Corte costituzionale

Ordinanza n. 247/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1982 · relatore Oronzo Reale

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 244 cod. civ.

(Termini dell'azione di disconoscimento di paternità) e 244 sub art.

95 della legge 19 maggio 1975, n. 151 promosso con ordinanza emessa il

30 luglio 1980 dal tribunale di Bolzano nel procedimento civile

vertente tra Nicolodi Angelo e Nicolodi Monica ed altri, iscritta al n.

794 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 20 del 21 gennaio 1981.

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe viene sollevata

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 244 del

codice civile, nel testo abrogato ed in quello attuale, per preteso

contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che analoga questione è stata dichiarata non fondata dalla Corte

con la sentenza n. 64 del 1982, con riferimento all'art. 244 nel testo

quale vige a seguito delle modifiche apportate dalla legge 19 maggio

1975, n. 151;

che anche nel caso che fu oggetto della ricordata sentenza, il

giudice a quo aveva dubitato della legittimità costituzionale

dell'art. 244 del codice civile nella sua precedente formulazione e che

la Corte ritenne non esservi luogo a provvedere al riguardo, atteso che

la detta norma non poteva trovare applicazione nel giudizio in cui era

sorto l'incidente di costituzionalità;

che analoga situazione si riscontra sul punto nel giudizio a quo,

in quanto l'atto di citazione per disconoscimento di paternità è

stato notificato in data 25 gennaio 1979;

considerato che nell'ordinanza di remissione non sono stati addotti

argomenti nuovi, tali da indurre la Corte a modificare la propria

giurisprudenza;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 244 del codice civile sollevata, con

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di

Bolzano con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:247 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte