Sentenza n. 246/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 903/1977
- art. 16legge 903/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, e
16 comma 2 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di
trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) promossi con le
seguenti ordinanze emesse il 6 ottobre 1986 dal Pretore di Cairo
Montenotte nei procedimenti penali a carico di Oliveri Dante e
Viberti Stefano iscritte ai nn. 835 e 836 del registro ordinanze 1986
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.7, 1ª serie
speciale dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 6 ottobre 1986 (comunicata il 21
ottobre e notificata il 24 novembre 1986; pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 7, 1ª serie speciale dell'11 febbraio 1987 e iscritta al
n. 835 reg. ord. 1987) nel procedimento penale a carico di Oliveri
Dante, imputato del reato previsto dagli artt. 5 co. 1 e 16 co. 2 l.
9 dicembre 1977, n. 903 per avere adibito alcune lavoratrici in
attività industriali in orario di lavoro tra le ore 24 e le ore 02
(rectius in assenza di contrattazione aziendale che prevedesse lavoro
notturno delle donne, il Pretore di Cairo Montenotte sollevò
d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 co.
1 l. 9 dicembre 1977, n. 903 e del successivo art. 16 co. 2 della
stessa legge nella parte in cui sanziona penalmente l'inosservanza
dell'art. 5 co. 1 l. 903/1977 in quanto rilevante nel giudizio in
corso e non manifestamente infondata in relazione all'art. 37 co. 1
Cost.
2. - Avanti la Corte non si è costituito l'imputato del
procedimento a quo né ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri.
3. - Con ordinanza emessa il 6 ottobre 1986 (comunicata il 21
ottobre e notificata il primo dicembre 1986; pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 7, 1ª serie speciale dell'11 febbraio 1987 e
iscritta al n. 636 reg. ord. 1986) nel procedimento penale a carico
di Viberti Stefano imputato del reato previsto dagli artt. 5 co. 1 e
16 co. 2 l. 9 dicembre 1977, n. 903 per aver adibito alcune
lavoratrici in attività industriali in orario di lavoro tra le ore
24 e le ore 02 in assenza di contrattazione collettiva aziendale che
prevedesse il lavoro notturno delle donne, il Pretore di Cairo
Montenotte sollevò d'ufficio la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 co. 1 l. 9 dicembre 1977, n. 903 e del
successivo art. 16 co. 2 l. 903/1977 nella parte in cui sanziona
penalmente l'inosservanza dell'art. 5 co. 1 l. 903/1977 in quanto
rilevante nel giudizio in corso e non manifestamente infondata in
relazione all'art. 37 co. 1 Cost.
4. - Avanti la Corte non si è costituito l'imputato nel
procedimento penale, né ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri.
5. - Nell'adunanza del 4 giugno 1987 in camera di consiglio il
Giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti. Considerato in diritto
6. - Divergendo le due ordinanze sol per i nominativi degli
imputati, gli incidenti su cui sono state rese vanno riuniti ai fini
di unitaria deliberazione.
7. - Il Pretore di Cairo Montenotte ha fondato il sospetto
d'incostituzionalità degli artt. 5 co. 1 ("Nelle aziende
manifatturiere, anche artigianali, è vietato adibire le donne al
lavoro dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto non si applica alle
donne che svolgono funzioni direttive, nonché alle addette ai
servizi sanitari aziendali") e 16 co. 2 ("L'inosservanza delle
disposizioni contenute nell'art. 5 è punita con l'ammenda da lire
20.000 a lire 100.000 per ogni lavoratrice occupata e per ogni giorno
di lavoro con minimi di lire 400.000) l. 9 dicembre 1977, n. 903
(Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) sui
motivi che indussero questa Corte a dichiarare con sent. n. 210 del
1986 l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 ("Lavoro notturno")
co. 1 della legge 6 aprile 1934, n. 653 ("Tutela lavoro donne e
fanciulli") limitatamente alle parole: "per le donne di qualunque
età e......" e dell'art. 1 della legge 2 agosto 1952, n. 1305, nella
parte in cui dà esecuzione all'art. 3 della Convenzione O.I.L. n. 89
del 9 luglio 1948 - San Francisco - limitatamente al divieto di
impiegare, durante la notte, le donne, senza distinzione di età, in
tutte le aziende industriali private e nelle relative dipendenze.
8. - La novellazione, cui le disposizioni impugnate hanno
assoggettato la normativa dichiarata incostituzionale con la
mentovata sentenza n. 210 del 1986, induce a dire infondato il
sospetto d'incostituzionalità degli artt. 5 co. 1 e 16 co. 2 l.
903/1977 sollevato dal giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 835 e 836 reg. ord. 1985,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 5 co. 1 e 16 co. 2 l. 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di
trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), sollevata dal
Pretore di Cairo Montenotte con le ordinanze iscritte ai nn. 835 e
836/1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte