbene il ricorso contenga valutazioni di varia
natura, parte attinenti alla legittimità e parte al merito della
normativa in esame, non si può dire che esso trascuri di indicare in
qual senso la competenza regionale sarebbe stata invasa o violata (come
è richiesto dall'art. 2, comma primo, della legge costituzionale n. 1
del 1948 e dall'art. 32, comma primo, della legge n. 87 del 1953).
Pertanto, dev'essere respinta l'eccezione d'inammissibilità, sollevata
dall'Avvocatura dello Stato in base all'assunto che la ricorrente si
limiterebbe ad asserire l'irrazionalità dell'impugnato art. 28 e
lamenterebbe comunque "la violazione di norme costituzionali poste a
garanzia dell'autonomia di Comuni e Province", anziché delle
attribuzioni costituzionalmente spettanti alla Regione stessa. Nel
merito, però, il ricorso non è fondato, né per quanto riguarda i
poteri sostitutivi previsti dalla prima parte dell'art. 28, comma
primo, né relativamente all'alternativo scioglimento del comitato di
gestione delle unità sanitarie locali.
a) In verità, circa il primo ordine di problemi, questa Corte non
può non rilevare l'incoerente sovrapporsi di varie leggi statali, che
negli ultimi anni ha contraddistinto la disciplina del settore in
discussione. Basti ricordare che la legge n. 833 del 1978 non prevede
in modo specifico alcun tipo di poteri e di controlli sostitutivi nei
confronti degli atti o delle attività spettanti alle U.S.L., fatta
eccezione per il disposto dell'art. 50, u.c.: il quale stabilisce che,
nell'ipotesi di un "disavanzo complessivo", "i comuni singoli o
associati, e le comunità montane sono tenuti a convocare nel termine
di 30 giorni i rispettivi organi deliberanti al fine di adottare i
provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione
della unità sanitaria locale". Per altro, in virtù dell'art. 13,
comma secondo, della legge n. 181 del 1982 la competenza ad adottare "i
provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto" predetto
viene devoluta alle Regioni, per il caso che i Comuni o le Comunità
montane non esercitino i compiti loro attribuiti, entro trenta giorni
dall'invito regionale: mentre l'art. 1, comma decimo, del d.l. n. 463
del 1983, convertito nella legge n. 638 del medesimo anno, estende a
sua volta i poteri surrogatori regionali, con riferimento a tutte le
situazioni in cui le unità sanitarie rimangano inerti o ritardino
nell'adempimento dei doveri loro imposti in via normativa ovvero in
conseguenza di atti governativi di indirizzo e coordinamento. Lungo
questa linea muoveva anche il progetto della legge finanziaria 1984,
approvato dalla dodicesima Commissione permanente del Senato: secondo
il quale doveva spettare alle Regioni (od al Presidente del Consiglio
dei ministri, ove l'amministrazione regionale non avesse
tempestivamente provveduto) l'esercizio dei poteri sostitutivi rispetto
alle assemblee ed ai comitati di gestione delle U.S.L. gravate dai
disavanzi in questione. E, viceversa, la norma impugnata ha mutato
indirizzo, puntando sui comitati regionali di controllo, piuttosto che
sugli organi regionali di amministrazione attiva.
Per sé considerata, tuttavia, la soluzione in esame non appare
lesiva di alcuna competenza regionale costituzionalmente garantita.
L'esercizio di "poteri di controllo sostitutivo" da parte degli organi
di cui al primo comma dell'art. 130 Cost. non rappresenta, infatti, il
prodotto d'una invenzione della legge finanziaria 1984, ma trova
preciso fondamento nell'art. 59, u.c., della legge n. 62 del 1953. Ai
sensi delle disposizioni già vigenti in materia, cui tale norma
rinvia, i comitati regionali di controllo sono cioè titolari degli
stessi poteri già esercitati dal prefetto e dalla giunta provinciale
amministrativa, con particolare riguardo all'adozione degli "atti
comunque obbligatori per legge", previsti dagli artt. 19, 104 e 153 del
r.d. 3 marzo 1934, n. 383; ed altrettanto vale nel campo sanitario, dal
momento che l'art. 49, comma primo, della legge n. 833 (sia prima che
dopo la modifica apportata dall'art. 13, comma quarto, della citata
legge n. 181 del 1982) affida appunto ai comitati regionali il
controllo sugli atti delle U.S.L..
Ora, il sintetico testo dell'impugnato art. 28, comma primo, lascia
intendere che tale norma non innova affatto in tema di controlli
sostitutivi esercitabili dai comitati, bensì presuppone la
circoscritta competenza già esistente in base alla legge n. 62 del
1953; e ne tratta al solo scopo di stabilire un rapporto fra i comitati
stessi e la Regione, cui viene attribuito il potere-dovere di diffidare
le unità sanitarie locali deficitarie per poi sollecitare gli organi
regionali di controllo, pur ferma restando la loro necessaria
indipendenza. Rimane perciò impregiudicato (e non interessa alla
Corte in questa sede) il problema degli ulteriori poteri esercitabili
dagli organi regionali di amministrazione attiva, nei riguardi degli
atti e delle attività spettanti alle U.S.L.; e non si concreta,
d'altronde, alcuna usurpazione di potestà legislative riservate alla
Regione stessa. Come questa Corte ha precisato fin dalla sentenza n.
40 del 1972, spetta in prima linea alle leggi della Repubblica, in
attuazione dell'art. 130 Cost., la disciplina dei controlli sugli atti
degli enti locali, cui sono assimilate le unità sanitarie, quali
"strutture operative" dei Comuni o delle Comunità montane (in base
agli artt. 13, commi primo e secondo, e 15, comma primo, della legge n.
833); sicché non si applica in tal campo - allo stato attuale del
diritto - il criterio affermato dalla Corte nella sentenza n. 178 del
1973 (e ribadito dall'art. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977), quanto alla
piena competenza regionale sugli enti che agiscono nelle materie
elencate dall'art. 117 Cost., ivi compresi i relativi controlli.
Malgrado possa apparire macchinosa e dia testimonianza delle profonde
incertezze del Parlamento, nel considerare l'intricato tema dei
rapporti fra le varie amministrazioni cooperanti in materia sanitaria,
la norma impugnata non è dunque in contrasto - nella sua prima parte -
né con l'art. 117 né con l'art. 130 della Costituzione.
b) Da tali premesse discende, però, l'infondatezza delle stesse
censure concernenti la seconda parte dell'art. 28, comma primo. Anche
agli effetti dello scioglimento dei comitati di gestione delle U.S.L.,
la riforma attuata dalla legge n. 833 del 1978 si discosta con nettezza
dal precedente ordinamento sanitario: nell'ambito del quale i consigli
di amministrazione degli enti ospedalieri potevano essere sciolti "con
decreto motivato del Presidente della Regione su deliberazione della
Giunta regionale" (cfr. l'art. 17, comma primo, della legge n. 132 del
1968). Oggi, al contrario, i controlli sugli atti e sugli organi delle
unità sanitarie locali seguono puntualmente - in base all'espresso
disposto dell'art. 49, comma secondo, della legge istitutiva del
servizio sanitario nazionale - le sorti dei corrispondenti controlli
relativi ai Comuni ed alle Province: con la conseguenza che i soli
controlli sugli atti spettano agli appositi comitati regionali, mentre
i controlli sugli organi rientrano nella competenza dello Stato. Ed in
quest'ultimo campo ricadono senz'altro gli stessi scioglimenti dovuti a
ragioni funzionali, sul tipo di quello previsto dalla norma in esame:
per cui non è fondato l'assunto della ricorrente, che imputa all'art.
28, comma primo, l'aver trasformato in controllo sugli organi "quello
che in realtà rimane un controllo sull'attività".
Se tale è il riparto fra le competenze statali e regionali, non
hanno pregio nemmeno gli ulteriori argomenti addotti dalla difesa della
Regione Veneto. Da una parte, non rileva ai fini del presente giudizio
l'asserita anomalia di un controllo sugli organi affidato al
Commissario del Governo (tanto più che la norma impugnata si presta,
sul punto, ad essere diversamente interpretata ed applicata). D'altra
parte, la Regione non può dolersi del fatto di venire chiamata a
richiedere lo scioglimento dei comitati di gestione delle U.S.L., nei
casi indicati dal citato art. 28, comma primo: poiché il rapporto
così prefigurato dalla legge finanziaria 1984 non implica affatto che
l'amministrazione regionale venga impiegata "come soggetto ausiliare
del controllo statale", ma si colloca sul piano di una collaborazione
fra lo Stato e la Regione stessa, che non trova ostacolo nel titolo V
della Costituzione.
11. - Le Regioni Veneto, Sicilia, Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna
e Lombardia, nonché la Provincia di Bolzano, impugnano ancora l'art.
29 della legge n. 730, con particolare riguardo al numero 1 del secondo
comma: per cui le Regioni e le Province autonome, ogni qualvolta non
siano sufficienti le disponibilità complessive di parte corrente delle
rispettive quote del fondo sanitario nazionale (ovvero le altre entrate
di cui al citato secondo comma dell'art. 25), devono "ripianare il
disavanzo delle unità sanitarie locali" a decorrere dall'esercizio
1984, ricorrendo in primo luogo al "prelievo dei fondi necessari dalla
quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n.
281, e per le regioni a statuto speciale o province autonome dalle
corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi
ordinamenti".
Secondo le censure concordemente prospettate nei vari ricorsi, la
norma in questione sarebbe viziata per ragioni analoghe a quelle già
dedotte dalle Regioni ricorrenti, in ordine al tredicesimo comma
dell'art. 7. All'onere finanziario fatto gravare sulle Regioni e sulle
Province autonome non corrisponderebbe, cioè, l'assegnazione di
adeguate risorse da parte dello Stato, vista la cronica insufficienza
del fondo sanitario nazionale, che sarebbe d'altronde presupposta dallo
stesso art. 29; sicché ne discenderebbe, anzitutto, un contrasto con
quanto stabilito dall'art. 27 della legge n. 468 del 1978, in
conseguente violazione del quarto comma dell'art. 81 Cost.. Anche in
questo caso, inoltre, la puntuale destinazione imposta dalla legge
finanziaria 1984, concernente somme liberamente disponibili dalle
Regioni e dalle Province autonome per l'adempimento delle loro
"funzioni normali", verrebbe a contraddire l'art. 119 Cost. (come pure
i corrispondenti disposti degli Statuti speciali). Del resto, sarebbe
tanto meno ammissibile che il controllore venga chiamato - come nella
specie - a pagare i debiti del controllato, in quanto la gestione delle
unità sanitarie farebbe capo agli enti locali e non alle Regioni,
stando alle chiare indicazioni fornite dagli artt. 10, comma secondo,
13, commi primo e secondo, 15, comma primo, e 51, comma sesto, della
legge n. 833 del 1978. Al che si aggiungerebbe, infine, che le stesse
unità sanitarie non sarebbero compiutamente in grado di programmare e
di contenere le rispettive spese, data la rigidità di esse e la loro
stretta dipendenza dalle scelte degli organi centrali di governo.
Per valutare la fondatezza di simili assunti, occorre stabilire
preliminarmente - nelle grandi linee - quale sia l'attuale regime della
materia cui si riferiscono le impugnative in esame. L'Avvocatura dello
Stato cerca infatti di resistere ai ricorsi regionali, deducendo che
l'assistenza sanitaria "è costituzionalmente attribuita... alle
regioni", con la conseguenza che "in base alla legge istitutiva del
servizio sanitario nazionale, spetta alle regioni assicurare la
corrispondenza tra costi del servizio ed i relativi benefici..., come
spetta l'esercizio dei poteri di controllo" sulle unità sanitarie
locali. Ma tale "attribuzione di competenza" - si osserva ancora
nell'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri -
non può non implicare, "proprio per il disposto dell'art. 119 Cost.,
la relativa responsabilità finanziaria alla quale le regioni devono
far fronte con i mezzi indicati al secondo e terzo comma dell'articolo
stesso".
In realtà, la Corte è dell'avviso che l'"assistenza sanitaria ed
ospedaliera", sebbene compresa nell'elenco dell'art. 117 Cost., non si
risolva in una materia pienamente assimilabile agli altri settori di
competenza regionale: sia per la particolare intensità dei limiti cui
sono in tal campo sottoposte la legislazione e l'amministrazione delle
Regioni, sia per le peculiari forme e modalità di finanziamento della
relativa spesa pubblica, sia - soprattutto - per i tipici rapporti che
l'ordinamento vigente stabilisce fra le varie specie di enti ed
organismi cooperanti ed interagenti nella materia medesima. Sotto
diversi aspetti, le caratteristiche ora accennate hanno anzi
incominciato ad evidenziarsi già prima della profonda riforma
introdotta dalla legge n. 833 del 1978. Sin dalla legge n. 132 del
1968 sono stati infatti costituiti su tutto il territorio nazionale
appositi enti ospedalieri, dotati di compiti testualmente definiti
esclusivi e finanziati per mezzo d'uno specifico fondo nazionale (cfr.
gli artt. 1, comma primo, e 33 l. cit.). È quindi sopraggiunto il
d.l. n. 264 del 1974 (convertito nella legge n. 386 del medesimo anno),
che ha istituito a sua volta il "fondo nazionale per l'assistenza
ospedaliera", da ripartire fra le varie Regioni, sotto forma di
stanziamenti "iscritti in appositi capitoli del bilancio regionale" (ex
art. 14 ss. d.l. cit.). E un determinante passo verso l'istituzione
del previsto servizio sanitario nazionale è stato poi compiuto
dall'art. 32, comma primo, del d.P.R. n. 616 del 1977, che ha
senz'altro attribuito "ai comuni, singoli ed associati, ai sensi
dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, tutte le funzioni
amministrative relative alla materia" dell'assistenza sanitaria ed
ospedaliera, ad eccezione di quelle "espressamente riservate allo
Stato, alle regioni e alle province".
Rispetto a questi precedenti normativi, la legge n. 833 del 1978
ha tuttavia complicato ulteriormente la distribuzione dei ruoli nel
campo sanitario, fissando e distinguendo essenzialmente tre ordini di
competenze: il primo dei quali spetta allo Stato, in nome del
principio di eguaglianza di tutti i cittadini nei confronti del
servizio (cfr. gli artt. 3 ss., 47, 48, 51, 53 l. cit.); mentre il
secondo s'impernia sulle funzioni legislative e programmatorie
affidate alle Regioni (specialmente in base agli artt. 11, 15, comma
nono, 50 e 55 l. cit.), ed il terzo interessa in sostanza quei nuovi
organismi che sono le unità sanitarie locali (sia pure concepite come
"strutture operative" dei Comuni), le quali svolgono tutti i compiti
residui, disponendo in tal senso d'una indubitabile autonomia
gestionale ed organizzativa. Né questo disegno, per quanto integrato,
derogato e corretto più volte dal legislatore statale (come già si
notava, nell'affrontare le questioni di legittimità costituzionale
concernenti l'art. 28 della legge n. 730), è stato mai ripensato in
modo organico: ché anzi lo stesso progetto di riforma delle unità
sanitarie locali, predisposto dal Ministero della sanità, continua a
puntare - in ultima analisi - sull'autonomia delle U.S.L., quali
"aziende speciali" dei Comuni o delle Comunità montane.
Certo, ciò non significa che nel settore in esame il ruolo
attribuito alle Regioni rimanga secondario; e non vale ad escludere -
in particolar modo - che le amministrazioni regionali siano provviste
di specifici poteri, esercitabili per contenere la spesa sanitaria o
per impedire il formarsi di maggiori oneri. Basti qui ricordare - per
averne la dimostrazione - i poteri di ridimensionamento delle
strutture o dei servizi eccedenti o non essenziali o sottoutilizzati,
impliciti nelle previsioni dell'art. 55 della legge n. 833 (relative ai
"piani sanitari regionali") e quindi esplicitate dall'art. 5, comma
secondo, della legge n. 526 del 1982; come pure i poteri spettanti alle
Regioni in tema di piante organiche delle U.S.L., già in forza
dell'art. 15, comma nono, n. 4, della legge n. 833 (cui si sono
aggiunti - per effetto della sentenza n. 307 del 1983 - i provvedimenti
autorizzativi delle assunzioni di nuovo personale, in deroga al blocco
stabilito dalla legge finanziaria 1983); nonché i poteri sostitutivi
configurati da numerose leggi statali ed anche regionali, successive
all'istituzione del servizio sanitario nazionale, alle quali si è per
altro sovrapposto il citato art. 28 della legge finanziaria 1984.
Senonché nessuna di queste competenze basta a far concludere -
come invece vorrebbe l'Avvocatura dello Stato - che le amministrazioni
regionali portino dunque l'effettiva responsabilità degli eventuali
disavanzi delle U.S.L.. Assunti del genere sono oltre tutto smentiti
dalla considerazione che la parte essenziale della spesa sanitaria ed
ospedaliera non può non gravare sullo Stato - come è confermato dal
susseguirsi dei fondi speciali di cui si è fatto cenno - per
l'evidente ragione che il diritto alla salute spetta ugualmente a tutti
i cittadini e va salvaguardato sull'intero territorio nazionale. Non
è pertanto casuale che la spesa in questione sia prevalentemente
rigida e non si presti a venire manovrata, in qualche misura, se non
dagli organi centrali di governo. È appunto l'esigenza di pari
trattamento, sottesa all'intera riforma sanitaria, che spiega per quali
motivi le singole Regioni non possano - almeno di regola - incidere
sulla spesa farmaceutica e sugli altri oneri derivanti dalle
prescrizioni mediche, sui ricoveri ospedalieri, sullo stato giuridico
ed economico del personale dipendente dalle U.S.L., sul regime del
personale a rapporto convenzionale, sugli stessi acquisti dei beni e
dei servizi indispensabili per il funzionamento delle unità sanitarie
locali. E non si può far richiamo, per argomentare il contrario, al
secondo comma, numero 2, dell'art. 29 della legge finanziaria 1984, in
cui si prevede che le Regioni e le Province autonome stabiliscano
"quote di partecipazione al costo delle prestazioni". Per non violare
l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio, la sfera di
operatività d'una norma siffatta dev'essere, invero, ridotta ai minimi
termini; mentre è soltanto lo Stato che dispone, ancora una volta,
della potestà di circoscrivere in tal senso la spesa, per mezzo
dell'introduzione di tickets o con il ricorso ad altre analoghe misure
di contenimento.
In breve, gran parte della spesa sanitaria si forma
indipendentemente dalle scelte regionali (e dalle stesse deliberazioni
degli organi di gestione delle unità sanitarie locali). Ma di questo
dato l'art. 29 non tiene il minimo conto, imponendo comunque alla
Regione il ripiano del disavanzo, quali che siano i fattori che lo
abbiano prodotto: in antitesi a quanto previsto dal seguente art. 30,
che pone a carico degli enti locali e delle amministrazioni regionali
il finanziamento delle "attività di tipo socio-assistenziale"
pertinenti alle rispettive competenze e svolte per mezzo delle U.S.L.,
ma nelle misure ed alle condizioni autonomamente stabilite dalle
amministrazioni e dagli enti medesimi.
Del resto, non hanno fondamento le sole giustificazioni della norma
impugnata che sono state addotte nel corso dei lavori preparatori,
allorché si affermava che la norma stessa avrebbe superato il metodo
del cosiddetto pié di lista, senza però determinare rilevanti oneri
per le Regioni, data la prevedibile adeguatezza del fondo sanitario
nazionale. In realtà, il "pié di lista" permane, con la sola novità
rappresentata dal subentrare delle Regioni in luogo dello Stato; mentre
il fondo sanitario nazionale per il 1984, già contenuto nella misura
di 34.000 miliardi per la parte corrente (in base al primo comma
dell'art. 25 della legge n. 730), risulta sottostimato di oltre 4.000
miliardi, secondo la recente relazione ministeriale sull'andamento
della spesa sanitaria (elaborata ai sensi dell'art. 32, secondo comma,
l. cit.). Ad evitare, per ora, che un deficit di tali proporzioni
ricada senz'altro sulla finanza regionale, sta il terzo comma dell'art.
29, per cui le Regioni (ovvero le Province autonome) devono provvedere
al ripiano limitatamente all'anno 1984, nella sola parte concernente il
"disavanzo della gestione di competenza". Ma il rimedio è piuttosto
apparente che reale, poiché gli espedienti contabili non bastano di
certo a soddisfare le necessità del servizio sanitario; e resta fermo,
comunque, che l'efficacia della disciplina impugnata non è temporanea
bensì permanente, sicché i suoi disposti sono destinati ad operare
senza limiti di sorta, quanto ai prossimi esercizi finanziari.
Pertanto, sul medesimo piano dell'art. 7, comma tredicesimo, anche
l'art. 29, comma secondo, n. 1, della legge n. 730 risulta viziato
d'illegittimità costituzionale.
Conclusivamente, tuttavia, la Corte deve ancora rilevare come
l'intera vicenda delle impugnazioni regionali concernenti le
"disposizioni in materia sanitaria", dettate dalla legge finanziaria
1984, valga a comprovare l'esigenza che il Parlamento riconsideri
organicamente l'ordinamento del servizio sanitario nazionale. Non
basta, cioè, che venga riformata e snellita - secondo lo schema
predisposto dal Ministro della sanità - l'organizzazione interna delle
unità sanitarie locali. Occorre, del pari, che si faccia chiarezza
nell'attuale intreccio delle competenze, spettanti ai vari tipi di
apparati corresponsabili in materia, evitando in particolar modo
l'eccessiva moltiplicazione dei centri di autonomia, sia pure attuata
nel formale rispetto della Costituzione. Ed è ben chiaro, d'altronde,
che non servono allo scopo le leggi finanziarie, né gli altri
provvedimenti di carattere urgente o comunque contingente: là dove
sono in gioco funzioni e diritti costituzionalmente previsti e
garantiti, è infatti indispensabile superare la prospettiva del puro
contenimento della spesa pubblica, per assicurare la certezza del
diritto ed il buon andamento delle pubbliche amministrazioni, mediante
discipline coerenti e destinate a durare nel tempo.
12. - Nell'ambito delle "disposizioni in materia sanitaria", forma
infine oggetto d'impugnazione l'art. 31 della legge n. 730. In base
al primo comma di tale articolo, "il Ministro della sanità provvede,
con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, udito
previamente il Consiglio di Stato, alla definizione di capitolati
generali per forniture di beni e servizi alle unità sanitarie locali,
nonché di capitolati speciali". Con il secondo comma viene invece
istituito "presso le regioni l'albo regionale dei fornitori del
Servizio sanitario nazionale"; mentre allo stesso Ministro si affida il
compito di provvedere, "con propri decreti, all'individuazione delle
tipologie e delle classi di appartenenza, dei requisiti per
l'iscrizione nel rispetto della normativa vigente nazionale e
comunitaria".
Mediante un congiunto riferimento ad entrambi i commi dell'art. 31,
le Regioni Sicilia, Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia
deducono che tale disciplina violerebbe la competenza legislativa ed
amministrativa regionale, dato che gli artt. 117 Cost. e 50 della legge
n. 833 del 1978 (nonché gli artt. 17 e 20 dello Statuto siciliano)
riserverebbero alle Regioni medesime i settori dell'"amministrazione
del patrimonio" e della "contabilità" delle U.S.L., ivi compresa la
disciplina della loro attività contrattuale. Per contro, l'aver
conferito in materia poteri amministrativi e normativi al Ministro per
la sanità, senza nemmeno predeterminare limiti e criteri, sarebbe non
solo invasivo delle attribuzioni regionali ma anche lesivo del
"principio della riserva di legge", al quale andrebbe soggetta la
stessa funzione governativa di indirizzo e coordinamento: anche se in
questo specifico caso - aggiungono le difese regionali - detta funzione
non assumerebbe alcun rilievo, trattandosi di un completo
"esautoramento" delle Regioni, attuato nel campo dell'"assistenza
sanitaria ed ospedaliera", senza il sostegno di alcuna effettiva
esigenza di carattere unitario. Ed analoghe motivazioni si rinvengono
nel ricorso del Veneto, sebbene quest'ultima Regione impugni unicamente
il capoverso dell'articolo in esame.
a) Secondo la Corte, i due commi dell'art. 31 richiedono invece una
distinta considerazione. Circa il primo comma, va escluso anzitutto -
contrariamente a quanto sostiene l'Avvocatura dello Stato - che esso
attribuisca al Ministro della sanità una vera e propria funzione di
indirizzo e coordinamento, derogando all'art. 5 della legge n. 833 del
1978 (nel quale si riserva all'intero Governo l'esercizio della
funzione medesima, per ciò che riguarda il potere esecutivo dello
Stato), ma in termini "ugualmente rispettosi dell'autonomia
amministrativa delle regioni". Da un lato, infatti, non si può certo
presumere che una legge statale configuri una nuova e specifica
funzione di indirizzo, concorrente con quella fondata sulle generali
disposizioni dell'art. 5 della legge n. 833 e - prima ancora -
dell'art. 3 della legge n. 382 del 1975, senza precisare testualmente
di quale natura siano i poteri in tal senso previsti (e senza neanche
indicare le norme che verrebbero così derogate). D'altro lato, è
comunque decisiva la constatazione che, nel definire i capitolati per
le forniture di beni e servizi alle unità sanitarie locali, il
Ministro non si limita affatto ad emanare direttive vincolanti le
Regioni, ferma restando una qualche competenza regionale; bensì
riassume un complesso di compiti già trasferiti alle Regioni stesse,
così integralmente da esaurire le attribuzioni delle quali si tratta.
Effettivamente, che sul punto sussista una competenza propria
dell'ente Regione, non è stato negato dall'Avvocatura dello Stato; ed
anzi rappresenta il naturale presupposto della tesi per cui l'art. 31,
comma primo, conferirebbe al Ministro della sanità una pura funzione
di indirizzo e coordinamento. Ciò che più conta, la legge n. 833 del
1978 dispone con chiarezza che, nell'ambito delle norme statali di
principio e ferme restando le competenze specificamente riservate allo
Stato, spetta alla Regione disciplinare "l'organizzazione, la gestione
e il funzionamento delle unità sanitarie locali e dei loro servizi",
con particolare riguardo alla contabilità (cfr. gli artt. 15, comma
nono, e 50, comma primo). E che i "contratti di fornitura" facciano in
tal senso parte della contabilità - poco importa se in base ad un
concetto più o meno preciso ed aggiornato di tale materia - risulta
testualmente dall'art. 50, comma primo, n. 8, l. cit..
S'intende che leggi statali successive possono bene dettare nuove
norme di principio e possono anche soddisfare ulteriori esigenze di
carattere unitario, emerse in un momento posteriore all'istituzione del
servizio sanitario nazionale. Ma tale non è il caso dei poteri
ministeriali previsti dalla norma in questione: sia perché la legge
finanziaria 1984 si è limitata a conferirli, senza fissare in
proposito principi di sorta; sia perché la Corte non ravvisa in questo
campo la presenza di interessi che, "per natura o dimensione",
attengano all'"intera collettività nazionale" e restino
"necessariamente affidati" all'apprezzamento degli organi centrali di
governo: così da giustificare - secondo i criteri enunciati dalla
sentenza n. 150 del 1982 - il ritrasferimento delle funzioni in esame
dalle Regioni allo Stato. Non a caso, del resto, fin dal periodo
fascista i capitolati generali delle Province e dei principali Comuni
venivano compilati dagli stessi enti interessati (ai sensi dell'art.
294, comma primo, del r.d. n. 383 del 1934); il che conferma
l'illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 31, comma primo,
per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. (nonché delle
corrispondenti disposizioni degli Statuti speciali, quanto alle
competenze regionali vertenti nel settore sanitario).
b) Al contrario, le impugnative delle Regioni ricorrenti vanno
respinte, per ciò che riguarda il capoverso del medesimo articolo.
Diversamente dal primo comma, quest'ultima disposizione introduce una
nuova disciplina di principio,, vincolante la legislazione regionale,
senza per altro esaurire la competenza già spettante alle Regioni.
Viene infatti prevista, sull'intero territorio nazionale, l'istituzione
di appositi albi regionali dei fornitori del servizio sanitario
nazionale; ma rimane implicitamente fermo che l'istituzione stessa,
come pure la tenuta degli albi in questione, compete alle Regioni e non
al Ministro della sanità. Quanto invece al Ministro, è vero che la
norma impugnata gli conferisce espressamente la potestà di stabilire,
in via amministrativa, le "tipologie" e le "classi di appartenenza",
nonché i "requisiti per l'iscrizione" dei fornitori del servizio; ma
tali previsioni devono venire interpretate e valutate, considerando
che il Ministro ha l'obbligo di assicurare il "rispetto della normativa
vigente nazionale e comunitaria", in vista dei soli requisiti minimi,
atti a garantire - ancora una volta - la fondamentale uniformità delle
prestazioni sanitarie. Così ricostruito, dunque, il secondo comma
dell'art. 31 sfugge alle censure proposte dai ricorsi in esame.
13. - Da ultimo, la Regione Veneto solleva questione di
legittimità costituzionale dell'art. 35, comma quattordicesimo, della
legge n. 730.
Per effetto di tale disposto, nell'art. 21, comma quarto, del d.l.
n. 463 del 1983 (convertito nella legge n. 638 del medesimo anno), le
parole "per un importo superiore al 12 per cento dell'ammontare" sono
sostituite dalle altre "per un importo superiore al 6 per cento..." e
le parole "che costituisce il limite del 12 per cento" sono del pari
sostituite dalle altre "che costituisce il limite del 6 per cento": con
il che si riducono ulteriormente le disponibilità che le Regioni
possono depositare, "a qualunque titolo", presso le aziende di credito
di cui all'art. 5 del r.d.l. n. 375 del 1936 e successive
modificazioni. E di qui discende - secondo il ricorso - la violazione
dell'autonomia finanziaria garantita dall'art. 119 Cost.: violazione
che verrebbe perpetrata attraverso un "inaccettabile aggravamento di un
anomalo controllo della finanza regionale".
Ma la questione si dimostra non fondata, per le stesse ragioni già
svolte dalla Corte nella sentenza n. 162 del 1982 e poi ribadite nella
sentenza n. 307 del 1983. Mediante la prima di tali decisioni, è
stata infatti affermata la legittimità dell'esercizio di "questo
potere di controllo e di regolamentazione" da parte dello Stato, al
fine di "limitare l'onere derivante dalla provvista anticipata dei
fondi rispetto all'effettiva capacità di spesa degli enti"; ed è
stato chiarito che una siffatta disciplina "non preclude alle Regioni
la facoltà di disporre delle proprie risorse..., ma si limita a
consentire il controllo del flusso delle disponibilità di cassa
coordinandolo alle esigenze generali dell'economia nazionale, nel
quadro di quella regolamentazione del credito che è dovere peculiare
dello Stato" stesso. Rispetto alla questione allora risolta dalla
Corte, l'attuale impugnativa differisce soltanto per ciò che riguarda
la diminuita percentuale delle disponibilità depositabili presso le
tesorerie delle Regioni; ma, sotto questo profilo, si tratta di un
problema di politica economica, che non si presta ad essere preso in
esame nell'ambito di un giudizio di legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. da 3 a 12 del registro
ricorsi 1984,
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1983, n. 730,
intitolata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)", promossa dalla
Regione Sicilia, in riferimento agli artt. 17 e 20 dello Statuto della
Regione medesima;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma
tredicesimo, della legge n. 730 del 1983, nella parte in cui prevede
che, per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico
locale, non ripianabili con i contributi regionali di esercizio di cui
all'art. 5 della legge n. 151 del 1981, le Regioni sono tenute -
anziché facoltizzate - a prelevare i fondi necessari dalla quota del
fondo comune di cui all'art. 8 della legge n. 281 del 1970, quanto alle
Regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte
corrente previste dai rispettivi ordinamenti, quanto alle Regioni a
statuto speciale ed alle Province autonome;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma
terzo, della legge n. 730 del 1983, nella parte in cui non prevede che
siano le Regioni - anziché il Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il Ministro del
tesoro - a determinare, valutate le eventuali necessità, i singoli
casi in cui sia indispensabile procedere ad assunzione di personale
presso gli enti amministrativi dipendenti dalle Regioni medesime, ferme
restando le funzioni di indirizzo e coordinamento previste per le
amministrazioni regionali dall'art. 9, comma quinto, della legge n. 130
del 1983;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma
secondo, n. 1, della legge n. 730 del 1983, nella parte in cui prevede
che, per ripianare il disavanzo delle unità sanitarie locali, le
Regioni sono tenute - anziché facoltizzate - a prelevare i fondi
necessari dalla quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge n.
281 del 1970, quanto alle Regioni a statuto ordinario, e dalle
corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi
ordinamenti, quanto alle Regioni a statuto speciale ed alle Province
autonome;
5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma
primo, della legge n. 730 del 1983;
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, comma undicesimo, della legge n. 730 del 1983, promossa
dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia, in riferimento agli
artt. 5, 81, comma quarto, 117, 118 e 119 della Costituzione;
7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, comma dodicesimo, della legge n. 730 del 1983, promossa
dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia, in riferimento agli
artt. 5, 81, comma quarto, 117, 118 e 119 della Costituzione;
8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 19, comma terzo, della legge n. 730 del 1983 (nella parte
concernente le amministrazioni regionali, di cui all'art. 9, comma
quinto, della legge n. 130 del 1983), promossa dalla Regione Veneto, in
riferimento agli artt. 5, 115, 117 e 118 della Costituzione;
9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 19, comma quarto, della legge n. 730 del 1983, promossa
dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 115, 117 e 118 della
Costituzione;
10) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 24, comma primo, lett. b), della legge n. 730
del 1983, promossa dalla Regione Toscana, in riferimento all'art. 117
della Costituzione;
11) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 25, comma secondo, della legge n. 730 del
1983, promossa dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province di
Trento e di Bolzano, in riferimento agli artt. 4, n. 7, 9 n. 10, 16 e
54 n. 5, del d.P.R. n. 670 del 1972 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);
12) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 25, comma terzo, della legge n. 730 del 1983,
promossa dalla Regione Sicilia, in riferimento agli artt. 32, comma
primo, e 119 della Costituzione ed all'art. 19 dello Statuto della
Regione siciliana;
13) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma terzo,
ultimo periodo, della legge n. 730 del 1983, promossa dalla Regione
Trentino-Alto Adige e dalle Province di Trento e di Bolzano, in
riferimento agli artt. 4 n. 7, 8 n. 1, 9 n. 10 e 16 del d.P.R. n. 670
del 1972 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);
14) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 27, primo ed ultimo comma, della legge n. 730
del 1983, promossa dalle Province di Trento e di Bolzano, in
riferimento agli artt. 9 n. 10, 16 e 78 del d.P.R. n. 670 del 1972
(Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);
15) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 28 della legge n. 730 del 1983, promossa dalla
Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118, 123 e 130
della Costituzione;
16) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 31, comma secondo, della legge n. 730 del
1983, promossa dalle Regioni Veneto, Sicilia, Toscana, Piemonte,
Emilia-Romagna, Lombardia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117 e 118
della Costituzione ed agli artt. 17 e 20 dello Statuto della Regione
siciliana;
17) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 32, comma quinto, della legge n. 730 del
1983, promossa dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117 e
130 della Costituzione;
18) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 35, comma quattordicesimo, della legge n. 730
del 1983, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 119
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 ottobre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:245 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte