Sentenza n. 247/1983
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/07/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
- art. 42Accertamento imposte sui redditi
- art. 61Accertamento imposte sui redditi
- art. 16d.P.R. 636/1972
- art. 19d.P.R. 636/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 56, comma
sesto, 42 e 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e degli
artt. 16 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della
disciplina del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il
3 novembre 1981 dal Tribunale di Ravenna nel procedimento penale a
carico di Tucci Giuseppe iscritta al n. 830 del registro ordinanze
1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del
1982.
Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 3 novembre 1981, nel procedimento
penale a carico di Giuseppe Tucci, imputato per avere presentato
un'infedele dichiarazione dei redditi, il Tribunale di Ravenna ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 56,
sesto comma, 42 e 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché
degli artt. 16 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento
agli artt. 24, secondo comma, e 27 della Costituzione.
Il giudice a quo rileva preliminarmente che, nella specie,
l'accertamento dei redditi in questione è divenuto definitivo a
seguito di pronuncia della Commissione tributaria di primo grado di
Ravenna, dopo la dichiarazione di fallimento del Tucci: pronuncia
avverso la quale il curatore del fallimento stesso non ha proposto
ricorso, senza che a tale inerzia il fallito potesse porre rimedio. Per
altro, nell'ordinanza di rimessione si afferma che ne sarebbe discesa
una grave violazione del diritto di difesa e della stessa "presunzione
di innocenza" dell'imputato, dal momento che il giudice penale non
disporrebbe "del potere di sindacare sulla esistenza e consistenza del
tributo evaso", con la conseguenza che sul fallito verrebbero
"automaticamente" a gravare gli effetti penali dell'accertamento.
2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito,
né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Pertanto, la Corte è stata convocata in camera di consiglio, a norma
degli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte stessa. Considerato in diritto :
1. - Questa Corte, con la sentenza n. 88 del 1982, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma, della
legge 7 gennaio 1929, n. 4, "nella parte in cui prevedono che
l'accertamento dell'imposta e della relativa sovrimposta, divenuto
definitivo in via amministrativa, faccia stato nei procedimenti penali
per la cognizione dei reati preveduti dalle leggi tributarie in materia
di imposte dirette". Ma tale decisione non consente di considerare già
risolto, neppure in modo implicito, il caso che ora è in questione,
nel senso che le norme denunziate non si prestino più a determinare le
conseguenze ipotizzate e censurate dal giudice a quo (secondo la
motivazione dell'ordinanza n. 95 di quest'anno).
Effettivamente, la Corte ha avuto cura di precisare più volte, non
solo nel dispositivo ma nella motivazione della citata sentenza, che la
pronuncia aveva esclusivo riguardo agli atti amministrativi dotati di
efficacia vincolante per il giudice penale, impregiudicato restando il
diverso problema dell'autorità spettante agli accertamenti divenuti
definitivi per effetto di un provvedimento giurisdizionale. Ora, nel
giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Ravenna, il giudice penale
risulta vincolato dalla decisione di una Commissione tributaria;
sicché la presente questione non può essere confusa con quella
esaminata dalla sentenza n. 88 del 1982, ma richiede di venire
affrontata nel merito.
2. - A tal fine, l'indagine va concentrata sull'art. 56, ultimo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi"), nella parte in cui
si stabilisce che "l'azione penale per i reati di cui ai commi
precedenti non può essere iniziata o proseguita prima che
l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo". E questa,
infatti, fra le molte norme impugnate dal Tribunale di Ravenna, la sola
che abbia tuttora una diretta rilevanza nel giudizio a quo - pur dopo
l'abrogazione disposta, ma con effetto dal 1 gennaio 1983, mediante
l'art. 13 del d.l. n. 429 del 1982, convertito nella legge n. 516 del
medesimo anno - in quanto interpretata ed applicata nel senso che
l'accertamento divenuto definitivo per effetto della pronuncia di una
Commissione tributaria abbia autorità di cosa giudicata e dunque
faccia stato nel conseguente giudizio penale. Ed è su tale norma che
in sostanza si appuntano le censure dell'ordinanza di rimessione, là
dove essa coinvolge anche casi in cui l'imputato sia rimasto estraneo,
perché impossibilitato a parteciparvi, al giudizio tributario in
seguito al quale l'imposta dovuta sia stata definitivamente accertata:
come appunto si è verificato nella specie, dal momento che l'art. 43
della legge fallimentare, privando il fallito della legittimazione
processuale nelle controversie relative a rapporti di diritto
patrimoniale, determina per esso l'impossibilità giuridica di agire e
difendersi dinanzi alle Commissioni tributarie, pur quando vengano in
considerazione illeciti penali inerenti all'evasione delle imposte sui
redditi.
Così circoscritta, la questione è fondata. Ad esigere
l'annullamento della norma denunciata, valgono ragioni analoghe a
quelle che hanno già indotto la Corte a temperare - per mezzo di varie
decisioni - il rigore della cosiddetta unità della giurisdizione o del
necessario coordinamento fra giurisdizioni diverse: nel cui nome si
rendevano vincolanti vari tipi di accertamenti giurisdizionali, nei
confronti di terzi che pur s'erano trovati nell'impossibilità di
intervenire o di assumere veste di parte nei relativi giudizi.
Effettivamente, con la sentenza n. 55 del 1971, la Corte ha ritenuto
che sotto questo aspetto l'art. 28 cod. proc. pen. (sull'autorità del
giudicato penale in altri giudizi civili o amministrativi) fosse
incompatibile con la garanzia costituzionale del diritto di difesa. Nel
medesimo senso ed entro analoghi limiti, la sentenza n. 99 del 1973 ha
poi dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 27 cod. proc. pen.
(sull'autorità del giudicato penale nel giudizio di danno). Più di
recente, la sentenza n. 102 del 1981 ha nuovamente affermato "che la
subordinazione, anche per i terzi rimasti estranei, dell'esercizio dei
diritti civilistici all'accertamento che ne sia risultato in sede
penale, viene a violare non soltanto il diritto di difesa ma anche il
diritto di azione, inibendo la possibilità di dare la prova dei fatti
posti a fondamento del proprio diritto"; e quindi ha annullato una
serie di norme del d.P.R. n. 1124 del 1965, in tema di diritto di
regresso dell'INAIL e di giudizio civile di danno a carico del datore
di lavoro.
Dato il principio del libero convincimento del giudice penale,
conclusioni del genere si impongono a fortiori quando si tratti di
decisioni di altri tipi di giudici, destinate a far comunque stato in
procedimenti come quello pendente dinanzi al Tribunale di Ravenna.
Deve, pertanto, considerarsi in contrasto con l'art. 24 cpv. Cost. la
previsione per cui l'accertamento dell'imposta, divenuto definitivo in
conseguenza della decisione di una Commissione tributaria, vincola agli
stessi effetti penali chi sia rimasto estraneo a quel giudizio, perché
non posto in condizione di intervenirvi o di parteciparvi. E resta
dunque assorbita l'ulteriore censura, proposta dal giudice a quo in
riferimento all'art. 27 della Costituzione.
3. - Quanto, invece, alle impugnative degli artt. 42 e 61 del
d.P.R. n. 600 del 1973, 16 e 19 del d.P.R. n. 636 del 1972, esse vanno
dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza.
L'art. 42 del decreto n. 600 concerne gli avvisi mediante i quali
l'amministrazione finanziaria porta a conoscenza dei contribuenti gli
accertamenti in rettifica e gli accertamenti di ufficio; l'art. 61 del
decreto medesimo regola i ricorsi "contro gli atti di accertamento e di
irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al
contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636"; gli artt. 16 e 19 del decreto n.
636 disciplinano, a loro volta, il termine per ricorrere, la fissazione
dell'udienza e le memorie difensive, nei procedimenti dinanzi alle
Commissioni tributarie di primo grado. Nessuna di queste norme
potrebbe essere dunque applicabile in sede penale, neppure in seguito
alle richieste pronunce di accoglimento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui
comporta che l'accertamento dell'imposta divenuto definitivo in
conseguenza della decisione di una commissione tributaria vincoli il
giudice penale, nella cognizione dei reati previsti in materia di
imposte sui redditi, contestati a chi sia rimasto estraneo al giudizio
tributario, perché non posto in condizioni di intervenirvi o di
parteciparvi;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 42 e 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, 16 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento agli
artt. 24, secondo comma, e 27 della Costituzione, sollevate dal
Tribunale di Ravenna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:247 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte