Corte costituzionale

Ordinanza n. 245/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/2000 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 5,

ultima parte, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo

codice della strada), promossi con ordinanze emesse il 2 aprile 1999

dal pretore di Padova, sezione distaccata di Camposampiero e l'11

giugno 1999 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di Padova, rispettivamente

iscritte ai nn. 372, 570 e 571 del registro ordinanze 1999 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26 e 42,

prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il pretore di Padova, sezione distaccata di

Camposampiero, nel corso di un procedimento instaurato a seguito di

opposizione, ex art. 22 della legge n. 689 del 1981, a provvedimento

prefettizio di sospensione della patente di guida in relazione alla

contestata violazione dell'art. 189, commi 1, 6 e 7, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), ha

sollevato, con ordinanza del 2 aprile 1999 (R.O. n. 372 del 1999),

questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 5,

dello stesso decreto, nella parte in cui prevede che avverso il

provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 3, è

ammessa opposizione "ai sensi dell'art. 205 c.d.s.", anziché "avanti

il giudice penale procedente e, in caso di già avvenuta definizione

del procedimento penale, ai sensi dell'art. 205 c.d.s.";

che, ad avviso del rimettente, l'attribuzione del giudizio di

opposizione al provvedimento prefettizio in questione alla competenza

del pretore in sede civile si porrebbe in contrasto con l'art. 3

della Costituzione per irragionevolezza della disciplina;

che tale disciplina costringerebbe, anzitutto, l'interprete

ad improvvisare la soluzione di questioni applicative essenziali,

tipico oggetto della scelta discrezionale-sistematica del

legislatore, quale, ad esempio, quella del rapporto tra la

sospensione provvisoria e quella definitiva eventualmente applicata

dal giudice penale, o dallo stesso prefetto nei casi in cui il

procedimento penale si chiuda senza pronuncia di merito;

che, inoltre, riferendosi le ipotesi nelle quali il prefetto

può o deve sospendere provvisoriamente la patente a casi nei quali

necessariamente è iniziato un procedimento penale, avente per

oggetto proprio l'accertamento del fatto in discussione, la

previsione della opposizione ex art. 205 c.d.s. davanti al giudice

civile imporrebbe l'apertura di un controprocedimento parallelo a

quello penale, avente, in definitiva, ad oggetto l'accertamento del

reato, presupposto della legittimità dell'applicazione della misura

provvisoria;

che ne risulterebbe, secondo il rimettente, la

irragionevolezza della scelta legislativa, per almeno un duplice

ordine di incongruenze: l'affidamento al giudice civile della

cognizione di un fatto e di una problematica sui quali è già

pendente la cognizione dell'autorità giudiziaria penale; la

previsione di una controistruttoria da parte del giudice civile, in

pendenza di un procedimento penale caratterizzato pur sempre, almeno

nella fase delle indagini preliminari, dalla tendenziale segretezza

dell'attività di indagine e dai connessi vincoli, con rischio di

scardinare l'ordinario andamento del procedimento stesso;

che, sempre secondo l'ordinanza di rimessione, non varrebbe

il richiamo al principio dell'autonomia del procedimento civile

rispetto a quello penale, affermato dal nuovo codice di procedura

penale, perché, in realtà, nel procedimento ex art. 22 della legge

n. 689 del 1981 il giudice ha pieni poteri di autonoma ricerca

probatoria, sicché, strutturalmente, detto procedimento sarebbe del

tutto simile al procedimento penale e comunque del tutto peculiare

rispetto ai canoni probatori del procedimento civile;

che nemmeno potrebbe sostenersi - si afferma nella ordinanza

- che il provvedimento prefettizio, per la sua provvisorietà ed

autonomia rispetto al successivo provvedimento definitivo, abbia

delle sue peculiarità, tali da giustificarne l'attribuzione alla

competenza del giudice civile, in quanto in realtà detto

provvedimento si caratterizza per la natura sostanzialmente

anticipatoria degli effetti propri della sanzione accessoria che

verrà applicata, ciò che rafforzerebbe la necessità che la

cognizione sia data al giudice che già conosce della intera

problematica;

che la soluzione proposta dal giudice a quo sarebbe, ad

avviso dello stesso, ricavabile univocamente dal sistema normativo

vigente e non richiederebbe alcun intervento riservato alla

discrezionalità del legislatore, essendo sufficiente il riferimento

al giudice penale che potrebbe provvedere in camera di consiglio, ex

art. 127 cod. proc. pen. e 38, secondo comma, disp. att. stesso

codice, mentre il mantenimento del richiamo all'art. 205 c.d.s.

consentirebbe di disciplinare esaurientemente anche l'ipotesi

residuale di una definizione del procedimento penale avvenuta prima

dell'adozione del provvedimento di sospensione provvisoria;

che la medesima questione è stata sollevata, con altre due

ordinanze di identico contenuto - emesse in data 11 giugno 1999, dal

Tribunale di Padova (R.O. nn. 570 e 571 del 1999) - salvo il

riferimento, nella prima, ad una istanza da parte della prefettura

convenuta nel giudizio a quo di sospensione di detto giudizio ex

art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione del

procedimento penale - in relazione alla quale non risulta se il

rimettente si sia già pronunciato -;

che nel giudizio introdotto con la ordinanza del pretore di

Padova (R.O. n. 372 del 1999), è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale

dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione,

osservando, per un verso, che il sistema normativo delineato

dall'art. 223, comma 5, c.d.s. costituisce coerente e rigorosa

applicazione del fondamentale principio della tutelabilità dei

diritti e degli interessi legittimi innanzi agli organi

giurisdizionali contro gli atti della p.a., ai sensi dell'art. 113

della Costituzione, che riserva al legislatore di individuare gli

organi di giurisdizione che possono annullare gli atti della stessa;

che, per l'altro, la norma impugnata va valutata nel complessivo

impianto predisposto dal codice della strada che disciplina la

irrogazione delle sanzioni amministrative, sia pecuniarie che

accessorie, e i relativi rimedi impugnatori: la sospensione

provvisoria della patente di guida si inquadra coerentemente nella

generale disciplina, dettata dall'art. 218 per tutte le ipotesi di

irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della

sospensione della patente, avverso la cui adozione è ammessa la

opposizione al pretore regolata dall'art. 205 c.d.s.;

che, inoltre, la previsione di tale mezzo impugnatorio -

sempre secondo la difesa dello Stato - garantirebbe una più ampia

tutela dell'interesse giuridico leso dal provvedimento impugnato, di

quella che potrebbe conseguirsi nel caso in cui la competenza fosse

devoluta al giudice penale, in quanto nel giudizio di opposizione

regolato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, al

giudice sono attribuiti poteri ben più incisivi ed efficaci diretti

all'annullamento e alla modifica dell'atto impugnato, rispetto a

quelli di cui dispone il giudice penale.

Considerato che, stante la sostanziale identità oggettiva delle

questioni proposte dalle ordinanze del pretore e del Tribunale di

Padova, relative tutte all'art. 223, comma 5, ultima parte, del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada) - recte: di detto articolo nel testo risultante a seguito

della modifica introdotta con l'art. 120 del decreto legislativo 10

settembre 1993, n. 360 - i giudizi possono essere riuniti e

congiuntamente decisi;

che le questioni prospettate, che si risolvono nella

contestazione della scelta del legislatore di affidare alla

giurisdizione del giudice civile (anziché al giudice penale) la

tutela avverso il provvedimento del prefetto di sospensione in via

provvisoria della patente, di cui al comma 3 dell'art. 223 citato,

attraverso il richiamo alla procedura di "opposizione ai sensi

dell'art. 205", contenuto nel comma 5, ultima parte dello stesso

art. 223, sono manifestamente infondate;

che la norma denunciata deve essere inquadrata - ai fini

della valutazione di non manifesta irragionevolezza della scelta - in

un sistema che considera di carattere generale ed onnicomprensivo il

rimedio oppositorio previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689

(artt. 22, 22-bis e 23, richiamati dall'art. 205 c.d.s.) (cfr., tra

le molteplici, sentenze n. 330 del 1998 e n. 31 del 1996), avente

carattere rescissorio e caratterizzato da particolari poteri

officiosi del giudice (sentenza n. 31 del 1996, citata);

che la sospensione provvisoria della patente nei casi

previsti dall'art. 223 c.d.s. è un provvedimento amministrativo, di

natura squisitamente cautelare, emesso dal prefetto sulla base della

valutazione della esigenza di immediata tutela dell'incolumità e

dell'ordine pubblico (cfr. ordinanze nn. 169, 168 e 167 del 1998;

n. 389 del 1987 e sentenza n. 6 del 1962);

che, alla stregua dei rilievi che precedono, non è

manifestamente irragionevole la scelta effettuata dal legislatore di

attribuire al giudice civile la competenza a conoscere della

opposizione al provvedimento di cui si tratta, scelta che si inscrive

in un indirizzo generale di alleggerire la giurisdizione penale da

compiti non strettamente repressivi e punitivi;

che, pertanto, le questioni sollevate devono essere

dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi; Dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 5,

ultima parte, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo

codice della strada), sollevate, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal pretore di Padova, sezione distaccata di

Camposampiero, e dal Tribunale di Padova, con le ordinanze indicate

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:245 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte