Sentenza n. 245/2001
Altra decisione · depositata il 12/07/2001 · relatore Franco Bile
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 15
settembre 1998, relativa all'insindacabilità delle opinioni espresse
dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Giancarlo Caselli,
promosso con ricorso del giudice per le indagini preliminari del
tribunale di Caltanissetta, notificato il 3 luglio 2000, depositato
in cancelleria il 26 settembre 2000 ed iscritto al n. 43 del registro
conflitti 2000.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice
relatore Franco Bile;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico del deputato
Vittorio Sgarbi, il giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Caltanissetta, con ricorso depositato l'8 febbraio 2000,
ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei
confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione
- adottata il 15 settembre 1998 - con la quale era stata approvata la
proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare
che i fatti, per i quali il dottor Giancarlo Caselli aveva presentato
querela, - in data 26 ottobre 1995 - nei riguardi del suddetto
deputato, riguardavano opinioni espresse dal medesimo nell'esercizio
delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione.
In ordine allo svolgimento della vicenda che ha provocato
l'adozione del provvedimento impugnato, il ricorso espone che, con
atto del 26 ottobre 1995, il dottor Giancarlo Caselli, all'epoca
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, aveva
presentato querela per il reato di diffamazione aggravata, commesso
con il mezzo della stampa, nei riguardi del deputato Sgarbi, il
quale, in data 26 luglio 1995, come conduttore della trasmissione
televisiva "Fatti e misfatti", trasmessa dall'emittente televisiva
"Italia 1", aveva gravemente offeso la sua reputazione con la
seguente affermazione: "la situazione dei pentiti mette grande paura
in uomini come ... e Caselli ..., evidenzia la ridicolaggine della
loro azione puramente politica e quindi criminale contro Andreotti
... loro in realtà andrebbero arrestati perché hanno scambiato la
lotta politica con una questione giudiziaria ... non è Andreotti che
aggiusta i processi con Carnevale ma è Caselli che aggiusta i
pentiti".
Instauratosi il procedimento a seguito della querela, nel corso
della fase delle indagini preliminari, il deputato Sgarbi eccepiva
l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, dell Costituzione ed il
giudice per le indagini preliminari sospendeva il procedimento, ai
sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466
(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 68 della
Costituzione), allora vigente, disponendo la trasmissione di copia
degli atti alla Camera dei deputati, che adottava l'impugnata
deliberazione, a seguito della quale il pubblico ministero formulava
richiesta di archiviazione, mentre il querelante parte offesa si
opponeva.
Il giudice per le indagini preliminari - dopo avere rilevato
l'inammissibilità dell'opposizione all'archiviazione, in quanto essa
prospettava solo la richiesta di elevazione di conflitto fra poteri
dello Stato, - si è ritenuto legittimato a sollevare il conflitto
quale organo competente a dichiarare, nell'ambito delle funzioni
esercitate, la volontà del potere di appartenenza, ed ha sostenuto
che la deliberazione della Camera inibirebbe l'esercizio delle sue
funzioni giurisdizionali e lo costringerebbe a disporre la definitiva
archiviazione del procedimento contro il deputato.
Secondo il ricorrente, la deliberazione della Camera sarebbe
espressione di un'erronea valutazione dei presupposti di operatività
della garanzia costituzionale del primo comma dell'art. 68 Cost, e di
un uso non corretto del potere di decidere in ordine alla ricorrenza
dei presupposti di applicabilità di tale norma, onde ne sarebbe
conseguita una menomazione della sfera di attribuzioni dell'autorità
giudiziaria.
2. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza
n. 218 del 19 giugno 2000 di questa Corte.
L'autorità giudiziaria ricorrente ha provveduto a notificare
alla Camera dei deputati il ricorso e l'ordinanza di ammissibilità
in data 3 luglio 2000, osservando il termine indicato in
quest'ultima. Ha, quindi, provveduto a depositare tali atti con la
prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria della Corte
costituzionale in data 26 settembre 2000.
3. - La Camera dei deputati si è tempestivamente costituita,
svolgendo difese sul merito del conflitto e, successivamente,
nell'imminenza della camera di consiglio, ha depositato - in data 21
marzo 2001 - memoria integrativa, nella quale ha eccepito
l'improcedibilità del giudizio per il tardivo deposito del ricorso e
dell'ordinanza dichiarativa di ammissibilità da parte del
ricorrente. Considerato in diritto
1. - È stato sollevato conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato, da parte del giudice per le indagini preliminari presso
il tribunale di Caltanissetta, nei confronti della Camera dei
deputati, in ordine alla deliberazione con cui la Camera ha ritenuto
che le opinioni, per l'espressione delle quali il deputato Vittorio
Sgarbi è sottoposto a procedimento penale a seguito di presentazione
di querela per il delitto di diffamazione aggravata commesso con il
mezzo della stampa, costituiscono esercizio delle funzioni di
parlamentare e sono quindi insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione. Secondo il giudice ricorrente, la
deliberazione della Camera sarebbe viziata dall'erronea valutazione
dei presupposti di operatività della garanzia costituzionale,
rivelando un uso non corretto del potere di decidere in ordine alla
ricorrenza dei presupposti per la sua applicabilità, e così avrebbe
menomato la sfera di attribuzioni dell 'autorità giudiziaria.
2. - Preliminarmente, va rilevata l'improcedibilità del
giudizio, eccepita dalla Camera dei deputati nella memoria
integrativa.
Il giudizio per conflitto di attribuzione si articola in due
fasi, rimesse entrambe all'iniziativa della parte interessata. Nella
specie, esauritasi la prima fase, relativa alla sommaria delibazione
dell'ammissibilità del giudizio, l'iniziativa dell'autorità
giudiziaria ricorrente si è articolata in modo intempestivo: essa,
infatti - dopo aver provveduto (a norma dell'art. 37, quarto comma,
della legge n. 87 del 1953, richiamato dall'art. 26, quarto comma,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale) alla tempestiva notifica, in data 3 luglio 2000, del
ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità del conflitto - ha
eseguito il deposito di tali atti, con la prova dell'avvenuta
notificazione, soltanto il successivo 26 settembre e, quindi, quando
era da tempo decorso il termine di venti giorni dall'ultima (ed in
questo caso unica) notificazione, previsto dal terzo comma del citato
art. 26.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,
l'osservanza di questo termine, attesa l'autonomia delle due fasi del
giudizio per conflitto di attribuzione e la sussistenza rispetto ad
entrambe dell'iniziativa di parte, costituisce un adempimento
necessario per l'apertura della seconda fase, relativa alla decisione
sul merito delconflitto.
Conseguentemente, il suddetto termine è da ritenere di natura
perentoria (cfr., ex multis, sentenze numeri 203 e 50 del 1999) e la
sua inosservanza determina il difetto di un adempimento necessario
per il prosieguo delgiudizio.
Non avendo l'autorità giudiziaria ricorrente rispettato il
termine, il presente giudizio per conflitto deve, dunque, essere
dichiarato improcedibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato proposto dal giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Caltanissetta nei confronti della
Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2001.
ECLI:IT:COST:2001:245 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte