Sentenza n. 245/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/10/1985 · relatore Livio Paladin
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con ricorsi della Regione
Emilia-Romagna, notificati il 7 e 16 luglio 1981, depositati in
cancelleria il 16 e 24 luglio dello stesso anno, ed iscritti ai nn. 30
e 33 del registro 1981, per conflitti di attribuzione sorti a seguito
del telegramma del Direttore generale del tesoro del 9 maggio 1981 e
del decreto del Ministro per il tesoro del 5 maggio 1981 relativi il
primo all'applicazione dell'art. 35 della legge n. 119 del 30 marzo
1981, il secondo alla determinazione delle modalità di funzionamento
del conto corrente e delle contabilità speciali intestate alle Unità
Sanitarie Locali.
Udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1985 il Giudice relatore
Livio Paladin;
uditi l'Avv. Alberto Predieri per la Regione ricorrente e l'Avv.
dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 7 luglio 1981, la Regione
Emilia-Romagna ha promosso conflitto di attribuzione avverso il
telegramma del 9 maggio precedente, per mezzo del quale il Direttore
generale del tesoro, con riferimento alla delibera n. 36/1246 della
Giunta regionale (concernente la determinazione delle quote del fondo
sanitario spettanti alle Unità sanitarie locali), invitava il
Presidente della Giunta stessa a riprodurre gli elementi indicati nel
decreto del Ministro del tesoro previsto dal penultimo comma dell'art.
35 della legge finanziaria n. 119 del 1981, già comunicati con
circolare n. 88438 del 5 maggio 1981 ed ha quindi coinvolto
nell'impugnativa anche questo ultimo atto.
Secondo la ricorrente, se già la previsione di un decreto
ministeriale - contenuta nel citato art. 35 - poteva apparire lesiva
della riserva di legge stabilita dall'art. 119 Cost., a maggior ragione
sarebbero viziati i provvedimenti in esame: i quali violerebbero
appunto, sia sul piano contenutistico sia per la loro forma, la riserva
costituzionalmente imposta, "pretendendo di dettare una normativa che
è di dettaglio e che comprime l'autonomia organizzatoria e di
tesoreria regionale, nonché... le competenze legislative attribuite
alle regioni dalla legge cornice 833/1978", e particolarmente dall'art.
50 della legge stessa. Ed il vizio sarebbe aggravato dalla circostanza
che gli atti impugnati risultano emessi da un organo incompetente (il
Direttore generale del tesoro) o in veste diversa (circolare al posto
del decreto) da quella indicata nel detto art. 35.
Per contro, il costituito Presidente del Consiglio dei ministri ha
preliminarmente svolto un duplice motivo di inammissibilità del
ricorso. Da un lato, cioè, gli atti in questione - entrambi successivi
al provvedimento previsto dal penultimo comma dell'art. 35 (adottato
con d. min. 5 maggio 1981) - non sarebbero idonei a produrre una
concreta lesione delle rivendicate attribuzioni regionali. D'altro
lato, la ricorrente non porrebbe un autonomo problema d'invasione della
autonomia organizzatoria della Regione, ma ripresenterebbe la questione
di legittimità costituzionale della stessa legge n. 119, già
sollevata da un precedente ricorso dell'Emilia-Romagna.
Nel merito, comunque, il ricorso risulterebbe infondato, per le
ragioni già dedotte dall'Avvocatura dello Stato in replica alla
ricordata impugnativa principale dell'art. 35 della legge n. 119.
2. - Con ricorso notificato il 16 luglio 1981, l'Emilia-Romagna ha
quindi promosso un altro conflitto di attribuzione, avverso il predetto
d. min. 5 maggio 1981, contenente "determinazione delle modalità di
funzionamento del conto corrente e delle contabilità speciali
intestate alle unità sanitarie locali"; ed ha reiterato, in relazione
a tale provvedimento, le medesime censure sostanziali già formulate
avverso la circolare ministeriale esplicativa del decreto stesso ed il
ricordato telegramma del Direttore generale del tesoro.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi anche in
questo giudizio, ha riproposto a sua volta la seconda delle predette
eccezioni d'inammissibilità del conflitto, in quanto inficiato
dall'irrituale introduzione di un'impugnativa concretamente rivolta
avverso l'art. 35 della legge n. 119 del 1981; ed ha quindi richiesto,
in via subordinata, il rigetto del ricorso. Considerato in diritto :
1. - I due ricorsi proposti dalla Regione Emilia-Romagna sono
accomunati dal fatto di concernere la prima applicazione dell'art. 35
della legge 30 marzo 1981, n. 119, in tema di tesorerie e di
finanziamento delle unità sanitarie locali; ed a ciò si aggiunge che
gli atti impugnati mediante il primo ricorso, cioè il telegramma 9
maggio 1981 del Direttore generale del tesoro e la circolare 5 maggio
1981, n. 88438, della stessa direzione (successivamente pervenuta alla
Regione), sono strettamente connessi - come si precisa nel seguito
della presente sentenza - all'ultimo fra gli atti dei quali è
richiesto l'annullamento, vale a dire al decreto 5 maggio 1981 del
Ministro del tesoro, sulla "determinazione delle modalità di
funzionamento del conto corrente e delle contabilità speciali
intestate alle unità sanitarie locali". Pertanto, i due giudizi si
prestano ad essere riuniti e congiuntamente decisi.
2. - Entrambi i ricorsi vanno però dichiarati inammissibili, in
base a due diversi ordini di considerazioni.
a) Relativamente alla circolare ed al telegramma della Direzione
generale del tesoro, la Regione assume che essi invadano l'ambito di
sua competenza, introducendo una normativa di dettaglio in un campo
già disciplinato dalla legge regionale n. 22 del 1980, e comunque
contrastino con la legge n. 119, sostituendosi al decreto ministeriale
previsto dall'art. 35 (del quale la stessa ricorrente afferma - nel
primo ricorso - di non avere preso alcuna conoscenza).
A questo riguardo, tuttavia, s'impongono i seguenti rilievi. In
primo luogo, il decreto ministeriale cui si riferiscono tanto il
telegramma quanto la circolare risulta pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 18 maggio 1981: cioè in un momento di molto precedente
la proposizione del ricorso. In secondo luogo, la Giunta
dell'Emilia-Romagna, all'atto di sollevare il relativo conflitto,
decideva "di ottemperare per il momento alle suddette istruzioni": il
che potrebbe far dubitare dell'attualità dell'interesse a ricorrere.
In terzo luogo, l'Avvocatura dello Stato ha formalmente eccepito in un
duplice senso l'inammissibilità del ricorso medesimo: da un lato,
poiché il telegramma impugnato si limita a richiamare le disposizioni
del previo decreto ed invita la Regione ad osservarle, senza dunque
comportare "una lesione concreta della sfera della competenza regionale
in materia di organizzazione finanziaria"; d'altro lato, poiché la
circolare presenta anch'essa "natura e funzione meramente esplicativa
delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale citato".
Tali eccezioni sono comunque risolutive. Entrambi gli atti
impugnati adempiono, in altre parole, la mera esecuzione del
contemporaneo o preesistente decreto 5 maggio 1981 del Ministro del
tesoro. Ed è solo nei confronti di quest'ultimo provvedimento che può
dunque ammettersi, in via di principio, un regolamento di competenza
suscettibile di essere risolto dalla Corte.
b) Senonché lo stesso Decreto ministeriale viene impugnato dal
secondo ricorso regionale in termini tali da far escludere - come ha
messo in luce l'Avvocatura dello Stato - che ne derivi "alcun apporto
novativo o modificativo" di quanto già disposto dall'art. 35 della
legge n. 119.
Vero è che l'atto in questione è stato emanato sulla base del
penultimo comma del predetto articolo: il quale demanda ad appositi
decreti del Ministro del tesoro il compito di stabilire "le modalità
di funzionamento del conto corrente e delle contabilità speciali"
intestate alle U.S.L. (come appunto risulta dal titolo del decreto
stesso). Ed il conto del quale si tratta è quello in cui l'art. 35,
quinto comma, impone l'accreditamento, mediante prelievo dai conti
intestati alle corrispettive Regioni, degli importi destinati alle
U.S.L. per ogni trimestre, in base al penultimo comma dell'art. 51
della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale; dopo di che le
varie sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, dando sempre
applicazione ai provvedimenti regionali di riparto dei fondi
disponibili, accreditano a loro volta le quote spettanti alle Unità -
sulla base del sesto comma dell'art. 35 - "ad apposite contabilità
speciali".
Ora, su tutta questa normativa la Corte si è già pronunciata,
mediante la sentenza di rigetto n. 162 del 1982: con cui si è
respinta - fra l'altro - un'impugnativa proposta in via principale
dalla stessa Regione Emilia-Romagna, precisando che il "meccanismo" or
ora descritto "non viola l'autonomia costituzionalmente garantita alle
Regioni, in quanto resta integro il potere di ripartire le risorse
finanziarie disponibili tra le diverse destinazioni"; ed aggiungendo
che "l'aver il legislatore creato un più stretto coordinamento
temporale fra il momento del prelievo dalla Tesoreria Centrale e il
momento della spesa effettuata dagli organi erogatori del servizio
sanitario risponde alla esigenza obiettiva, nell'interesse dell'intera
comunità nazionale, di un opportuno coordinamento del flusso della
spesa sanitaria con quello delle entrate destinate a fronteggiarla".
Ma la prima e fondamentale doglianza prospettata dal ricorso in
esame non fa che ribadire i motivi già ritenuti infondati dalla citata
decisione della Corte. Non a caso, la ricorrente avverte in modo
espresso che le denunce mosse con riguardo all'impugnato decreto
ministeriale "coincidono... nella sostanza" con quelle già rivolte a
sostenere l'illegittimità dell'art. 35 della legge n. 119. E dunque
s'impongono - a più forte ragione - le conclusioni raggiunte dalla
sentenza n. 28 del 1979, nel senso che non è ammissibile un conflitto
con cui si risollevi la medesima questione già proposta nei confronti
della disciplina legislativa di base, senza che sia ravvisabile la
necessaria distinzione fra il tema del conflitto stesso e quello del
previo giudizio di legittimità costituzionale.
Né, d'altra parte, le conclusioni mutano quanto all'ulteriore
motivo di ricorso, con cui si sostiene la violazione della riserva di
legge regionale, stabilita dall'art. 33 della legge 19 maggio 1976, n.
335. Infatti, la ricorrente non precisa - altro che in via vagamente
esemplificativa - in che termini si sarebbe concretato l'asserito
vizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione,
proposti dalla Regione Emilia-Romagna in relazione al decreto 5 maggio
1981 del Ministro del tesoro, alla circolare 5 maggio 1981, n. 88438,
ed al telegramma 9 maggio 1981 del Direttore generale del tesoro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
- FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:245 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte