Sentenza n. 246/2001
Altra decisione · depositata il 12/07/2001 · relatore Massimo Vari
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito delle deliberazioni del 20, 21, 26 e 27 gennaio 1999
della Camera dei deputati, relative alla insindacabilità delle
opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott.
Antonio Di Pietro, promosso con ricorso del tribunale di Bergamo,
sezione seconda penale, notificato il 28 dicembre 1999, depositato in
Cancelleria il 24 gennaio 2000 ed iscritto al n. 4 del registro
conflitti 2000.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice
relatore Massimo Vari.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio penale a carico del deputato
Vittorio Sgarbi, il tribunale di Bergamo, sezione seconda penale, con
ordinanza del 13 maggio 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione
nei confronti della Camera dei deputati in relazione alle
deliberazioni adottate dalla Assemblea nelle sedute del 20, 21, 26 e
27 gennaio 1999 (atti Camera, doc. IV-quater, n. 46, n. 47, n. 48 e
n. 49), che hanno ritenuto che i fatti per i quali è pendente il
procedimento penale innanzi al medesimo tribunale concernono opinioni
espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue
funzioni, con conseguente insindacabilità, a norma dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione.
Il Tribunale ricorrente rammenta che l'imputazione per la quale
è stato citato a giudizio il deputato Sgarbi - in ordine al reato di
cui agli artt. 595, primo, secondo e terzo comma, 61, numero 10, del
codice penale, 30, quarto e quinto comma, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, in relazione all'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 -
si riferisce a frasi, ritenute offensive della reputazione del dott.
Antonio Di Pietro, che il medesimo deputato avrebbe pronunciato nel
corso di più trasmissioni, irradiate dalla rete televisiva "Canale
5" (nelle date: 28 ottobre, 5. 11 e 14 novembre 1996), del programma
"Sgarbi quotidiani".
Ricostruiti la finalità ed il contenuto della prerogativa
dell'insindacabilità, il ricorrente sostiene che la Camera avrebbe
fatto un uso distorto del potere attribuitole, perché "le opinioni
espresse dal deputato Sgarbi nei riguardi del dott. Antonio Di Pietro
appaiono totalmente prive di alcuna riferibilità alle funzioni
parlamentari, trattandosi non già di espressioni divulgative di una
scelta o di un'attività politicoparlamentare, bensì di meri
apprezzamenti personali, espressi alla stregua di un qualunque
privato cittadino".
Il ricorrente ritiene, pertanto, che le delibere della Camera, in
quanto fondate su un'erronea valutazione dei presupposti richiesti
dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, sarebbero lesive delle
attribuzioni di esso organo giurisdizionale e chiede perciò che
venga dichiarato che non spetta alla Camera dei deputati affermare
l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi,
secondo quanto deliberato dall'Assemblea nelle sedute del 20, 21, 26
e 27 gennaio 1999, con conseguente annullamento di tali atti.
2. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile, ai sensi
dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con ordinanza di
questa Corte n. 447 del 1° dicembre del 1999.
Il tribunale di Bergamo ha notificato in data 28 dicembre 1999 il
ricorso e l'ordinanza alla Camera dei deputati, depositandoli poi,
con la prova dell'avvenuta notificazione, nella cancelleria della
Corte costituzionale in data 24 gennaio 2000.
3. - Si è costituita la Camera dei deputati, eccependo,
preliminarmente, l'inammissibilità del conflitto, per esser stato
introdotto con la forma dell'ordinanza e non con ricorso.
In subordine e nel merito, la memoria conclude per una
declaratoria di spettanza alla stessa Camera del potere di dichiarare
l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi,
svolgendo ampie argomentazioni sulla riconducibilità delle opinioni
medesime all'esercizio delle sue funzioni di parlamentare.
Nella memoria illustrativa successivamente depositata la Camera
dei deputati, rilevata la tardività del deposito del ricorso e
dell'ordinanza ainmissiva del conflitto rispetto al termine
perentorio fissato dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ha eccepito
"l'inammissibilità" del conflitto stesso, alla luce del consolidato
orientamento in tal senso della giurisprudenza costituzionale. Considerato in diritto
1. - Il tribunale di Bergamo, sezione seconda penale, ha
sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei
deputati in relazione alle deliberazioni adottate dalla Assemblea
nelle sedute del 20, 21, 26 e 27 gennaio 1999, con le quali si è
ritenuto che i fatti addebitati al deputato Vittorio Sgarbi, nel
procedimento penale pendente innanzi al medesimo tribunale,
costituiscono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni
parlamentari, sì da essere, pertanto, insindacabili a norma
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Il ricorrente sostiene che le predette deliberazioni della Camera
sarebbero lesive delle attribuzioni riservate alla giurisdizione, in
quanto fondate su un'erronea valutazione dei presupposti richiesti
dal menzionato art. 68 della Costituzione, giacché nelle opinioni
ritenute insindacabili non risulta, invero, alcun nesso di
collegamento con l'esercizio delle funzioni parlamentari.
2. - Il ricorso, unitamente all'ordinanza n. 447 del 1999, con la
quale questa Corte lo ha dichiarato ammissibile, è stato notificato
alla Camera dei deputati, a cura del ricorrente, in data 28 dicembre
1999.
Il ricorso e l'ordinanza, con la prova dell'avvenuta
notificazione, sono stati, quindi, depositati presso la cancelleria
della Corte costituzionale in data 24 gennaio 2000.
3. - La Camera dei deputati, dopo aver sostenuto, nel costituirsi
in giudizio, l'inammissibilità del conflitto, e, comunque, la sua
infondatezza, ha evidenziato, con successiva memoria, la tardività
del deposito del ricorso e della ordinanza di ammissibilità,
eccependo, quindi, "l'inammissibilità" del conflitto stesso.
4. - Tale ultima eccezione, da qualificarsi di improcedibilità,
è fondata.
Deve, infatti, rammentarsi che il giudizio per conflitto di
attribuzione è articolato in due fasi autonome e distinte, entrambe
rimesse all'iniziativa della parte interessata; la prima è destinata
a concludersi con una sommaria delibazione sulla ammissibilità del
conflitto, mentre la seconda con una decisione definitiva sul merito,
oltre che sull'ammissibilità.
All'esito della prima fase, il ricorrente ha l'onere di
provvedere, nei termini previsti, non solo alla notificazione del
ricorso e dell'ordinanza che ammette il conflitto, ma anche,
successivamente alla notificazione, al loro deposito, presso la
cancelleria della Corte, nel termine - fissato dall'art. 26, terzo
comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte
stessa - di venti giorni dall'ultima notificazione.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza
costituzionale, il ricordato deposito nel termine indicato
costituisce un necessario adempimento affinché si possa dar luogo
alla seconda fase del conflitto, relativa alla decisione sul merito;
tale termine va, inoltre, ritenuto perentorio, in quanto da esso
decorre l'intera catena degli ulteriori termini fissati per la
prosecuzione del giudizio (tra le altre, sentenze n. 203, n. 50 e
n. 35 del 1999).
Nel caso all'esame, il ricorso e l'ordinanza, pur tempestivamente
notificati in data 28 dicembre 1999, risultano depositati presso la
cancelleria di questa Corte il 24 gennaio 2000 e, dunque,
successivamente alla scadenza del termine di venti giorni.
Sicché, il mancato rispetto dell'anzidetto termine perentorio
per il deposito non consente di procedere allo svolgimento
dell'ulteriore fase del giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato proposto dal tribunale di Bergamo, sezione seconda
penale, nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 12 luglio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte