Sentenza n. 246/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/10/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
citata
- art. 25legge 468/1978
- art. 40legge 119/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con ricorsi delle regioni Sicilia,
Toscana, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia, notificati rispettivamente
il 14 maggio 1979, 8 agosto 1983, il 5 agosto 1983, l'8 ottobre 1984 e
il 13 ottobre 1984, depositati in cancelleria il 21 maggio 1979, 10
agosto 1983, 12 agosto 1983, il 19 ottobre 1984 e il 26 ottobre 1984 ed
iscritti al n. 14 del registro 1979, ai nn. 24 e 25 del registro 1983,
ai nn. 44 e 45 del registro 1984, per conflitti di attribuzione sorti a
seguito dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5
marzo 1979, 2 luglio 1983, 8 agosto 1984 e del Ministro del Tesoro del
10 agosto 1984, concernenti alcune norme di contabilità generale dello
Stato in materia di bilancio.
Udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1985 il Giudice relatore
Livio Paladin;
uditi gli avv.ti Giuseppe Fazio per la Regione Sicilia, Enzo Cheli
e Alberto Predieri per la Regione Toscana, Gaspare Pacia per la Regione
Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 14 maggio 1979, la Regione siciliana
ha promosso conflitto di attribuzione avverso il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 marzo 1979: per aver incluso anche l'Ente
acquedotti siciliani nell'elenco degli enti tenuti a modificare la
propria struttura di bilancio ed il proprio ordinamento contabile,
adeguandoli al sistema annuale di competenza e di cassa dello Stato, in
applicazione dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ritiene
infatti la ricorrente che sia stata, con tale inclusione, invasa la
sfera di competenza regionale. E ciò per effetto delle nuove norme di
attuazione dello Statuto speciale adottate con d.P.R. n. 683 del 1977:
il cui art. 5 ha appunto devoluto alla Regione "le funzioni
amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, svolte
dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti...
operanti esclusivamente in Sicilia", nella materia delle opere e delle
acque pubbliche.
Avendo omesso di considerare la nuova situazione giuridica
dell'E.A.S., l'atto impugnato incorrerebbe nella violazione sia
dell'art. 20 St., che attribuisce alla Regione la potestà
amministrativa nelle materie enumerate dall'art. 14, sia dell'art. 43
St., in quanto vanificherebbe la "determinazione" compiuta nella specie
dall'apposita Commissione paritetica.
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, che
ha concluso per il rigetto del ricorso.
In primo luogo - argomenta l'Avvocatura dello Stato - l'E.A.S. non
sarebbe in realtà compreso tra gli enti cui si riferisce il
trasferimento operato con il d.P.R. 683/1977 in materia di acque
pubbliche, dato che l'attività dell'ente stesso (costituito per
provvedere in Sicilia alla costruzione ed all'esercizio di acquedotti
"a servizio di centri abitati") riguarderebbe la prestazione di un
pubblico servizio di idroalimentazione e non "l'amministrazione del
bene demaniale", per sé considerata. In secondo luogo - pur in ipotesi
ammesso che l'E.A.S. ricada fra gli enti considerati dal citato art. 5
del d.P.R. n. 683 - alla Regione risulterebbero comunque trasferite le
sole funzioni amministrative ad esso inerenti: funzioni che il
combinato disposto dell'art. 25 della legge n. 468 e dell'art. 1
dell'impugnato decreto non toccherebbero minimamente, in quanto atto di
esercizio di una potestà normativa, attinente al coordinamento della
finanza pubblica. Sicché - conclude l'Avvocatura - "spetterà poi alla
Regione, quale ente di controllo, vigilare che l'E.A.S. si sia adeguata
alle prescrizioni contabili stabilite dal ridetto art. 25".
3. - Il nuovo testo dell'art. 25 della legge n. 468, come
sostituito dall'art. 12 del d.l. 11 maggio 1983, n. 176 (contenente
"Misure urgenti... per il contenimento della spesa pubblica..."), ha
imposto al Presidente del Consiglio dei ministri di rideterminare "gli
organismi e gli enti anche di natura economica a carattere nazionale e
regionale, che gestiscono fondi direttamente o indirettamente
interessanti la finanza pubblica,... ai quali si applicano le
disposizioni del presente articolo". In esecuzione dell'art. 12, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha quindi adottato il decreto 2
luglio 1983, che è stato impugnato dalle Regioni Lombardia e Toscana
mediante i ricorsi rispettivamente notificati il 5 e l'8 agosto 1983.
Entrambe le ricorrenti si dolgono, infatti, della inclusione di una
serie di enti da esse dipendenti fra quelli tenuti ad osservare la
disciplina del citato art. 25.
I ricorsi deducono, in sostanza, che alla stregua degli artt. 117
e 118 Cost. gli enti dipendenti dalle Regioni rappresentano un'autonoma
e specifica materia di competenza regionale, entro la quale le leggi
dello Stato possono solo stabilire principi fondamentali. Ciò è
precisamente avvenuto in virtù della legge 19 maggio 1976, n. 335, che
ha preveduto fra l'altro - anche in attuazione dell'art. 119 Cost. -
l'approvazione dei bilanci degli enti in questione "nei termini e nelle
forme stabiliti dallo Statuto e dalle leggi regionali" (e la Toscana
richiama, sul punto, l'art. 53 del proprio Statuto, nonché gli artt.
152 ss. della propria legge n. 28 del 1977). Per contro, il decreto
impugnato altererebbe illegittimamente questo disegno, "obbligando
tutto ad un tratto enti amministrativi dipendenti dalla Regione a
uniformare invece il proprio bilancio e la propria contabilità a
quelli dello Stato...".
4. - Costituitosi in entrambi i giudizi, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha chiesto in un primo tempo la reiezione dei
ricorsi, ribadendo che la sottoposizione degli enti dipendenti dalle
Regioni ai disposti dettati dall'art. 25 della legge n. 468 muoverebbe
nell'orbita della funzione di coordinamento della finanza statale e
regionale.
Per altro, mediante una memoria aggiunta, l'Avvocatura dello Stato
ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dei ricorsi medesimi,
data la mancata conversione del d.l. n. 176, come pure del successivo
d.l. n. 317 del 1983, e dato - inoltre - che l'atto impugnato sarebbe
"venuto meno sin dall'origine", essendo stato integralmente sostituito
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 1983.
5. - A sua volta, però, anche la Regione Toscana ha depositato una
memoria aggiunta, osservando che gli atti adottati in applicazione del
d.l. n. 176 del 1983 sono stati convalidati dalla legge n. 638 del
1983, di conversione del d.l. n. 463 del medesimo anno, e riaffermando
pertanto l'attualità dell'interesse regionale a proporre ricorso. Dopo
di che, la difesa regionale ha nuovamente sviluppato le ragioni che
dovrebbero condurre all'accoglimento del ricorso stesso; ed ha
indicato, in particolar modo, gli argomenti che dimostrerebbero la
dipendenza dalla Regione di alcuni fra gli enti coinvolti dal decreto
presidenziale impugnato: quali gli Enti provinciali per il turismo e le
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, l'Ente regionale di
sviluppo agricolo in Toscana, l'Istituto zooprofilattico sperimentale
delle Regioni Lazio e Toscana, nonché gli Istituti autonomi case
popolari.
6. - La Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso del 6 ottobre
1984, ha proposto a sua volta conflitto avverso il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 1984, che ha nuovamente
determinato gli enti soggetti alla disciplina degli artt. 25 l.
468/1978 e 40 l. 119/1981: per la parte in cui detto provvedimento si
riferisce ad enti (Camere di commercio, Istituti autonomi case
popolari, Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, Ente zona
industriale di Trieste) che si assumono dipendenti dalla Regione. Ma
l'impugnativa è stata estesa ai decreti del Ministro del tesoro e del
Ministro dei lavori pubblici, in data 10 agosto 1984, relativi agli
adempimenti connessi all'applicazione del citato art. 40: il primo su
un piano generale, il secondo con specifico riguardo ai fondi destinati
agli I.A.C.P.. I tre provvedimenti violerebbero infatti - secondo la
ricorrente - la primaria competenza regionale in materia di
"ordinamento degli enti dipendenti", di cui all'art. 4 n. 1 dello
Statuto speciale.
Inoltre, nella parte in cui tali atti non escludono la Regione
Friuli-Venezia Giulia dal novero degli enti ai quali si applica il
predetto art. 40, anche per ciò che attiene alle entrate proprie della
Regione medesima, ne deriverebbe un'ulteriore ragione di contrasto con
gli artt. 4 n. 1 e 48 dello Statuto, nonché con le norme di attuazione
in materia di finanza regionale, di cui al d.P.R. 23 gennaio 1965, n.
114.
7. - Il costituito Presidente del Consiglio dei ministri ha
concluso anche in questo caso per l'infondatezza del ricorso, in nome
della funzione di coordinamento prevista dall'art. 119 Cost..
Quanto, poi, alla pretesa estensione dell'ambito di applicabilità
del citato art. 40, l'Avvocatura dello Stato obietta che la Regione
Friuli-Venezia Giulia e gli enti da essa dipendenti sarebbero già
coinvolti dall'originario disposto dell'articolo stesso. Per di più,
dal momento che alla data del ricorso era stato emanato il decreto del
Ministro del tesoro 8 settembre 1984, riformulante tutte le condizioni
e le modalità di funzionamento dei conti, ne discenderebbe
l'inammissibilità di questa parte del ricorso medesimo, data
l'abrogazione del corrispondente decreto del 10 agosto.
8. - Con una memoria depositata in vista della pubblica udienza, il
Friuli-Venezia Giulia ha però replicato che le argomentazioni
dell'Avvocatura dello Stato varrebbero per le Regioni a statuto
ordinario e non per le Regioni a statuto speciale, dotate in materia di
competenza primaria od esclusiva. In particolare, circa
l'assoggettamento del Friuli- Venezia Giulia, all'art. 40 della legge
n. 119, la ricorrente ha insistito nell'assunto dell'assoluta
inconciliabilità di tale disciplina con il vigente congegno di
accreditamento delle quote dei tributi spettanti alla Regione, "non
potendosi immaginare che le somme in questione debbano essere
trasferite dalla tesoreria dello Stato alla tesoreria della Regione (in
forza dell'art. 5 del d.P.R. n. 114/1965) e contemporaneamente
ritrasferite dalla tesoreria della Regione alla tesoreria dello Stato
(in forza del citato art. 40)".
9. - Infine, con ricorso notificato il 13 ottobre 1984, anche la
Regione siciliana ha promosso conflitto di attribuzione avverso il
decreto del Ministro del tesoro 10 agosto 1984, nella parte in cui
riferendosi agli enti elencati nell'art. 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 8 agosto 1984 - esso estende all'Ente
acquedotti siciliani, all'Ente di sviluppo agricolo della Sicilia, agli
Istituti autonomi case popolari, alle Aziende autonome di cura,
soggiorno e turismo ed agli Enti provinciali del turismo operanti
nell'Isola, le limitazioni contestualmente introdotte in tema di
disponibilità di cassa e di servizi di tesoreria.
Nel ricorso si premette che il citato decreto presidenziale dell'8
agosto non è stato impugnato, perché reiterativo dell'invasione già
attuata dal precedente decreto 5 marzo 1979, in relazione al quale la
Sicilia aveva proposto rituale conflitto. Dopo di che, si lamenta
ancora una volta la menomazione della sfera delle prerogative regionali
di controllo sugli enti pubblici in questione: prerogative che
sarebbero garantite dall'art. 20 dello Statuto speciale in collegamento
con le norme di attuazione dettate dai d.P.R. n. 683/1977 e n.
510/1956.
Inoltre, con riguardo al metodo di determinazione delle entrate
finali stabilito dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 1 del
decreto impugnato, il ricorso denuncia che, con provvedimento
amministrativo, venga in sostanza variata la base d'incidenza
dell'aliquota che segna il limite delle entrate depositabili presso le
aziende di credito: "con il risultato concreto di pervenire ad una
variazione dell'aliquota stessa in aperta violazione di quanto
stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 162 del 19 marzo
1982".
10. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, dato che
gli enti di cui si controverte erano già stati ricondotti nell'ambito
di applicazione dell'art. 40 della legge n. 119, in virtù del
precedente decreto presidenziale 8 agosto 1984. Né rileverebbe che sia
stato precedentemente proposto conflitto in relazione al decreto 5
marzo 1979: poiché la competenza che in quell'occasione la ricorrente
assumeva violata riguardava il diverso profilo dell'assoggettamento
dell'Ente acquedotti siciliani alle regole di contabilità introdotte
dall'art. 25 della legge n. 468 del 1978, non già la normativa
sull'utilizzazione delle disponibilità di cassa.
Inammissibili sarebbero anche i più specifici motivi di doglianza,
formulati dalla Sicilia in ordine al comma terzo dell'art. 1 dell'atto
impugnato, che ripeterebbe alla lettera quanto già previsto dall'art.
2, quarto comma, del d.l. n. 463 del 1983; come pure in ordine al comma
quarto dello stesso art. 1, che esclude determinate somme dal calcolo
delle disponibilità concorrenti a formare il limite del 6 % e "per
ciò non dà luogo ad alcuna invasione della sfera di competenza
regionale". Del pari, la censura che investe il terzo comma sarebbe
almeno in parte inammissibile, là dove tale disposto riproduce l'art.
2 del d. min. 31 luglio 1981; ma dovrebbe dirsi comunque infondata,
giacché il disposto stesso non costituirebbe espressione del potere di
variare la percentuale (di cui al comma ottavo del citato art. 40),
bensì del potere di stabilire le condizioni e modalità di
funzionamento dei conti (di cui al comma settimo del medesimo
articolo), in conformità della lettera e della ratio delle norme
primarie. Considerato in diritto :
1. - I cinque conflitti di attribuzione, promossi con i ricorsi
descritti in narrativa, riguardano una serie di provvedimenti statali
che hanno applicato ad enti pubblici dipendenti da varie Regioni
differenziate ed ordinarie (quali la Sicilia, la Toscana, la Lombardia,
il Friuli-Venezia Giulia) le disposizioni dettate dall'art. 25 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché dall'art. 40 della legge 30 marzo
1981, n. 119, e successive modificazioni. Comune è dunque il problema
se le competenze legislative ed amministrative, che le Regioni possono
esercitare nei riguardi degli enti predetti, siano state lese dagli
impugnati decreti, emessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e
dai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, che hanno incluso gli
enti stessi fra quelli tenuti ad adeguarsi all'ordinamento statale di
contabilità e di bilancio ovvero a sottostare alle norme di tesoreria
introdotte dalla legge finanziaria per il 1981. Di conseguenza, i
relativi giudizi si prestano ad essere riuniti e congiuntamente decisi.
2. - La Regione Sicilia impugna, anzitutto, il decreto del 5 marzo
1979, per mezzo del quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha
determinato - ad integrazione della tabella allegata alla legge n. 468
del 1978 - gli "enti pubblici non economici ai quali si applicano le
disposizioni riguardanti l'adeguamento del sistema della contabilità e
dei relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello
Stato"; e chiede specificamente che la Corte annulli tale atto, "per
quanto concerne l'indicazione dell'Ente acquedotti siciliani".
L'inserimento dell'E.A.S. accanto agli altri enti pubblici tenuti
ad osservare l'art. 25 della legge n. 468 comporterebbe, infatti,
l'invasione d'una sfera di competenza regionale "esclusiva", passata
alla Sicilia per effetto delle norme sul trasferimento delle funzioni
amministrative statali in tema di opere e di acque pubbliche (d.P.R. 1
luglio 1977, n. 683): in conseguente violazione degli artt. 14, 20 e 43
dello Statuto speciale.
La potestà organizzatoria dell'E.A.S., spettante in tal senso alla
Sicilia, non lascerebbe spazio - in altri termini - ad atti statali
incidenti sulla contabilità dell'ente stesso; tanto più che il
modello dovrebbe in tal senso consistere, se mai, nella contabilità
della Regione anziché nella contabilità di Stato.
Posto in questi termini il problema, diviene indispensabile
affrontare il quesito - cui la difesa regionale e l'Avvocatura dello
Stato rispondono in modo antitetico - se le funzioni relative all'Ente
acquedotti siciliani, compreso il potere di definirne l'ordinamento e
dunque le norme di contabilità, siano state o meno attribuite alla
Sicilia. Originariamente, in vero, la legge 19 gennaio 1942, n. 24,
istitutiva dell'E.A.S., lo collocava alle dipendenze del Ministero dei
lavori pubblici, oltre che sottoporlo alla vigilanza del Ministero
delle finanze, quanto alla "gestione finanziaria" (cfr. l'art. 2 l.
cit.). Su questa base, per più di un trentennio fu dunque lo Stato a
curare il finanziamento della costruzione, del completamento e della
sistemazione degli acquedotti siciliani e delle connesse opere
igieniche: come già risultava dal d. lg. 17 aprile 1948, n. 774, che
nel secondo comma dell'art. 2 conteneva soltanto la generica previsione
di "intese da prendersi con la Regione siciliana, circa la scelta delle
opere da finanziare". Coerentemente, nella tabella allegata alla legge
20 marzo 1975, n. 70, è stato quindi incluso - accanto ad una serie di
altri enti di carattere nazionale - anche l'Ente acquedotti siciliani;
ed alla tabella in questione hanno fatto esplicito richiamo le premesse
dell'impugnato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
marzo 1979, quale punto di riferimento per l'individuazione degli
organismi tenuti ad osservare l'art. 25 della legge n. 468 del 1978.
Tuttavia, l'ultima "concessione di contributi straordinari" a
favore dell'Ente acquedotti siciliani è stata effettuata dalla legge
statale 25 maggio 1978, n. 229, con il solo intento di ripianarne i
disavanzi di bilancio "alla data del 31 dicembre 1976" (cfr. l'art. 2
l. cit.). Nel frattempo, infatti, erano entrate in vigore le nuove
norme di attuazione statutaria dettate dal d.P.R. 1 luglio 1977, n. 683
(a modificazione ed integrazione del d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878),
per cui la Sicilia ha potuto esercitare tutte le attribuzioni degli
organi centrali e periferici dello Stato in tema di lavori pubblici
(ivi compresi gli enti "operanti esclusivamente in Sicilia"),
"eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente
nazionale": fra le quali, per altro, non figurano gli acquedotti
infraregionali (cfr. gli artt. 1, primo comma, 3 e 5 d.P.R. cit.). A
confermare l'avvenuto trasferimento delle funzioni in esame concorre,
del resto, la legge siciliana 14 settembre 1979, n. 212, in base alla
quale la Regione ha disciplinato - fra l'altro - l'ordinamento
dell'Ente acquedotti, accanto a vari altri istituti da essa dipendenti;
ed a ciò si aggiungono le leggi regionali 9 agosto 1980, n. 81, 6
maggio 1981, n. 92, 2 agosto 1982, n. 81, 21 agosto 1984, n. 59, tutte
contenenti disposizioni finanziarie in favore dell'E.A.S..
Di qui discende che, in vista del riparto fra le competenze statali
e regionali, l'atto impugnato non dispone più del necessario
fondamento giustificativo. "Enti ed organismi dipendenti dalla Regione"
vanno "pacificamente esclusi" - come la Corte ha rilevato nella
sentenza n. 299 del 1984, sia pure con riguardo alle Amministrazioni
regionali di diritto comune "dalla sfera di applicazione dell'art. 25
della... legge n. 468 del 1978". E dunque dev'esser dichiarato che non
spetta al Presidente del Consiglio dei ministri includere l'Ente
acquedotti siciliani fra quelli tenuti ad adeguarsi all'ordinamento
statale di contabilità e di bilancio, con il conseguente annullamento
- in parte qua - del decreto 5 marzo 1979.
3. - Le Regioni Toscana e Lombardia richiedono, a loro volta,
l'annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
luglio 1983, nella parte in cui si sono inclusi vari tipi di enti
dipendenti dalle Regioni medesime (quali le Aziende autonome di cura,
soggiorno e turismo, gli Enti provinciali per il turismo, gli Enti
regionali di sviluppo agricolo in Toscana ed in Lombardia, i rispettivi
Istituti zooprofilattici sperimentali, gli Istituti autonomi case
popolari, l'Ente autonomo fiera mostra mercato nazionale
dell'artigianato di Firenze, l'Istituto sperimentale per lo studio e la
difesa del suolo di Firenze, il Consorzio canale Milano-Cremona-Po) fra
quelli soggetti alle prescrizioni dell'art. 25 della legge n. 468 del
1978, come modificato dall'art. 12 del d.l. 11 maggio 1983, n. 176 (e
poi dall'art. 12 del d.l. 11 luglio 1983, n. 317). Nella prospettiva
delle ricorrenti, il citato art. 25 non dovrebbe e non potrebbe venire
applicato - al di là dei suoi testuali disposti - né alle Regioni né
agli enti che da queste dipendono: sia perché la potestà legislativa
sarebbe in tal campo riservata alle leggi regionali di ordinamento e di
contabilità, in virtù degli artt. 117 e 119 della Costituzione; sia
perché la legge-quadro 19 maggio 1976, n. 335, avrebbe comunque
confermato in modo espresso tale competenza, mediante le disposizioni
dell'art. 11, che attribuiscono appunto allo Statuto ed alla
conseguente legislazione locale (come quella stabilita dagli artt. 152
ss. della legge toscana n. 28 del 1977) la disciplina dei bilanci degli
enti dipendenti, alla stregua del modello rappresentato dal bilancio
regionale.
All'esame del merito dei due regolamenti di competenza l'Avvocatura
dello Stato eccepisce, però, che entrambi i ricorsi sarebbero divenuti
inammissibili, per un duplice ordine di considerazioni: in primo luogo,
giacché i decreti- legge n. 176 e n. 317 del 1983 non sono stati
tempestivamente convertiti (anche se l'Avvocatura riconosce che,
successivamente, la legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, ha disposto che "restano
validi gli atti ed i provvedimenti adottati" in applicazione dei
decreti predetti); in secondo luogo, giacché il Presidente del
Consiglio dei ministri, con decreto del 3 novembre 1983 (attuativo
dell'art. 21 del citato decreto-legge n. 463), ha integralmente
rideterminato l'elenco dei destinatari dell'art. 25 della legge n. 468,
senza più ricomprendervi la generalità degli enti indicati dalle
ricorrenti.
Nella sua sostanza, la seconda di tale eccezioni dev'essere
accolta. In effetti la descritta successione di decreti-legge e di
provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri ha finito per
determinare una situazione del tutto peculiare: già messa in analitica
evidenza da questa Corte, con la ricordata decisione n. 299 del 1984.
Mentre i decaduti decreti-legge n. 176 e n. 317 del 1983, innovando
rispetto all'art. 25 della legge n. 468, prevedevano che fossero tenuti
ad osservarne le disposizioni "gli organismi e gli enti anche di natura
economica a carattere nazionale e regionale", il distinto accenno agli
enti nazionali e regionali è stato invece espunto dal testo
dell'ultimo decreto della serie, recante il n. 463 del 1983 e poi
convertito nella legge n. 638 del medesimo anno. Corrispondentemente,
dunque, al Presidente del Consiglio dei ministri non è più spettato
includere nell'elenco enti od organismi come quelli dipendenti dalle
Regioni; ed il Presidente stesso ne ha subito tenuto conto, depennando
quasi tutte le istituzioni cui si riferiscono i conflitti in
discussione.
Piuttosto che l'inammissibilità dei due ricorsi, va dunque
dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal momento che
il sopravvenuto decreto presidenziale del 3 novembre 1983 comporta il
riconoscimento delle attribuzioni già contestate. Né osta il fatto
che il Consorzio canale Milano-Cremona-Po e l'Istituto sperimentale per
lo studio e la difesa del suolo di Firenze continuano ad essere
coinvolti da quest'ultimo provvedimento. Di tali enti, infatti, i
ricorsi e le successive deduzioni non adducono altro che il nome, senza
offrire alcuna dimostrazione della loro dipendenza dalle rispettive
Regioni e senza nemmeno fare intendere in quali materie di competenza
regionale propria essi sarebbero operanti, ai sensi dell'art. 117 Cost.
e dell'art. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977: il che non basta a
concretare un regolamento di competenza, su cui la Corte sia tenuta a
pronunciarsi.
4. - Diversamente dai detti decreti presidenziali del 5 marzo 1979,
del 2 luglio e del 3 novembre 1983, che si limitano a considerare gli
enti e gli organismi da sottoporre alle disposizioni dell'art. 25 della
legge n. 468, il decreto emesso l'8 agosto 1984 dal Presidente del
Consiglio dei ministri contiene una congiunta rideterminazione degli
organismi ed enti tenuti ad osservare tanto il citato art. 25, quanto
l'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni
ed integrazioni. Sotto entrambi i profili, tale provvedimento è
peraltro impugnato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, nella parte in
cui esso concerne una serie di enti che si assumono dipendere
dall'Amministrazione ricorrente: quali le Camere di commercio, gli
Istituti autonomi case popolari, le Aziende autonome di cura, soggiorno
e turismo, l'Ente zona industriale di Trieste. Nei medesimi termini la
Regione impugna inoltre i conseguenti decreti del Ministro del tesoro e
del Ministro dei lavori pubblici, entrambi datati 10 agosto 1984; ma la
legittimità degli atti in questione viene altresì contestata, poiché
essi non escludono il Friuli-Venezia Giulia dal novero degli enti ai
quali si applica l'art. 40 della legge n. 119.
Circa il decreto presidenziale dell'8 agosto, l'impugnativa
dev'essere, però, distintamente valutata dalla Corte, secondo che essa
riguardi l'applicazione dell'art. 25 della legge n. 468 o dell'art. 40
della legge n. 119. Nel primo senso, s'impongono le stesse conclusioni
già raggiunte per il decreto del 5 marzo 1979, nella parte relativa
all'Ente acquedotti siciliani. Siano o meno "dipendenti" dalla Regione,
anche le Camere di commercio rientrano infatti nella competenza
ordinamentale del Friuli-Venezia Giulia (si veda in proposito la sent.
n. 65 del 1982); e non diverso si rivela il caso degli Istituti
autonomi case popolari (dati l'art. 5 n. 18 dello Statuto speciale e
gli artt. 22 ss. del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, e successive
modificazioni), delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (in
base all'art. 4 n. 10 dello Statuto ed agli artt. 15 e ss. del d.P.R.
n. 1116 cit. e successive modificazioni), nonché dell'Ente zona
industriale di Trieste (di cui all'art. 20, secondo comma, del d.P.R.
25 novembre 1975, n. 902).
Nel secondo senso, viceversa, va ricordato che anche le Regioni a
statuto speciale sono tenute ad osservare l'art. 40 della legge n. 119
del 1981 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare
riguardo al primo comma dell'articolo stesso (come questa Corte ha già
messo in luce, nella sentenza n. 162 del 1982 e poi nelle sentenze nn.
242- 243 del presente anno). Cade con ciò la premessa del ricorso
regionale in esame; e diviene senz'altro insostenibile che gli enti
dipendenti dal Friuli-Venezia Giulia (o sottoposti alla potestà
legislativa regionale, per ciò che attiene al loro ordinamento)
debbano disporre di un trattamento diverso e privilegiato rispetto a
quello spettante alla Regione medesima. Dal che discende l'infondatezza
del ricorso, sia per quanto concerne questa parte del decreto
presidenziale 8 agosto 1984, sia relativamente agli impugnati decreti
ministeriali, che la stessa ricorrente considera meramente
"conseguenziali".
5. - Da ultimo, va ancora esaminato il ricorso con cui la Regione
siciliana ha impugnato il predetto decreto 10 agosto 1984 del Ministro
del tesoro (contenente "Modificazioni ed integrazioni alla normativa
stabilita con i decreti ministeriali 11 aprile 1981 e 30 luglio 1981,
ai sensi dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119"). Più
precisamente, vanno valutati i due ordini di motivi in base ai quali la
Sicilia richiede il parziale annullamento di tale atto: primo, che non
spetterebbe allo Stato ricomprendere, nell'elenco degli organismi e
degli enti tenuti ad osservare il citato art. 40, anche l'Ente
acquedotti siciliani, gli Istituti autonomi case popolari, l'Ente
regionale di sviluppo agricolo, le Aziende autonome di cura, soggiorno
e turismo, gli Enti provinciali per il turismo della Regione; secondo,
che sarebbe comunque lesivo della riserva di legge, costituzionalmente
imposta in materia, il "metodo di determinazione delle entrate finali",
risultante dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 1 del
provvedimento in questione.
Quanto al primo motivo, tuttavia, esso si palesa inammissibile per
le ragioni indicate dall'Avvocatura dello Stato. L'elenco degli
organismi e degli enti cui si applicano le disposizioni dell'art. 40
della legge n. 119 non è determinato, infatti, dal decreto
ministeriale impugnato, bensì dal decreto 8 agosto 1984 del Presidente
del Consiglio dei ministri, avverso il quale la Sicilia non ha
sollevato alcun conflitto di attribuzione; e il decreto ministeriale
del 10 agosto - come si desume dalle sue premesse - è per questo verso
fedelmente attuativo del previo decreto presidenziale.
A sua volta, il secondo complesso di motivi è in parte
inammissibile, in parte infondato. L'art. 1, secondo comma, del decreto
in discussione non fa che riprendere - alla lettera - l'art. 21, quarto
comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (convertito nella
legge 11 novembre 1983, n. 638); sicché non ha senso censurarlo per
violazione della riserva di legge di cui al primo comma dell'art. 119
Cost.. L'art. 1, quarto comma, dispone che "i titoli ed i depositi
concernenti accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione
per la quiescenza del personale dipendente dagli enti ed organismi
pubblici, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, non
vanno considerati come disponibilità ai fini del calcolo del sei per
cento"; sicché non si comprende in che consistano le doglianze della
Regione, né il ricorso provvede in alcun modo a motivarle. L'art. 1,
terzo comma, nella parte concernente i "titoli di Stato e non", è
fedelmente ripetitivo dell'art. 2 del decreto 30 luglio 1981 dello
stesso Ministro del tesoro: come questa Corte ha già messo in luce,
nella sentenza n. 244 del presente anno.
Residua il terzo comma dell'art. 1, nella parte riguardante i
"mandati in corso non ancora pagati". Ma valgono in tal senso le stesse
conclusioni di infondatezza, già raggiunte in proposito - sia pure con
riguardo ad altri decreti del Ministro del tesoro - dalla citata
sentenza n. 244/1985.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara che non spetta allo Stato includere l'Ente acquedotti
siciliani (E.A.S.) fra gli enti pubblici non economici ai quali si
applicano le disposizioni riguardanti l'adeguamento del sistema della
contabilità e dei relativi bilanci a quello annuale di competenza e di
cassa dello Stato: e, di conseguenza, annulla in questa parte il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 marzo 1979 (n. 14
registro ricorsi 1979);
2) dichiara cessata la materia del contendere quanto ai ricorsi per
conflitto di attribuzione proposti dalle Regioni Toscana e Lombardia in
relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio
1983, nelle parti riguardanti gli enti dipendenti dalle Regioni
medesime (nn. 24-25 registro ricorsi 1983);
3) dichiara che non spetta allo Stato includere l'Ente zona
industriale di Trieste, le Camere di commercio, gli Istituti autonomi
case popolari, le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
operanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia fra gli organismi e gli
enti ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 25 della legge 5
agosto 1978, n. 468; e, di conseguenza, annulla in queste parti il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 1984 (n. 44
registro ricorsi 1984);
4) dichiara che spetta allo Stato includere l'Ente zona industriale
di Trieste, le Camere di commercio, gli Istituti autonomi case
popolari, le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo operanti
nella Regione Friuli-Venezia Giulia fra gli organismi e gli enti ai
quali si applicano le disposizioni dell'art. 40 della legge 30 marzo
1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni (n. 44
registro ricorsi 1984);
5) dichiara che spetta allo Stato computare i "mandati in corso non
ancora pagati", ai fini del calcolo delle disponibilità depositabili
dalla Regione siciliana presso le aziende di credito incaricate del
servizio di tesoreria (n. 45 registro ricorsi 1984);
6) dichiara inammissibili gli altri motivi del ricorso per
conflitto di attribuzione, proposto dalla Regione siciliana in
relazione al decreto del tesoro 10 agosto 1984 (n. 45 registro ricorsi
1984).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
- FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte