Sentenza n. 245/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1997 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 384/1992
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, del
d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di
previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni
fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre
1992, n. 438, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 24 ottobre 1995
dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma, sui ricorsi
proposti da Amerio Marica ed altri contro il rettore dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed altra e da Adolfi Ferruccio ed
altri contro l'Università degli studi di Parma, iscritte ai nn. 296
e 297 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno
1996;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna
con due ordinanze di analogo contenuto ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, comma 3, del d.-l. 19 settembre 1992, n.
384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di
pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con
modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, lamentando
l'ingiustificata disparità di trattamento che è seguita alla
sospensione, per l'anno 1993, degli aumenti periodici corrisposti ai
pubblici dipendenti.
Il fattore tempo - si legge nell'ordinanza - può costituire valida
ragione per differenziare l'applicazione dei benefici contrattuali;
in questo caso, però, non si tratta di stabilire la decorrenza di
una diversa retribuzione economica o di ricollegare quest'ultima
all'anzianità di servizio, ma di una diseguaglianza che discende dal
carattere pari o dispari dell'anno di nomina.
Al Collegio rimettente sembra irrazionale che soltanto una parte
dei dipendenti subisca un trattamento deteriore in relazione all'anno
di nomina. Tale disparità non si ricollega, infatti, a diversità
delle situazioni considerate, ma investe posizioni giuridiche
identiche; né si può dire che il fattore temporale sia, di per sé,
elemento distintivo, in quanto la disparità di trattamento su cui si
appunta la censura ha natura casuale e alterna (un anno sì e uno
no), con lesione del principio di eguaglianza.
2. - È intervenuto in entrambi i giudizi, nel senso della
infondatezza, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura dello Stato. Il fluire del tempo
costituisce, secondo l'insegnamento di questa Corte, elemento
discretivo (da ultimo, sentenza n. 73 del 1996) e comunque il
trattamento differenziato oggetto di censura è giustificato, ad
avviso dell'Avvocatura, dalla finalità di assicurare l'equilibrio
del bilancio. In ogni caso, tale situazione non avrebbe rilevanza nel
giudizio di legittimità costituzionale condotto sulla base del
principio di eguaglianza, dal momento che integra una disparità di
mero fatto (sentenza n. 16 del 1960), dipendente da circostanze
casuali. Considerato in diritto
1. - Il tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna,
con due ordinanze di analogo tenore, che vanno riunite e decise in
unico giudizio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
della norma che sospende per il 1993 gli incrementi retributivi,
anche periodici, in conseguenza di automatismi stipendiali dei
pubblici dipendenti, disposta dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge
n. 384 del 1992 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità
e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con
modificazioni, nella legge n. 438 del 1992. Ciò comporterebbe
un'ingiustificata disparità di trattamento - questa la conclusione
del giudice a quo - in violazione dell'art. 3 della Costituzione.
2. - Va innanzitutto osservato che non può essere condivisa la
tesi avanzata dall'Avvocatura dello Stato, per la quale si
tratterebbe di una mera disparità di fatto, giusta la figura
delineata dalla giurisprudenza di questa Corte a partire dalla
sentenza n. 16 del 1960. La disuguaglianza denunciata non è effetto
secondario di una disciplina che in via principale persegue altri
scopi, ma è strettamente conseguenziale a detta normativa. Sì che
è da effettuare il richiesto vaglio di legittimità costituzionale,
alla luce del principio di eguaglianza.
3. - Nel merito, la questione non è fondata.
Il decreto-legge n. 384 del 1992, emanato in un momento delicato
della vita nazionale, introduce disposizioni di diversa natura, tutte
segnate dalla finalità di realizzare, con immediatezza, un
contenimento della spesa pubblica per il 1993, nel rispetto degli
obiettivi fondamentali di politica economica e dei vincoli derivanti
dal processo di integrazione europea. Il comma 3 dell'art. 7
introduce una tipica misura "di blocco", impedendo l'applicazione di
qualsiasi automatismo stipendiale.
Visto che detti aumenti hanno periodicità biennale, la sospensione
porterebbe a una diseguaglianza - a seconda dell'anno di nomina del
dipendente - che per il giudice a quo non è giustificabile, perché
casuale e alterna. Ma il rilievo non ha fondamento, perché il
"blocco", di cui è evidente il carattere provvedimentale del tutto
eccezionale, esauriva i suoi effetti nell'anno considerato,
limitandosi a impedire erogazioni per esigenze di riequilibrio del
bilancio, riconosciute da questa Corte meritevoli di tutela a
condizione che le disposizioni adottate non risultino arbitrarie
(sentenze nn. 417 del 1996, 99 del 1995, 6 del 1994), il che in
questo caso è certamente da escludere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, del d.-l. 19
settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di
sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali),
convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:245 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte