Corte costituzionale

Ordinanza n. 246/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1989 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle

imposte dirette sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 13

aprile 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Velletri

sul ricorso proposto da Favari Emilio nella qualità di ex

amministratore della s.r.l. SIPLA contro l'Ufficio delle imposte

dirette di Albano, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso del procedimento iniziato da Favari Emilio,

ex amministratore della SIPLA s.r.l. avverso avviso di mora

notificatogli nella veste di obbligato solidale ai sensi dell'art. 98

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la Commissione tributaria di primo

grado di Velletri con ordinanza del 13 aprile 1988 (reg. ord. n. 21

del 1989) sollevava questione di legittimità costituzionale del

citato art. 98;

che la Commissione dubitava del contrasto fra detta norma e gli

artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui essa non

prevedeva che fossero notificati anche al rappresentante del

contribuente gli addebiti di omesso o ritardato versamento di imposte

dirette, o comunque di violazione dei relativi obblighi, contestati

al rappresentato, pur prevedendo la responsabilità solidale di

entrambi per il pagamento delle soprattasse e delle pene pecuniarie;

che tale assenza di contestazione rendeva impossibile la difesa

del rappresentante tanto più quando, durante la decorrenza dei

termini necessari ad esperire i relativi ricorsi, vi fosse stato un

avvicendamento nella rappresentanza oppure, come nella specie, il

rappresentato fosse stato dichiarato fallito e gli atti fossero stati

notificati al curatore;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

chiedeva che la questione fosse dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che la questione è stata già dichiarata non fondata

con sent. n. 348 del 1987 e manifestamente infondata con ordd. nn.

591 e 48 del 1988;

che, la Corte ha ivi osservato, quanto al diritto di difesa,

come sia dovuta al rappresentante la notifica degli atti, in modo che

egli sia posto in grado di far valere le proprie ragioni nel giudizio

tributario, mentre, in caso diverso, la sentenza sfavorevole nei

confronti del debitore principale non fa stato nei confronti del

condebitore solidale (v. anche sent. n. 184 del 1989);

che, quanto all'art. 3 della Costituzione, rientra nelle

attribuzioni del legislatore ordinario disciplinare i rapporti

concernenti la solidarietà tributaria, sempre che non siano superati

limiti di ragionevolezza (ciò che nella specie non ricorre per la

stretta relazione della posizione dell'amministratore con quella

della società rappresentata);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dalla Commissione

tributaria di primo grado di Velletri, già dichiarata non fondata

con sent. n. 348 del 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte